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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n.1473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1473/2023 promossa da
Avv. LINO FOSSATI ed con il patrocinio dell'Avv. Lino Fossati Parte_1
ATTORI OPPONENTI contro
, Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Roberto Bonacina
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“accertare e dichiarare che la convenuta opposta non aveva diritto di intimare il precetto di pagamento e procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare nullo, annullato e inefficace il precetto opposto e conseguentemente inefficaci gli atti esecutivi conseguenti;
accertare e dichiarare l'illegittimità della intimata decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo in questione;
accertare e dichiarare il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni di cui alla legge 244/2007 e successivi D.L.; condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. con liquidazione da effettuarsi in separato giudizio o, in subordine, da liquidarsi equitativamente;
ordinare alla di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli in CRIF e CP_1
Banca d'Italia”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale
* disporre lo stralcio della memoria n. 2 ex art. 183 VI comma cpc depositata da controparte e dei documenti 21-22-23-24-25 allegati da controparte e dichiararne l'inammissibilità, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale;
* disporre lo stralcio della memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc depositata da controparte e dichiararne l'inammissibilità, in quanto esula dal dettato codicistico, per tutti i motivi esposti in atti
e a verbale;
in via principale,
* respingere tutte le domande ed eccezioni proposte formulate da controparte, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti ed a verbale;
* condannare controparte al pagamento delle spese legali di causa, oltre 15% per rimborso forfettario, 4% C.P.A. e I.V.A. come per legge.
* condannare controparte al pagamento delle spese legali del reclamo rubricato al RG n. 7042/2023
Trib. Monza definito con ordinanza di rigetto del 22.11.2023, oltre 15% per rimborso forfettario, 4%
C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
L'Avv. Lino Fossati ed hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. Parte_1
civ. al precetto dd. 13 gennaio 2023 con cui Controparte_2
ha intimato loro il pagamento della somma di € 131.673,32 oltre interessi sulla scorta del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 luglio 2014 a rogito Notaio Dott. n. 26211 di Persona_1
repertorio e n. 18032 di raccolta.
A fondamento della opposizione gli opponenti hanno dedotto
- di aver formulato richiesta di sospensione delle rate di mutuo ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre
2007 come integrato dal D.L. n. 9/2020, dal D.L. n.18/2020 e dal D.L. 8 aprile 2020 n.23 (c.d. fondo
Gasparrini);
- che tale richiesta è stata accolta da che, come risulta dall'art. 1 della lettera della CP_3 banca mutuante datata 15 giugno 2020, è stato concordato che “la sospensione ha effetto dalla rata
n. 53 scadente il 31.05.2020 compresa, fino alla rata n. 70 scadente il 31.10.2021 compresa”, e,
2 all'art. 2, che, come per legge, gli interessi del periodo di sospensione (il 50% degli interessi compensativi) vanno “pagati in modo frazionato suddividendoli sulle rate che verranno a scadere dal 30.11.2021 e fino al 31.01.2026”;
- che, tuttavia, la mutuante ha imposto Controparte_2
unilateralmente un difforme piano di ammortamento con riduzione delle rate complessive dalle originarie 120 a 103 senza prevedere il frazionamento degli interessi e nemmeno la dilazione postergata fino al 2026, assumendo invece rate di molto maggiorate, pari ad € 2.769,38 cadauna;
- che essi mutuatari, al fine di non decadere dalla possibilità di ottenere una nuova proroga, hanno comunque provveduto a pagare le rate di mutuo ingiustamente pretese n. 71, 72 e 73 scadenti rispettivamente il 30 novembre 2021, il 31 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022, di € 2.769,38 cadauna in luogo di quelle originarie di € 2.050,10;
- che in data 28 febbraio 2022 essi mutuatari, risultando adempienti, hanno inoltrato alla banca mutuante a mezzo PEC nuova istanza per la sospensione delle rate del mutuo prima casa ai sensi della medesima normativa citata, come da termini prorogati dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234;
- che al ricevimento della domanda, come Controparte_2 per legge, avrebbe dovuto compilare il riquadro “2” del modulo e trasmetterla a CP_3 sospendere il pagamento delle rate in scadenza e disporre la “pendenza della istruttoria”;
- che, tuttavia, la banca nulla ha trasmesso a rovvedendo, invece, in data 5 luglio CP_3
2022 a sollecitare il pagamento di cinque rate scadute (pari a € 14.343,58 per rate pari ad € 2.868,70 cad., ovvero quelle indebitamente maggiorate);
- che, pertanto, non ha adempiuto agli Controparte_2
accordi presi riducendo il numero di rate rispetto al piano originario e non ha dato corso alla seconda domanda di sospensione del mutuo tempestivamente formulata, senza neppure provvedere ad inoltrarla al Fondo come, invece, obbligata per legge e senza dare avviso ai mutuatari;
CP_3
- che, pertanto, essi mutuatari non possono essere ritenuti inadempienti né decaduti dal beneficio del termine ex art. 1819 cod. civ..
Sulla scorta di quanto dedotto, gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere in via esecutiva per il soddisfacimento Controparte_2
del credito indicato nell'atto di precetto del 13 gennaio 2023 e, in via preliminare, hanno formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
La convenuta si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando la domanda di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli attori opponenti è stata rigettata con ordinanza in data 11 aprile 2024. Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto reclamo
3 da parte degli opponenti che è stato rigettato dal Collegio con provvedimento in data 22 novembre
2023.
La causa è stata istruita tramite esame testimoniale e, all'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1) Sull'eccepita modifica unilaterale delle rate del mutuo.
Gli attori opponenti hanno eccepito che nel 2020 la mutuante Controparte_2
avrebbe imposto unilateralmente un difforme piano di ammortamento con
[...]
riduzione delle rate complessive dalle originarie 120 a 103 senza prevedere il frazionamento degli interessi e nemmeno la dilazione postergata fino al 2026, assumendo invece rate di molto maggiorate, pari ad € 2.769,38 cadauna.
L'eccezione è infondata. Ed invero, dalla documentazione in atti (doc. 3 e 4 di parte convenuta opposta) si evince che, come dedotto dalla convenuta opposta, nel 2019 le parti si sono accordate per la sospensione integrale delle rate di mutuo per 18 mesi (a partire dalla rata scadente il 31 ottobre
2018 e sino alla rata scadente il 31 marzo 2020), senza alcun allungamento del piano di ammortamento originario (pertanto, con ultima rata ancora scadente il 30 luglio 2024) ma con conseguente rimodulazione dell'importo delle rimanenti rate da pagare al termine della sospensione secondo un nuovo piano di rientro;
sicché, contrariamente a quanto eccepito dagli opponenti, non si
è verificato alcun inadempimento della mutuante consistente nella modifica unilaterale delle rate.
2) Sull'eccepita illegittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto.
Gli attori opponenti hanno, inoltre, contestato la legittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto in quanto la mutuante
[...]
non avrebbe dato corso alla seconda domanda di sospensione Controparte_2
del mutuo tempestivamente formulata, senza neppure provvedere ad inoltrarla al Fondo CP_3
come invece obbligata per legge e senza darne avviso ai mutuatari.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico tra le parti il fatto che, al termine del periodo di sospensione delle rate di mutuo ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 come integrato dal D.L. n. 9/2020, dal D.L. n.18/2020 e dal D.L.
8 aprile 2020 n.23 (c.d. fondo Gasparrini) di cui alla comunicazione della mutuante del 15 giugno
2020 (con cui è stato concordato che “la sospensione ha effetto dalla rata n. 53 scadente il 31.05.2020 compresa, fino alla rata n. 70 scadente il 31.10.2021 compresa”, e, all'art. 2, che, come per legge,
4 gli interessi del periodo di sospensione (il 50% degli interessi compensativi) vanno “pagati in modo frazionato suddividendoli sulle rate che verranno a scadere dal 30.11.2021 e fino al 31.01.2026”), i mutuatari hanno provveduto al pagamento della rata con scadenza 30 novembre 2021, della rata con scadenza 31 dicembre 2021 e della rata con scadenza 31 gennaio 2022.
È pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per documenti (docc. 7 e 9 di parte attrice opponente) il fatto che in data 28 febbraio 2022 l'Avv. Lino Fossati ha formulato a Controparte_2
a mezzo PEC, una seconda istanza per la sospensione “Gasparrini-
[...]
CONSAP”, come da termini prorogati dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 e che con email in data 27 marzo 2022 l'Avv. Lino Fossati ha insistito nella domanda già formulata.
È, altresì, pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per documenti (doc. 7 di parte convenuta) il fatto che, a seguito della richiesta formulata dall'Avv. Fossati, in data 5 aprile 2022 la mutuante
[...]
tramite la Dott.ssa ha contattato Controparte_2 Parte_2
via email l'Avv. Fossati chiedendo allo stesso se fosse sua intenzione confermare la richiesta di sospensione del mutuo oppure preferisse valutare un intervento di rimodulazione complessiva in termini di pagamento sostenibili dai mutuatari;
l'Avv. Fossati ha risposto via email in data 11 aprile
2022 chiedendo un incontro con la Banca per una disamina della questione e l'incontro, a seguito di corrispondenza intercorsa tra le parti, è stato fissato per il giorno 10 maggio 2022 presso la sede della banca in Alzate Brianza (CO).
Come dichiarato nel corso dell'istruttoria orale dalla Dott.ssa interrogata come Parte_2
testimone sui capitoli 1 e 2 formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cod. proc. civ. di parte convenuta opposta, all'esito del suddetto incontro svoltosi in data 10 maggio 2022, l'Avv. Lino
Fossati non ha confermato la richiesta di sospensione e si è riservato di comunicare le sue intenzioni in merito, ossia se dare seguito alla richiesta di sospensione oppure valutare un intervento di rimodulazione complessiva del piano di rientro mutuo in termini di pagamento sostenibili (cfr. verbale dell'udienza del 12 giugno 2024 - Sul capitolo 2) “No. Abbiamo discusso di diverse CP_4 ipotesi ma non ha confermato che volesse proseguire con l'istanza di sospensione. Preciso che abbiamo discusso di ipotesi alternative;
ci siamo lasciati, senza la previsione di un termine, con
l'idea che l'Avv. Fossati avrebbe ragionato sulle varie ipotesi e mi avrebbe comunicato la scelta definitiva che, tra l'altro, avrebbe dovuto essere riformulata in quanto non formalizzata dall'altro coobbligato. Preciso che in quella occasione sono state discusse ipotesi alternative (1- proseguire con la richiesta di sospensione, 2- rimodulare i termini di pagamento del debito residuo per ridurre la rata mensile e agevolare i clienti nel rimborso, 3- riduzione della rata per un tempo determinato), non è stata affrontata in quella occasione la completezza o meno della istanza di sospensione”).
5 Come pacifico tra le parti, successivamente a tale incontro, l'Avv. Fossati non ha più contattato la né ha più comunicato alcunché. CP_1
È pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per documenti (doc. 8 di parte convenuta opposta) che
Controparte_2
- con PEC inviata in data 7 luglio 2022 ha sollecitato nei confronti dei mutuatari il pagamento di cinque rate ritenute scadute,
- con PEC inviata in data 15 settembre 2022 ha sollecitato nei confronti dei mutuatari il pagamento di 7 rate ritenute scadute,
- in data 12 ottobre 2022 ha dichiarato ai mutuatari la decadenza dal beneficio del termine e ha comunicato loro la risoluzione del contratto di mutuo fondiario a fare data dal quindicesimo giorno dalla ricezione, richiedendo il pagamento della somma di € 130.483,12;
- in data 15 novembre 2022 ha informato i mutuatari di aver deliberato di segnalare la posizione a sofferenze nella Centrale rischi di Banca d'Italia.
Come pacifico tra le parti, a tali comunicazioni i mutuatari non hanno dato alcun riscontro.
È, infine, pacifico tra le parti che i mutuatari, successivamente al pagamento della rata con scadenza
31 gennaio 2022, non hanno più eseguito alcun pagamento delle rate del mutuo.
Considerato che il contratto in esame è un mutuo fondiario, per valutare la legittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine (di cui la banca mutuante, nel caso specie, si è avvalsa a fronte del ritardato pagamento delle rate da parte dei debitori e non per le ulteriori tre ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ.) e della invocata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., occorre verificare se si è effettivamente verificato un cosiddetto ritardo tipizzato, come previsto dall'art. 40, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) secondo cui “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata” (norma, peraltro, richiamata dall'art. 10 dello stesso contratto di mutuo in esame).
Orbene, tenuto conto dei fatti sopra esposti da ritenersi provati o comunque non contestati, va rilevato che fin dalla data del 5 aprile 2022 la mutuante Controparte_2
a chiesto all'Avv. Lino Fossati se fosse sua intenzione confermare la richiesta di sospensione
[...]
del mutuo oppure preferisse valutare un intervento di rimodulazione complessiva in termini di pagamento sostenibili dai mutuatari, rendendo in tal modo palese il fatto di non aver eseguito gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo
2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). A fronte della richiesta della mutuataria, l'Avv.
6 Fossati ha domandato fissarsi un incontro con la per una disamina della questione CP_1
manifestando in tal modo la volontà di non insistere, allo stato, nella istanza di sospensione e all'esito dell'incontro all'uopo fissato si è riservato di comunicare le sue intenzioni in merito, ossia se dare seguito alla richiesta di sospensione oppure valutare un intervento di rimodulazione complessiva del piano di rientro mutuo in termini di pagamento sostenibili;
non avendo successivamente dato alcun riscontro, deve ritenersi che l'Avv. Fossati abbia in tal modo manifestato definitivamente la volontà di non insistere nella istanza di sospensione.
In considerazione di quanto sopra esposto, deve ritenersi che nel periodo in esame non si sia verificata alcuna postergazione delle rate previste nel piano di ammortamento per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022. Tale effetto, infatti, si sarebbe potuto verificare soltanto nel caso in cui la parte mutuataria avesse insistito nella sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007
(come successivamente integrato) e del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (c.d. fondo Gasparrini) e, ottenuto il nulla osta del Gestore, la domanda fosse stata accolta oppure nel caso in cui le parti del contratto avessero concordato una rimodulazione del piano di ammortamento. In assenza, deve ritenersi che abbiano continuato ad operare le condizioni contrattuali esistenti, potendosi tutt'al più ritenere che, in pendenza delle trattative, il pagamento delle rate nel frattempo scadute fosse temporaneamente non esigibile. Sicché, anche volendo ritenere giustificato il ritardo nel pagamento verificatosi nel periodo in esame, alla data del 7 luglio 2022, allorquando con la comunicazione di sollecito inviata dalla banca le trattative sono definitivamente cessate, il termine per l'adempimento delle rate scadute il 28 febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 30 aprile 2022, il 31 maggio 2022 e il 30 giugno 2022 ha certamente iniziato a decorrere.
Pertanto, alla data del 12 ottobre 2022, ossia quando è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e comunicata la risoluzione del contratto di mutuo fondiario, almeno 7 rate (ossia quelle scadute il 28 febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 30 aprile 2022, il 31 maggio 2022, il 30 giugno 2022, il 31 luglio 2022 e il 31 agosto 2022) erano scadute da oltre 30 giorni.
Ne consegue che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto devono ritenersi legittime, in quanto conformi alla norma di cui all'art. 40, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(TUB) nonché alla clausola di cui all'art. 10 dello stesso contratto di mutuo.
Pur essendo assorbente quanto sopra esposto, va altresì rilevato che nessuna postergazione delle rate previste nel piano di ammortamento per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 può essersi verificata a seguito della presentazione in data 28 febbraio 2022 dell'istanza per la sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 (come successivamente integrato) e del D.M. 21 giugno
2010, n. 132 (c.d. fondo Gasparrini) considerato, in ogni caso, che detta istanza non aveva neppure i requisiti formali per essere accolta.
7 Ed invero, l'istanza in esame è stata presentata dal solo Avv. Lino Fossati mentre la stessa avrebbe dovuto essere sottoscritta anche da non quale soggetto in possesso dei requisiti di Parte_1
cui al D.M. 21 giugno 2010, n. 132 bensì quale cointestataria del mutuo, come previsto nel modulo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed utilizzato nel caso in esame per l'istanza del 28 febbraio 2022 (doc. 7 di parte attrice opponente).
Detto modulo prevede, infatti, espressamente che
La ratio della previsione deve essere individuata nel fatto che il cointestatario potrebbe avere un interesse contrario alla sospensione e, quindi, al procrastinarsi del termine per i pagamenti, considerato che durante il periodo di sospensione maturano ugualmente gli interessi in quanto solamente il 50% degli stessi è pagato da CP_3
Il fatto che, nel caso in esame, i due cointestatari del mutuo siano (e fossero al momento della presentazione della istanza) coniugi in regime di comunione legale è stato allegato tardivamente soltanto con la comparsa conclusionale, sicché, a prescindere dalla sua rilevanza, detta circostanza che, secondo parte attrice renderebbe sufficiente la sola sottoscrizione apposta dall'Avv. Fossati, non può essere posta a fondamento della decisione.
3) Sulla domanda di risarcimento del danno.
Gli attori hanno, inoltre, domandato di accertare e dichiarare il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni di cui alla Legge 244/2007 e successivi D.L..
La domanda è infondata.
Ed invero, per quanto già sopra esposto, deve ritenersi che il mancato avvio della procedura ai sensi dell'art. 6 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 e, conseguentemente, il mancato accoglimento della sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 (come successivamente integrato) e del
D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (c.d. fondo Gasparrini) sia esclusivamente imputabile alla parte mutuataria, la quale con il proprio contegno ha consapevolmente manifestato in modo inequivocabile la volontà di non insistere (prima in via provvisoria e poi in via definitiva) nella istanza di sospensione. Ciò trova, peraltro, conferma nel fatto che, anche successivamente alla data del 7 luglio
2022, parte mutuataria, pur a fronte delle plurime comunicazioni (di sollecito, di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di segnalazione alla Centrale rischi di Banca d'Italia) da parte della mutuante, nulla ha eccepito né contestato fino alla notificazione dell'atto di precetto dd. 13 gennaio 2023. 8 Pertanto, il contegno di parte mutuataria deve ritenersi di per sé idoneo ad elidere integralmente il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento della mutuante e il danno lamentato dagli attori.
Né, infine, sussiste alcuna responsabilità della banca mutuante per violazione del dovere di correttezza e buona fede o per lesione del legittimo affidamento.
Ed invero, fin dalla data del 5 aprile 2022 la mutuante Controparte_2
chiedendo all'Avv. Lino Fossati se fosse sua intenzione confermare la richiesta di
[...]
sospensione del mutuo oppure preferisse valutare un intervento di rimodulazione complessiva in termini di pagamento sostenibili dai mutuatari, ha reso palese il fatto di non aver eseguito gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (sicché non può essere invocato alcun legittimo affidamento in senso contrario) e, a fronte della mancata conferma da parte dei mutuatari
(conferma che, in conseguenza del contegno assunto dalla stessa parte mutuataria nel corso delle trattative, era da ritenersi a quel punto necessaria per eseguire gli adempimenti di cui all'art. 6 del
D.M. 21 giugno 2010, n. 132) ha comunque atteso, successivamente all'incontro del 10 maggio 2022, un lasso di tempo ragionevole (fino al 5-7 luglio 2022) prima di chiedere il pagamento delle rate;
sicché nessuna violazione del dovere di correttezza e buona fede può esserle imputata.
4) Sulle ulteriori contestazioni.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cod. proc. civ. gli attori hanno formulato ulteriori contestazioni in relazione alla non conformità del TAEG applicato rispetto a quello dichiarato nel contratto di mutuo fondiario, in relazione al superamento del tasso soglia di legge da parte del tasso applicato e in relazione alla determinatezza/determinabilità alla data della stipula del regime finanziario effettivamente applicato. Sul punto è assorbente rilevare che le contestazioni in esame, con riferimento alle quali peraltro non è stata specificamente formulata alcuna domanda, devono ritenersi inammissibili in quanto basate su fatti tardivamente allegati soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cod. proc. civ..
***
In considerazione di quanto sopra esposto, le domande di parte attrice opponente vanno rigettate.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), secondo valori medi, in complessivi €
14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre
9 rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono essere condannati, altresì, al pagamento delle spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G.
7042/2023) in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad
€ 260.000,00), in complessivi € 4.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
1473/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta le domande proposte da Avv. LINO FOSSATI ed Parte_1
- condanna Avv. LINO FOSSATI ed in solido, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del Controparte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
- condanna Avv. LINO FOSSATI ed in solido, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del Controparte_1 subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
(compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G. 7042/2023), che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e
I.V.A. come per legge.
Monza, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1473/2023 promossa da
Avv. LINO FOSSATI ed con il patrocinio dell'Avv. Lino Fossati Parte_1
ATTORI OPPONENTI contro
, Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Roberto Bonacina
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“accertare e dichiarare che la convenuta opposta non aveva diritto di intimare il precetto di pagamento e procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare nullo, annullato e inefficace il precetto opposto e conseguentemente inefficaci gli atti esecutivi conseguenti;
accertare e dichiarare l'illegittimità della intimata decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo in questione;
accertare e dichiarare il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni di cui alla legge 244/2007 e successivi D.L.; condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. con liquidazione da effettuarsi in separato giudizio o, in subordine, da liquidarsi equitativamente;
ordinare alla di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli in CRIF e CP_1
Banca d'Italia”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale
* disporre lo stralcio della memoria n. 2 ex art. 183 VI comma cpc depositata da controparte e dei documenti 21-22-23-24-25 allegati da controparte e dichiararne l'inammissibilità, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale;
* disporre lo stralcio della memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc depositata da controparte e dichiararne l'inammissibilità, in quanto esula dal dettato codicistico, per tutti i motivi esposti in atti
e a verbale;
in via principale,
* respingere tutte le domande ed eccezioni proposte formulate da controparte, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti ed a verbale;
* condannare controparte al pagamento delle spese legali di causa, oltre 15% per rimborso forfettario, 4% C.P.A. e I.V.A. come per legge.
* condannare controparte al pagamento delle spese legali del reclamo rubricato al RG n. 7042/2023
Trib. Monza definito con ordinanza di rigetto del 22.11.2023, oltre 15% per rimborso forfettario, 4%
C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
L'Avv. Lino Fossati ed hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. Parte_1
civ. al precetto dd. 13 gennaio 2023 con cui Controparte_2
ha intimato loro il pagamento della somma di € 131.673,32 oltre interessi sulla scorta del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 luglio 2014 a rogito Notaio Dott. n. 26211 di Persona_1
repertorio e n. 18032 di raccolta.
A fondamento della opposizione gli opponenti hanno dedotto
- di aver formulato richiesta di sospensione delle rate di mutuo ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre
2007 come integrato dal D.L. n. 9/2020, dal D.L. n.18/2020 e dal D.L. 8 aprile 2020 n.23 (c.d. fondo
Gasparrini);
- che tale richiesta è stata accolta da che, come risulta dall'art. 1 della lettera della CP_3 banca mutuante datata 15 giugno 2020, è stato concordato che “la sospensione ha effetto dalla rata
n. 53 scadente il 31.05.2020 compresa, fino alla rata n. 70 scadente il 31.10.2021 compresa”, e,
2 all'art. 2, che, come per legge, gli interessi del periodo di sospensione (il 50% degli interessi compensativi) vanno “pagati in modo frazionato suddividendoli sulle rate che verranno a scadere dal 30.11.2021 e fino al 31.01.2026”;
- che, tuttavia, la mutuante ha imposto Controparte_2
unilateralmente un difforme piano di ammortamento con riduzione delle rate complessive dalle originarie 120 a 103 senza prevedere il frazionamento degli interessi e nemmeno la dilazione postergata fino al 2026, assumendo invece rate di molto maggiorate, pari ad € 2.769,38 cadauna;
- che essi mutuatari, al fine di non decadere dalla possibilità di ottenere una nuova proroga, hanno comunque provveduto a pagare le rate di mutuo ingiustamente pretese n. 71, 72 e 73 scadenti rispettivamente il 30 novembre 2021, il 31 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022, di € 2.769,38 cadauna in luogo di quelle originarie di € 2.050,10;
- che in data 28 febbraio 2022 essi mutuatari, risultando adempienti, hanno inoltrato alla banca mutuante a mezzo PEC nuova istanza per la sospensione delle rate del mutuo prima casa ai sensi della medesima normativa citata, come da termini prorogati dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234;
- che al ricevimento della domanda, come Controparte_2 per legge, avrebbe dovuto compilare il riquadro “2” del modulo e trasmetterla a CP_3 sospendere il pagamento delle rate in scadenza e disporre la “pendenza della istruttoria”;
- che, tuttavia, la banca nulla ha trasmesso a rovvedendo, invece, in data 5 luglio CP_3
2022 a sollecitare il pagamento di cinque rate scadute (pari a € 14.343,58 per rate pari ad € 2.868,70 cad., ovvero quelle indebitamente maggiorate);
- che, pertanto, non ha adempiuto agli Controparte_2
accordi presi riducendo il numero di rate rispetto al piano originario e non ha dato corso alla seconda domanda di sospensione del mutuo tempestivamente formulata, senza neppure provvedere ad inoltrarla al Fondo come, invece, obbligata per legge e senza dare avviso ai mutuatari;
CP_3
- che, pertanto, essi mutuatari non possono essere ritenuti inadempienti né decaduti dal beneficio del termine ex art. 1819 cod. civ..
Sulla scorta di quanto dedotto, gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere in via esecutiva per il soddisfacimento Controparte_2
del credito indicato nell'atto di precetto del 13 gennaio 2023 e, in via preliminare, hanno formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
La convenuta si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando la domanda di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli attori opponenti è stata rigettata con ordinanza in data 11 aprile 2024. Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto reclamo
3 da parte degli opponenti che è stato rigettato dal Collegio con provvedimento in data 22 novembre
2023.
La causa è stata istruita tramite esame testimoniale e, all'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1) Sull'eccepita modifica unilaterale delle rate del mutuo.
Gli attori opponenti hanno eccepito che nel 2020 la mutuante Controparte_2
avrebbe imposto unilateralmente un difforme piano di ammortamento con
[...]
riduzione delle rate complessive dalle originarie 120 a 103 senza prevedere il frazionamento degli interessi e nemmeno la dilazione postergata fino al 2026, assumendo invece rate di molto maggiorate, pari ad € 2.769,38 cadauna.
L'eccezione è infondata. Ed invero, dalla documentazione in atti (doc. 3 e 4 di parte convenuta opposta) si evince che, come dedotto dalla convenuta opposta, nel 2019 le parti si sono accordate per la sospensione integrale delle rate di mutuo per 18 mesi (a partire dalla rata scadente il 31 ottobre
2018 e sino alla rata scadente il 31 marzo 2020), senza alcun allungamento del piano di ammortamento originario (pertanto, con ultima rata ancora scadente il 30 luglio 2024) ma con conseguente rimodulazione dell'importo delle rimanenti rate da pagare al termine della sospensione secondo un nuovo piano di rientro;
sicché, contrariamente a quanto eccepito dagli opponenti, non si
è verificato alcun inadempimento della mutuante consistente nella modifica unilaterale delle rate.
2) Sull'eccepita illegittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto.
Gli attori opponenti hanno, inoltre, contestato la legittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto in quanto la mutuante
[...]
non avrebbe dato corso alla seconda domanda di sospensione Controparte_2
del mutuo tempestivamente formulata, senza neppure provvedere ad inoltrarla al Fondo CP_3
come invece obbligata per legge e senza darne avviso ai mutuatari.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico tra le parti il fatto che, al termine del periodo di sospensione delle rate di mutuo ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 come integrato dal D.L. n. 9/2020, dal D.L. n.18/2020 e dal D.L.
8 aprile 2020 n.23 (c.d. fondo Gasparrini) di cui alla comunicazione della mutuante del 15 giugno
2020 (con cui è stato concordato che “la sospensione ha effetto dalla rata n. 53 scadente il 31.05.2020 compresa, fino alla rata n. 70 scadente il 31.10.2021 compresa”, e, all'art. 2, che, come per legge,
4 gli interessi del periodo di sospensione (il 50% degli interessi compensativi) vanno “pagati in modo frazionato suddividendoli sulle rate che verranno a scadere dal 30.11.2021 e fino al 31.01.2026”), i mutuatari hanno provveduto al pagamento della rata con scadenza 30 novembre 2021, della rata con scadenza 31 dicembre 2021 e della rata con scadenza 31 gennaio 2022.
È pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per documenti (docc. 7 e 9 di parte attrice opponente) il fatto che in data 28 febbraio 2022 l'Avv. Lino Fossati ha formulato a Controparte_2
a mezzo PEC, una seconda istanza per la sospensione “Gasparrini-
[...]
CONSAP”, come da termini prorogati dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 e che con email in data 27 marzo 2022 l'Avv. Lino Fossati ha insistito nella domanda già formulata.
È, altresì, pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per documenti (doc. 7 di parte convenuta) il fatto che, a seguito della richiesta formulata dall'Avv. Fossati, in data 5 aprile 2022 la mutuante
[...]
tramite la Dott.ssa ha contattato Controparte_2 Parte_2
via email l'Avv. Fossati chiedendo allo stesso se fosse sua intenzione confermare la richiesta di sospensione del mutuo oppure preferisse valutare un intervento di rimodulazione complessiva in termini di pagamento sostenibili dai mutuatari;
l'Avv. Fossati ha risposto via email in data 11 aprile
2022 chiedendo un incontro con la Banca per una disamina della questione e l'incontro, a seguito di corrispondenza intercorsa tra le parti, è stato fissato per il giorno 10 maggio 2022 presso la sede della banca in Alzate Brianza (CO).
Come dichiarato nel corso dell'istruttoria orale dalla Dott.ssa interrogata come Parte_2
testimone sui capitoli 1 e 2 formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cod. proc. civ. di parte convenuta opposta, all'esito del suddetto incontro svoltosi in data 10 maggio 2022, l'Avv. Lino
Fossati non ha confermato la richiesta di sospensione e si è riservato di comunicare le sue intenzioni in merito, ossia se dare seguito alla richiesta di sospensione oppure valutare un intervento di rimodulazione complessiva del piano di rientro mutuo in termini di pagamento sostenibili (cfr. verbale dell'udienza del 12 giugno 2024 - Sul capitolo 2) “No. Abbiamo discusso di diverse CP_4 ipotesi ma non ha confermato che volesse proseguire con l'istanza di sospensione. Preciso che abbiamo discusso di ipotesi alternative;
ci siamo lasciati, senza la previsione di un termine, con
l'idea che l'Avv. Fossati avrebbe ragionato sulle varie ipotesi e mi avrebbe comunicato la scelta definitiva che, tra l'altro, avrebbe dovuto essere riformulata in quanto non formalizzata dall'altro coobbligato. Preciso che in quella occasione sono state discusse ipotesi alternative (1- proseguire con la richiesta di sospensione, 2- rimodulare i termini di pagamento del debito residuo per ridurre la rata mensile e agevolare i clienti nel rimborso, 3- riduzione della rata per un tempo determinato), non è stata affrontata in quella occasione la completezza o meno della istanza di sospensione”).
5 Come pacifico tra le parti, successivamente a tale incontro, l'Avv. Fossati non ha più contattato la né ha più comunicato alcunché. CP_1
È pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per documenti (doc. 8 di parte convenuta opposta) che
Controparte_2
- con PEC inviata in data 7 luglio 2022 ha sollecitato nei confronti dei mutuatari il pagamento di cinque rate ritenute scadute,
- con PEC inviata in data 15 settembre 2022 ha sollecitato nei confronti dei mutuatari il pagamento di 7 rate ritenute scadute,
- in data 12 ottobre 2022 ha dichiarato ai mutuatari la decadenza dal beneficio del termine e ha comunicato loro la risoluzione del contratto di mutuo fondiario a fare data dal quindicesimo giorno dalla ricezione, richiedendo il pagamento della somma di € 130.483,12;
- in data 15 novembre 2022 ha informato i mutuatari di aver deliberato di segnalare la posizione a sofferenze nella Centrale rischi di Banca d'Italia.
Come pacifico tra le parti, a tali comunicazioni i mutuatari non hanno dato alcun riscontro.
È, infine, pacifico tra le parti che i mutuatari, successivamente al pagamento della rata con scadenza
31 gennaio 2022, non hanno più eseguito alcun pagamento delle rate del mutuo.
Considerato che il contratto in esame è un mutuo fondiario, per valutare la legittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine (di cui la banca mutuante, nel caso specie, si è avvalsa a fronte del ritardato pagamento delle rate da parte dei debitori e non per le ulteriori tre ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ.) e della invocata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., occorre verificare se si è effettivamente verificato un cosiddetto ritardo tipizzato, come previsto dall'art. 40, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) secondo cui “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata” (norma, peraltro, richiamata dall'art. 10 dello stesso contratto di mutuo in esame).
Orbene, tenuto conto dei fatti sopra esposti da ritenersi provati o comunque non contestati, va rilevato che fin dalla data del 5 aprile 2022 la mutuante Controparte_2
a chiesto all'Avv. Lino Fossati se fosse sua intenzione confermare la richiesta di sospensione
[...]
del mutuo oppure preferisse valutare un intervento di rimodulazione complessiva in termini di pagamento sostenibili dai mutuatari, rendendo in tal modo palese il fatto di non aver eseguito gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo
2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). A fronte della richiesta della mutuataria, l'Avv.
6 Fossati ha domandato fissarsi un incontro con la per una disamina della questione CP_1
manifestando in tal modo la volontà di non insistere, allo stato, nella istanza di sospensione e all'esito dell'incontro all'uopo fissato si è riservato di comunicare le sue intenzioni in merito, ossia se dare seguito alla richiesta di sospensione oppure valutare un intervento di rimodulazione complessiva del piano di rientro mutuo in termini di pagamento sostenibili;
non avendo successivamente dato alcun riscontro, deve ritenersi che l'Avv. Fossati abbia in tal modo manifestato definitivamente la volontà di non insistere nella istanza di sospensione.
In considerazione di quanto sopra esposto, deve ritenersi che nel periodo in esame non si sia verificata alcuna postergazione delle rate previste nel piano di ammortamento per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022. Tale effetto, infatti, si sarebbe potuto verificare soltanto nel caso in cui la parte mutuataria avesse insistito nella sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007
(come successivamente integrato) e del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (c.d. fondo Gasparrini) e, ottenuto il nulla osta del Gestore, la domanda fosse stata accolta oppure nel caso in cui le parti del contratto avessero concordato una rimodulazione del piano di ammortamento. In assenza, deve ritenersi che abbiano continuato ad operare le condizioni contrattuali esistenti, potendosi tutt'al più ritenere che, in pendenza delle trattative, il pagamento delle rate nel frattempo scadute fosse temporaneamente non esigibile. Sicché, anche volendo ritenere giustificato il ritardo nel pagamento verificatosi nel periodo in esame, alla data del 7 luglio 2022, allorquando con la comunicazione di sollecito inviata dalla banca le trattative sono definitivamente cessate, il termine per l'adempimento delle rate scadute il 28 febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 30 aprile 2022, il 31 maggio 2022 e il 30 giugno 2022 ha certamente iniziato a decorrere.
Pertanto, alla data del 12 ottobre 2022, ossia quando è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e comunicata la risoluzione del contratto di mutuo fondiario, almeno 7 rate (ossia quelle scadute il 28 febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 30 aprile 2022, il 31 maggio 2022, il 30 giugno 2022, il 31 luglio 2022 e il 31 agosto 2022) erano scadute da oltre 30 giorni.
Ne consegue che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto devono ritenersi legittime, in quanto conformi alla norma di cui all'art. 40, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(TUB) nonché alla clausola di cui all'art. 10 dello stesso contratto di mutuo.
Pur essendo assorbente quanto sopra esposto, va altresì rilevato che nessuna postergazione delle rate previste nel piano di ammortamento per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 può essersi verificata a seguito della presentazione in data 28 febbraio 2022 dell'istanza per la sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 (come successivamente integrato) e del D.M. 21 giugno
2010, n. 132 (c.d. fondo Gasparrini) considerato, in ogni caso, che detta istanza non aveva neppure i requisiti formali per essere accolta.
7 Ed invero, l'istanza in esame è stata presentata dal solo Avv. Lino Fossati mentre la stessa avrebbe dovuto essere sottoscritta anche da non quale soggetto in possesso dei requisiti di Parte_1
cui al D.M. 21 giugno 2010, n. 132 bensì quale cointestataria del mutuo, come previsto nel modulo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed utilizzato nel caso in esame per l'istanza del 28 febbraio 2022 (doc. 7 di parte attrice opponente).
Detto modulo prevede, infatti, espressamente che
La ratio della previsione deve essere individuata nel fatto che il cointestatario potrebbe avere un interesse contrario alla sospensione e, quindi, al procrastinarsi del termine per i pagamenti, considerato che durante il periodo di sospensione maturano ugualmente gli interessi in quanto solamente il 50% degli stessi è pagato da CP_3
Il fatto che, nel caso in esame, i due cointestatari del mutuo siano (e fossero al momento della presentazione della istanza) coniugi in regime di comunione legale è stato allegato tardivamente soltanto con la comparsa conclusionale, sicché, a prescindere dalla sua rilevanza, detta circostanza che, secondo parte attrice renderebbe sufficiente la sola sottoscrizione apposta dall'Avv. Fossati, non può essere posta a fondamento della decisione.
3) Sulla domanda di risarcimento del danno.
Gli attori hanno, inoltre, domandato di accertare e dichiarare il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni di cui alla Legge 244/2007 e successivi D.L..
La domanda è infondata.
Ed invero, per quanto già sopra esposto, deve ritenersi che il mancato avvio della procedura ai sensi dell'art. 6 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 e, conseguentemente, il mancato accoglimento della sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 (come successivamente integrato) e del
D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (c.d. fondo Gasparrini) sia esclusivamente imputabile alla parte mutuataria, la quale con il proprio contegno ha consapevolmente manifestato in modo inequivocabile la volontà di non insistere (prima in via provvisoria e poi in via definitiva) nella istanza di sospensione. Ciò trova, peraltro, conferma nel fatto che, anche successivamente alla data del 7 luglio
2022, parte mutuataria, pur a fronte delle plurime comunicazioni (di sollecito, di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di segnalazione alla Centrale rischi di Banca d'Italia) da parte della mutuante, nulla ha eccepito né contestato fino alla notificazione dell'atto di precetto dd. 13 gennaio 2023. 8 Pertanto, il contegno di parte mutuataria deve ritenersi di per sé idoneo ad elidere integralmente il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento della mutuante e il danno lamentato dagli attori.
Né, infine, sussiste alcuna responsabilità della banca mutuante per violazione del dovere di correttezza e buona fede o per lesione del legittimo affidamento.
Ed invero, fin dalla data del 5 aprile 2022 la mutuante Controparte_2
chiedendo all'Avv. Lino Fossati se fosse sua intenzione confermare la richiesta di
[...]
sospensione del mutuo oppure preferisse valutare un intervento di rimodulazione complessiva in termini di pagamento sostenibili dai mutuatari, ha reso palese il fatto di non aver eseguito gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (sicché non può essere invocato alcun legittimo affidamento in senso contrario) e, a fronte della mancata conferma da parte dei mutuatari
(conferma che, in conseguenza del contegno assunto dalla stessa parte mutuataria nel corso delle trattative, era da ritenersi a quel punto necessaria per eseguire gli adempimenti di cui all'art. 6 del
D.M. 21 giugno 2010, n. 132) ha comunque atteso, successivamente all'incontro del 10 maggio 2022, un lasso di tempo ragionevole (fino al 5-7 luglio 2022) prima di chiedere il pagamento delle rate;
sicché nessuna violazione del dovere di correttezza e buona fede può esserle imputata.
4) Sulle ulteriori contestazioni.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cod. proc. civ. gli attori hanno formulato ulteriori contestazioni in relazione alla non conformità del TAEG applicato rispetto a quello dichiarato nel contratto di mutuo fondiario, in relazione al superamento del tasso soglia di legge da parte del tasso applicato e in relazione alla determinatezza/determinabilità alla data della stipula del regime finanziario effettivamente applicato. Sul punto è assorbente rilevare che le contestazioni in esame, con riferimento alle quali peraltro non è stata specificamente formulata alcuna domanda, devono ritenersi inammissibili in quanto basate su fatti tardivamente allegati soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cod. proc. civ..
***
In considerazione di quanto sopra esposto, le domande di parte attrice opponente vanno rigettate.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), secondo valori medi, in complessivi €
14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre
9 rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono essere condannati, altresì, al pagamento delle spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G.
7042/2023) in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad
€ 260.000,00), in complessivi € 4.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
1473/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta le domande proposte da Avv. LINO FOSSATI ed Parte_1
- condanna Avv. LINO FOSSATI ed in solido, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del Controparte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
- condanna Avv. LINO FOSSATI ed in solido, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del Controparte_1 subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
(compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G. 7042/2023), che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e
I.V.A. come per legge.
Monza, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
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