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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371/22. R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Enrico Morcavallo appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Marco CP_1
appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al
; per l'effetto, accertare e dichiarare che il Parte_1 Parte_1
nulla deve a titolo di risarcimento, ex art. 2051 c.c. alla sig.ra ; con vittoria
[...] CP_1 di spese e compensi del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “respingere il gravame, siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, proposto dall'appellante, confermando integralmente l'ordinanza di totale accoglimento resa dal Tribunale di Cosenza nella persona del Giudice Ermanna Grossi di primo grado, in ogni sua parte con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
in via del tutto subordinata, laddove si ravvisasse un concorso di colpa, compensare le spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1
di Cosenza, il , esponendo: che in data 20.02.19, alle ore 10.00 Parte_1
circa, mentre percorreva a piedi la scalinata comunale che si diparte da Via M. D'Azeglio a Via
Cattaneo/Ciardullo, in , a causa del dissesto degli scalini, cadeva rovinosamente Parte_1
riportando le lesioni documentate in atti;
che, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., aveva chiesto la nomina di un c.t.u. che - previo esperimento del tentativo di conciliazione - accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite ed il nesso di causalità; che, la responsabilità dell'evento dannoso era da imputarsi al convenuto per mancata manutenzione della scala in questione;
ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 11.000, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, nonché l'accertamento tecnico preventivo, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 03.02.22, comunicata il 07.02.22, il Tribunale di Cosenza, condannava il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Parte_1
10.248,50, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame Parte_1
affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 14.09.22 la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 28.11.23.
Soltanto l'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo il chiede la rivisitazione Parte_1 dell'ordinanza per errata ricostruzione del fatto ed errata valutazione delle risultanze istruttorie laddove, il Tribunale - dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nel paradigma dell'art. 2051
c.c. - afferma: “grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno” ed ancora: “ciò che l'ente convenuto eccepisce è la colpa della ricorrente, la quale avrebbe agito in modo assolutamente imprudente, non prestando attenzione alle precarie condizioni della scalinata che erano perfettamente visibili, anche in considerazione del fatto che il sinistro è avvenuto di mattina.
L'eccezione non può trovare accoglimento perché è rimasta del tutto indimostrata”.
Ebbene, la suddetta eccezione - secondo l'appellante - sarebbe stata ampiamente dimostrata poiché, nella fattispecie, non ricorrerebbe l'insidia e/o trabocchetto, come sostenuto dalla ricorrente, considerato che costituisce insidia stradale quella situazione di pericolo occulto che l'utente medio non è in grado di prevedere, facendo uso della normale diligenza.
Invero, il deterioramento naturale della scalinata non sarebbe idoneo ad integrare una situazione di pericolo occulto, attesa la sua piena visibilità in considerazione dell'orario diurno in cui si è verificato l'occorso.
Peraltro, il giudice di prime cure non avrebbe valutato che i luoghi erano comunque noti alla he abita nel Comune di e, presumibilmente, utilizza giornalmente la scalinata CP_1 Parte_1
in questione.
Inoltre, giunge ad escludere che l'eventus damni si sia verificato a causa del comportamento dell'infortunata affermando che: “…dall'istruttoria espletata non è emerso alcun elemento che possa lasciare intendere che la ricorrente stesse procedendo distrattamente, ovvero stesse tenendo un comportamento imprudente, ovvero deviante da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, anche in considerazione del fatto che, al momento dell'occorso la ricorrente aveva 76 anni”.
Ebbene, prosegue l'Ente appellante, la danneggiata, proprio in ragione della sua età, avrebbe dovuto porre maggiore attenzione ed evitare evidenti situazioni di pericolo.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della piena visibilità diurna, della circostanza che la scalinata viene percorsa quotidianamente da numerose persone, senza che siano stati denunciati incidenti simili.
Detta circostanza, peraltro, emergerebbe dalla relazione della Polizia Municipale ove si attesta che, dal 2018 alla data dell'occorso, non è stata protocollata alcuna richiesta di chiusura della scalinata, né all'Ente è giunta richiesta di danni causati a terzi.
Pertanto - contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – secondo l'appellante, assumerebbe, indubbio rilievo, la condotta della la quale, nel percorrere la pubblica via, in CP_1
base al principio di auto-responsabilità, che discende dall'art. 1227 c.c., era tenuta ad adottare l'ordinaria diligenza al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'evento dannoso. Infatti, se un dissesto è visibile e prevedibile, l'utente ha il dovere di evitarlo, anche in virtù del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà, espresso dall'art. 2 Cost.
Sul punto, inoltre, la giurisprudenza risulta pacificamente orientata nel ritenere che: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
2.- Con un secondo motivo, il censura l'ordinanza per omessa pronuncia su un punto Pt_1
decisivo della controversia e per carenza di motivazione.
Il Tribunale, infatti, relativamente all'onere probatorio, non avrebbe considerato che la CP_1
non ha dimostrato l'effettivo verificarsi dell'evento e la sua dinamica, non essendo stata espletata alcuna prova al riguardo e non essendovi, in atti, documentazione attestante il fatto che la caduta sia avvenuta sulla predetta scalinata.
Inoltre, non risulta neppure l'intervento della Polizia locale a seguito del sinistro in questione, sinistro, che ben potrebbe essersi verificato in altro luogo.
Peraltro, a riprova di ciò - rileva il - vi sarebbe il fatto che la si è recata Pt_1 CP_1
autonomamente in Pronto Soccorso e, quindi, i sanitari non sono giunti sul posto a soccorrerla.
Si legge, infatti, nel verbale di accettazione al Pronto Soccorso: “giunge in pronto soccorso per riferito trauma accidentale al ginocchio sinistro ed al volto conseguente a caduta”.
Persino, il c.t.u. non ha mai attestato dove sarebbe avvenuta la caduta, limitandosi a riportare quanto riferito dalla danneggiata.
Il giudice di prime cure, pertanto, avrebbe dato per buona la circostanza, semplicemente allegata e non provata dalla danneggiata, senza ulteriore approfondimento istruttorio.
3.- L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure non abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia e di riparto dell'onere probatorio.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - l'onere probatorio, gravante sull'attore, si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis,
Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Pertanto, è alla luce di detti principi che devono essere scrutinati i fatti di causa.
In primis, va rilevato che la non ha, in alcun modo, provato l'evento dannoso, né la CP_1
sua derivazione causale dalla res.
Dal compendio probatorio, invero, non appare possibile risalire alla dinamica dell'occorso, non comprendendosi se, e in quale misura, la scalinata in questione abbia avuto un'efficacia causale nella caduta in questione.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, invero, i fatti risultano esposti in termini estremamente generici in quanto non sono specificate le modalità dell'accadimento (come sia avvenuta la caduta;
con quale parte del corpo;
all'inizio o alla fine della gradinata;
se la danneggiata era in compagnia o da sola).
Né la a chiesto di provare i fatti di causa, limitandosi, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c, CP_1
a riservare l'audizione di due testimoni, e mai sentiti. Testimone_1 Testimone_2
Né, ancora, dalla documentazione in atti è possibile trarre ulteriori elementi di prova;
anzi, emergono discrasie in merito a quanto dichiarato dalla danneggiata a seguito dell'occorso; infatti, nel verbale di P.S. dell'Ospedale di S. Giovanni in Fiore, sotto la dicitura “luogo evento” si legge:
“incidente in strada”; nella sezione - dati accesso - del verbale del P.S. del nosocomio di Crotone, sotto la dicitura “infortuni/incidenti” si legge: “incidenti in altri luoghi chiusi”.
Quanto alla documentazione fotografica prodotta, essa non è idonea, da sola, a comprovare il nesso di causalità, atteso che la stessa si appalesa utile unicamente a rappresentare l'astratta potenzialità dannosa della scalinata, ma non già a dimostrare, nella fattispecie concreta, se e come la danneggiata sia entrata in contatto con la stessa.
Inoltre, come correttamente rilevato dall'appellante, nessuna autorità è intervenuta a seguito dell'occorso che, pertanto, ben potrebbe essersi verificato in altro luogo.
Ed ancora, il Tribunale ha erroneamente fondato la propria decisone sul presupposto che il non abbia contestato i fatti di causa. Pt_1
Invero, sin dalla sua costituzione in giudizio, l'Ente ha si è espressamente opposto all'accoglimento della domanda risarcitoria rilevando, altresì, che la condotta colposa della danneggiata avrebbe interrotto il nesso di causalità. Dunque, la danneggiata - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non ha assolto all'onere probatorio richiesto e, dunque, alla dimostrazione del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, presupposto indefettibile della responsabilità di cose in custodia.
In ogni caso, qualora si volesse dare per verificata la caduta, nei termini prospettati dalla ricorrente, occorre rilevare che dalle foto prodotte emerge una situazione dei luoghi caratterizzata dalla presenza di una scalinata dissestata, con sconnessioni e asperità; d'altra parte, è necessario comprendere come si atteggia, nel caso di specie, la condotta della danneggiata entrata in contatto con la cosa.
Secondo l'appellante, difatti, la fattispecie in esame non presenta le condizioni di carattere oggettivo e soggettivo per poter qualificare lo stato dei luoghi come insidia o trabocchetto e, pertanto, una condotta più attenta dell'attrice avrebbe evitato l'evento lesivo.
Tale assunto è indubbiamente condivisibile, con le precisazioni che seguono.
In primis, è opportuno premettere che, secondo pacifica giurisprudenza, i concetti d'insidia e trabocchetto, richiamati dalla difesa dell'appellante, non sono più pertinenti con la responsabilità da cose in custodia, essendo stata essa qualificata come oggettiva, ma sono utilizzati solo per giustificare la responsabilità colposa dell'ente proprietario della strada, ex art 2043 c.c.
Oggetto di valutazione rimane, dunque, la sola condotta imprudente della la quale – CP_1
contrariamente a quanto statuito dal Tribunale - deve essere ritenuta come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, senza che rilevino, in alcun modo, i caratteri dell'imprevedibilità o abnormità della stessa.
Infatti, l'occorso, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe verificato alle ore 10,00 circa,
e quindi, in orario diurno;
inoltre, i rilievi fotografici allegati evidenziano la presenza di una scalinata di ampia superficie, dotata di ringhiera su entrambi i lati e gravemente dissestata.
Tali caratteristiche la rendevano, senza dubbio, facilmente visibile ed evitabile con la dovuta diligenza;
peraltro, la presenza della ringhiera ai lati della scalinata, alla quale appoggiarsi, avrebbero reso certamente più sicura la discesa.
Pertanto, qualora la vesse improntato il proprio comportamento alla normale cautela CP_1 correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerla e altrettanto agevolmente evitarla, senza alcun disagio, data l'ampiezza della stessa, le sue caratteristiche, l'assenza di ostacoli alla visuale, e, comunque, percorrerla in totale sicurezza reggendosi dalla ringhiera.
Non può, infine, essere trascurata l'ulteriore circostanza circa la presumibile perfetta conoscenza da parte della danneggiata dello stato dei luoghi, essendo nata e residente a S. Giovanni in Fiore. La caduta e le conseguenti lesioni riportate - qualora provate - non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente della con esclusione di altri fattori causali. CP_1
La Corte rileva, infatti, che laddove si tratti di cosa di per sé statica ed inerte che richieda che l'agire umano (e in particolare del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che effettivamente il fatto dannoso si è verificato entrando in contatto con la res oggetto di custodia e tramite allegazione e prova delle specifiche modalità con cui il danneggiato si sarebbe inserito nel dinamismo causale connaturato alla potenzialità dannosa della res, con conseguente astratta e presunta riconducibilità degli effetti dannosi di cui chiede il risarcimento.
È pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso di causalità.
L'appello è dunque accolto e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, la domanda risarcitoria proposta è rigettata.
Poiché i principi giurisprudenziali richiamati da questa Corte ai fini della decisione, si sono consolidati in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, si stima di giustizia compensare in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo il restante ½ a carico dell'attrice soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000 sulla base dei parametri medi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, per tutte le fasi.
Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello) deve darsi atto che non sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , nei confronti di avverso l'ordinanza, Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 03.02.22, nel giudizio n. 887/21 R.G., così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda proposta;
- compensa in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna al CP_1 pagamento, in favore del , della restante metà che si liquida in €. Parte_1
2.538,00 per compensi, per il primo grado, ed €. 191,25 per spese ed €. 2.904,00, per compensi quanto all'appello, il tutto, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, previa distrazione in favore dell'avv. Enrico Morcavallo.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)