TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC C.F._1
Nella causa RG 605 \ 2025 promossa da
) Parte_1 P.IVA_1
contro
( ) Controparte_1 C.F._2
* * *
Successivamente oggi martedì 20 maggio 2025 alle ore 09.20 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Camilla Giordano in sostituzione dell'avv.
Matteo Filippi per parte ricorrente nessuno per parte convenuta la quale ex art. 196 duodecies dda cpc assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
In via principale: Respingere le domande tutte formulate nel merito da parte affittuaria in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto sti- pulato tra le parti in data 30.12.2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 19.01.2023; conseguentemente, condannare l'affittuario sig. Controparte_1 all'immediato rilascio del terreno agricolo sito nel Comune di Vigasio (VR), catastalmente distinto al N.C.T. Foglio 18, mapp. nn. 65, 66, 138, per una superficie complessiva di Ha 3.96.78, libero da persone e cose di sua proprietà; In ogni caso: Anche alla luce dell'evidente pretestuosità del presente giudizio, condannare parte affittuaria all'integrale rifusione delle spese di lite, comprensive di compenso, spese vive, contributo unificato, iva, cpa e spese di registro.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni in memoria integrativa:
In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la mancata attuazione delle direttive contenute nell'art. 45 della Legge 203/1982 al contratto oggetto del presente procedimento ed in conseguenza di ciò dichiarare nullo l'accordo in deroga e conseguentemente stabilire che il contratto agrario ha la durata pari a 15 anni;
in via principale: per tutte le ragioni di cui in premessa, rigettare interamente le domande avanzate dalla perché infondate nei Parte_1 fatti ed in diritto in quanto verbale, che ha piena
Pagina 2 di 7 validità secondo l'art 41 della Legge 203/1982, che consente al Sig. CP_1 l'occupazione del fondo rustico;
[...] ordinata: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la legittima occupazione del terreno agricolo oggetto del contratto di affitto di fondo rustico e per effetto di ciò dichiarare illegittimo, per mancanza di disdetta anticipata ex Legge 203/1982, il procedimento si sfratto promosso dalla;
Parte_1 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei Sott. Proc. e Dom. In via istruttoria: si chiede sin da ora di essere ammessi a prova per testi e per interpello formale sui capitoli dall' 1) al 27), epurati da espressioni negative, da espressioni di giudizio o da capitoli di natura documentale, anteposta la formula di rito “è vero che”. Con riserva di ancor meglio dedurre e produrre in via istruttoria in sede di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.”;
il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 7 Seguito verbale 20/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso nella causa civile 605\2025 promossa con ricorso 23/01/2025
DA
( in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...]
con sede in Negrar di Valpolicella VR v. Genova, 16 ed Parte_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Matteo Filippi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 4 di 7 ( ) residente in Controparte_1 C.F._2
Verona v. Volturno, 10 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Christian Costantini che lo rappresenta e difende con l'avv. Eva Tavellin come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di affitto di fondo rustico 30.12.2022 (regi- strato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 19.01.2023) in deroga agli artt. 1 e 22 della L. 203\1982, con scadenza 31.12.2023.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida stante l'opposizione del conduttore in difetto di prova scritta veniva pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc e disposto il mutamento del rito.
Veniva dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo.
Lamenta la ricorrente il mancato rilascio atteso che il contratto
30.12.2022 con decorrenza 01.01.2023 era scaduto il 31.12.2023.
Parte convenuta aveva eccepito la nullità della deroga invocando una durata quindicennale, dando successivamente atti di aver avviato le operazioni per la liberazione del terreno.
I documenti versati in atti confermano la ricostruzione attorea.
Ai sensi dell'art. 45 Legge 203\1982 "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non
Pagina 5 di 7 aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole”.
L'art. 11 del contratto (doc. 02) indica espressamente che “Le parti dichiarano e riconoscono che il presente contratto è stato concluso con l'effettiva collaborazione ed assistenza prestata dalle rispettive organizzazioni professionali, che a conferma di quanto sopra sottoscrivono il presente accordo in deroga”.
Va osservato che “In tema di contratti agrari, l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.”
Cassazione civile, III, 17195\2023.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato che il contratto relativo al terreno sito Comune di
Vigasio (VR), N.C.T. Foglio 18, mapp. 65, 66, 138 del 01.01.2023 è scaduto il 31.12.2023, fissa per il rilascio il termine del
30.05.2025; condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.561,00 (di cui €
1.285,00 per fase sommaria, € 425,00 per fase introduttiva del
Pagina 6 di 7 giudizio, € 851,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 20 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 7 di 7
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC C.F._1
Nella causa RG 605 \ 2025 promossa da
) Parte_1 P.IVA_1
contro
( ) Controparte_1 C.F._2
* * *
Successivamente oggi martedì 20 maggio 2025 alle ore 09.20 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Camilla Giordano in sostituzione dell'avv.
Matteo Filippi per parte ricorrente nessuno per parte convenuta la quale ex art. 196 duodecies dda cpc assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
In via principale: Respingere le domande tutte formulate nel merito da parte affittuaria in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto sti- pulato tra le parti in data 30.12.2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 19.01.2023; conseguentemente, condannare l'affittuario sig. Controparte_1 all'immediato rilascio del terreno agricolo sito nel Comune di Vigasio (VR), catastalmente distinto al N.C.T. Foglio 18, mapp. nn. 65, 66, 138, per una superficie complessiva di Ha 3.96.78, libero da persone e cose di sua proprietà; In ogni caso: Anche alla luce dell'evidente pretestuosità del presente giudizio, condannare parte affittuaria all'integrale rifusione delle spese di lite, comprensive di compenso, spese vive, contributo unificato, iva, cpa e spese di registro.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni in memoria integrativa:
In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la mancata attuazione delle direttive contenute nell'art. 45 della Legge 203/1982 al contratto oggetto del presente procedimento ed in conseguenza di ciò dichiarare nullo l'accordo in deroga e conseguentemente stabilire che il contratto agrario ha la durata pari a 15 anni;
in via principale: per tutte le ragioni di cui in premessa, rigettare interamente le domande avanzate dalla perché infondate nei Parte_1 fatti ed in diritto in quanto verbale, che ha piena
Pagina 2 di 7 validità secondo l'art 41 della Legge 203/1982, che consente al Sig. CP_1 l'occupazione del fondo rustico;
[...] ordinata: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la legittima occupazione del terreno agricolo oggetto del contratto di affitto di fondo rustico e per effetto di ciò dichiarare illegittimo, per mancanza di disdetta anticipata ex Legge 203/1982, il procedimento si sfratto promosso dalla;
Parte_1 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei Sott. Proc. e Dom. In via istruttoria: si chiede sin da ora di essere ammessi a prova per testi e per interpello formale sui capitoli dall' 1) al 27), epurati da espressioni negative, da espressioni di giudizio o da capitoli di natura documentale, anteposta la formula di rito “è vero che”. Con riserva di ancor meglio dedurre e produrre in via istruttoria in sede di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.”;
il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 7 Seguito verbale 20/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso nella causa civile 605\2025 promossa con ricorso 23/01/2025
DA
( in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...]
con sede in Negrar di Valpolicella VR v. Genova, 16 ed Parte_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Matteo Filippi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 4 di 7 ( ) residente in Controparte_1 C.F._2
Verona v. Volturno, 10 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Christian Costantini che lo rappresenta e difende con l'avv. Eva Tavellin come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di affitto di fondo rustico 30.12.2022 (regi- strato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 19.01.2023) in deroga agli artt. 1 e 22 della L. 203\1982, con scadenza 31.12.2023.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida stante l'opposizione del conduttore in difetto di prova scritta veniva pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc e disposto il mutamento del rito.
Veniva dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo.
Lamenta la ricorrente il mancato rilascio atteso che il contratto
30.12.2022 con decorrenza 01.01.2023 era scaduto il 31.12.2023.
Parte convenuta aveva eccepito la nullità della deroga invocando una durata quindicennale, dando successivamente atti di aver avviato le operazioni per la liberazione del terreno.
I documenti versati in atti confermano la ricostruzione attorea.
Ai sensi dell'art. 45 Legge 203\1982 "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non
Pagina 5 di 7 aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole”.
L'art. 11 del contratto (doc. 02) indica espressamente che “Le parti dichiarano e riconoscono che il presente contratto è stato concluso con l'effettiva collaborazione ed assistenza prestata dalle rispettive organizzazioni professionali, che a conferma di quanto sopra sottoscrivono il presente accordo in deroga”.
Va osservato che “In tema di contratti agrari, l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.”
Cassazione civile, III, 17195\2023.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato che il contratto relativo al terreno sito Comune di
Vigasio (VR), N.C.T. Foglio 18, mapp. 65, 66, 138 del 01.01.2023 è scaduto il 31.12.2023, fissa per il rilascio il termine del
30.05.2025; condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.561,00 (di cui €
1.285,00 per fase sommaria, € 425,00 per fase introduttiva del
Pagina 6 di 7 giudizio, € 851,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 20 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 7 di 7