Articolo 1 della Legge 30 aprile 1976, n. 337
Versione
18 giugno 1976
Art. 1. Articolo unico

Il Ministro per le finanze, per esigenze di servizio, puo' con proprio decreto, autorizzare l'intendente di finanza ad effettuare le operazioni di accertamento delle bollette vincenti del lotto di cui al titolo X del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e successive modificazioni, comprese quelle non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ad alcune ricevitorie in numero non inferiore al 10 per cento da indicare nel decreto medesimo.

Entrata in vigore il 18 giugno 1976