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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/09/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4928/2022 promossa da: on l'Avv. MORBINATI BARBARA (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. LIBERATI LAURA (PEC Controparte_1
Email_2 CONVENUTO con l'Avv. Andrea Camporota (PEC: Controparte_2
) Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n.09720130137135185 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si sono costituiti in giudizio:
pagina 1 di 3 1. avanzando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_3 legittimazione passiva del in via principale dichiarare cessata la Controparte_1 materia del contendere in virtù della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e comunque rigettare l'appello proposto dalla signora nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e dell' in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via
[...] Controparte_4 subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, tenere indenne il Controparte_1 dal pagamento delle spese di lite.”
2. il avanzando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva del in via principale dichiarare Controparte_1 cessata la materia del contendere in virtù della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e comunque rigettare l'appello proposto dalla signora nei confronti del Parte_1 [...]
e dell' in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 Controparte_4 diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, tenere indenne il
[...]
dal pagamento delle spese di lite.” CP_1
L'appello è inammissibile.
In sede di primo grado l'odierna ha impugnato con atto di citazione notificato alle amministrazioni appellate la cartella esattoriale n.09720120287696849000 allegando che “da una verifica eseguita in data 09/02/2021 presso gli uffici di l'istante ha appreso della Controparte_5 sussistenza nei suoi confronti della cartella esattoriale n. 09720130137135185 della cui esistenza aveva appreso in seguito”.
Ha quindi avanzato censure avverso la cartella allegando l'inesistenza del ruolo sotteso alla cartella, la prescrizione della pretesa, la mancata notifica del titolo, il difetto di notifica del vav presupposto alla cartella esattoriale, l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
Come noto ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
1. a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 2. b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
3. c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
4. d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 5. e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
6. f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Secondo il formante nomofilattico (cfr. Cass. SS.UU 26283/2022) “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (in termini Cass. 6857 del 07/03/2023).
L'appellante non ha in alcun modo declinato il proprio interesse ad agire secondo le indicazioni di cui alla normativa sopra richiamata entrata in vigore anteriormente alla notifica dell'atto di citazione in pagina 2 di 3 appello.
Ne segue che in ragione del difetto di interesse il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'odierna appellante che ha promosso il gravame successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 (22/10/2021) insistendo nella domanda anche dopo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sopra richiamato e sono liquidate come da dispositivo con l'applicazione dei parametri minimi stante il rilievo officioso dell'inammissibilità, tenuto conto in ragione del valore della domanda (484,41 euro) e con la riduzione ex art. 4 comma 9 DM 55/2014 e s.m.i.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui alla disposizione succitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare a ciascuna parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 166,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1 – quater.
Velletri, 1 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4928/2022 promossa da: on l'Avv. MORBINATI BARBARA (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. LIBERATI LAURA (PEC Controparte_1
Email_2 CONVENUTO con l'Avv. Andrea Camporota (PEC: Controparte_2
) Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n.09720130137135185 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si sono costituiti in giudizio:
pagina 1 di 3 1. avanzando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_3 legittimazione passiva del in via principale dichiarare cessata la Controparte_1 materia del contendere in virtù della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e comunque rigettare l'appello proposto dalla signora nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e dell' in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via
[...] Controparte_4 subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, tenere indenne il Controparte_1 dal pagamento delle spese di lite.”
2. il avanzando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva del in via principale dichiarare Controparte_1 cessata la materia del contendere in virtù della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e comunque rigettare l'appello proposto dalla signora nei confronti del Parte_1 [...]
e dell' in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 Controparte_4 diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, tenere indenne il
[...]
dal pagamento delle spese di lite.” CP_1
L'appello è inammissibile.
In sede di primo grado l'odierna ha impugnato con atto di citazione notificato alle amministrazioni appellate la cartella esattoriale n.09720120287696849000 allegando che “da una verifica eseguita in data 09/02/2021 presso gli uffici di l'istante ha appreso della Controparte_5 sussistenza nei suoi confronti della cartella esattoriale n. 09720130137135185 della cui esistenza aveva appreso in seguito”.
Ha quindi avanzato censure avverso la cartella allegando l'inesistenza del ruolo sotteso alla cartella, la prescrizione della pretesa, la mancata notifica del titolo, il difetto di notifica del vav presupposto alla cartella esattoriale, l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
Come noto ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
1. a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 2. b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
3. c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
4. d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 5. e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
6. f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Secondo il formante nomofilattico (cfr. Cass. SS.UU 26283/2022) “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (in termini Cass. 6857 del 07/03/2023).
L'appellante non ha in alcun modo declinato il proprio interesse ad agire secondo le indicazioni di cui alla normativa sopra richiamata entrata in vigore anteriormente alla notifica dell'atto di citazione in pagina 2 di 3 appello.
Ne segue che in ragione del difetto di interesse il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'odierna appellante che ha promosso il gravame successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 (22/10/2021) insistendo nella domanda anche dopo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sopra richiamato e sono liquidate come da dispositivo con l'applicazione dei parametri minimi stante il rilievo officioso dell'inammissibilità, tenuto conto in ragione del valore della domanda (484,41 euro) e con la riduzione ex art. 4 comma 9 DM 55/2014 e s.m.i.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui alla disposizione succitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare a ciascuna parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 166,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1 – quater.
Velletri, 1 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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