Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' italiana per il progresso delle scienze di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , viene elevata da lire 500.000 a 4.000.000 di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.
La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' italiana per il progresso delle scienze di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , viene elevata da lire 500.000 a 4.000.000 di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.