Sentenza 10 aprile 1951
Massime • 1
La colpa del terzo danneggiato in un investimento tramviario non esclude di per sè, a priori, un'eventuale colpa del personale addetto al convoglio tramviario che ha provocato il danno, qualora il personale stesso non abbia usato tutte le cautele necessarie per quel doveroso rispetto all'integrità fisica altrui, che è contenuto nel principio del neminem laedere. Il nesso di causalità, indispensabile per la sussistenza della responsabilità civile, può essere non solo diretto ed immediato, ma anche indiretto e mediato; il che si verifica quando, pur non producendo il fatto o l'omissione di per sè quel determinato evento, tuttavia abbia determinato uno stato di cose tali che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. In tal caso il fatto colposo della vittima costituisce operato concorrente che non vale a distruggere o a spezzare il rapporto di causalità tra l'Azione altrui e l'evento, giacché la rottura del nesso di causalità si ha solo quando il comportamento della vittima sia stato la causa unica dell'evento. Costituisce accertamento di fatto incensurabile in Cassazione il valutare la misura del rapporto tra la colpa dell'attore del fatto dannoso e quella concorrente del danneggiato ai fini della liquidazione del risarcimento. Il concorso di colpa del danneggiato, pur non dirimendo o compensando la colpa del danneggiante, agisce sulla misura del risarcimento da assegnarsi al danneggiato stesso, nel senso cioè di ridurre la sua pretesa di rivalsa a quella sola parte del danno, che possa direttamente ricondursi all'altrui causalità colposa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/1951, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1951 |
Testo completo
La colpa del terzo danneggiato in un investimento tramviario non esclude di per sè, a priori, un'eventuale colpa del personale addetto al convoglio tramviario che ha provocato il danno, qualora il personale stesso non abbia usato tutte le cautele necessarie per quel doveroso rispetto all'integrità fisica altrui, che è contenuto nel principio del neminem laedere. Il nesso di causalità, indispensabile per la sussistenza della responsabilità civile, può essere non solo diretto ed immediato, ma anche indiretto e mediato;
il che si verifica quando, pur non producendo il fatto o l'omissione di per sè quel determinato evento, tuttavia abbia determinato uno stato di cose tali che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. In tal caso il fatto colposo della vittima costituisce operato concorrente che non vale a distruggere o a spezzare il rapporto di causalità tra l'Azione altrui e l'evento, giacché la rottura del nesso di causalità si ha solo quando il comportamento della vittima sia stato la causa unica dell'evento. Costituisce accertamento di fatto incensurabile in Cassazione il valutare la misura del rapporto tra la colpa dell'attore del fatto dannoso e quella concorrente del danneggiato ai fini della liquidazione del risarcimento. Il concorso di colpa del danneggiato, pur non dirimendo o compensando la colpa del danneggiante, agisce sulla misura del risarcimento da assegnarsi al danneggiato stesso, nel senso cioè di ridurre la sua pretesa di rivalsa a quella sola parte del danno, che possa direttamente ricondursi all'altrui causalità colposa.