Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2020, n. 16253
CASS
Sentenza 29 luglio 2020

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  • 3Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento. La riforma del 2012 ha ricondotto all'area del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2020, n. 16253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16253
Data del deposito : 29 luglio 2020

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