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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/10/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 13-1/2025 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data
02/10/2025 nelle persone dei signori:
Dott. AR LI Presidente
Dott. Francesca Riccardi Giudice
Dott. IA AR CH Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 13-1/2025 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 15/07/2025
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Valentina Baruffi ed C.F._3
RO CO ed elettivamente domiciliati presso i predetti difensori in Sondrio,
Via Trento n. 13/C
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI Controparte_1
(C.F. ), in persona legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in Sondrio, via Mazzini n. 44
RESISTENTE
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 15/07/2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
Controparte_1
;
[...]
• fissata udienza per la data del 17/09/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza, notifica avvenuta in data 26/07/2025 mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia a cura della Cancelleria;
• alla predetta udienza nessuno compariva per parte resistente;
osserva quanto segue:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in
Sondrio, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Sondrio e senza che ricorrano elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare
“l'attività edilizia in genere e ogni attività affine e connessa. In particolare, a titolo esemplificativo, la realizzazione di opere e lavori di (…)” come da visura camerale, agli atti;
Pagina nr. 2 • per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma 1, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento.
A tanto si aggiunga che per quanto attiene al triennio qui di interesse (esercizi
2022-2023-2024), non risultano depositati i bilanci d'esercizio presso il
Registro delle imprese, essendo l'ultimo depositato risalente all'esercizio 2021;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000.
In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a euro
86.292,49 come e i crediti dei ricorrenti portati da decreti ingiuntivi e da precetti ammontano complessivamente, per la sola sorte capitale, ad euro
33.583,79;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• deve ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dalla natura dei crediti vantati dai ricorrenti, non essendo state pagate somme derivanti da rapporti di lavoro, che risultano, invece, costituire costi fisiologici rispetto all'attività di impresa e le relative obbligazioni devono essere adempiute regolarmente in caso di società non decotta ed operativa sul mercato;
2) dai vani tentativi di pignoramento mobiliare (doc. 3 ricorso);
3) dal mancato deposito dei bilanci per gli esercizi qui di interesse;
4) dal mancato adempimento di debiti anche di modesto importo;
Pagina nr. 3 5) dall'ingente esposizione debitoria complessiva nei confronti dell'ER e degli enti pubblici.
• alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss. CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in Sondrio, Via Mazzini
[...] P.IVA_1
n. 44;
2. NOMINA giudice delegato la Dott.ssa IA AR CH;
3. NOMINA Curatore il Dott. , soggetto iscritto all'elenco Persona_1
istituito ai sensi dell'art. 356 CCII in possesso dei requisiti di cui all'art. 358
CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 14/01/2026 alle ore
11:30 davanti al giudice delegato Dott.ssa IA AR CH, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che
Pagina nr. 4 può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande insinuazione e dei relativi documenti a norma dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
8. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
Pagina nr. 5 9. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss.
c.p.c. e 193 CCII e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
10. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
02/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA AR CH AR LI
Pagina nr. 6
R.G. n. 13-1/2025 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data
02/10/2025 nelle persone dei signori:
Dott. AR LI Presidente
Dott. Francesca Riccardi Giudice
Dott. IA AR CH Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 13-1/2025 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 15/07/2025
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Valentina Baruffi ed C.F._3
RO CO ed elettivamente domiciliati presso i predetti difensori in Sondrio,
Via Trento n. 13/C
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI Controparte_1
(C.F. ), in persona legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in Sondrio, via Mazzini n. 44
RESISTENTE
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 15/07/2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
Controparte_1
;
[...]
• fissata udienza per la data del 17/09/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza, notifica avvenuta in data 26/07/2025 mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia a cura della Cancelleria;
• alla predetta udienza nessuno compariva per parte resistente;
osserva quanto segue:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in
Sondrio, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Sondrio e senza che ricorrano elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare
“l'attività edilizia in genere e ogni attività affine e connessa. In particolare, a titolo esemplificativo, la realizzazione di opere e lavori di (…)” come da visura camerale, agli atti;
Pagina nr. 2 • per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma 1, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento.
A tanto si aggiunga che per quanto attiene al triennio qui di interesse (esercizi
2022-2023-2024), non risultano depositati i bilanci d'esercizio presso il
Registro delle imprese, essendo l'ultimo depositato risalente all'esercizio 2021;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000.
In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a euro
86.292,49 come e i crediti dei ricorrenti portati da decreti ingiuntivi e da precetti ammontano complessivamente, per la sola sorte capitale, ad euro
33.583,79;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• deve ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dalla natura dei crediti vantati dai ricorrenti, non essendo state pagate somme derivanti da rapporti di lavoro, che risultano, invece, costituire costi fisiologici rispetto all'attività di impresa e le relative obbligazioni devono essere adempiute regolarmente in caso di società non decotta ed operativa sul mercato;
2) dai vani tentativi di pignoramento mobiliare (doc. 3 ricorso);
3) dal mancato deposito dei bilanci per gli esercizi qui di interesse;
4) dal mancato adempimento di debiti anche di modesto importo;
Pagina nr. 3 5) dall'ingente esposizione debitoria complessiva nei confronti dell'ER e degli enti pubblici.
• alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss. CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in Sondrio, Via Mazzini
[...] P.IVA_1
n. 44;
2. NOMINA giudice delegato la Dott.ssa IA AR CH;
3. NOMINA Curatore il Dott. , soggetto iscritto all'elenco Persona_1
istituito ai sensi dell'art. 356 CCII in possesso dei requisiti di cui all'art. 358
CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 14/01/2026 alle ore
11:30 davanti al giudice delegato Dott.ssa IA AR CH, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che
Pagina nr. 4 può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande insinuazione e dei relativi documenti a norma dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
8. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
Pagina nr. 5 9. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss.
c.p.c. e 193 CCII e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
10. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
02/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA AR CH AR LI
Pagina nr. 6