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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1184/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1184/2021 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.8.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Adele Bonifacio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via San Leucio n. 73;
- ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Scafati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia al C.so Risorgimento n. 193;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2021, proponeva domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente presso il Comune di Isernia (IS) in data 21.6.2007 (Atto n. 14, p. II, s. B., anno 2007- Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Isernia), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, CP_1
A fondamento della propria domanda, il ricorrente rappresentava che: - al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale nasceva il figlio il 9.5.2009; - Per_1 con il passare del tempo la vita coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente, depositando all'uopo ricorso ex art. 711 c.p.c. presso il Tribunale di Isernia che, con decreto n. 2827/2021 del 27.5.2021, omologava l'accordo di separazione, alle seguenti condizioni:“[…] - La casa coniugale costituita da un immobile sito in Isernia alla Strada Provinciale Castelromano - Contrada
Conocchia nr. 34 verrà assegnata al marito, che ivi abiterà unitamente al figlio minore, essendosi la moglie già definitivamente allontanata asportando indumenti ed effetti personali;
- I coniugi, in regime di separazione dei beni, sono ciascuno titolare di redditi propri;
entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti […]; Il figlio minorenne è affidato ad entrambi
i genitori e vivrà prevalentemente con il padre;
I coniugi eserciteranno la potestà sul figlio minore in base ai seguenti accordi: Il minore sarà con la madre nei seguenti periodi temporali:
1.Due week-end al mese dalle ore 13 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
2. Durante le vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi, da concordare preventivamente ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni consecutivi in modo da alternare negli anni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
3. Durante le ferie estive per un periodo di
15 giorni consecutivi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno.
[…] La sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà CP_1 all'altro genitore l'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat […] Per quanto attiene alle altre spese straordinarie del minore, quali quelle scolastiche, ricreative sostenute nell'interesse del figlio, per tali dunque si intendono quelle non usuali e consuetudinarie, entrambi i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50%”.
Decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di: “- Parte_1 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Isernia il
21.06.2007 tra il Sig. e la sig.ra , trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Isernia anno 2007 n. 14 parte 2 serie S;
-
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isernia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Confermare tutte le disposizioni stabilite in sede di separazione”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal ricorrente e, in particolare, la richiesta di conferma delle condizioni della separazione.
La resistente rappresentava, infatti, che dal gennaio del 2021 il aveva assunto Parte_1 atteggiamenti dispotici e prevaricatori nei suoi confronti, tanto da cacciarla improvvisamente di casa nel marzo successivo;
la riferiva, inoltre, che il CP_1 coniuge, minacciandola ripetutamente di non farle vedere più il figlio, l'aveva obbligata a sottoscrivere l'accordo di separazione alle sue condizioni, nonché a donargli la sua attività di copisteria.
La resistente, dunque, deducendo il proprio stato di disoccupazione e la conseguente mancanza di reddito, chiedeva: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra - Disporre CP_1
l'affidamento condiviso del figlio con coabitazione prevalente dello stesso con Per_1 la madre nella casa coniugale con diritto del padre di vedere e tenere con se il figlio due giorni a settimana e a weekend alterni;
- Disporre a carico del sig. Parte_1
un assegno di mantenimento in favore della sig.ra di euro
[...] CP_1
500,00 e un assegno perequativo a titolo di mantenimento del figlio di euro Per_1
300,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra ; - Disporre che le spese CP_1 straordinarie siano a carico di entrambi i coniugi in egual misura”, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi celebrata in data 3.3.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, ritenendo necessaria l'audizione del figlio minore, rinviava all'udienza del 5.5.2022, disponendo la comparizione dello stesso.
All'esito della successiva udienza, in seguito alle dichiarazioni rese dal minore , Per_1 il Presidente dettava i seguenti provvedimenti provvisori: “1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il Persona_2 padre, secondo le modalità e le condizioni emerse nell'odierno verbale di audizione dello stesso;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale al padre, collocatario del figlio minore;
3) quanto alle spese ordinarie per il figlio minore, ciascun genitore le sosterrà per i giorni o periodi nei quali il figlio si trova con esso genitore. Le spese straordinarie verranno invece sostenute nella misura dell'80% a carico del padre e del
20% a carico della madre;
[…]; 6) assegno divorzile a carico del marito ed in favore della moglie pari ad euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente e secondo le tabelle
ISTAT nella stessa misura percentuale in cui si rivaluta il reddito dell'obbligato. Da corrispondersi l'ultimo giorno di ogni mese”.
Nel corso del giudizio, in seguito ad apposita richiesta congiunta delle parti, il Collegio, con sentenza parziale non definitiva n. 139/2023 del 15.5.2023, dichiarava in via anticipata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da il 21.6.2007 presso il Comune di Isernia. Parte_1 CP_1
Rimessa sul ruolo la causa per il prosieguo, rigettate le richieste istruttorie delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni il rassegnava le medesime conclusioni Parte_1 di cui all'atto introduttivo, mentre la modificava parzialmente le proprie CP_1 richieste, chiedendo: “-Disporre l'affidamento condiviso paritario del figlio Per_1 con pari permanenza presso ciascun genitore;
-Disporre a carico del sig. Parte_1
un assegno divorzile in favore della sig.ra di euro 500,00 e un
[...] CP_1 assegno perequativo per il mantenimento del figlio in favore della sig.ra Per_1 [...] di euro 250,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra entrambi CP_1 CP_1 rivalutabili annualmente;
-Disporre che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i coniugi in egual misura”.
Con provvedimento del 27.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di
Isernia, con la sentenza parziale n. 139/2023 del 15.5.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sull'affidamento e il collocamento del figlio minore.
In via preliminare, giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Cionondimeno, l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore (cfr. Trib. Salerno, sez. I, 18 aprile 2017).
Nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è preposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita del minore.
Il figlio , pertanto, va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso il padre, con il quale convive sin dall'epoca della separazione e con il quale lo stesso ha espressamente dichiarato di voler continuare a coabitare. Il minore, infatti, ascoltato all'udienza presidenziale del 5.5.2022, ha così dichiarato: “Io con PÀ mi trovo benissimo e vorrei continuare a vivere con PÀ; vorrei stare con lui anche quando devo fare i compiti, perché riesco a studiare meglio e lui mi aiuta..”.
Il Collegio, dunque, non essendo sopravvenute nel corso del giudizio circostanze tali da giustificare una modifica delle condizioni già fissate in sede di separazione consensuale, ritiene che vadano confermate le condizioni ivi previste (Decreto di omologa n.
2827/2021 del 27.5.2021), con particolare riferimento all'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente presso il padre e facoltà della madre di Per_1 vedere il figlio secondo le modalità già stabilite nel detto provvedimento.
In ogni caso, , pur essendo ancora minorenne, ha già compiuto 16 anni e, a Per_1 breve, raggiunta la maggiore età, sarà libero di scegliere con quale genitore convivere e trascorrere il proprio tempo.
b) Sulla casa coniugale. In ordine all'assegnazione della casa coniugale, si evidenzia che “l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello Bologna sez. I, 30/10/2024).
Pertanto, atteso che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'esigenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, va confermata l'assegnazione al ricorrente della casa de qua, sita in Isernia alla Strada
Provinciale Castelromano – Contrada Canocchia n. 34, in quanto genitore collocatario in via prevalente del minore.
c) Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio minore.
Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Sul punto, di recente, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
Ebbene, il Collegio evidenzia che nel corso del giudizio è emerso che: a) il ricorrente
(come dallo stesso dichiarato già all'epoca della separazione) è titolare di reddito derivante da affitti e, da giugno 2021, è titolare anche della copisteria oggetto dell'atto di donazione da parte della b) la resistente, dopo un primo periodo di CP_1 disoccupazione (in seguito al citato atto di donazione), è stata assunta con contratto di lavoro part-time (di 20 ore settimanali, ridotte a 15 dall'1.11.2024) presso “Yamamay
GO.IA. srls”.
Orbene, posto che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può essere eluso, ponendolo solamente a carico dell'altro genitore (cfr. Tribunale Alessandria sez. I, 11/04/2022, n. 315), l'odierna resistente è obbligata, per le ragioni di cui sopra e in maniera proporzionale alla propria situazione economica, a contribuire al mantenimento del figlio minore , Per_1 mediante il versamento di un assegno mensile di € 150,00 (oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese al ricorrente a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per il figlio (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte Per_1 dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
d) Sull'assegno divorzile richiesto dalla . CP_1
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente a carico del si osserva Parte_1 quanto segue.
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la
L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; in senso conforme, anche la recente Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
In particolare, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n. 26520).
Dunque, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in virtù del principio di autoresponsabilità, non è l'assenza di un rapporto di lavoro, bensì
l'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze processuali, la sig.ra ha CP_1 sempre lavorato presso la propria attività di copisteria “Print Mania di Sara Di Gneo”, fino all'atto di donazione della stessa in favore del ricorrente (cfr. all. 6 della memoria di parte ricorrente del 18.7.2022) e, ad oggi, risulta assunta come commessa di vendita presso “Yamamay GO.IA. Srls” (cfr. allegati n. 2 e 3 delle note di precisazione delle conclusioni di parte resistente del 18.3.2025).
Pertanto, posto che, anche di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
24795/2024, ha ribadito che “..l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio, bensì dallo squilibrio economico tra i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e dalla sua impossibilità di procurarseli, ma, per aver diritto all'assegno, lo stesso deve dare prova di tale condizione”, nel caso de quo, considerato che la sig.ra si trova in piena età da CP_1 lavoro, non è affetta da alcuna patologia invalidante e, per di più, è assunta, seppur part- time, presso “Yamamay GO.IA. Srls”, in assenza, quindi, di qualsiasi prova in ordine all'oggettiva impossibilità della stessa di procurarsi sufficienti mezzi di sostentamento,
l'assegno divorzile, precedentemente disposto in suo favore, deve essere revocato.
e) Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, nella casa familiare, sita in Isernia alla Strada Provinciale
Castelromano - Contrada Conocchia nr. 34, della quale si conferma l'assegnazione al ricorrente;
• conferma, per quanto riguarda il diritto di visita/frequentazione del figlio minore con la madre, le condizioni già fissate dall'accordo di separazione omologato Per_1 con decreto del Tribunale di Isernia n. 2827/2021 del 27.5.2021;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , nei CP_1 Parte_1 termini indicati in parte motiva, un assegno mensile pari ad € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , oltre al pagamento delle spese Per_1 straordinarie per il minore nella misura del 50%; • rigetta la domanda della resistente di corresponsione di un assegno divorzile in suo favore a carico di , revocando sul quanto disposto in sede Parte_1 presidenziale con provvedimento del 5.5.2022;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Ponsiglione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1184/2021 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.8.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Adele Bonifacio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via San Leucio n. 73;
- ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Scafati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia al C.so Risorgimento n. 193;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2021, proponeva domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente presso il Comune di Isernia (IS) in data 21.6.2007 (Atto n. 14, p. II, s. B., anno 2007- Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Isernia), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, CP_1
A fondamento della propria domanda, il ricorrente rappresentava che: - al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale nasceva il figlio il 9.5.2009; - Per_1 con il passare del tempo la vita coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente, depositando all'uopo ricorso ex art. 711 c.p.c. presso il Tribunale di Isernia che, con decreto n. 2827/2021 del 27.5.2021, omologava l'accordo di separazione, alle seguenti condizioni:“[…] - La casa coniugale costituita da un immobile sito in Isernia alla Strada Provinciale Castelromano - Contrada
Conocchia nr. 34 verrà assegnata al marito, che ivi abiterà unitamente al figlio minore, essendosi la moglie già definitivamente allontanata asportando indumenti ed effetti personali;
- I coniugi, in regime di separazione dei beni, sono ciascuno titolare di redditi propri;
entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti […]; Il figlio minorenne è affidato ad entrambi
i genitori e vivrà prevalentemente con il padre;
I coniugi eserciteranno la potestà sul figlio minore in base ai seguenti accordi: Il minore sarà con la madre nei seguenti periodi temporali:
1.Due week-end al mese dalle ore 13 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
2. Durante le vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi, da concordare preventivamente ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni consecutivi in modo da alternare negli anni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
3. Durante le ferie estive per un periodo di
15 giorni consecutivi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno.
[…] La sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà CP_1 all'altro genitore l'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat […] Per quanto attiene alle altre spese straordinarie del minore, quali quelle scolastiche, ricreative sostenute nell'interesse del figlio, per tali dunque si intendono quelle non usuali e consuetudinarie, entrambi i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50%”.
Decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di: “- Parte_1 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Isernia il
21.06.2007 tra il Sig. e la sig.ra , trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Isernia anno 2007 n. 14 parte 2 serie S;
-
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isernia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Confermare tutte le disposizioni stabilite in sede di separazione”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal ricorrente e, in particolare, la richiesta di conferma delle condizioni della separazione.
La resistente rappresentava, infatti, che dal gennaio del 2021 il aveva assunto Parte_1 atteggiamenti dispotici e prevaricatori nei suoi confronti, tanto da cacciarla improvvisamente di casa nel marzo successivo;
la riferiva, inoltre, che il CP_1 coniuge, minacciandola ripetutamente di non farle vedere più il figlio, l'aveva obbligata a sottoscrivere l'accordo di separazione alle sue condizioni, nonché a donargli la sua attività di copisteria.
La resistente, dunque, deducendo il proprio stato di disoccupazione e la conseguente mancanza di reddito, chiedeva: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra - Disporre CP_1
l'affidamento condiviso del figlio con coabitazione prevalente dello stesso con Per_1 la madre nella casa coniugale con diritto del padre di vedere e tenere con se il figlio due giorni a settimana e a weekend alterni;
- Disporre a carico del sig. Parte_1
un assegno di mantenimento in favore della sig.ra di euro
[...] CP_1
500,00 e un assegno perequativo a titolo di mantenimento del figlio di euro Per_1
300,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra ; - Disporre che le spese CP_1 straordinarie siano a carico di entrambi i coniugi in egual misura”, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi celebrata in data 3.3.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, ritenendo necessaria l'audizione del figlio minore, rinviava all'udienza del 5.5.2022, disponendo la comparizione dello stesso.
All'esito della successiva udienza, in seguito alle dichiarazioni rese dal minore , Per_1 il Presidente dettava i seguenti provvedimenti provvisori: “1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il Persona_2 padre, secondo le modalità e le condizioni emerse nell'odierno verbale di audizione dello stesso;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale al padre, collocatario del figlio minore;
3) quanto alle spese ordinarie per il figlio minore, ciascun genitore le sosterrà per i giorni o periodi nei quali il figlio si trova con esso genitore. Le spese straordinarie verranno invece sostenute nella misura dell'80% a carico del padre e del
20% a carico della madre;
[…]; 6) assegno divorzile a carico del marito ed in favore della moglie pari ad euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente e secondo le tabelle
ISTAT nella stessa misura percentuale in cui si rivaluta il reddito dell'obbligato. Da corrispondersi l'ultimo giorno di ogni mese”.
Nel corso del giudizio, in seguito ad apposita richiesta congiunta delle parti, il Collegio, con sentenza parziale non definitiva n. 139/2023 del 15.5.2023, dichiarava in via anticipata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da il 21.6.2007 presso il Comune di Isernia. Parte_1 CP_1
Rimessa sul ruolo la causa per il prosieguo, rigettate le richieste istruttorie delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni il rassegnava le medesime conclusioni Parte_1 di cui all'atto introduttivo, mentre la modificava parzialmente le proprie CP_1 richieste, chiedendo: “-Disporre l'affidamento condiviso paritario del figlio Per_1 con pari permanenza presso ciascun genitore;
-Disporre a carico del sig. Parte_1
un assegno divorzile in favore della sig.ra di euro 500,00 e un
[...] CP_1 assegno perequativo per il mantenimento del figlio in favore della sig.ra Per_1 [...] di euro 250,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra entrambi CP_1 CP_1 rivalutabili annualmente;
-Disporre che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i coniugi in egual misura”.
Con provvedimento del 27.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
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Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di
Isernia, con la sentenza parziale n. 139/2023 del 15.5.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sull'affidamento e il collocamento del figlio minore.
In via preliminare, giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Cionondimeno, l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore (cfr. Trib. Salerno, sez. I, 18 aprile 2017).
Nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è preposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita del minore.
Il figlio , pertanto, va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso il padre, con il quale convive sin dall'epoca della separazione e con il quale lo stesso ha espressamente dichiarato di voler continuare a coabitare. Il minore, infatti, ascoltato all'udienza presidenziale del 5.5.2022, ha così dichiarato: “Io con PÀ mi trovo benissimo e vorrei continuare a vivere con PÀ; vorrei stare con lui anche quando devo fare i compiti, perché riesco a studiare meglio e lui mi aiuta..”.
Il Collegio, dunque, non essendo sopravvenute nel corso del giudizio circostanze tali da giustificare una modifica delle condizioni già fissate in sede di separazione consensuale, ritiene che vadano confermate le condizioni ivi previste (Decreto di omologa n.
2827/2021 del 27.5.2021), con particolare riferimento all'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente presso il padre e facoltà della madre di Per_1 vedere il figlio secondo le modalità già stabilite nel detto provvedimento.
In ogni caso, , pur essendo ancora minorenne, ha già compiuto 16 anni e, a Per_1 breve, raggiunta la maggiore età, sarà libero di scegliere con quale genitore convivere e trascorrere il proprio tempo.
b) Sulla casa coniugale. In ordine all'assegnazione della casa coniugale, si evidenzia che “l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello Bologna sez. I, 30/10/2024).
Pertanto, atteso che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'esigenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, va confermata l'assegnazione al ricorrente della casa de qua, sita in Isernia alla Strada
Provinciale Castelromano – Contrada Canocchia n. 34, in quanto genitore collocatario in via prevalente del minore.
c) Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio minore.
Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Sul punto, di recente, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
Ebbene, il Collegio evidenzia che nel corso del giudizio è emerso che: a) il ricorrente
(come dallo stesso dichiarato già all'epoca della separazione) è titolare di reddito derivante da affitti e, da giugno 2021, è titolare anche della copisteria oggetto dell'atto di donazione da parte della b) la resistente, dopo un primo periodo di CP_1 disoccupazione (in seguito al citato atto di donazione), è stata assunta con contratto di lavoro part-time (di 20 ore settimanali, ridotte a 15 dall'1.11.2024) presso “Yamamay
GO.IA. srls”.
Orbene, posto che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può essere eluso, ponendolo solamente a carico dell'altro genitore (cfr. Tribunale Alessandria sez. I, 11/04/2022, n. 315), l'odierna resistente è obbligata, per le ragioni di cui sopra e in maniera proporzionale alla propria situazione economica, a contribuire al mantenimento del figlio minore , Per_1 mediante il versamento di un assegno mensile di € 150,00 (oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese al ricorrente a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per il figlio (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte Per_1 dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
d) Sull'assegno divorzile richiesto dalla . CP_1
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente a carico del si osserva Parte_1 quanto segue.
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la
L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; in senso conforme, anche la recente Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
In particolare, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n. 26520).
Dunque, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in virtù del principio di autoresponsabilità, non è l'assenza di un rapporto di lavoro, bensì
l'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze processuali, la sig.ra ha CP_1 sempre lavorato presso la propria attività di copisteria “Print Mania di Sara Di Gneo”, fino all'atto di donazione della stessa in favore del ricorrente (cfr. all. 6 della memoria di parte ricorrente del 18.7.2022) e, ad oggi, risulta assunta come commessa di vendita presso “Yamamay GO.IA. Srls” (cfr. allegati n. 2 e 3 delle note di precisazione delle conclusioni di parte resistente del 18.3.2025).
Pertanto, posto che, anche di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
24795/2024, ha ribadito che “..l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio, bensì dallo squilibrio economico tra i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e dalla sua impossibilità di procurarseli, ma, per aver diritto all'assegno, lo stesso deve dare prova di tale condizione”, nel caso de quo, considerato che la sig.ra si trova in piena età da CP_1 lavoro, non è affetta da alcuna patologia invalidante e, per di più, è assunta, seppur part- time, presso “Yamamay GO.IA. Srls”, in assenza, quindi, di qualsiasi prova in ordine all'oggettiva impossibilità della stessa di procurarsi sufficienti mezzi di sostentamento,
l'assegno divorzile, precedentemente disposto in suo favore, deve essere revocato.
e) Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, nella casa familiare, sita in Isernia alla Strada Provinciale
Castelromano - Contrada Conocchia nr. 34, della quale si conferma l'assegnazione al ricorrente;
• conferma, per quanto riguarda il diritto di visita/frequentazione del figlio minore con la madre, le condizioni già fissate dall'accordo di separazione omologato Per_1 con decreto del Tribunale di Isernia n. 2827/2021 del 27.5.2021;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , nei CP_1 Parte_1 termini indicati in parte motiva, un assegno mensile pari ad € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , oltre al pagamento delle spese Per_1 straordinarie per il minore nella misura del 50%; • rigetta la domanda della resistente di corresponsione di un assegno divorzile in suo favore a carico di , revocando sul quanto disposto in sede Parte_1 presidenziale con provvedimento del 5.5.2022;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Ponsiglione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari