Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
4172/2022 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 44117722//22002222 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MORANDI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ROMANA, del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MANCUSI DAVIDE, del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata per l'udienza del
27.3.25 tenutasi con modalità cartolare , che qui si intende richiamata.
Il PM per l'accoglimento della domanda
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 04/12/2005 presso il Comune di Jyoti Palace Kala Sanghian in India, matrimonio non trascritto in Italia;
che dal matrimonio erano nati i figli ( n. Calcinate il'8.6.2008) e Persona_1 [...]
(n. Bergamo il 19/07/2016 entrambi minori. Asseriva essere venuta meno ogni Per_2
comunione sentimentale tra i coniugi soffermandosi vuoi sugli episodi di violenza verbale e fisica patita negli anni tanto da essersi anche rivolta ad un Centro Antiviolenza sia di come all'esito della propria denuncia il TM aveva anche emesso in via provvisoria l'affido dei figli ai SS con collocamento prevalente con lei e vietato la convivenza tra padre e figli, con visite protette. Affermava che il marito lavorava come aiutante nelle stalle di allevamento bovini in Martinengo alle dipendenza dell'azienda agricola Civera ss con un reddito mensile di € 2000,00, mentre ella non lavorava anche per esserle stato sempre impedito dal marito. Concludeva con la richiesta di separazione con la declaratoria di addebito a carico del marito, instava per l'ottenimento dell'affido super-esclusivo dei figli, solo in subordine per il mantenimento dell'affido ai SS, chiedeva un assegno di € 300,00
a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedeva per il suo mantenimento un assegno di € 250,00.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando la ricostruzione fattuale svolta nel ricorso: rilevava che non vi erano prove relativamente alle accuse svolte nei suoi confronti di violenza , rilevava che lo stipendio indicato in €
2000,00 era invece di 1.650,00 euro e che egli usufruiva , come “mungitore” dell'appartamento datogli dall'azienda e che pertanto doveva essere garantito la sua permanenza in esso, con ordine a moglie e figli di lasciare l'immobile, pena il dover egli avere degli oneri locatizi. Rilevava che l'attuale affido ai SS dei figli non poteva che essere collegato anche ad una evidente incapacità anche della madre da un punto di vista genitoriale. Concludeva chiedendo la separazione, con rigetto della richiesta di addebito,
pagina 2 di 6 chiedeva il graduale passaggio dall'affido ai SS all'affido condiviso dei due figli minori, così come anche la liberalizzazione del suo diritto di visita, si dichiarava disposto a versare un assegno di € 300,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 29.9.2022 il Presidente delegato confermava l'affido dei minori ai SS con collocamento presso la madre, dando atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa coniugale, riconosceva il diritto di visita così come concordato con i Servizi affidatari, poneva a carico del padre l'obbligo di versare un assegno per il mantenimento della prole di € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi indicati dalle parti, a seguito della sospensione del procuratore il resistente dava mandato ad altro legale per rappresentarlo in giudizio. Terminata l'escussione dei testi le parti raggiungevano un accordo e così, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni i procuratori concludevano congiuntamente. Veniva allegato da parte del procuratore del resistente copia della condanna penale, passata in giudicato ,del proprio assistito per i reati di maltrattamenti in famiglia con la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione e la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei minori: infatti sia l'affido super- esclusivo a favore della madre che la modalità protetta della visita con il padre rispecchia il passato violento del resistente – peraltro conclamato con la condanna penale oggi pagina 3 di 6 passata in giudicato nella quale egli è stato condannato alla reclusione e vi è stata la correlata pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale - e dunque in grado di tutelare al meglio la serena crescita dei figli e garantire anche la sicurezza della ricorrente.
La ricorrente ha anche rinunciata a perseguire la declaratoria di addebito a carico del marito.
Si aggiunga che anche il PM ha espresso parere favorevole sulle condizioni concordate.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
a OW (India) il 04/03/1978
- Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto della rinuncia alla richiesta di addebito da parte della ricorrente
- 2) affida i due figli minori in via super-esclusiva alla madre la quale avrà esclusiva responsabilità anche nel decidere ogni situazione in tema di educazione, scuola, salute, residenza e rapporti con la PA in tema di rilascio o rinnovo documenti nel rispetto delle capacità dei minori stessi;
i minori sono collocati presso la madre;
- 3) revoca l'affido dei minori precedentemente riconosciuto ai SS Tutela Minori –
Azienda Speciale Consortile Solidalia
- 4) dispone che il padre possa incontrare le figlie con modalità protetta per il tramite e alla presenza di operatori dei Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo pagina 4 di 6 il calendario che verrà ritenuto più idoneo per le minori e solo se non pregiudizievole per le figlie;
- 5) pone a capo al Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_3
a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie minori, la Parte_1
somma mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascuna figlia), le parti concordano altresì che detto importo, visto l'attuale stato di carcerazione e disoccupazione di SI venga momentaneamente ridotto alla somma CP_1
mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascuna figlia), a mezzo bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese;
importo che non appena avrà reperita attività lavorativa, tornerà ad ammontare ad Euro 600,00 mensili (oltre al versamento di eventuali arretrati maturati e maturandi), somma annualmente rivalutabile ex indici
Istat;
- 6) ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50%, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo pagina 5 di 6 e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
mensa o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia e baby sitter c) viaggi e vacanze.
- 7) si dà atto che l'AU sarà percepito per intero dalla madre ricorrente
- 8) Compensa tra le parti le spese di lite.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS indicati
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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