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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. PA GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.497/2013 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
1) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Mi vv. B ttivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
2) (PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tem o hele DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
3) (PI: ), in persona del liquidatore e legale Controparte_2 P.IVA_2 rap e . Michele DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
4) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2 Mi vv. Bi elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
5) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3 Mi l'avv. elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42 _attori e ricorrenti in riassunzione_
6) , subentrata nei diritti di già , gia CP_4 CP_4 CP_5 [...] in persona del legale rapprese mpor ato CP_6
. Michele DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42 7)in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_7 rap le DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
_attori_ 8) (PI: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_8 P.IVA_3 ra all' UCOLI e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario Terme via Cadeo n.42
_ interveniente volontaria e ricorrente in riassunzione_
contro
1) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_9 rap Giancarlo CATAVELLO e dall'avv. Giuseppe ACQUARONE, elettivamente domiciliata in Milano largo Donegani n. 2
2) a socio unico, in persona del curatore fallimentare RT av CP_11
3) , in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_12 dal esso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliato
1 dott. PA GA 4) , in persona del curatore fallimentare, Controparte_13 rap a ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Teresa MOLLE
_convenuti in riassunzione_
5) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_14 da ON presso il cui studio è eletto domicilio
6) , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tem ATINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicla URSO
7) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Controparte_15 dif ANCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana MODAFFARI
_ terzi chiamati _
conclusioni delle parti
• per le parti attrici/ricorrenti e intervenuta «Premesso che - a seguito degli atti interruttivi iniziati col decesso dell'avv. Pani tutti gli attori originari e l'intervenuta si sono costituiti nuovamente nel presente giudizio;
- le conclusioni erano state già dall'avv. Pani per tutti gli attori con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.09.2022, conclusioni poi ribadite, con modifica delle domande nei confronti di e del CP_14 RT[..
con le note di trattazione scritta per l'udienza, sempre di precisazione delle conclusioni, del 3.11.2022; - tutte le costituzioni avvenute a far data dal decesso dell'avv. Pani sono da considerarsi comunque tempestive poiché avvenute nel rispetto delle norme del codice di rito, o nei termini assegnati dal giudice e comunque prima dell'udienza di p.c. per la quale sono depositate queste note, oppure per quelle precedenti. Tanto premesso Gli attori e l'intervenuta, previo rigetto di tutte le eccezioni formulate in merito all'inammissibilità di alcun delle costituzioni avvenute successivamente al decesso dell'avv. Pani (argomento sul quale ci si riserva una compiuta trattazione in sede di memorie ex art. 190 c.p.c.), al fine di non appesantire eccessivamente il presente atto, ribadiscono le conclusioni formulate dal precedente difensore in data 15 settembre 2022 (note di trattazione scritta per l'udienza del 22 settembre 2022), così come modificate nei confronti dei convenuti e con atto del 26 ottobre 2022 costituito da note scritte per l'udienza del 3 novembre RT CP_14 2022»
• per Controparte_9 « Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione - accertata, in capo agli attori, la carenza di interesse ad agire nei confronti di - così giudicare: In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice Controparte_9 Adito, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito: - respingere in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte dagli attori nei confronti di con l'atto di citazione notificato in data 13 giugno 2013 e con i Controparte_9 successivi atti, nonchè dalla terza intervenuta con la comparsa depositata in data 30.06.2017 e con le successive Controparte_8 memorie per le ragioni esposte in atti;
- respingere, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte da chiunque Controparte Controparte proposte nei confronti della concludente, ivi inclusa l'istanza di ordinanza ingiuntiva formulata dal In subordine, in via riconvenzionale: a) nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea di invalidi-tà/inefficacia/risoluzione P.IVA P.IVA P.IVA P.IVA P.IVA P.IVA dei contratti di leasing oggetto di causa (n. IF 1295560, IF IF IF IF , IF IF , FS C.F._ P.IVA
, IF ), condannare gli attori e la terza intervenuta a restituire ad i beni oggetto dei rispettivi Controparte_9 contratti di locazione finanziaria;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione degli importi versati dagli attori e dalla terza intervenuta o dell'altro importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, conseguente alla declaratoria di invalidità/inefficacia/risoluzione dei contratti di leasing di cui è causa, dichiarare il denegato credito estinto fino alla concorrenza del suo importo per compensazione con il maggior credito della concedente da riconoscersi a titolo di indennizzo per tutto il periodo di utilizzo dei rispettivi beni e da determinarsi in misura pari all'importo dei canoni mensili previsti dai contratti di leasing di cui è causa o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in corso di causa;
c) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di invalidità/inefficacia/risoluzione dei contratti di leasing di cui è causa, accertare il diritto di da far valere nella competente sede fallimentare, ad ottenere dalla propria dante causa, Controparte_9 la restituzione del corrispettivo versato per ottenere il diritto di godimento-fruizione dei posti barca e RT relative pertinenze oggetto di causa, nonché il diritto di ripetere dal medesimo gni importo versato a titolo di RT risarcimento danni;
d) con riferimento alla domanda di applicazione in via analogica della previsione di cui all'art. 1526 c.c.: (i) in subordine, e per la denegata ipotesi di riconoscimento in favore degli attori di somme conseguenti alla risoluzione dei contratti di leasing oggetto di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di Controparte_9 trattenere i canoni riscossi dagli Utilizzatori nel corso del rapporto contrattuale o, in via alternativa, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto, in capo agli attori, ad ottenere la restituzione dei canoni pagati in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing di cui si controverte, dichiarare estinto il relativo credito per compensazione con l'indennizzo dovuto da ciascun utilizzatore in favore di
[...] e previsto all'art. 21 e 23 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria;
(ii) in via ulteriormente CP_9 subordinata, nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della clausola n. 21 e 23 contenuta nei contratti di leasing oggetto di causa e di applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art. 1526 c.c., condannare gli attori al pagamento, rispettivamente, in favore di i un importo pari all'equo compenso per tutto il periodo di utilizzo dei beni immobili, da determinarsi Controparte_9
2 dott. PA GA nell'importo dei canoni mensili previsti da ciascun contratto di leasing o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in corso di causa, comunque complessivamente non inferiore al credito riconosciuto a favore di ciascun attore e, per l'effetto, dichiarare estinta per compensazione ogni ragione di credito vantata dagli attori nei confronti di Sempre in subordine rispetto all'eccezione preliminare, in via riconvenzionale: Dato atto che Controparte_9Contropart i è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti con il contratto IF 1278271: a) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 delle Condizioni generali e dell'art. 1456 cc, ovvero, in subordine ex art. 1453 cc, stante l'inadempimento di P.IVA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria IF di cui è causa;
e per l'effetto, (i) condannare CP_2 Contropart in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Castelletto Sopra Ticino (NO), Via della Repubblica n. 65, a CP_1 restituire a : “il diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistico di – Controparte_9 Settore 2, Dimensioni 15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, come meglio rappresentato nella planimetria allegata al contratto di locazione P.IVA Contropart finanziaria n. IF (ii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_9 le somme dovute in conseguenza della risoluzione del contratto e pari all'importo complessivo di Euro 22.079,54 iva inclusa, per
[...] canoni ed oneri scaduti alla data di risoluzione;
oltre agli interessi, anche anatocistici, nella misura convenzionale dal dovuto al saldo Contropart effettivo, il tutto entro il limite del tasso soglia;
(iii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti conseguenti al ritardato pagamento di quanto dovuto e alla ri-tardata consegna degli immobili, nella misura che risulterà provata e di giustizia. Il tutto con espressa riserva di richiedere, occorrendo, anche in separato giudizio, il pagamento delle ulteriori somme contrattualmente dovute a titolo di penale contrattua-le ai sensi dell'art. 23 delle condizioni generali del contratto di leasing, e con riserva di portare a deconto quanto eventualmente ricavato dalla nuova allocazione dei beni. b) con riferimento alla Contropart domanda di applicazione, in favore di in via analogi-ca della previsione di cui all'art. 1526 c.c.: (i) in subordine, e per la Contropart denegata ipotesi di riconoscimento in favore di i somme conseguenti alla risoluzione del contratto di leasing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di trattenere i canoni riscossi dalla Controparte_9 Contropart medesima nel corso del rapporto contrattuale o, in via alternati-va, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto, in capo a ad ottenere la restituzione dei canoni pagati in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing n. IF 1278271, dichiarare estinto il Contropart relativo credito per compensazione con l'indennizzo dovuto da n favore di previsto all'art. 21 e Controparte_9 23 delle con-dizioni generali dei contratti di locazione finanziaria;
(ii) in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della clausola n. 21 e 23 contenuta nel contratto di leasing n. IF 1278271 e di applicazione alla Contropart fattispecie della previsione di cui all'art. 1526 c.c., condannare al pagamento in favore di di un Controparte_9 importo pari all'equo compenso per tutto il periodo di utilizzo dei beni immobili, da determinarsi nell'importo dei canoni mensili previsti dal contratto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in corso di causa, comunque complessivamente non inferiore al credito riconosciuto a favore di e, per l'effetto, dichiarare CP_2Contropart estinta per compensazione ogni ragione di credito vantata da nei confronti di Con riserva di far Controparte_9 valere, anche in separato giudizio, ogni diritto e ragione di credito rive-niente dai contratti di leasing inter partes e dai fatti costitutivi oggetto del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa incluso il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA e con la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa»
• per il comune di CP_14 «Premesso che: - con provvedimento dell'8 marzo 2023, Codesto Ecc.mo Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni delle parti;
- in data 5 giugno 2023, mediante comparse in Contropar prosecuzione ai sensi dell'articolo 302 cod.proc.civ., gli attori (ad esclusione di e e la terza intervenuta si Controparte_7 costituivano a mezzo di nuovi difensori, dando atto dell'intervenuta morte del loro precedente procuratore, Avv. Giampiero Pani;
- all'udienza del 27 settembre 2023, stante l'intervenuto decesso del procuratore degli attori e della terza intervenuta, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo, successivamente riassunto dagli attori , Parte_1 Parte_2 CP_3 [...]
e unipersonale, unitamente alla terza intervenuta - con decreto del 17 gennaio Controparte_2 CP_1 Controparte_8 2024, veniva disposta la prosecuzione della causa all'udienza del 22 maggio 2024, in occasione della quale, confermatane la maturità per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 9 ottobre 2024; - nelle more di detta udienza, si sono costituite nel processo riassunto la società attrice (con comparsa del 25 giugno 2024) e la Controparte_7 CP_4CP_4[... (con comparsa del 17 luglio 2024), dichiaratasi subentrante nei diritti della già costituita a seguito della scissione di CP_4 quest'ultima; - i difensori degli attori e della terza intervenuta hanno richiamato e confermato tutte le difese del loro predecessore. Tutto Controparte_1 ciò premesso, il , come sopra assistito e rappresentato, conferma e precisa le seguenti conclusioni - In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari per difetto di legittimazione attiva o, comunque, per mancanza di interesse ad agire ex articolo 100 cod.proc.civ.. - Ancora in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari nei confronti del CP_12
, stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso, con conseguente estromissione dell'Ente dal presente giudizio per le ragioni
[...] esposte nella comparsa di costituzione e risposta. - Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte in comparsa di costituzione e risposta. - Nel merito: respingere tutte le domande formulate Controparte_1 dagli attori e dagli intervenuti volontari nei confronti del in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed argomentati nella comparsa di costituzione e risposta. - Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, Controparte impregiudicato il diritto di gravame, dichiarare i terzi chiamati (ora Controparte_9 RT[...
e (ora , in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, a tenere Controparte_17 Controparte_18Controparte_1 manlevato ed indenne il per i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto condannare le predette società, in solido tra loro e/o nella misura di legge in rapporto alle risultanze processuali, al pagamento diretto, in favore della parte che risulterà legittimata, delle somme indicate in sentenza. - Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
3 dott. PA GA totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, impregiudicato il diritto di gravame, e/o anche per il caso in cui, in accoglimento totale o parziale della richiesta di manleva di cui alla Controparte_ precedente domanda, sussistano a carico del , autonomamente o in solido con le convenute e/o terze chiamate
[...] Controparte_ (ora , (ora CP_9 RT Controparte_17 Controparte_18CP_1 obbligazioni di pagamento a qualsiasi titolo, ed in qualunque altro caso in cui il sia tenuto al pagamento di somme per i fatti dedotti in giudizio, dichiarare le terze chiamate di ed Ina Assitalia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in Pt_3 Pt_3 Controparte_ carica, tenute ciascuna per il proprio titolo, a manlevare e tenere indenne il , per i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto condannare le stesse, in solido tra loro e/o nella misura di legge in rapporto alle risultanze processuali, al pagamento diretto in favore della parte che risulterà legittimata, delle somme indicate in sentenza. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio»
• per il Controparte_18 «Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, In via istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate dal Controparte_18 in materia diretta e contraria, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del 1° settembre 2017 e nella memoria ex
[...] art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. del 21 settembre 2017; respingere i mezzi istruttorî ex adverso dedotti per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. del 21 settembre 2017 In via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità di tutte le domande proposte nei confronti della er i motivi esposti in atti Nel merito, in via subordinata respingere le Controparte_17 domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate In ogni caso, in via riconvenzionale dato atto della dichiarazione di riduzione della domanda del 9 novembre 2020 depositata dal nel corso del giudizio, Controparte_18 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che la è creditrice del residuo importo di € 56.305,10 nei Controparte_17 confronti degli attori e della conseguentemente condannare gli attori e la in solido fra Controparte_9 Controparte_9 loro, a pagare al a complessiva somma di € 56.305,10, ripartita, quanto agli attori, come segue: euro Controparte_18 Contropart 23.324,88 quanto al sig. euro 7.909,23 quanto alla euro 8.428,20 quanto alla euro 7.421,51 Parte_1 CP_6 Contropart quanto al sig. euro 7.514,34 quanto alla uro 1.706,94 quanto alla il tutto oltre rivalutazione Parte_2 CP_1 monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo nella misura del 5% sull'Euribor tre mesi o in quella meglio vista dal Tribunale. Col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende»
• per (già INA ASSITALIA SpA) CP_15 «Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, 1) in via di principalità: a) accertato che il
non ha più riproposto con la sua memoria autorizzata ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 30/06/2017 e quindi ha
Controparte_12 abbandonato – sia pur implicitamente ma in modo inequivoco – la domanda di manleva assicurativa dallo stesso proposta contro on la comparsa di risposta del 10/10/2013 e con l'atto di chiamata in causa del 20/11/2013, dichiarare che Controparte_15 nessuna domanda nel presente giudizio è stata formulata da chicchessia contro e nei confronti di con ogni Controparte_15 conseguenziale provvedimento;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove, in quanto tardive e/o irrituali, proposte dal
contro
Ina Assitalia S.p.A., rectius a pagina 5, della sua comparsa di
Controparte_12 Controparte_15 costituzione a seguito di riassunzione con nomina di nuovo difensore dell'8.08.2019 e reiterate nei suoi successivi atti;
2) in via di subordine, nel denegato e non creduto caso: a) in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia della procura alla lite conferita dal all'avv. Enrico T. PANERO ai fini del presente giudizio e/o
Controparte_12 la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia della comparsa di risposta, della costituzione in giudizio e dell'atto di chiamata in causa ex adverso notificato dal , con ogni conseguenziale pronuncia;
b) sul rapporto assicurativo: - in via di principalità
Controparte_12 accertare e dichiarare la non vigenza temporale e/o l'inoperatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 042/461489 ex adverso invocata dal in relazione alla fattispecie di cui è causa e così respingere le domande da questi proposte
Controparte_12
contro
INA ASSITALIA S.p.A. in oggi erché infondate e/o non provate;
- in via di subordine e fatto salvo il Controparte_15 gravame, applicare l'art. 1910 cod. civ. in relazione alla polizza stipulata dal con i di , al netto
Controparte_12 Pt_3 Pt_3 della franchigia complessiva prevista nella polizza INA ASSITALIA S.p.A. e nei limiti del massimale;
c) sul rapporto di danno respingere le domande tutte da chiunque formulate e/o formulande contro il perché infondate e/o non provate e così
Controparte_12 respingere le domande tutte formulate e/o formulande
contro
INA ASSITALIA S.p.A. in oggi 3) in ogni caso Controparte_15 con vittoria delle spese e competenze del giudizio.»
• per Parte_3 «Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: i. in via preliminare: dichiararsi ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per la mancata indicazione dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163 c.p.c., in forza dell'assenza del riferimento alle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c., e per l'effetto fissarsi una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, comma 3, c.p.c.; ii. ancora in via preliminare: dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per insufficiente esposizione dei fatti in violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.; iii. in ulteriore via Controparte_ preliminare, accertare e dichiarare la rinuncia alle domande di manleva e/o garanzia espresse da parte del nei riguardi di quegli che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1857470, stante il mancato deposito Parte_3 della propria comparsa di costituzione e risposta da parte dell'Assicurato nel giudizio instauratosi a seguito del ricorso in riassunzione Controparte_1 notificato dal e visto che nella prima memoria istruttoria del , datata 30.06.17, non Controparte_18 sono formulate nelle conclusioni domande e/o richieste di manleva e garanzia nei confronti degli esponenti che Parte_3 hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1857470, e di conseguenza dichiarare l'inammissibilità delle domande Controparte_ nuove, in quanto tardive e/o irrituali, formulate dal contro gli esponenti Assicuratori nelle conclusioni della comparsa di costituzione a seguito di riassunzione con nomina di nuovo difensore datata 08.08.2019, e per l'effetto assumere ogni consequenziale provvedimento;
iv. nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa n. 1857470 in vigore dal 01.03.2011 al 01.03.2012 nel caso di specie per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente
4 dott. PA GA richiesta, in via principale, di estromettere i dal presente giudizio, e, in via subordinata, di rigettare le domande di condanna in Pt_3 manleva formulate nei confronti dei v. nel merito, ancora in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dagli Pt_3 attori in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare le domande di manleva del
[...]
nei confronti di vi. in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta CP_12 Pt_3 ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati e di rigetto delle eccezioni di
Pt_3 inoperatività della copertura, dichiarare l'obbligo di manleva dei esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti come
Pt_3 meglio specificati nel paragrafo 7 della comparsa di costituzione e risposta in atti, ed in particolare entro il limite dei massimali convenuti in polizza e con l'applicazione della franchigia ivi prevista;
vii. in ulteriore subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna anche parziale dei terzi chiamati e di rigetto delle eccezioni di inoperatività della copertura, dichiarare l'obbligo di manleva dei
Pt_3 esclusivamente per l'eventuale eccedenza rispetto alla copertura assicurativa prestata da , e,
Pt_3 Controparte_19 in subordine, entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e
Pt_3 Controparte_19
ex art. 1910 c.c., espressamente dichiarando il diritto di regresso dei eventualmente escussi nei confronti di
[...] Pt_3 [...]
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”. In via istruttoria, si insiste nelle richieste Controparte_19 istruttorie come da memorie n. 2 e n. 3 ex art 183 VI comma c.p.c., tempestivamente e ritualmente depositate, chiedendone l'integrale accoglimento. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, in questa sede o comunque in corso di giudizio, formulate dalle controparti. Si chiede che la causa sia trattenuta in decisione»
• per CP_14 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie meglio viste: - in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dall'intervenuta volontaria per difetto di legittimazione attiva o, comunque, per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; - ancora via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dall'intervenuta volontaria nei confronti di stante il difetto di legittimazione passiva della Controparte_14 stessa, con conseguente estromissione della conchiudente dal presente giudizio per le ragioni esposte in atti;
- sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di intervento volontario per le argomentazioni in fatto e in diritto esposte in atti;
- nel merito: respingere tutte le domande formulate dagli attori e dall'intervenuta volontaria in confronto di in quanto Controparte_14 infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze di avvocato, spese generali al 15%, CPA e IVA di legge, con condanna degli attori e dell'intervenuta volontaria al ristoro dei danni per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. in determinazione equitativa»
Ragioni della decisione
(1) abstract. Controparte_20 CP_4
(già , già società , CP_5 Controparte_21 Parte_2
CP_3 Controparte_22 Controparte_1 premesso che dal 2010 disponevano, in forza di due contratti collegati, di posti barca e
“pertinenze” (posti auto e cave nautiche ) siti nel nuovo porto turistico di Imperia/Porto Maurizio, avendo ciascuno concluso con la società Controparte_9
un primo contratto, definito di “leasing finanziario immobiliare”, concernente tali posti
[...] barca e relative “pertinenze”, partecipando, altresì, alla contestuale stipula di un secondo contratto, denominato di “sub – concessione”, col quale la società , CP_10 quale “ fornitrice ”, trasferiva in capo ad il diritto di godimento Controparte_9 cinquantennale dei posti barca e delle “ pertinenze ” in questione, che, quale “ concedente ”, gli aveva affidato i posti barca e le relative “pertinenze”, in esecuzione del contratto di “ locazione finanziaria immobiliare”, dedotto (i) di avere acquisito un diritto di godimento di durata cinquantennale su alcuni posti barca siti presso l'approdo turistico di a fronte del pagamento di un corrispettivo anticipato a favore della CP_14
(ii) che il suddetto acquisto era stato finanziato dalla CP_10 [...]
, con la quale i diportisti avevano stipulato distinti contratti di “leasing CP_9 finanziario immobiliare”, partecipando, contestualmente, alla stipula di un secondo contratto, denominato di “subconcessione”, con cui la aveva CP_10 trasferito alla stessa i diritti di godimento di cui sopra, (iii) che Controparte_9 la aveva a sua volta acquisito dalla , CP_10 Controparte_18 tit one demaniale marittima relativa specchio acqueo di Porto Maurizio, i diritti di godimento sui predetti posti barca e le relative pertinenze, con facoltà di subconcederli a terzi, in forza di un contratto
5 dott. PA GA stipulato con la stessa in data 23.3.2010, (iv) di avere altresì Controparte_18 stipulato con la separati contratti che prevedevano il Controparte_18 pagamento, a favore di quest'ultima società, di un corrispettivo annuo per i servizi da essa erogati, relativi alla gestione del porto turistico, (v) che dal 2010 i lavori di completamento del porto si erano interrotti, sicché non erano state portate a compimento le opere “a terra”, mentre le opere realizzate presentavano una serie di vizi, indicati nel dettaglio nell'atto di citazione, (vi) di aver pagato le somme previste dai contratti di cui sopra, ma di non essere più intenzionati a proseguire nei pagamenti, a fronte degli inadempimenti contrattuali di cui le società convenute si erano rese responsabili, parimenti illustrati nell'atto di citazione e consistiti, in primis, nell'omessa informazione, al momento della stipulazione dei contratti, in merito a circostanze determinanti del consenso, quali il mancato rispetto delle norme di evidenza pubblica nell'affidamento ad delle opere di completamento del porto, l'esistenza CP_10 di un'ipoteca concessa dalla a favore di un pool di banche e Controparte_18 nell'interesse di ziamento concesso ai fini della CP_10 realizzazione delle suddette opere, e la mancanza di un collaudo definitivo delle opere
“a mare”, lamentando la violazione della disciplina contenuta nel codice del consumo, con atto di citazione del 17.05.2013, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il
, la società la società Controparte_12 CP_10 [...]
e la , svolgendo una domanda CP_18 CP_9 CP_9 risarcitoria, indeterminata nel quantum, fondata sui titoli diversi, dalla responsabilità precontrattuale a quella contrattuale a quella aquiliana, chiedendo l'annullamento dei contratti da loro stipulati con la e la Controparte_9 CP_10 per dolo ai sensi dell'art. 1439 Cc, lità impossibilità dell'oggetto, e in subordine la risoluzione degli stessi per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 Cc, con vittoria di spese e onorari di giudizio (“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie di invalidità ed inefficacia del caso, ammesse ed esperite le prove dedotte dalle parti attrici nei termini assegnandi ex art. 183, VI comma, c.p.c., accogliere le seguenti conclusioni, proposte in via gradata: A. In via principale, accertare e dichiarare che il contratto di “locazione finanziaria immobiliare” intercorso tra ciascuna parte attrice e è invalido e inefficace ex tunc, in quanto nullo per violazione dell'art. 46 Controparte_9 del Codice della Navigazione e della clausola n. 9, comma 5, della concessione demaniale affidata alla OC Porto di Imperia s.p.a., o per impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto, o per illiceità o mancanza di causa, o perchè in frode alla legge, o perché l'oggetto o la cosa non sono venuti ad esistenza, o perché simulato, o ex art. 125 bis, comma 8, del D. Lgs.n. 385/1993, o, in ogni caso, nullo ex artt. 1418, 1472 secondo comma, 1414, 1344 c.c., altresì accertando e dichiarando la nullità e inefficacia dei contratti, ad esso uniti da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le
[...] e inerenti ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa;
B. In subordine, Controparte_23 accertare l'invalidità ed annullare, dichiarandolo inefficace ex tunc, il contratto di locazione finanziaria intercorso tra ciascuna parte attrice e la per dolo o, in subordine, per errore essenziale sulla natura o Controparte_24 sull'oggetto del contratto, o sulla identità dell'oggetto della prestazione o su sue qualità determinanti del consenso, o per errore di diritto costituente ragione principale del contratto, altresì accertando l'invalidità ed annullando, con declaratoria di inefficacia ex tunc, anche i contratti, ad esso legati da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le e e inerenti ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa;
C. In ulteriore Controparte_23 Controparte_18 subordine, accertare e dichiarare che il contratto di “sub-concessione” stipulato da ciascuna parte attrice con le OC Controparte_
e è invalido ex tunc, in quanto nullo per violazione dell'art. 46 del Codice della Controparte_9 Navigazione e della clausola n. 9, comma 5, della concessione demaniale affidata alla OC Porto di Imperia s.p.a., o per impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto, o per illiceità o mancanza di causa, o perché in frode alla legge, o perché l'oggetto o la cosa non sono venuti ad esistenza, o perché simulato, o ex art. 125 bis, comma 8, del D. Lgs n. 385/1993, o, in ogni caso, nullo ex artt. 1418, 1472 secondo comma, 1414, 1344 cc, altresì accertando e dichiarando la nullità ex tunc dei contratti, ad esso legati da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le e Controparte_24 [...] e inerenti ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa;
D. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare CP_18 che il contratto di “sub-concessione” stipulato da ciascuna parte attrice con le e Controparte_24 CP_10[... è invalido ex tunc, per dolo o, in subordine, per errore essenziale sulla natura o sull'oggetto del contratto, o sulla identità dell'oggetto della prestazione o su sue qualità determinanti del consenso, o per errore di diritto costituente ragione principale
6 dott. PA GA del contratto, altresì accertando l'invalidità ex tunc anche dei contratti, ad esso legati da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le OC Unicredit SI s.p.a. e Porto di Imperia s.p.a. e inerenti ai posti barca ed alle
“pertinenze” per cui è causa;
E. Conseguentemente, per il caso in cui il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree di cui ai precedenti punti C) e D), pervenga all'accertamento della invalidità del contratto di “subconcessione” stipulato da Controparte_ ciascuna parte attrice con le OC e nonché dei contratti collegati stipulati da Controparte_9 ciascuna parte attrice con le e e inerenti ai posti barca ed alle Controparte_24 Controparte_18 pertinenze per cui è causa, stante la loro nullità o la loro annullabilità, altresì dichiarare e pronunciare detta nullità o pronunciare e disporre detto annullamento, con conseguente declaratoria di inefficacia ex tunc di quei contratti;
F. In ogni caso, qualora si pervenga all'accoglimento di una delle domande di cui ai precedenti punti da A) a E), con declaratoria di invalidità ed inefficacia dei contratti per cui è causa, dichiarare altresì tenute e condannare le OC Controparte_9 Controparte_
e in solido o ciascuna nella misura di legge, alla rifusione di tutto quanto
[...] Controparte_18 versato loro da ciascuna parte attrice in esecuzione o in relazione a quei contratti invalidi e/o inefficaci, incrementato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'esborso alla rifusione;
G. In subordine, pronunciare la risoluzione ex art. 1467 c.c., eventualmente anche sulla base del principio della c.d. “presupposizione”, dei contratti di “sub-concessione” e di
“locazione finanziaria” intercorsi tra ciascuna parte attrice e le OC e , inerenti Controparte_9 CP_10 ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa, nonché del contratto collegato “di utenza” concluso da ciascuna parte attrice con la OC Porto di Imperia s.p.a., con condanna delle OC convenute, in solido o ciascuna nella misura di legge, alla rifusione di quanto versato loro in ordine a quei contratti da ciascuna parte attrice, incrementato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'esborso al soddisfo;
H. In ulteriore subordine, ove disattese le domande attoree di cui ai Controparte_ Controparte_1 precedenti punti da A) a G), accertare e dichiarare che le Controparte_24 sono inadempienti rispetto agli obblighi assunti nei confronti di ciascuna parte attrice sulla base del contratto di “sub-
[...] concessione” ed inerenti ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa, pronunciando, pertanto, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, nonché dei contratti collegati intercorsi tra ciascuna parte attrice e le OC Porto di Imperia s.p.a. e eventualmente anche ex art. 125 – quinquies del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385, o ex art. 130 Controparte_9 Controparte_ del “Codice del Consumo”, dichiarando le OC tenute e Controparte_9 Controparte_18 condannandole, in solido o ciascuna nella misura di legge, alla rifusione di tutto quanto percepito dagli attori ed al risarcimento di tutti i danni cagionati dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
I. In via di ulteriore subordine, ove disattese le domande CP attoree di cui ai precedenti punti da A) a H), accertare e dichiarare che le OC SI , e CP_9 CP_10 sono inadempienti rispetto agli obblighi assunti sulla base del contratto di “sub-concessione” ed Controparte_18 inerenti ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa, disponendo congrua riduzione del corrispettivo pattuito e già anticipatamente versato dalla per la fruizione cinquantennale dei posti barca e delle loro Controparte_24 pertinenze, nella misura in cui si accertino vizi, difetti e incompletezze dei posti barca e delle “pertinenze” che diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità di essi all'uso pattuito, e si accerti ogni altro inadempimento pregiudizievole per gli attori, Controparte_ nella entità accertando in corso di causa o ritenuta equa, anche ex art. 1468 c.c., e condanna delle OC e alla rifusione del supero ricevuto, incrementato di rivalutazione e interessi di legge, con imputazione Controparte_18 di tale supero, nel rapporto tra parte attrice e a scomputo dei canoni originariamente Controparte_24 pattuiti per la “locazione finanziaria”, o, comunque, con congrua riduzione di quanto dovuto da ciascun attore a
[...] in forza del contratto di “locazione finanziaria”; in ogni caso, con condanna delle OC CP_9 Controparte_9 Controparte_
e in solido o nella misura di legge, al risarcimento di tutti i danni cagionati
[...] Controparte_18 dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
L) In ulteriore subordine, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a I), accertare e dichiarare che le prestazioni di cui ai contratti dedotti in giudizio sono divenute impossibili e, pertanto, dichiararli risolti e inefficaci ex art. 1463 e segg. c.c., altresì dichiarando tenute e condannando le OC convenute alla rifusione di tutto quanto percepito dagli attori, incrementato di rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
M) In ogni caso, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a G) per ciò che attiene al cd
“contratto di utenza”, accertare e dichiarare che la OC Porto di Imperia s.p.a. è inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di ciascuna parte attrice con i contratti c.d. “di utenza” relativi ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa, e, pertanto, dichiararla tenuta e condannarla alla rifusione di tutto quanto ricevuto a titolo di “oneri di gestione” da ciascuna parte attrice, con gli interessi di legge dall'esborso al soddisfo, oltre che al risarcimento di tutti i danni cagionati dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
N) In ogni caso, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a G) per ciò che attiene al c.d. “contratto di utenza”, e in subordine rispetto alla precedente domanda, accertare e dichiarare che la OC Porto di Imperia s.p.a. è inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di ciascuna parte attrice con i contratti c.d.
“di utenza” relativi ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa, e, pertanto, accertare, stante la attuale situazione dell'area portuale quale descritta in narrativa, in che misura debba essere ridotto il corrispettivo contrattualmente pattuito
7 dott. PA GA per quei servizi, disponendone la congrua riduzione, con condanna di alla rifusione del supero ad oggi Controparte_18 percepito, incrementato degli interessi di legge sino al soddisfo, oltre che al risarcimento di tutti i danni cagionati dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
O) In ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido o ciascuno nella misura di legge, al risarcimento di tutti i danni (anche non patrimoniali e per perdita di “chances”) cagionati a ciascuna parte attrice e relativi ai fatti lamentati in narrativa, a titolo di responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 1338 c.c., o a titolo di responsabilità extracontrattuale, anche ex artt. 2043, 2049, 1439 e 1440 c.c. o per concorso nell'altrui dolo o inadempimento contrattuale, o ex artt. 21 e 22 del “Codice del Consumo”, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal fatto al soddisfo;
P) In ogni caso, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a G), dichiarare tenuta e condannare la , per i fatti di cui in narrativa, Controparte_25 specie qualora non aderisca alle domande attoree di cui sopra, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e per perdita di chances) cagionati e cagionandi dalla sua condotta a ciascun attore, in violazione del principio di buona fede nella esecuzione del contratto. Con rivalutazione monetaria e interessi di legge sino al soddisfo, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa;
Q) In ulteriore subordine rispetto alle precedenti domande, per il caso in cui i contratti relativi ai posti barca ed alle “pertinenze” intercorsi tra ciascuna parte attrice, , Controparte_9 CP_10
[... e n corso di causa perdano per qualsivoglia motivo la loro efficacia o vengano dichiarati invalidi Controparte_18 per decadenza o revoca della concessione demaniale marittima, cessazione anticipata della concessione, declaratoria di invalidità degli atti amministrativi o privatistici presupposti, sequestro o confisca penale, o per altre ipotesi analoghe, comunque riconducibili a responsabilità anche concorrente dei convenuti o di alcuno dei convenuti, dichiarare tenute e condannare le OC nonché il , anche Controparte_9 Controparte_23 Controparte_12 ex artt. 1337, 1338 o 2043 c.c., in solido o nella misura di legge, alla rifusione di quanto versato o da versare da ciascuna parte attrice sulla base di quei contratti, incluso il contratto di “locazione finanziaria” intercorso con la OC
[...] oltre al risarcimento, in solido o nella misura di legge, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e CP_9 patendi, inclusa la perdita di “chance”, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, più rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
R) In ulteriore subordine, disporre a favore degli attori la ripetizione, ex art. 2033 c.c., di quanto pagato senza titolo alle OC convenute, o disporre a favore degli attori, ex art. 2041 c.c., l'indennizzo nei limiti dell'arricchimento senza causa goduto dai convenuti, con gli accessori di legge;
S) In estremo subordine, tuzioristicamente ed escluso ogni riconoscimento, rinuncia o acquiescenza, per il caso in cui nel presente giudizio trovi accoglimento la domanda riconvenzionale della OC iretta a far dichiarare o far pronunciare la Controparte_9 risoluzione del contratto di locazione finanziaria intercorso con ciascuna parte attrice per inadempimento di quest'ultima, applicare al rapporto la disciplina inderogabile di cui all'art. 1526 c.c., con declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni clausola contrattuale incompatibile o contrastante e, in ogni caso, con riduzione ad equità di ogni penale convenuta, altresì dichiarando tenuta e condannando la OC alla restituzione di quanto ricevuto dalla parte Controparte_9 attrice, con interessi di legge sino al soddisfo, e compensazione tra il dare e avere accertato;
T) In ogni caso, disporre a carico dei convenuti la rifusione integrale delle spese e competenze di giudizio, in solido o nella misura di legge, incluse quelle della eventuale fase cautelare e del reclamo, intervenuti in pendenza della causa oltre a IVA, CPA e accessori di legge, nella misura di legge, di tariffa, o pattizia, o di uso o, in subordine, ex art. 2233 c.c., oltre alla rifusione delle spese di CTU e CTP e per il
“contributo unificato”). 1.1) Si costituiva in giudizio la , con comparsa del 9.10.2013, Controparte_18 che, contestando le avversarie pretese ed evidenziando che (i) il mancato rispetto delle norme di evidenza pubblica era insuscettibile di arrecare loro danni, (ii) i diportisti erano a conoscenza del mancato collaudo definitivo delle opere a mare “a mare”, tant'è che alcuni di essi avevano preteso l'inserimento nel contratto stipulato con di una clausola che escludeva dal computo della durata della CP_10 periodo antecedente al predetto collaudo, con conseguente inesistenza sia del “dolo contrattuale” sia del danno lamentati dagli attori, (iii) il mancato completamento delle opere “a terra” non aveva impedito la regolare fruizione dei posti barca da parte dei diportisti, (iv) in ogni caso, le problematiche lamentate dai diportisti erano semmai imputabili esclusivamente alla con cui gli CP_10 attori avevano stipulato i relativi contratti, e non alla , la Controparte_18 quale ha sempre regolarmente erogato i servizi portuali, (v) la Controparte_18
è priva di legittimazione passiva in ordine alle domande att sua asserita responsabilità precontrattuale e contrattuale, nonché a far dichiarare l'annullamento o la risoluzione dei contratti stipulati dai diportisti con la CP_9 [...]
e/o con la instava per il rigetto delle domande
[...] CP_10 proposte dai diportisti nei suoi confronti, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la loro condanna a pagarle i corrispettivi dovuti per i servizi da essa erogati, domanda proposta anche nei confronti dell'altra convenuta , in forza della Controparte_9 clausola 2/b dei contratti di subconcessione, la quale degli oneri generali, con vittoria di spese e onorari di giudizio 1.2) Si costituiva in giudizio la , con comparsa del Controparte_9
10.10.2013, che, eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Milano per le posizioni Controparte_2 [...]
, e unipersonale, ed in favore del CP_21 Controparte_7 Controparte_1
Tribunale di Bergamo per la posizione rilevata la competenza del Parte_1 collegio arbitrale previsto all'art. 7 del negozio di sub-concessione o, in subordine, il tribunale di Roma, ex art. 29 c.p.c., dedotta la infondatezza della domanda attorea, rilevata l'insussistenza di qualsivoglia nullità/annullabilità dei contratti di locazione finanziaria, invocata una responsabilità a titolo di garanzia della società
lamentato che si era resa inadempiente agli CP_10 CP_2 obblighi contrattualmente assunti, instava, in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza per territorio Tribunale di Imperia, in subordine, nel merito, per il rigetto delle domande attoree, in subordine rispetto all'eccezione preliminare, in via riconvenzionale, per la declaratoria di condanna della a tenerla indenne e manlevarla da CP_10 tutte le somme che fosse tenuta a n condanna della stessa, in ipotesi di declaratoria di nullità dei contratti, a restituirle tutte le somme ricevute a titolo di corrispettivo della concessione dei diritti di godimento oggetto di causa, sempre in via riconvenzionale, per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione finanziaria IF 1278271 e, per l'effetto, condannarla a restituirle “il diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistico di – Settore 2, Dimensioni CP_14
15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, come meglio rappresentato nella planimetria allegata al contratto di locazione finanziaria n. IF1278271, al pagamento dell'importo complessivo di Euro 22.079,54 a titoli di danni per risoluzione del contratto e dell'importo da quantificare a titolo di danni tutti conseguenti al ritardato pagamento, in subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 Cc, con il conseguente riconoscimento del diritto, in capo a a percepire le CP_2 P.IVA_1 somme versate in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing n. IF per la declaratoria di estinzione del relativo credito per compensazione con l'indennizzo dovuto da in favore di , in via CP_2 Controparte_9 ulteriormente subordinata, nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della P.IVA_1 clausola n. 21 e 23 contenuta nel contratto di leasing n. IF e di applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art. 1526 c.c., per la condanna di al CP_2 pagamento di un importo pari all'equo compenso per tutto il peri ei beni immobili e, per l'effetto, dichiarare estinta per compensazione ogni ragione di credito vantata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_9 con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.3) Si costituiva in giudizio il con comparsa del 10.10.2013, Controparte_12 instando, previa autorizzazione alla chiamata in causa ai fini di manleva, oltre agli altri tre convenuti originari, le Compagnie assicuratrici e INA Parte_3
ASSITALIA SpA, in via pregiudiziale, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per difetto di legittimazione attiva o, comunque, per mancanza di interesse ad agire ex articolo 100 Cpc, ancora in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità 9 dott. PA GA delle domande attoree stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso, con conseguente estromissione dell'Ente dal presente giudizio, sempre in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, nel merito, per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed argomentati nella comparsa di costituzione e risposta, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, per essere garantito dai terzi chiamati
., (ora ) e Controparte_9 CP_10 RT
(ora ), con condanna, in Controparte_18 Controparte_18
o dire rà legittimata, delle somme indicate in sentenza, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, per essere garantito dai terzi chiamati di Pt_3
e Ina Assitalia S.p.A., con condanna, in solido tra loro, al pagamento diretto in Pt_3 ella parte che risulterà legittimata, delle somme indicate in sentenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 1.4) Si costituiva in giudizio la società con comparsa del 11.10.2013, CP_10 che eccepita la nullita' dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza ed il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza territoriale per la presenza di clausola compromissoria, lamentata la infondatezza della domanda in fatto ed in diritto per carenza di interesse ad agire, instava, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree, e, in ogni caso, per il rigetto delle stesse, on vittoria di spese, competenze ed onorari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 Cpc. 1.5) Si costituiva in giudizio (in allora INA ASSITALIA SpA), Controparte_15 con comparsa del 11.02.2014, che, contestando la chiamata in garanzia e deducendo la infondatezza delle domande svolte nei confronti del instava, in via Controparte_12 di principalità, per la declaratoria di abbandono della domanda di manleva assicurativa proposta nei suoi confronti dal in via di subordine, in via pregiudiziale di Controparte_12 rito e/o preliminare di merito, per la declaratoria di nullità/inesistenza/inefficacia della procura alla lite conferita dal all'avv. Enrico T. PANERO ai fini Controparte_12 del presente giudizio e/o di nullità/inesistenza/inefficacia della comparsa di risposta, della costituzione in giudizio e dell'atto di chiamata in causa ex adverso notificato dal
, quanto al rapporto assicurativo, in via di principalità, per la Controparte_12 declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 042/461489 con conseguente rigetto della domanda di garanzia, in via di subordine, per l'applicazione dell'art. 1910 Cc in relazione alla polizza stipulata dal CP_12
con i di al netto della franchigia complessiva prevista nella
[...] Pt_3 Pt_3
A AS .p limiti del massimale, quanto al rapporto di danno, per il rigetto delle domande tutte da chiunque formulate e/o formulande contro il
, con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Controparte_12
1.6) Si costituivano in giudizio gli , Controparte_27 all'udienza del 5.3.2014, che, eccepito (i) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancata indicazione dell'avvertimento previsto dall'art. 163, numero 7, c.p.c., (ii) la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per insufficiente esposizione dei fatti in violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., (iii) il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Imperia in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, dedotta l'inoperatività della copertura assicurativa per (i) mancata operatività della garanzia postuma per la stipula di altre assicurazioni, (ii) preesistente conoscenza delle
10 dott. PA GA circostanze del preteso danno, (iii) Eventi dedotti in causa non rientranti nella copertura assicurativa, (iv) Responsabilità contrattuale non rientrante nella copertura assicurativa, (v) comportamento dell'assicurato non conforme alla polizza (mancata indicazione dei soggetti responsabili per conto dell'assicurato e mancata comunicazione del sinistro agli Assicuratori), (vi) presenza di altre coperture assicurative, allegata la propria responsabilità entro i limiti contrattualmente assunti, contestata la fondatezza delle domande attoree nei confronti del instava, in via preliminare, per la Controparte_12 declaratoria di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo e del difetto di giurisdizione del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale Amministrativo della Liguria, nel merito, in via principale, per la declaratoria di non operatività della copertura assicurativa n. 1857470 in vigore dal 01.03.2011 al 01.03.2012 con conseguente estromissione dal giudizio, e, in via subordinata, per il rigetto del le domande di condanna in manleva formulate nei suoi confronti, nel merito, ancora in via principale, per il rigetto delle domande svolte dagli attori con conseguente rigetto delle domande di manleva del nei suoi confronti, in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di Controparte_12 accoglimento anche parziale delle domande svolte nei suoi confronti e di rigetto delle eccezioni di inoperatività della copertura, per essere condannata a manlevare il
[...]
entro i limiti contrattualmente assunti ed in particolare entro il limite dei CP_12 massimali convenuti in polizza e con l'applicazione della franchigia ivi prevista, in ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di condanna anche parziale e di rigetto delle eccezioni di inoperatività della copertura, per essere condannata a manlevare il esclusivamente per l'eventuale eccedenza rispetto alla Controparte_12 copertura assicurativa prestata da INA ASSITALIA, e, in subordine, entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e Pt_3
INA ASSITALIA ex art. 1910 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge. 1.7) Il 20.05.2014 interveniva il fallimento della OC PORTO DI IMPERIA SpA, con conseguente declaratoria di interruzione del giudizio nell'udienza del 10.06.2014, riassunto da parte degli attori con contestuale richiesta di chiamare in causa, ex art. 2558, ult.co., Cc, la società in quanto divenuta in pendenza di CP_14 giudizio affittuaria della azi nente al Controparte_18
.
[...]
1.8) Si costituivano in giudizio sia , con comparsa del 18.2.2015, che CP_14 il , con memoria del 4.3.2015, entrambi Controparte_18 opponendosi a vario titolo alle domande degli attori e, il primo, insistendo nella domanda riconvenzionale a suo tempo proposta dalla OC “in bonis”. 1.8.1) La procedura veniva differita essendo sub iudice la legittimità o meno del provvedimento con cui era stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale n. 2306 del 28.12.2006, nonché stante la pendenza davanti alla Corte di Cassazione di procedimento atto a stabilire la ritualità o meno della declaratoria di fallimento della
. Controparte_18
1.8) Intervenuto il fallimento della nell'udienza del Controparte_23
22.06.2016, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, riassunto dagli attori come da atto di citazione, con assegnazione del fascicolo al GOT dr. dinanzi al quale Per_1 pendeva il collegato fascicolo RG 181/2013, che concedeva i termini ex art. 183 Cpc, in pendenza dei quali si costituiva in giudizio la , mediante atto di Controparte_8 intervento volontario del 29.06.2021, col quale faceva proprie tutte le difese già svolte dagli attori.
11 dott. PA GA 1.9) In data 27.11.2018, veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso dell'avv. Sergio BIANCHI, difensore di , riassunto, in Controparte_15 data 7.2.2019 dal . Controparte_18
1.10) Nella udienza di precisazione delle conclusioni del 27.09.2023, in ragione del decesso dell'avv. Giampiero PANI, difensore degli attori e della terza intervenuta, veniva dichiarata l'interruzione del processo, riassunto, come da atto di citazione, da parte di
Parte_1 Controparte_2 Parte_2
CP_3 Controparte_1 Controparte_8
1.11) Nelle more della udienza per la precisazione delle conclusioni, fissata per il 09.10.2024, si costituivano nel processo riassunto anche Controparte_7
e subentrata nei diritti di già e
[...] CP_4 CP_4 CP_5 prima ancora . CP_6
1.12) La causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 09.10.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) Sulle domande attoree. Il 28.12.2006, il Comune di rilasciava alla CP_14 [...]
la concessione demaniale marittima n. 2306, allo scopo di far costruire e CP_18 ino di Porto Maurizio un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive. In data 23.03.2010, Controparte_28 sottoscriveva con un contratto di sub-concessione “dei diritti di CP_10 utilizzazione delle opere a mare” realizzate nel suddetto bacino, in forza del quale riconosceva alla predetta «il diritto di natura meramente obbligatoria di CP_10 fruire, e a sua volta di far fruire a terzi…, parte delle opere fino ad oggi realizzate dalla concedente». In forza del suddetto contratto, a sua volta, stipulava con soggetti CP_10 terzi una pluralità di contratti «aventi ad oggetto il diritto di godimento-fruizione di posti barca e loro pertinenze funzionali, nell'ambito dell'approdo per naviglio da diporto in Comune di , CP_14 denominato Approdo Turistico di Imperia – Porto Maurizio», tra i quali, nel corso del 2010, con
, alla quale assegnava le risorse portuali in essi meglio Controparte_9 descritte, di cui gli odierni attori e la terza intervenuta erano gli effettivi utilizzatori, in forza di collegati contratti di locazione finanziaria. Nello specifico, CP_10 attribuiva a dietro corrispettivo, “il diritto personale di Controparte_9 natura obbligatoria di utilizzare e di fruire” di posti barca e loro eventuali pertinenze (cave nautiche e posti auto), con la precisazione che l'acquisizione di siffatto diritto avveniva allo scopo di concedere le risorse portuali agli attori e alla terza intervenuta, mediante contratti di leasing sottoscritti contestualmente a quello stipulato con CP_10
. Inoltre, sempre contestualmente, gli attori e la terza intervenuta sottoscrivevano
[...] he i cd. “contratti di utenza” con , relativi alla prestazione, Controparte_18 da parte di quest'ultima, dei servizi portuali (es.: rada protetta, informazioni radio e meteomarine, fanaleria, pulizia dello specchio acqueo, assistenza all'ormeggio e al disormeggio, etc.). In data 20.05.2014, con sentenza n. 14, Il Tribunale di Imperia, dichiarava il . Successivamente, con nota Prot. n. Parte_4
22618 del 03 del Comune di comunicava CP_14 al suddetto l'avvio del procedimento di decadenza della concessione CP_10 demaniale marittima n. 2306 rilasciata alla società in bonis in data 28.12.2006. Pressoché contestualmente, il (con delibera consiliare n. 65 del 15.07.2014) Controparte_12 decideva di assumer lico locale la gestione del porto turistico, con affidamento della detta a , società in house interamente partecipata dal CP_14 stesso. A tal fine, veniva autorizzata a stipulare con la CP_12 CP_14
12 dott. PA GA un contratto di affitto di azienda, Parte_5 sottoscritto in data 18.07.2014, con decorrenza dal 19.07.2014. Con determinazione dirigenziale n. 1649 del 18.12.2014, il a completamento del Controparte_12 procedimento avviato a luglio del 2014 enza della concessione Co demaniale n. 2306 a suo tempo rilasciata alla Porto . Ciò con effetto dal CP_18
01.01.2015, con la conseguente perdita di efficacia 31.12.2014) di tutti i contratti a qualsiasi titolo stipulati in forza, sulla base e/o in collegamento con la detta concessione demaniale, ivi compresi i contratti relativi al godimento dei posti barca sottoscritti da on e con gli odierni RT Controparte_9 attori e la terza intervenuta, nonché i contratti di locazione finanziaria e i contratti di utenza, conclusi da questi ultimi, rispettivamente, con la e Controparte_9 con la in bonis. Venuta meno la detta concessione del 2006, il Controparte_18
Comune di con atto n. 3384 del 24.12.2014, concedeva a CP_14 CP_14
l'occupazione di un tratto di area demaniale marittima e la gestione del porto turistico. Ciò, originariamente, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2018, oggetto di successivi rinnovi, in ultimo, con scadenza al 31.12.2024. Quindi, dal 01.01.2015 CP_14 gestisce l'approdo turistico in forza del suddetto titolo concessorio e delle successive proroghe, nel rispetto del Regolamento interno del Porto e del Regolamento di sicurezza adottato dalla Capitaneria di Porto, applicando agli utenti le tariffe pubbliche ritualmente deliberate dal proprio Consiglio di Amministrazione ed autorizzate dal
Controparte_12
2.1) Tanto premesso in fatto, le parti attrici/utilizzatori/diportisti agiscono in giudizio, nei confronti della della Controparte_29 [...]
, del la concessione demaniale CP_30 Controparte_31 lla so della concessione Parte_6 demaniale marittima nonché della per essersi verificata una «successione a CP_14 titolo particolare nel diritto controverso» a seguito del perfezionamento del contratto di azienda del 18.7.2014 tra la stessa e il , in forza di Controparte_18 tre contratti, tra di loro collegati in enze (posti auto e cave nautiche), siti nel realizzando nuovo porto turistico di Imperia/Porto Maurizio, e di servizi di gestione dell'area portuale, volti, nell'intenzione delle parti, ad un fine ulteriore che ne trascendeva gli effetti tipici e che assumeva una propria autonomia anche dal punto di vista causale. 2.2) Invero, nel corso dell'anno 2010, ciascun attore concluse con la società
[...]
un primo contratto, definito di “leasing finanziario immobiliare”, relativo a CP_9 posti barca e relative pertinenze, alla cui scadenza ciascuna parte attrice avrebbe potuto esercitare il riscatto e subentrare alla diventando Controparte_9 diretta titolare del diritto di godimento dei p ermine della concessione demaniale cinquantennale accordata dal alla Controparte_12
, partecipando, altresì, alla contestuale stipula di un secondo Controparte_18 contratto, detto di “sub–concessione”, col quale la società facente CP_10 parte nella misura di 1/3, della compagine societaria di , quale Controparte_18 fornitrice, trasferiva in capo ad mento Controparte_9 cinquantennale dei detti posti barca e relative pertinenze. Con tale secondo contratto,
, quale concedente, affidava agli attori, come detto anche Controparte_9 essi parte del contratto di “sub–concessione” e che assumevano la veste di “utilizzatori” tenuti alla corresponsione di canoni periodici, in esecuzione del contratto di “locazione finanziaria immobiliare”, i posti barca e le relative pertinenze di cui sopra. Nei detti contratti di “sub–concessione”, è richiamato il contratto col quale, il 23.3.2010, la società aveva conseguito dalla società i diritti CP_10 Controparte_18
13 dott. PA GA personali di godimento sui posti barca/pertinenze poi affidati in leasing agli attori, oggetto di contesa. La società , che gestiva operativamente il Controparte_18 porto turistico, concludeva, p attrici, un ulteriore contratto, sottoscritto contestualmente a quello di “sub–concessione” tra RE , che prevedeva un corrispettivo annuo CP_9 per i servizi erogati, commisura a percentuale del prezzo versato da ad al momento dell'acquisto del diritti Controparte_9 CP_10
su pertinenze oggetto di contesa. 2.3) In ragione dell'interruzione, nel 2010, dei lavori di completamento del porto, realizzate solo le cd opere a mare (moli, banchine e pontili) con lamentati gravi vizi e difetti, in assenza delle cd opere a terra salvo il parcheggio auto, gli attori, evocando in giudizio la società società Controparte_32 Controparte_18
(allora in bonis)/la società (allora in bonis) e il CP_10 Controparte_12 invocavano, in principalità, la invalidità dei contratti di leasing conclusi con
[...] P.IVA_1 P.IVA_
(n. IF , IF IF IF , IF , IF IF CP_9 P.IVA_4 P.IVA_6 P.IVA_7 P.IVA_8 P.IVA_1
, FS 1285975, IF )«principalmente in quanto in essi sono stati erroneamente proposti e P.IVA_9 formulati come “locazione finanziaria di immobile” e non hanno ad oggetto beni in senso tecnico- giuridico e, dunque, diritti reali, bensì diritti di godimento di natura relativa», che esplicava i suoi effetti nei loro rapporti con e con in via di Controparte_18 CP_10 subordine, l'annullabilità degli stessi per dolo o per errore, facendo valere la responsabilità risarcitoria delle parti convenute e, in via di ulteriore subordine, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o «per il mancato avverarsi della “presupposizione”, comune alle parti, del completamento dell'approdo turistico nei cinque anni di concessione e del suo collaudo definitivo entro tale termine», la risoluzione per inadempimento dei contratti conclusi con le parti convenute nonché il risarcimento del danno derivatogli dal mancato completamento delle opere portuali e dalla incompleta fruizione dell'approdo. 2.3.1) La convenuta , nel costituirsi in giudizio, Controparte_9 contestando le doglianze attoree, ampliava il thema decidendum e probandum, svolgendo domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti dell'attore e CP_2 domanda riconvenzionale di garanzia/manleva nei confronti della sua dante causa ora
RT
2.3.2) La convenuta , nel costituirsi in giudizio, contestando le Controparte_12 doglianze attoree, ampliava il thema decidendum e probandum, svolgendo domanda riconvenzionale di garanzia/manleva nei confronti di , Controparte_9
Parte_7 [...]
) e ASSICURATORI del CP_15 Pt_3
2.3.3) La convenuta , nel costituirsi in giudizio, contestando Controparte_18 le doglianze attoree, ampliava il thema decidendum e probandum, svolgendo domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di e degli attori. Controparte_9
2.4) I contratti conclusi con sono formalmente nominati Controparte_9 come contratti di locazione finanziaria. È riconducibile alla categoria dei contratti di godimento anche il leasing, per il quale è stata dettata una disciplina dalla legge 4.8.2017 n. 124 per il mercato e la concorrenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 136, L. 124/2017, si intende per contratto di locazione finanziaria quello con cui la banca o l'intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Detto corrispettivo tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del
14 dott. PA GA contratto. La scadenza del contratto implica che l'utilizzatore abbia il diritto di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito, ovvero che lo debba restituire qualora egli non eserciti tale diritto. 2.4.1) Con la denominazione “leasing” sono definiti nella pratica due differenti istituti: il leasing operativo ed il leasing finanziario, il solo, a ben vedere, tecnicamente qualificabile con il termine leasing. Il leasing c.d. operativo è un'operazione a struttura bilaterale, in cui lo stesso produttore o distributore di beni a elevata standardizzazione concede in godimento il bene al conduttore, dietro pagamento di un canone periodico, per un periodo di tempo commisurato alla vita economica del bene, alla scadenza del quale, di regola, avviene la restituzione del bene. Il leasing finanziario, invece, è un contratto in forza del quale l'utilizzatore (denominato anche lesse, concessionario o conduttore) chiede ad una società di leasing (denominata anche concedente, lessor o locatore), di acquistare da un fornitore la proprietà di un bene (individuato dall'utilizzatore), mobile o immobile, per poi concederlo in godimento allo stesso utilizzatore, dietro versamento di un corrispettivo periodico. Il contratto di leasing finanziario è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore (nella specie, tra ciascuno degli attori e ) e collegato ad altro contratto bilaterale Controparte_9 stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto a favore dell'utilizzatore (nella specie, e Controparte_9 CP_10
). Tuttavia, nulla vieta che quest v
[...] esaltato attraverso la partecipazione dell'utilizzatore al contratto di fornitura (come nella specie, partecipando al contratto di sub-concessione tra la società CP_10
, quale fornitrice, che trasferiva in capo ad il diritto di
[...] Controparte_9 imento cinquantennale dei detti posti barc le ipotesi, è possibile configurare il contratto di fornitura alla stregua di un contratto produttivo di alcuni effetti obbligatori a favore del terzo utilizzatore, senza necessità di ipotizzare la presenza di un mandato implicito al contratto di leasing volto ad assicurare all'utilizzatore i diritti di azione riconosciuti dalla legge al mandante nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 Cc). 2.4.1.1) Pertanto, in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale degli attori con il
, in ragione della regola della cd relatività del contratto, Controparte_12 consacrata nell'art. 1372 Cc, l'ente pubblico non ha legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, con effetto di assorbimento delle domande di garanzia/manleva svolte dal nei confronti di Controparte_12
(ora ), CP_10 RT Controparte_18
Controparte_18 Controparte_15
ASSITALIA SpA) e di Parte_3 Pt_3
2.4.1.2) Ugualmente , coinvolta in giudizio mediante citazione per CP_14 chiamata del terzo del 5.12.2014, avendo, gli attori e la terza intervenuta, ritenuto essersi verificata “una successione a titolo particolare nel diritto controverso”, a seguito del perfezionamento del contratto di affitto di azienda del 18.7.2014 tra la stessa
[...]
ed il , con conseguente CP_14 Controparte_18 ne dell , è del CP_14 tutto estranea ai rapporti contrattuali stipulati dagli attori e della terza convenuta, aventi ad oggetto l'acquisizione del diritto di godimento dei posti barca e relative pertinenze, non avendo preso parte né alla costruzione del porto (oggetto della concessione demaniale n. 2306 del 2006 in capo a ), né alla Controparte_18 commercializzazione dei posti barca, la quale ha coinvolto unicamente CP_10
e , da una parte, e gli attori e la terza intervenuta,
[...] Controparte_33 Con 'al crizione del contratto di affitto di azienda tra [...]
e non abbia nulla a che vedere con i rapporti Parte_8 Controparte_18 contrattuali negoziati e conclusi con soggetti terzi, ossia e RT
, né con la costruzione del porto turistico, avendo CP_9 CP_9
d one del bacino portuale, ossia la prestazione di servizi in favore dei diportisti. A conferma di quanto precede, l'art.
2.3 del suddetto contratto di affitto di azienda dispone testualmente che «sono esclusi dall'oggetto del Contratto e dall'Azienda: … b) tutti i debiti e crediti … aventi origine da atti, fatti e circostanze anteriori al Contratto [che] restano a carico e a favore del , essendo convenuto che l'Affittuaria non CP_10 assume altri obblighi rispetto a quanto espressamente previsto nel Contratto …». Inoltre, l'art.
6.13 precisa in termini inequivocabili che «Sono espressamente esclusi … i contratti di appalto (o simili) stipulati dal concedente con o con altre imprese relativi alla realizzazione del RT porto turistico…». Pertanto, difetta la legittimazione passiva in capo a , CP_14 con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, con effetto di assorbimento della rinuncia alle domande svolte nei sui confronti da parte degli attori e della terza intervenuta con le note scritte di udienza del 26.10.2022 (pagg. 9 e 10), ribadita anche a seguito della riassunzione del processo. 2.4.1.3) Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di “sub-concessione” con e , ciascuna parte attrice sottoscriveva, CP_10 Controparte_9 altresì, con un contratto, denominato “contratto di utenza”, Controparte_18 volto a disciplinare il rapporto di fornitura dei servizi di gestione dell'area portuale svolto dalla concessionaria a favore degli utenti dell'approdo turistico, ove era previsto il versamento, da parte del titolare del posto barca, di un corrispettivo, commisurato ad una percentuale del prezzo pagato da ad Controparte_9 CP_10
, a fronte della erogazione, da pa na
[...]
Essendo sorta controversia in ordine ai servizi forniti ai diportisti da
[...]
ed ai corrispettivi da essa pretesi, agendo gli attori per la rif CP_18 esborsi sostenuti, sussiste la legittimazione passiva del (ora Controparte_18
) in relazione all oria. Controparte_18
Sussistendo, invece, la legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria volta al recupero degli esborsi effettuati in relazione ai servizi forniti dalla CP_18
(assistenza all'ormeggio, guardianìa diurna e notturna, cura dell
[...] illuminazione dell'area portuale), è ritualmente svolta la domanda riconvenzionale svolta dal nei confronti degli attori e della Controparte_18
per il pagamento, in solido fra loro, della complessiva Controparte_9 ita, quanto agli attori, in € 23.324,88 quanto a Pt_1
€ 7.909,23 quanto alla € 8.428,20 quanto alla
[...] CP_2 CP_6
, € euro 7.421,51 quanto a € 7.514,34 quanto alla
[...] Parte_2 CP_7
ed € 1.706,94 quanto all rivalutazione monetar
[...] CP_1 moratori dal dovuto al saldo nella misura del 5% sull'Euribor tre mesi. 2.4.1.4) Ma, a ben vedere, anche in relazione alle domande relative ai contratti di leasing e di sub-concessione, sussiste la qualità di contraente, atteso che, pur difettando nei singoli strumenti contrattuali la sottoscrizione del legale rappresentante della concessionaria, i diritti ed obblighi da essi scaturenti, in ragione della clausola n.2 contenuta nel contratto del 23.3.2010 concluso tra e Controparte_18
(laddove si legge « … concede ad che CP_10 Controparte_18 CP_10 accetta, il diritto personale di godimento avente ad oggetto l'utilizzazione e la fruzione – con facoltà di ulteriore sub-concessione a terzi del diritto medesimo – per tutta la durata della concessione demaniale prima dichiarata, delle opere a amare infra descritte … con la sottoscrizione del presente CP_10 atto, si dichiara edotta che le successive eventuali sub-concessioni a terzi di diritti oggetto del presente
16 dott. PA GA contratto avranno effetto nei confronti di dal momento dell'avvenuta Controparte_18 comunicazione scritta della sub-concessione alla medesima …. Resta stabilito che Controparte_17 per il caso di ulteriore sub-concessione dei diritti dal terzo sub-concessionario ad altri soggetti l'obbligo di comunicazione scritta di cui sopra dovrà essere osservato dal terzo sub-concessionario nei confronti di …. La sub-concessione dei diritti verrà formalizzata con la sottoscrizione della Controparte_18 modulistica che verrà predisposta dalla società di gestione [per l'appunto, la
[...]
, nda] anche nella sua qualità di concessionaria sia dal terzo sub-concedente, sia dal CP_18 terzi contraente ….»), del contenuto dei singoli contratti si sub-concessione (dove si legge « … con la sottoscrizione del presente contratto, l'Assegnatario e l'Utente si dichiarano edotti che il presente contratto ed i rapporti giuridici che ne scaturiscono hanno efficacia nei confronti di
[...]
….») e del contenuto del contratto di utenza (nella cui premessa si legge « … il CP_18 sig. … ha sottoscritto un contratto definitivo con l' relativo al diritto di godimento CP_10 esclusivo fino al termine della CDM delle seguenti risorse: posto barca, posto auto … la sottoscrizione del presente contratto è condizione essenziale per l'esercizio dei diritti di utilizzazione previsti nel contratto di cui alla premessa sub A9) da parte sia dell'attuale contraente sia dei suoi aventi causa»), intercorrono anche con . Nella specie, ricorre un rapporto di Controparte_18 mandato con rappresent ed in Controparte_18 CP_10 ragione del quale quest'ultima procede alla concessione in godimento dei posti barca/pertinenza a nome per conto, o comunque per conto, della concessionaria di che aveva affidato ad il compito di reperire soggetti CP_18 CP_14 CP_10 terzi interessati a addivenire “sub-concessionari”, traendo vantaggio dall'operazione in quanto questi ultimi le avrebbero corrisposto gli oneri di gestione. 2.4.2) Oggetto del contratto di leasing possono essere sia beni mobili con consumabili che immobili, purchè scelti dall'utilizzatore. La causa del contratto di leasing è individuata nel finanziamento per l'acquisto della disponibilità di beni, produttivi o di consumo, a seconda che l'utilizzatore sia un imprenditore o un consumatore, dietro pagamento di un canone periodico. Già nel 1983, il giudice di legittimità aveva riconosciuto l'autonomia contrattuale del leasing evidenziandone la funzione di finanziamento. Nel 1986, ha confermato che la causa del contratto atipico di leasing finanziario andava necessariamente individuata in un finanziamento per l'acquisto della disponibilità immediata di un determinato bene, affermando l'applicabilità della disciplina del contratto in genere e, quindi, dell'art. 1458 Cc e non dell'art. 1526 Cc. Successivamente, però, la prassi commerciale ha restituito due sottotipi di locazione finanziaria, aventi ciascuna una propria connotazione, con riferimento allo scopo pratico perseguito dalle parti: il leasing di godimento e il leasing traslativo. Nel caso di leasing di godimento (o tradizionale), troverà applicazione la disciplina dettata per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, e quindi l'art. 1458 Cc (con conseguente esclusione dell'obbligo, per il concedente, di restituire i canoni percetti) mentre nel caso di leasing traslativo (o impuro), essendo assimilabile alla vendita a rate con riserva di proprietà, troverà applicazione l'art. 1526 (cass. 24214/2006), con conseguente dovere, per il concedente, di restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa ed al risarcimento del danno). Obbligazione principale del contratto di leasing, nella specie “immobiliare”, è concedere in godimento il bene all'utilizzatore, garantendolo da molestie di terzi che pretendono di avere dei diritti sulla cosa. A tale obbligo è strumentalmente collegato quello di stipulare con il fornitore il contratto di vendita avente ad oggetto il bene da concedere in leasing (pur non costituendo un contratto preliminare a favore del terzo tale da far sorgere in capo all'utilizzatore un diritto autonomo alla conclusione della vendita), in cui dovrà essere pattuito l'obbligo del fornitore di consegnare il bene all'utilizzatore nei tempi e con le modalità stabilite
17 dott. PA GA tra fornitore ed utilizzatore e dovranno essere definite le facoltà da riconoscere all'utilizzatore in merito all'esercizio diretto dei diritti e delle azioni derivanti dal contratto di vendita. Per quanto riguarda l'utilizzatore, questi ha l'obbligo di pagare i canoni, ricevere in consegna il bene e farne buon uso, nel rispetto delle norme relative all'impiego del bene e provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di inadempimento di una delle obbligazioni poste in capo al lesse, il contratto viene risolto e, conseguentemente, l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene, pagare i canoni scaduti e, ove pattuito, a pagare una penale pari alla differenza tra canoni residui e la soma ottenuta mediante il reimpiego del bene sul mercato. Sull'utilizzatore grava l'onere di agire per la tutela dei diritti del concedente e dei diritti di quest'ultimo vantati nei confronti del fornitore–produttore. L'utilizzatore assume i rischi di perimento o di sottrazione del bene, di danno a terzi, di evizione e vizi, dovendo agire direttamente contro il fornitore con l'azione di adempimento o risarcitoria, ma non con l'azione di risoluzione, che inciderebbe sul diritto del concedente. È illegittima la clausola che faccia ricadere sull'utilizzatore il rischio derivante dalla mancata consegna, in quanto snatura inammissibilmente lo scopo del collegamento negoziale voluto dalle parti, ne vanifica la strumentalità dell'adempimento del fornitore agli scopi voluti dalle parti ed abilita una condotta non di buona fede. La causa del contratto di leasing è il godimento da parte dell'utilizzatore per un determinato periodo del bene oggetto del contratto. Pertanto, il concedente ha l'obbligo di consegnare la cosa locata all'utilizzatore e di consentirne l'utilizzo secondo l'uso convenuto. Se questa obbligazione non è adempiuta, il lesse può legittimamente rifiutare di pagare i canoni. Del resto, le clausole di esonero da responsabilità del concedente per l'inadempimento del fornitore sono nulle per contrasto con l'art. 1460 Cc. La mancata o inesatta esecuzione del contratto di fornitura determina, quindi, sia la risoluzione di tale contratto che lo scioglimento del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 Cc. Nel caso in cui il bene dato in leasing presenta dei vizi, qualora il contratto non preveda il trasferimento, in capo all'utilizzatore, della posizione contrattuale del concedente, al fine di poter esercitare direttamente le azioni che questi ha nei confronti del fornitore, ad una azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore si oppone la regola della relatività del contratto, di cui all'art. 1372 Cc, in forza della quale è, in via di principio, da escludersi che, in mancanza di diverso patto o di specifica disposizione normativa, colui che non è stato parte del contratto di fornitura (l'utilizzatore) possa agire perché il contratto stesso sia risolto, incidendo in res inter alios acta e sortendo, così, l'effetto di privare il concedente dalla proprietà del bene locato e, dunque, dalla garanzia riservatasi a fronte del pagamento dei canoni di locazione. Regola, questa, derogata da un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie. Collegamento negoziale in senso tecnico che richiede la ricorrenza: di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nel contesto di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per il conseguimento di un fine ulteriore, che, trascendendone gli effetti tipici, assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
2.4.2.1) Come si è verificato nella fattispecie che ci occupa, ove ci si trova al cospetto di tre contratti, di compravendita e di locazione finanziaria e di fornitura di servizi portuali, che sono legati da un nesso obiettivo, economico e teleologico, e soggettivo, ovvero l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Nella specie, tra il contratto di leasing finanziario immobiliare, concluso tra la CP_9
18 dott. Controparte_26
[...] [...]
e ciascuno degli attori, quello di fornitura, concluso tra
[...] [...]
e e quello di utenza, concluso tra i singoli diportisti CP_9 CP_10 ed il , allo scopo, noto a quest'ultimi, di soddisfare l'interesse Controparte_18 di ci d acquisire la disponibilità dei posti barca/pertinenze e dei servizi portuali, si verifica, nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, un'ipotesi di collegamento negoziale in ragione del quale gli utilizzatori/diportisti sono legittimati a far valere la pretesa dall'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. 2.4.2.2) Ai fini della tutela contro i vizi, l'utilizzatore, per la lesione del suo credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione, ha diritto ad agire contro il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. 2.4.2.3) Per quanto riguarda i veri e propri rimedi contro i vizi concessi all'utilizzatore nei confronti del concedente, quest'ultimo, in ragione del principio di buona fede, deve adottare tutte le cautele volte a tutelare la posizione dell'utilizzatore, che variano a seconda che i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore o che gli stessi, occulti o in mala fede taciuti dal fornitore, si manifestino successivamente alla consegna. La prima ipotesi integra il caso di mancata consegna, sicchè il concedente, informato della verifica dei vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti della gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Nella seconda ipotesi, l'utilizzatore ha azione direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in virtù del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di leasing finanziario. Comunque, come già osservato, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni ex art. 2043 Cc, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente. 2.4.2.4) Pertanto, nella specie, secondo la prospettazione attorea, sussiste: la legittimazione attiva degli attori/utilizzatori/diportisti nei confronti della concedente
, del fornitore (ora Controparte_9 CP_10 [...]
e del concessionario e la legittimazione CP_10 Controparte_18
(ora Controparte_9 CP_10 [...]
e (ora CP_10 Controparte_18 Controparte_18 azi
[...] Controparte_9 suo fornitore (ora fallimento e la CP_10 CP_10 legittimazione p 2.5) Purtuttavia, le domande attoree e della terza intervenuta sono infondate. 2.5.1) Nella fattispecie, la , in ragione della causa del Controparte_9 negozio che vede la società concedente del tutto estranea a ciò che riguarda l'individuazione del bene o del diritto da concedere in leasing, si è limitata all'acquisizione del diritto di godimento sui posti barca e sui relativi spazi pertinenziali, che gli attori avevano scelto secondo il loro desiderio e nella piena consapevolezza della relativa situazione di fatto di e diritto. Invero, prima della sottoscrizione dei contratti, definiti impropriamente, come infra, di “leasing finanziario immobiliare”, senza la partecipazione di , gli attori avevano sottoscritto un Controparte_9
19 dott. PA GA contratto preliminare con la società (ora fallita) avente ad oggetto CP_10
l'impegno di quest'ultima di concedere ai singoli utenti, ovvero a persona da nominare fino alla data della stipula del definitivo, “i diritti di utilizzazione esclusiva dei beni” costituiti da posti barca aventi dimensione e posizione identificate nelle planimetrie e relative pertinenze. Contratti preliminari che già contenevano l'indicazione della natura del diritto oggetto del contratto, illustrandone le peculiarità, compreso l'intrinseco collegamento con le vicende delle sottostanti concessioni. 2.5.1.1) Nelle premesse di detti preliminari, infatti, si dava atto: _ della concessione attribuita, con atto in data 28.12.2006 dal Comune di in favore della società CP_14
“per la costruzione e successiva gestione per un periodo di 50 anni con Controparte_17 decorrenza dal collaudo totale delle opere realizzate di un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive, abitative, commercia-li, ludico-sportive e servizi nel porto di ”; CP_14
_che la costruzione delle opere relative all'approdo era stata approvata “ai sensi del DPR 509/95 con atti definitivi ed efficaci e che i citati lavori sono stati autorizzati con provvedimento del responsabile dell'area tecnica del Comune di in data 9.1.2007 prot.1/07” e che tali opere CP_14 erano in corso di esecuzione;
_ che la società aveva stipulato Controparte_18 un contratto preliminare con , a fronte della RT realizzazione delle opere, avrebbe acquisito “i diritti, di natura obbligatoria e non reale, di utilizzazione/disposizione/godimento in via esclusiva per tutta la durata delle concessione” sulle opere realizzande, con facoltà di subconcedere a terzi i diritti di utilizzazione esclusiva di posti barca, posti auto e cave nautiche”; _ che “aveva reso edotto l'Utente dei contenuti dell'atto CP_10 di concessione demaniale marittima e degli atti che autorizzano la costruzione nella parte in cui essi rileva-no ai fini del contratto, nonché degli impegni che derivano in capo all'Utente in conseguenza di tali atti amministrativi che l'Utente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte avendo effettuato ogni accertamento ritenuto opportuno per la tutela dei propri interessi”. 2.5.1.2) I futuri utilizzatori, sin dall'inizio avevano dichiarato di aver ricevuto tutte le informazioni relative alla natura del bene e all'operazione, necessarie per la corretta e consapevole conclusione e ben conoscevano, inoltre, anche i rischi connessi alla perdita della disponibilità dei beni, attese le implicazioni di natura amministrativa connesse al rapporto negoziale. 2.5.1.3) In ragione dell'acquisto definitivo da parte di dei diritti di CP_10 utilizzazione delle opere realizzate ed individuate nel detto atto per tutta le durata della concessione demaniale (contratto di sub-concessione stipulato il 23.3.2010 tra e ), , su richiesta CP_10 Controparte_18 Controparte_9 dei singoli promissari acquirenti, procuratasi la disponibilità dei diritti di ormeggio e degli altri diritti oggetto dei contratti preliminari, concludeva con gli odierni attori i rispettivi contratti di locazione finanziaria al fine di finanziare il diritto di godimento, in favore degli stessi, dei posti barca e relative pertinenze dai medesimi prescelti. Nei contratti si legge che “l'Utente avendo la necessità di disporre dell'utilizzo di un posto barca ha richiesto all'Assegnatario di ottenere in locazione finanziaria il diritto di utilizzo di un posto barca…avendolo preventiva-mente esaminato e trovato conforme alle proprie esigenze ed ha richiesto di procedere alla conseguente stipula del presente contratto”. 2.5.1.4) Non esiste alcuna “dissonanza” e nessuna “gravissima incongruenza” tra le previsioni dei detti contratti di locazione, atteso che nelle condizioni particolari di contratto era specificato che per “immobile” si deve intendere il “Diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca, posto auto scoperto e cava nautica (deposito)…”. 2.5.2) I contratti conclusi da ciascuno degli attori con la Controparte_9 devono essere qualificati giuridicamente in modo del tutto diverso dall'intestazione formale di “locazione finanziaria immobiliare”. 20 dott. PA GA 2.5.2.1) I posti barca oggetto dei contratti stipulati con , Controparte_9 essendo collocati all'interno di porti, rade, foci dei fiumi che sboccano in mare, costituiscono beni demaniali, disciplinati dagli artt. 822 e 823 Cc. L'art. 823 Cc espressamente prevede che i beni demaniali “non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Il regime di indisponibilità dei beni demaniali comporta che l'utilizzo degli stessi sia sottoposto ad un apposito procedimento amministrativo, il cui esito si concretizza nella concessione amministrativa, con la quale si definiscono gli obblighi e le facoltà spettanti al concessionario, tra cui anche la possibilità di cedere il godimento a terzi, in misura non maggiore rispetto a quello di cui è titolare il dante causa. Sebbene il rapporto tra il concessionario e il terzo avente causa sia regolato dal diritto privato, l'autorità concedente non sarà tenuta a rispettare le posizioni giuridiche sorte in base a tali negozi di diritto privato, con il conseguente necessario assoggettamento del diritto del terzo acquirente alle ipotesi di cessazione fisiologica e patologica della concessione amministrativa, tra cui la scadenza del termine e l'eventuale revoca. 2.5.3) Gli attori erano perfettamente edotti della situazione di fatto e di diritto dei beni oggetto di contratto (sono stati versati in atti i contratti di sub-concessione stipulati tra titolare del contratto di sub-concessione da parte di CP_10 [...]
, , assegnataria della concessione demaniale CP_18 Controparte_9
l toscritta da ciascuno di diportisti/utenti). 2.5.3.1) Già nei contratti di subconcessione si precisava (v. art. 2/a, all'ultimo capoverso), che l'Utente aveva “trattato e definito direttamente con la OC CP_10 nda) prezzo e condizioni di cessione, avendo verificato direttamente l'idoneità del posto barca ai propri scopi”. La conclusione di tutti i contratti di leasing è avvenuta nel 2010, ovvero quando era noto che sola una parte delle opere del porto turistico era stata realizzata da (all'epoca, erano state eseguite le sole opere a mare e non anche le CP_10 opere a terra), e gli odierni attori ne erano ben consapevoli, risultando dal contratto di sub-concessione di ACQUAMARE del 23.3.2010 ed, altresì, dai singoli contratti di sub- concessione stipulati da UCL, oltre che con la stessa con i singoli CP_10 utilizzatori. 2.5.3.2) Inoltre, ciascuno dei diportisti ha sottoscritto apposita dichiarazione di manleva, rilasciata contestualmente alla stipula dei contratti di leasing in favore di
, con la quale dichiaravano di essere a conoscenza della Controparte_9 circostanza di fatto che l'acquisto della disponibilità del diritto relativo al posto barca/pertinenze in capo alla discendeva dal contratto di Controparte_9 sub-concessione del 23.3.201 ad Controparte_18 CP_10 nonché dal precedente atto del 28.12.2006 con il quale il Comune di aveva CP_14 conferito a la concessione sul demanio maritt Controparte_18 CP_14 al fine di costruire e gestire l'approdo per naviglio da diporto con annesse strutture. Gli attori hanno confermato per iscritto, nei citati documenti, di ben sapere che nella detta concessione erano previste e disciplinate varie ipotesi di revoca. Hanno, altresì, sollevato da qualsivoglia responsabilità riguardo a tutti i Controparte_9 rischi di posto/ormeggio e dei servizi portuali e dei rischi connessi. Hanno, vieppiù, garantito che, in qualsiasi ipotesi di sospensione, revoca temporanea e/o definitiva della concessione sarebbero stati comunque tenuti al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria. Da quanto si evince dai documenti versati in atti, la volontà delle parti risiedeva nella possibilità di utilizzare i posti barca e le utilità descritte nelle scritture agli atti dietro pagamento di un canone. I contratti sottoscritti erano, all'evidenza, ben determinati nell'oggetto, che risultava analiticamente descritto, e nelle singole pattuizioni, che non presentavano alcun profilo
21 dott. PA GA di illiceità, considerato che il cd contratto di ormeggio è tipologia negoziale pienamente utilizzata nel nostro ordinamento. 2.5.3.2.1) Nello specifico, con la dichiarazione di manleva, gli attoria, per ciascuno dei contratti di leasing, davano atto: (i) di essere a conoscenza che l'acquisto della disponibilità del diritto inerente il posto barca in capo ad , discendeva Controparte_9 dal contratto di sub-concessione in data 23.3.2010 da a Controparte_18 nonché dal precedente atto del 28.12.2006 con cui il Comune di CP_10 erito a la concessione sul demanio CP_14 Controparte_18 marittimo di allo scopo di ivi costruire e gestire l'approdo per naviglio da CP_14 diporto con annesse strutture, per la durata complessiva di 55 anni (di cui n. 5, occorrenti per la realizzazione delle opere, a decorrere dalla data del 28.12.2006, salvo proroga ai sensi dell'art. 4 della concessione, e n. 50 per la gestione) a decorrere dal collaudo totale delle opere realizzate;
(ii) di ben conoscere che nella predetta Concessione erano previste e disciplinate varie ipotesi di revoca. 2.5.3.2.2) In ragione di tali premesse, gli utilizzatori/diportisti avevano dichiarato e garantito che: «1) tutti i rischi connessi con la scelta del bene e della Concessionaria nell'ambito dell'operazione di locazione finanziaria resteranno totalmente a mio carico;
conseguentemente la Vostra società viene definitivamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo”; 3) tutti i rischi di sospensione, revoca temporanea o definitiva della Concessione e, conseguentemente, tutti i rischi di perdita della disponibilità del posto ormeggio e dei servizi portuali resteranno totalmente a mio carico;
la Vostra società viene pertanto definitivamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo”; 4) In qualsiasi ipotesi di sospensione, revoca temporanea o definitiva della Concessione …sarò comunque tenuto al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di ogni altra somma dovuta in dipendenza del contratto di locazione finanziaria;
6) in caso di restituzione del posto di ormeggio in ragione di una delle suddette cause, “sarò in ogni caso tenuto, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione, a corrisponderVi l'indennizzo previsto dalle condizioni generali e particolari di contratto in caso di perdita del bene». 2.5.3.2.3) Mediante la sottoscrizione di tali dichiarazioni, gli Utilizzatori dei contratti di leasing che ci occupano, si erano espressamente assunti tutti i rischi anche nelle ipotesi di revoca definitiva della concessione, avendo essi: confermato per iscritto che nella concessione erano previste e disciplinate varie ipotesi di revoca;
sollevato UCL da qualsiasi responsabilità riguardo a tutti i rischi di perdita della disponibilità del posto di ormeggio, dei servizi portuali e dei rischi connessi;
garantito che, in qualsiasi ipotesi di sospensione, revoca temporanea o definitiva della concessione sarebbero stati comunque tenuti al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di ogni altra somma dovuta in dipendenza dei contratti di leasing, per tutto il tempo in cui avrebbe avuto la materiale disponibilità dei posti barca e, nel caso di eventuale intimazione della restituzione degli stessi da parte dell'amministrazione demaniale, a corrispondere, comunque, l'indennizzo previsto dalle condizioni generali e particolari dei contratti di leasing nelle ipotesi di risoluzione anticipata. 2.5.3.2.4) Con le predette dichiarazioni di manleva, i diportisti utilizzatori si sono pertanto espressamente assunti tutti i rischi connessi ai contratti di leasing, anche nelle ipotesi di revoca definitiva della concessione, impegnandosi al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di ogni altra somma dovuta in dipendenza di tali contratti. Pertanto, appaiono prive di pregio le contestazioni svolte da parti attrici circa la contrarietà al parametro di buona fede nonché la vessatorietà di siffatte dichiarazioni di manleva, essendo la stessa specificamente approvata per iscritto e pienamente legittima, in coerenza con l'impostazione legislativa che trasferisce i rischi in capo all'utilizzatore alla luce della funzione di finanziamento del leasing. Come
22 dott. PA GA pacificamente ritenuto dal giudice di legittimità, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità contrattuale per la perdita del bene in conformità della disciplina legale (cass. 13956/19). Il trasferimento del rischio in capo all'utilizzatore è, in ogni caso, coerente con le disposizioni introdotte dal Legislatore con la Legge n.124/2017 che, all'art. 1 comma 136, definisce il leasing finanziario come «il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto». 2.5.3.3) Trattandosi di beni demaniali, deve condividersi la qualificazione giuridica operata dal Tribunale di Imperia, nella sentenza n. 99 del 8.2.2023 (allegata alla comparsa conclusionale della convenuta ) e dalla Corte di Controparte_9
Appello di Genova n. 1470 del 22.11.2014 (allegata alla comparsa conclusionale della convenuta ), di “sub-concessione” dei contratti definiti dalle Controparte_9 parti “locazione finanziaria”, che corrisponde alla volontà delle parti e tiene conto della natura pubblicistica del rapporto di concessione a monte degli accordi privati. Le eventuali conseguenze derivanti da siffatta natura, che avrebbero potuto esse note ai contraenti, trattandosi di informazioni pubbliche, venivano comunque poste all'attenzione dei diportisti con la sottoscrizione della dichiarazione di manleva. 2.5.3.4) Risultando, la qualificazione di sub-concessione, coerente con la volontà delle parti, con le norme codicistiche e con le regole amministrative, le domande di dichiarazione di nullità/inefficacia dei contratti oggetto di contesa va respinta. 2.5.4) La perfetta conoscenza dei diportisti, documentalmente provata dagli atti dai medesimi sottoscritti e non contestati, esclude la sussistenza di dolo/errore nella stipula dei contratti oggetto di contesa. 2.5.4.1) All'uopo occorre rilevare che i singoli utilizzatori avevano firmato, contestualmente ai rispettivi contratti di leasing, il relativo verbale di consegna e collaudo, nel quale avevano dichiarato e riconosciuto: “di aver ricevuto in consegna l'immobile e di avere riscontrato che l'immobile stesso nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori corrispondono esattamente a quanto individuato nel contratto di locazione finanziaria e nel contratto di acquisto;
di aver riscontrato che l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori sono pienamente conformi alle sue esigenze, idonei all'uso per cui sono assunti in locazione finanziaria, in ottimo stato di conservazione e funzionamento;
di aver scrupolosamente esaminato, anche nell'interesse del Concedente, l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori e di averli trovati pienamente conformi a tutte le norme di legge e di regolamento, anche locali, in materia di edilizia di urbanistica nonché a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, ed in particolare a quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento;
di aver verificato che l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori sono muniti di ogni concessione, licenza ed autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'uso e la detenzione degli stessi;
di non aver conseguentemente alcuna riserva od eccezione da muovere con riferimento all'immobile consegnato nonché ai relativi impianti, pertinenze ed accessori e, quindi, di accettarli definitivamente ed incondizionatamente;
di essere a conoscenza e, per quanto possa occorrere, di accettare il fatto che la presente costituisce ad ogni effetto il verbale di consegna e collaudo richiamato nell'ambito del contratto di locazione finanziaria in oggetto”. [...]
) E' insostenibile, quindi, che gli odierni attori nulla sapevano: non si dimentichi,
[...] infatti, che, prima di prendere contatti con la UCL, avevano già sottoscritto (nel 2007) i contratti preliminare con e che la era CP_10 Controparte_9 intervenuta (nel 2010) e l'acq nto dettagliatamente indicati nei contratti, senza nulla promettere in più della erogazione della somma pattuita con per ottenere la disponibilità dei diritti e CP_10 dei bene dagli stessi utilizzatori individuati, accettati e dichiarati conformi alla loro volontà, con espresso riconoscimento da parte degli utilizzatori delle peculiarità del proprio investimento ed esonero dell'esponente da qual-siasi responsabilità. 2.5.4.3) Come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Genova, nella sentenza sopra richiamata, la consapevolezza in capo agli attori «dei limiti e dei rischi contrattuali in dipendenza del necessario collegamento con le vicende degli atti amministrativi di concessione non consente la configurabilità della “presupposizione” e della “condizione essenziale non verificatasi”, in quanto risulta che le parti non intendessero subordinare l'efficacia del contratto ad alcuna condizione e, anzi, esse avevano previsto e chiarito che l'esistenza di atti amministrativi che per legge avrebbero potuto determinare le vicende contrattuali al di là della volontà dei contraenti». 2.5.4.4) Neppure hanno pregio la doglianza attorea in ordine al preteso inadempimento della UCL che non avrebbe consentito il godimento dei beni e alla conseguente domanda di risoluzione dei contratti di leasing. Oltre ad essere contraddittorie, da un lato postulando un'asserita invalidità della locazione finanziaria e dall'altro invocando una risoluzione negoziale che presuppone l'esistenza di contratti validi ed efficaci, le argomentazioni attoree sono infondate in quanto non tengono conto della reale causa del contratto di locazione finanziaria (come già osservato, nel leasing, il concedente, a differenza di quanto accade nella locazione, non assume l'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, né quello di garantire il pacifico godimento (art. 1575, n. 2 e 3 Cc né la garanzia per i vizi della cosa come nella vendita, gravando il rischio del perimento del bene, sull'utilizzatore), delle previsioni contrattuali e del contenuto della dichiarazione di manleva. 2.5.6) Tutto quanto sopra, conduce ad escludere qualsivoglia ipotesi di invalidità/inefficacia/irregolarità dei contratti di cui è causa, con effetto di assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni/questioni svolte dalle parti in relazione ai detti contratti di leasing finanziario. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023).
(3) sulle domande riconvenzionali.
3.1) Considerato il reiterato, e non contestato, mancato pagamento dei canoni da parte della stante l'accertata gravità dell'inadempimento, in accoglimento CP_2 della nzionale svolta dalla , va accertata Controparte_9 P.IVA_1 l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria IF per l'operatività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cc, della clausola risolut ssa di cui agli artt. 20 e 21 delle Condizioni Generali del contratto di leasing, con conseguente obbligo della di restituzione a Parte_9 Controparte_9
24
Controparte_34
[...] [...]
P.IVA_1 quanto oggetto dei contratti di locazione finanziaria n. IF ovvero “il
[...] diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistico di – Settore 2, CP_14
Dimensioni 15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, come meglio rappresentato nella planimetria allegata al P.IVA_ contratto di locazione finanziaria n. IF e versamento della somma di € 22.079,54, per canoni ed oneri scaduti alla data di risoluzione esercitata in data 08.02.2013, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, Cc, a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio, all'effettivo soddisfo. 3.2) Il difetto di legittimazione passiva del , e la sua conseguente Controparte_12 estromissione dal giudizio, assorbe la domanda di manleva svolta in via riconvenzionale nei confronti della , della (ora Controparte_9 CP_10
), della (ora RT Controparte_18 Controparte_18
SpA)
[...] Controparte_15 Parte_3
[...] Pt_3
3.3) È infondata la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale da
[...]
in comparsa di risposta, e poi richiamata dal CP_18 Controparte_18
nell'atto di riassunzione, ma non ribadita in sede di comparsa conclusionale e
[...] ia di replica, volta ad ottenere, da parte di , il Controparte_33 pagamento degli oneri di gestione e della quota IMU 2012/2013. A prescindere dalla implicita rinuncia alla domanda, in ogni caso il pagamento richiesto, concernendo spese ed oneri connesse con il godimento dei beni, competerebbe esclusivamente agli utilizzatori dei beni concessi in leasing. Obbligo, che permane in capo esclusivo agli Utilizzatore, in ossequio alle previsioni dei contratti di leasing dai medesimi sottoscritti (art. 10 delle Condizioni Generali di ciascuno dei contratti di leasing che prevede espressamente: “Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere e tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all'acquisto, alla proprietà o all'uso dell'immobile, resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore)”. 3.4) È, invece, priva di adeguato supporto probatorio la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale da in comparsa di risposta, e poi Controparte_18 richiamata dal nell'atto di riassunzione, ma non Controparte_18 ribadita in sede oria di replica, volta ad ottenere dai diportisti il pagamento degli oneri di gestione e della quota IMU 2012/2013.
(4) sulla responsabilità per lite temeraria. A giudizio della parte convenuta
[...]
e della chiamata , l'azione svolta dagli attori e dalla terza CP_9 CP_14 stituirebbe un a sso e una violazione degli obblighi di buona fede. L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 Cpc, tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Disciplinata dall'art. 96 Cpc, la suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 Cc, rispetto alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 Cpc” (cfr. cass, n.12029/2017; cass, n.3573/2002). Fra i presupposti onde ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 Cpc vi è il carattere temerario della lite ovvero 25 dott. PA GA la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cass, n.9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cass, n.327/2010; cass, n. 13071/2003). La lite temeraria ex art. 961 Cpc disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale. L'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato (causa-effetto) dell'instaurazione del processo. In linea di principio, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 Cpc - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una
“somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa. 4.1) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta degli attori e della terza chiamata, e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove
26 dott. PA GA sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
In ragione della soccombenza, le parti attrici 5.1) Parte_1 [...]
, , Controparte_2 Parte_2 CP_3 Controparte_1
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), devono essere dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, a CP_8 rimborsare a , le spese di lite del presente giudizio, così Controparte_9 come liquida del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 2.025,00 _ per la fase introduttiva, € 1.349,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 3.560,00 _ per la fase decisionale, € 3.409,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
In ragione della soccombenza, le parti attrici 5.2) Parte_1 [...]
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(ora ), le spese di lite del presente CP_10 RT quida ità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 2.025,00 _ per la fase introduttiva, € 1.349,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 3.560,00 _ per la fase decisionale, € 3.409,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
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, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Controparte_12 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 2.025,00 _ per la fase introduttiva, € 1.349,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 3.560,00
27 dott. PA GA _ per la fase decisionale, € 3.409,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
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In ragione della non arbitrarietà della chiamata in garanzia del 5.6) CP_12
nei confronti di (in allora INA ASSITALIA SpA), le
[...] Controparte_15 parti attrici Parte_1 Controparte_2 Parte_2
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) e la terza intervenuta ), devono essere dichiarate Controparte_7 Controparte_8 tenute e condannate, in solido tra loro, a rimborsare a (in Controparte_15 allora, INA ASSITALIA SpA), le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 1.604,00 _ per la fase introduttiva, € 708,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.869,00
28 dott. PA GA _ per la fase decisionale, € 1.790,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.431,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
In ragione della non arbitrarietà della chiamata in garanzia del 5.7) CP_12
nei confronti di , le parti attrici
[...] Parte_3 Parte_1
[...] Controparte_2 Parte_2 CP_3
e la terza Controparte_1 CP_4 Controparte_7 intervenuta ), devono essere dichiarate tenute e condannate, in Controparte_8 solido tra loro, a rimborsare a , le spese di lite del Parte_3 presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 1.604,00 _ per la fase introduttiva, € 708,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.869,00 _ per la fase decisionale, € 1.790,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.431,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del e della Controparte_12 [...]
, con conseguente estromissione dal g sorbim CP_14 e di garanzia/manleva svolte, in via riconvenzionale, dal CP_12
nei confronti di , della
[...] Controparte_9 CP_10
(or RT Controparte_18 Controparte_18
SpA)
[...] Controparte_15 Parte_3 di
[...] Pt_3 a, le domande attoree e della terza intervenuta 3) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da nei Controparte_9 confronti della e, per l'effetto, acc e di CP_2 diritto del cont finanziaria IF 1278271, condanna la CP_2 alla restituzione a , quanto oggetto Controparte_9P.IVA_1 locazione finanziaria di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistic – Settore 2, Dimensioni 15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, CP_14 come meglio rappresentato nella p ia allegata al contratto di locazione finanziaria n. IF P.IVA_
e al versamento, in favore di , della somma di € Controparte_9 54, per canoni ed oneri sca esercitata in data 08.02.2013, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, Cc, a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio, all'effettivo soddisfo. 4) rigetta la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale da
[...]
, in comparsa di risposta, e poi richiamata dal CP_18 Controparte_18 'atto di riassunzione, volta ad ottenere, da
[...] [...]
e dagli attori/diportisti, il pagamento degli oneri di ge CP_9
/2013 6) condanna le parti attrici Parte_1 Controparte_2
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€ 10.343,00 oltre spese g CPA come per legge 9) condanna le parti attrici Parte_1 Controparte_2
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[...]
e da CP_9 CP_14
14) . 52 , dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.01.2025
Il Giudice dott. PA GA (sottoscritta con firma digitale)
30 dott. PA GA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 dott. Controparte_26
[...]
15 dott. PA
[...]
[...]
23 dott. Persona_2
[...]
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. PA GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.497/2013 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
1) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Mi vv. B ttivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
2) (PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tem o hele DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
3) (PI: ), in persona del liquidatore e legale Controparte_2 P.IVA_2 rap e . Michele DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
4) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2 Mi vv. Bi elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
5) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3 Mi l'avv. elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42 _attori e ricorrenti in riassunzione_
6) , subentrata nei diritti di già , gia CP_4 CP_4 CP_5 [...] in persona del legale rapprese mpor ato CP_6
. Michele DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42 7)in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_7 rap le DU e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario terme via Cadeo n.42
_attori_ 8) (PI: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_8 P.IVA_3 ra all' UCOLI e dall'avv. Biagio ANGRISANO, elettivamente domiciliato in Darfo Boario Terme via Cadeo n.42
_ interveniente volontaria e ricorrente in riassunzione_
contro
1) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_9 rap Giancarlo CATAVELLO e dall'avv. Giuseppe ACQUARONE, elettivamente domiciliata in Milano largo Donegani n. 2
2) a socio unico, in persona del curatore fallimentare RT av CP_11
3) , in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_12 dal esso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliato
1 dott. PA GA 4) , in persona del curatore fallimentare, Controparte_13 rap a ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Teresa MOLLE
_convenuti in riassunzione_
5) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_14 da ON presso il cui studio è eletto domicilio
6) , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tem ATINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicla URSO
7) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Controparte_15 dif ANCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana MODAFFARI
_ terzi chiamati _
conclusioni delle parti
• per le parti attrici/ricorrenti e intervenuta «Premesso che - a seguito degli atti interruttivi iniziati col decesso dell'avv. Pani tutti gli attori originari e l'intervenuta si sono costituiti nuovamente nel presente giudizio;
- le conclusioni erano state già dall'avv. Pani per tutti gli attori con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.09.2022, conclusioni poi ribadite, con modifica delle domande nei confronti di e del CP_14 RT[..
con le note di trattazione scritta per l'udienza, sempre di precisazione delle conclusioni, del 3.11.2022; - tutte le costituzioni avvenute a far data dal decesso dell'avv. Pani sono da considerarsi comunque tempestive poiché avvenute nel rispetto delle norme del codice di rito, o nei termini assegnati dal giudice e comunque prima dell'udienza di p.c. per la quale sono depositate queste note, oppure per quelle precedenti. Tanto premesso Gli attori e l'intervenuta, previo rigetto di tutte le eccezioni formulate in merito all'inammissibilità di alcun delle costituzioni avvenute successivamente al decesso dell'avv. Pani (argomento sul quale ci si riserva una compiuta trattazione in sede di memorie ex art. 190 c.p.c.), al fine di non appesantire eccessivamente il presente atto, ribadiscono le conclusioni formulate dal precedente difensore in data 15 settembre 2022 (note di trattazione scritta per l'udienza del 22 settembre 2022), così come modificate nei confronti dei convenuti e con atto del 26 ottobre 2022 costituito da note scritte per l'udienza del 3 novembre RT CP_14 2022»
• per Controparte_9 « Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione - accertata, in capo agli attori, la carenza di interesse ad agire nei confronti di - così giudicare: In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice Controparte_9 Adito, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito: - respingere in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte dagli attori nei confronti di con l'atto di citazione notificato in data 13 giugno 2013 e con i Controparte_9 successivi atti, nonchè dalla terza intervenuta con la comparsa depositata in data 30.06.2017 e con le successive Controparte_8 memorie per le ragioni esposte in atti;
- respingere, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte da chiunque Controparte Controparte proposte nei confronti della concludente, ivi inclusa l'istanza di ordinanza ingiuntiva formulata dal In subordine, in via riconvenzionale: a) nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea di invalidi-tà/inefficacia/risoluzione P.IVA P.IVA P.IVA P.IVA P.IVA P.IVA dei contratti di leasing oggetto di causa (n. IF 1295560, IF IF IF IF , IF IF , FS C.F._ P.IVA
, IF ), condannare gli attori e la terza intervenuta a restituire ad i beni oggetto dei rispettivi Controparte_9 contratti di locazione finanziaria;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione degli importi versati dagli attori e dalla terza intervenuta o dell'altro importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, conseguente alla declaratoria di invalidità/inefficacia/risoluzione dei contratti di leasing di cui è causa, dichiarare il denegato credito estinto fino alla concorrenza del suo importo per compensazione con il maggior credito della concedente da riconoscersi a titolo di indennizzo per tutto il periodo di utilizzo dei rispettivi beni e da determinarsi in misura pari all'importo dei canoni mensili previsti dai contratti di leasing di cui è causa o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in corso di causa;
c) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di invalidità/inefficacia/risoluzione dei contratti di leasing di cui è causa, accertare il diritto di da far valere nella competente sede fallimentare, ad ottenere dalla propria dante causa, Controparte_9 la restituzione del corrispettivo versato per ottenere il diritto di godimento-fruizione dei posti barca e RT relative pertinenze oggetto di causa, nonché il diritto di ripetere dal medesimo gni importo versato a titolo di RT risarcimento danni;
d) con riferimento alla domanda di applicazione in via analogica della previsione di cui all'art. 1526 c.c.: (i) in subordine, e per la denegata ipotesi di riconoscimento in favore degli attori di somme conseguenti alla risoluzione dei contratti di leasing oggetto di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di Controparte_9 trattenere i canoni riscossi dagli Utilizzatori nel corso del rapporto contrattuale o, in via alternativa, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto, in capo agli attori, ad ottenere la restituzione dei canoni pagati in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing di cui si controverte, dichiarare estinto il relativo credito per compensazione con l'indennizzo dovuto da ciascun utilizzatore in favore di
[...] e previsto all'art. 21 e 23 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria;
(ii) in via ulteriormente CP_9 subordinata, nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della clausola n. 21 e 23 contenuta nei contratti di leasing oggetto di causa e di applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art. 1526 c.c., condannare gli attori al pagamento, rispettivamente, in favore di i un importo pari all'equo compenso per tutto il periodo di utilizzo dei beni immobili, da determinarsi Controparte_9
2 dott. PA GA nell'importo dei canoni mensili previsti da ciascun contratto di leasing o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in corso di causa, comunque complessivamente non inferiore al credito riconosciuto a favore di ciascun attore e, per l'effetto, dichiarare estinta per compensazione ogni ragione di credito vantata dagli attori nei confronti di Sempre in subordine rispetto all'eccezione preliminare, in via riconvenzionale: Dato atto che Controparte_9Contropart i è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti con il contratto IF 1278271: a) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 delle Condizioni generali e dell'art. 1456 cc, ovvero, in subordine ex art. 1453 cc, stante l'inadempimento di P.IVA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria IF di cui è causa;
e per l'effetto, (i) condannare CP_2 Contropart in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Castelletto Sopra Ticino (NO), Via della Repubblica n. 65, a CP_1 restituire a : “il diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistico di – Controparte_9 Settore 2, Dimensioni 15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, come meglio rappresentato nella planimetria allegata al contratto di locazione P.IVA Contropart finanziaria n. IF (ii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_9 le somme dovute in conseguenza della risoluzione del contratto e pari all'importo complessivo di Euro 22.079,54 iva inclusa, per
[...] canoni ed oneri scaduti alla data di risoluzione;
oltre agli interessi, anche anatocistici, nella misura convenzionale dal dovuto al saldo Contropart effettivo, il tutto entro il limite del tasso soglia;
(iii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti conseguenti al ritardato pagamento di quanto dovuto e alla ri-tardata consegna degli immobili, nella misura che risulterà provata e di giustizia. Il tutto con espressa riserva di richiedere, occorrendo, anche in separato giudizio, il pagamento delle ulteriori somme contrattualmente dovute a titolo di penale contrattua-le ai sensi dell'art. 23 delle condizioni generali del contratto di leasing, e con riserva di portare a deconto quanto eventualmente ricavato dalla nuova allocazione dei beni. b) con riferimento alla Contropart domanda di applicazione, in favore di in via analogi-ca della previsione di cui all'art. 1526 c.c.: (i) in subordine, e per la Contropart denegata ipotesi di riconoscimento in favore di i somme conseguenti alla risoluzione del contratto di leasing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di trattenere i canoni riscossi dalla Controparte_9 Contropart medesima nel corso del rapporto contrattuale o, in via alternati-va, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto, in capo a ad ottenere la restituzione dei canoni pagati in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing n. IF 1278271, dichiarare estinto il Contropart relativo credito per compensazione con l'indennizzo dovuto da n favore di previsto all'art. 21 e Controparte_9 23 delle con-dizioni generali dei contratti di locazione finanziaria;
(ii) in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della clausola n. 21 e 23 contenuta nel contratto di leasing n. IF 1278271 e di applicazione alla Contropart fattispecie della previsione di cui all'art. 1526 c.c., condannare al pagamento in favore di di un Controparte_9 importo pari all'equo compenso per tutto il periodo di utilizzo dei beni immobili, da determinarsi nell'importo dei canoni mensili previsti dal contratto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in corso di causa, comunque complessivamente non inferiore al credito riconosciuto a favore di e, per l'effetto, dichiarare CP_2Contropart estinta per compensazione ogni ragione di credito vantata da nei confronti di Con riserva di far Controparte_9 valere, anche in separato giudizio, ogni diritto e ragione di credito rive-niente dai contratti di leasing inter partes e dai fatti costitutivi oggetto del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa incluso il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA e con la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa»
• per il comune di CP_14 «Premesso che: - con provvedimento dell'8 marzo 2023, Codesto Ecc.mo Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni delle parti;
- in data 5 giugno 2023, mediante comparse in Contropar prosecuzione ai sensi dell'articolo 302 cod.proc.civ., gli attori (ad esclusione di e e la terza intervenuta si Controparte_7 costituivano a mezzo di nuovi difensori, dando atto dell'intervenuta morte del loro precedente procuratore, Avv. Giampiero Pani;
- all'udienza del 27 settembre 2023, stante l'intervenuto decesso del procuratore degli attori e della terza intervenuta, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo, successivamente riassunto dagli attori , Parte_1 Parte_2 CP_3 [...]
e unipersonale, unitamente alla terza intervenuta - con decreto del 17 gennaio Controparte_2 CP_1 Controparte_8 2024, veniva disposta la prosecuzione della causa all'udienza del 22 maggio 2024, in occasione della quale, confermatane la maturità per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 9 ottobre 2024; - nelle more di detta udienza, si sono costituite nel processo riassunto la società attrice (con comparsa del 25 giugno 2024) e la Controparte_7 CP_4CP_4[... (con comparsa del 17 luglio 2024), dichiaratasi subentrante nei diritti della già costituita a seguito della scissione di CP_4 quest'ultima; - i difensori degli attori e della terza intervenuta hanno richiamato e confermato tutte le difese del loro predecessore. Tutto Controparte_1 ciò premesso, il , come sopra assistito e rappresentato, conferma e precisa le seguenti conclusioni - In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari per difetto di legittimazione attiva o, comunque, per mancanza di interesse ad agire ex articolo 100 cod.proc.civ.. - Ancora in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari nei confronti del CP_12
, stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso, con conseguente estromissione dell'Ente dal presente giudizio per le ragioni
[...] esposte nella comparsa di costituzione e risposta. - Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte in comparsa di costituzione e risposta. - Nel merito: respingere tutte le domande formulate Controparte_1 dagli attori e dagli intervenuti volontari nei confronti del in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed argomentati nella comparsa di costituzione e risposta. - Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, Controparte impregiudicato il diritto di gravame, dichiarare i terzi chiamati (ora Controparte_9 RT[...
e (ora , in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, a tenere Controparte_17 Controparte_18Controparte_1 manlevato ed indenne il per i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto condannare le predette società, in solido tra loro e/o nella misura di legge in rapporto alle risultanze processuali, al pagamento diretto, in favore della parte che risulterà legittimata, delle somme indicate in sentenza. - Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
3 dott. PA GA totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori e dagli intervenuti volontari in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, impregiudicato il diritto di gravame, e/o anche per il caso in cui, in accoglimento totale o parziale della richiesta di manleva di cui alla Controparte_ precedente domanda, sussistano a carico del , autonomamente o in solido con le convenute e/o terze chiamate
[...] Controparte_ (ora , (ora CP_9 RT Controparte_17 Controparte_18CP_1 obbligazioni di pagamento a qualsiasi titolo, ed in qualunque altro caso in cui il sia tenuto al pagamento di somme per i fatti dedotti in giudizio, dichiarare le terze chiamate di ed Ina Assitalia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in Pt_3 Pt_3 Controparte_ carica, tenute ciascuna per il proprio titolo, a manlevare e tenere indenne il , per i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto condannare le stesse, in solido tra loro e/o nella misura di legge in rapporto alle risultanze processuali, al pagamento diretto in favore della parte che risulterà legittimata, delle somme indicate in sentenza. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio»
• per il Controparte_18 «Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, In via istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate dal Controparte_18 in materia diretta e contraria, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del 1° settembre 2017 e nella memoria ex
[...] art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. del 21 settembre 2017; respingere i mezzi istruttorî ex adverso dedotti per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. del 21 settembre 2017 In via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità di tutte le domande proposte nei confronti della er i motivi esposti in atti Nel merito, in via subordinata respingere le Controparte_17 domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate In ogni caso, in via riconvenzionale dato atto della dichiarazione di riduzione della domanda del 9 novembre 2020 depositata dal nel corso del giudizio, Controparte_18 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che la è creditrice del residuo importo di € 56.305,10 nei Controparte_17 confronti degli attori e della conseguentemente condannare gli attori e la in solido fra Controparte_9 Controparte_9 loro, a pagare al a complessiva somma di € 56.305,10, ripartita, quanto agli attori, come segue: euro Controparte_18 Contropart 23.324,88 quanto al sig. euro 7.909,23 quanto alla euro 8.428,20 quanto alla euro 7.421,51 Parte_1 CP_6 Contropart quanto al sig. euro 7.514,34 quanto alla uro 1.706,94 quanto alla il tutto oltre rivalutazione Parte_2 CP_1 monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo nella misura del 5% sull'Euribor tre mesi o in quella meglio vista dal Tribunale. Col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende»
• per (già INA ASSITALIA SpA) CP_15 «Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, 1) in via di principalità: a) accertato che il
non ha più riproposto con la sua memoria autorizzata ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 30/06/2017 e quindi ha
Controparte_12 abbandonato – sia pur implicitamente ma in modo inequivoco – la domanda di manleva assicurativa dallo stesso proposta contro on la comparsa di risposta del 10/10/2013 e con l'atto di chiamata in causa del 20/11/2013, dichiarare che Controparte_15 nessuna domanda nel presente giudizio è stata formulata da chicchessia contro e nei confronti di con ogni Controparte_15 conseguenziale provvedimento;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove, in quanto tardive e/o irrituali, proposte dal
contro
Ina Assitalia S.p.A., rectius a pagina 5, della sua comparsa di
Controparte_12 Controparte_15 costituzione a seguito di riassunzione con nomina di nuovo difensore dell'8.08.2019 e reiterate nei suoi successivi atti;
2) in via di subordine, nel denegato e non creduto caso: a) in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia della procura alla lite conferita dal all'avv. Enrico T. PANERO ai fini del presente giudizio e/o
Controparte_12 la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia della comparsa di risposta, della costituzione in giudizio e dell'atto di chiamata in causa ex adverso notificato dal , con ogni conseguenziale pronuncia;
b) sul rapporto assicurativo: - in via di principalità
Controparte_12 accertare e dichiarare la non vigenza temporale e/o l'inoperatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 042/461489 ex adverso invocata dal in relazione alla fattispecie di cui è causa e così respingere le domande da questi proposte
Controparte_12
contro
INA ASSITALIA S.p.A. in oggi erché infondate e/o non provate;
- in via di subordine e fatto salvo il Controparte_15 gravame, applicare l'art. 1910 cod. civ. in relazione alla polizza stipulata dal con i di , al netto
Controparte_12 Pt_3 Pt_3 della franchigia complessiva prevista nella polizza INA ASSITALIA S.p.A. e nei limiti del massimale;
c) sul rapporto di danno respingere le domande tutte da chiunque formulate e/o formulande contro il perché infondate e/o non provate e così
Controparte_12 respingere le domande tutte formulate e/o formulande
contro
INA ASSITALIA S.p.A. in oggi 3) in ogni caso Controparte_15 con vittoria delle spese e competenze del giudizio.»
• per Parte_3 «Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: i. in via preliminare: dichiararsi ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per la mancata indicazione dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163 c.p.c., in forza dell'assenza del riferimento alle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c., e per l'effetto fissarsi una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, comma 3, c.p.c.; ii. ancora in via preliminare: dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per insufficiente esposizione dei fatti in violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.; iii. in ulteriore via Controparte_ preliminare, accertare e dichiarare la rinuncia alle domande di manleva e/o garanzia espresse da parte del nei riguardi di quegli che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1857470, stante il mancato deposito Parte_3 della propria comparsa di costituzione e risposta da parte dell'Assicurato nel giudizio instauratosi a seguito del ricorso in riassunzione Controparte_1 notificato dal e visto che nella prima memoria istruttoria del , datata 30.06.17, non Controparte_18 sono formulate nelle conclusioni domande e/o richieste di manleva e garanzia nei confronti degli esponenti che Parte_3 hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1857470, e di conseguenza dichiarare l'inammissibilità delle domande Controparte_ nuove, in quanto tardive e/o irrituali, formulate dal contro gli esponenti Assicuratori nelle conclusioni della comparsa di costituzione a seguito di riassunzione con nomina di nuovo difensore datata 08.08.2019, e per l'effetto assumere ogni consequenziale provvedimento;
iv. nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa n. 1857470 in vigore dal 01.03.2011 al 01.03.2012 nel caso di specie per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente
4 dott. PA GA richiesta, in via principale, di estromettere i dal presente giudizio, e, in via subordinata, di rigettare le domande di condanna in Pt_3 manleva formulate nei confronti dei v. nel merito, ancora in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dagli Pt_3 attori in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare le domande di manleva del
[...]
nei confronti di vi. in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta CP_12 Pt_3 ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati e di rigetto delle eccezioni di
Pt_3 inoperatività della copertura, dichiarare l'obbligo di manleva dei esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti come
Pt_3 meglio specificati nel paragrafo 7 della comparsa di costituzione e risposta in atti, ed in particolare entro il limite dei massimali convenuti in polizza e con l'applicazione della franchigia ivi prevista;
vii. in ulteriore subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna anche parziale dei terzi chiamati e di rigetto delle eccezioni di inoperatività della copertura, dichiarare l'obbligo di manleva dei
Pt_3 esclusivamente per l'eventuale eccedenza rispetto alla copertura assicurativa prestata da , e,
Pt_3 Controparte_19 in subordine, entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e
Pt_3 Controparte_19
ex art. 1910 c.c., espressamente dichiarando il diritto di regresso dei eventualmente escussi nei confronti di
[...] Pt_3 [...]
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”. In via istruttoria, si insiste nelle richieste Controparte_19 istruttorie come da memorie n. 2 e n. 3 ex art 183 VI comma c.p.c., tempestivamente e ritualmente depositate, chiedendone l'integrale accoglimento. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, in questa sede o comunque in corso di giudizio, formulate dalle controparti. Si chiede che la causa sia trattenuta in decisione»
• per CP_14 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie meglio viste: - in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dall'intervenuta volontaria per difetto di legittimazione attiva o, comunque, per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; - ancora via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e dall'intervenuta volontaria nei confronti di stante il difetto di legittimazione passiva della Controparte_14 stessa, con conseguente estromissione della conchiudente dal presente giudizio per le ragioni esposte in atti;
- sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di intervento volontario per le argomentazioni in fatto e in diritto esposte in atti;
- nel merito: respingere tutte le domande formulate dagli attori e dall'intervenuta volontaria in confronto di in quanto Controparte_14 infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze di avvocato, spese generali al 15%, CPA e IVA di legge, con condanna degli attori e dell'intervenuta volontaria al ristoro dei danni per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. in determinazione equitativa»
Ragioni della decisione
(1) abstract. Controparte_20 CP_4
(già , già società , CP_5 Controparte_21 Parte_2
CP_3 Controparte_22 Controparte_1 premesso che dal 2010 disponevano, in forza di due contratti collegati, di posti barca e
“pertinenze” (posti auto e cave nautiche ) siti nel nuovo porto turistico di Imperia/Porto Maurizio, avendo ciascuno concluso con la società Controparte_9
un primo contratto, definito di “leasing finanziario immobiliare”, concernente tali posti
[...] barca e relative “pertinenze”, partecipando, altresì, alla contestuale stipula di un secondo contratto, denominato di “sub – concessione”, col quale la società , CP_10 quale “ fornitrice ”, trasferiva in capo ad il diritto di godimento Controparte_9 cinquantennale dei posti barca e delle “ pertinenze ” in questione, che, quale “ concedente ”, gli aveva affidato i posti barca e le relative “pertinenze”, in esecuzione del contratto di “ locazione finanziaria immobiliare”, dedotto (i) di avere acquisito un diritto di godimento di durata cinquantennale su alcuni posti barca siti presso l'approdo turistico di a fronte del pagamento di un corrispettivo anticipato a favore della CP_14
(ii) che il suddetto acquisto era stato finanziato dalla CP_10 [...]
, con la quale i diportisti avevano stipulato distinti contratti di “leasing CP_9 finanziario immobiliare”, partecipando, contestualmente, alla stipula di un secondo contratto, denominato di “subconcessione”, con cui la aveva CP_10 trasferito alla stessa i diritti di godimento di cui sopra, (iii) che Controparte_9 la aveva a sua volta acquisito dalla , CP_10 Controparte_18 tit one demaniale marittima relativa specchio acqueo di Porto Maurizio, i diritti di godimento sui predetti posti barca e le relative pertinenze, con facoltà di subconcederli a terzi, in forza di un contratto
5 dott. PA GA stipulato con la stessa in data 23.3.2010, (iv) di avere altresì Controparte_18 stipulato con la separati contratti che prevedevano il Controparte_18 pagamento, a favore di quest'ultima società, di un corrispettivo annuo per i servizi da essa erogati, relativi alla gestione del porto turistico, (v) che dal 2010 i lavori di completamento del porto si erano interrotti, sicché non erano state portate a compimento le opere “a terra”, mentre le opere realizzate presentavano una serie di vizi, indicati nel dettaglio nell'atto di citazione, (vi) di aver pagato le somme previste dai contratti di cui sopra, ma di non essere più intenzionati a proseguire nei pagamenti, a fronte degli inadempimenti contrattuali di cui le società convenute si erano rese responsabili, parimenti illustrati nell'atto di citazione e consistiti, in primis, nell'omessa informazione, al momento della stipulazione dei contratti, in merito a circostanze determinanti del consenso, quali il mancato rispetto delle norme di evidenza pubblica nell'affidamento ad delle opere di completamento del porto, l'esistenza CP_10 di un'ipoteca concessa dalla a favore di un pool di banche e Controparte_18 nell'interesse di ziamento concesso ai fini della CP_10 realizzazione delle suddette opere, e la mancanza di un collaudo definitivo delle opere
“a mare”, lamentando la violazione della disciplina contenuta nel codice del consumo, con atto di citazione del 17.05.2013, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il
, la società la società Controparte_12 CP_10 [...]
e la , svolgendo una domanda CP_18 CP_9 CP_9 risarcitoria, indeterminata nel quantum, fondata sui titoli diversi, dalla responsabilità precontrattuale a quella contrattuale a quella aquiliana, chiedendo l'annullamento dei contratti da loro stipulati con la e la Controparte_9 CP_10 per dolo ai sensi dell'art. 1439 Cc, lità impossibilità dell'oggetto, e in subordine la risoluzione degli stessi per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 Cc, con vittoria di spese e onorari di giudizio (“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie di invalidità ed inefficacia del caso, ammesse ed esperite le prove dedotte dalle parti attrici nei termini assegnandi ex art. 183, VI comma, c.p.c., accogliere le seguenti conclusioni, proposte in via gradata: A. In via principale, accertare e dichiarare che il contratto di “locazione finanziaria immobiliare” intercorso tra ciascuna parte attrice e è invalido e inefficace ex tunc, in quanto nullo per violazione dell'art. 46 Controparte_9 del Codice della Navigazione e della clausola n. 9, comma 5, della concessione demaniale affidata alla OC Porto di Imperia s.p.a., o per impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto, o per illiceità o mancanza di causa, o perchè in frode alla legge, o perché l'oggetto o la cosa non sono venuti ad esistenza, o perché simulato, o ex art. 125 bis, comma 8, del D. Lgs.n. 385/1993, o, in ogni caso, nullo ex artt. 1418, 1472 secondo comma, 1414, 1344 c.c., altresì accertando e dichiarando la nullità e inefficacia dei contratti, ad esso uniti da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le
[...] e inerenti ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa;
B. In subordine, Controparte_23 accertare l'invalidità ed annullare, dichiarandolo inefficace ex tunc, il contratto di locazione finanziaria intercorso tra ciascuna parte attrice e la per dolo o, in subordine, per errore essenziale sulla natura o Controparte_24 sull'oggetto del contratto, o sulla identità dell'oggetto della prestazione o su sue qualità determinanti del consenso, o per errore di diritto costituente ragione principale del contratto, altresì accertando l'invalidità ed annullando, con declaratoria di inefficacia ex tunc, anche i contratti, ad esso legati da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le e e inerenti ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa;
C. In ulteriore Controparte_23 Controparte_18 subordine, accertare e dichiarare che il contratto di “sub-concessione” stipulato da ciascuna parte attrice con le OC Controparte_
e è invalido ex tunc, in quanto nullo per violazione dell'art. 46 del Codice della Controparte_9 Navigazione e della clausola n. 9, comma 5, della concessione demaniale affidata alla OC Porto di Imperia s.p.a., o per impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto, o per illiceità o mancanza di causa, o perché in frode alla legge, o perché l'oggetto o la cosa non sono venuti ad esistenza, o perché simulato, o ex art. 125 bis, comma 8, del D. Lgs n. 385/1993, o, in ogni caso, nullo ex artt. 1418, 1472 secondo comma, 1414, 1344 cc, altresì accertando e dichiarando la nullità ex tunc dei contratti, ad esso legati da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le e Controparte_24 [...] e inerenti ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa;
D. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare CP_18 che il contratto di “sub-concessione” stipulato da ciascuna parte attrice con le e Controparte_24 CP_10[... è invalido ex tunc, per dolo o, in subordine, per errore essenziale sulla natura o sull'oggetto del contratto, o sulla identità dell'oggetto della prestazione o su sue qualità determinanti del consenso, o per errore di diritto costituente ragione principale
6 dott. PA GA del contratto, altresì accertando l'invalidità ex tunc anche dei contratti, ad esso legati da collegamento negoziale, intercorsi tra ciascuna parte attrice e le OC Unicredit SI s.p.a. e Porto di Imperia s.p.a. e inerenti ai posti barca ed alle
“pertinenze” per cui è causa;
E. Conseguentemente, per il caso in cui il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree di cui ai precedenti punti C) e D), pervenga all'accertamento della invalidità del contratto di “subconcessione” stipulato da Controparte_ ciascuna parte attrice con le OC e nonché dei contratti collegati stipulati da Controparte_9 ciascuna parte attrice con le e e inerenti ai posti barca ed alle Controparte_24 Controparte_18 pertinenze per cui è causa, stante la loro nullità o la loro annullabilità, altresì dichiarare e pronunciare detta nullità o pronunciare e disporre detto annullamento, con conseguente declaratoria di inefficacia ex tunc di quei contratti;
F. In ogni caso, qualora si pervenga all'accoglimento di una delle domande di cui ai precedenti punti da A) a E), con declaratoria di invalidità ed inefficacia dei contratti per cui è causa, dichiarare altresì tenute e condannare le OC Controparte_9 Controparte_
e in solido o ciascuna nella misura di legge, alla rifusione di tutto quanto
[...] Controparte_18 versato loro da ciascuna parte attrice in esecuzione o in relazione a quei contratti invalidi e/o inefficaci, incrementato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'esborso alla rifusione;
G. In subordine, pronunciare la risoluzione ex art. 1467 c.c., eventualmente anche sulla base del principio della c.d. “presupposizione”, dei contratti di “sub-concessione” e di
“locazione finanziaria” intercorsi tra ciascuna parte attrice e le OC e , inerenti Controparte_9 CP_10 ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa, nonché del contratto collegato “di utenza” concluso da ciascuna parte attrice con la OC Porto di Imperia s.p.a., con condanna delle OC convenute, in solido o ciascuna nella misura di legge, alla rifusione di quanto versato loro in ordine a quei contratti da ciascuna parte attrice, incrementato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'esborso al soddisfo;
H. In ulteriore subordine, ove disattese le domande attoree di cui ai Controparte_ Controparte_1 precedenti punti da A) a G), accertare e dichiarare che le Controparte_24 sono inadempienti rispetto agli obblighi assunti nei confronti di ciascuna parte attrice sulla base del contratto di “sub-
[...] concessione” ed inerenti ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa, pronunciando, pertanto, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, nonché dei contratti collegati intercorsi tra ciascuna parte attrice e le OC Porto di Imperia s.p.a. e eventualmente anche ex art. 125 – quinquies del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385, o ex art. 130 Controparte_9 Controparte_ del “Codice del Consumo”, dichiarando le OC tenute e Controparte_9 Controparte_18 condannandole, in solido o ciascuna nella misura di legge, alla rifusione di tutto quanto percepito dagli attori ed al risarcimento di tutti i danni cagionati dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
I. In via di ulteriore subordine, ove disattese le domande CP attoree di cui ai precedenti punti da A) a H), accertare e dichiarare che le OC SI , e CP_9 CP_10 sono inadempienti rispetto agli obblighi assunti sulla base del contratto di “sub-concessione” ed Controparte_18 inerenti ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa, disponendo congrua riduzione del corrispettivo pattuito e già anticipatamente versato dalla per la fruizione cinquantennale dei posti barca e delle loro Controparte_24 pertinenze, nella misura in cui si accertino vizi, difetti e incompletezze dei posti barca e delle “pertinenze” che diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità di essi all'uso pattuito, e si accerti ogni altro inadempimento pregiudizievole per gli attori, Controparte_ nella entità accertando in corso di causa o ritenuta equa, anche ex art. 1468 c.c., e condanna delle OC e alla rifusione del supero ricevuto, incrementato di rivalutazione e interessi di legge, con imputazione Controparte_18 di tale supero, nel rapporto tra parte attrice e a scomputo dei canoni originariamente Controparte_24 pattuiti per la “locazione finanziaria”, o, comunque, con congrua riduzione di quanto dovuto da ciascun attore a
[...] in forza del contratto di “locazione finanziaria”; in ogni caso, con condanna delle OC CP_9 Controparte_9 Controparte_
e in solido o nella misura di legge, al risarcimento di tutti i danni cagionati
[...] Controparte_18 dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
L) In ulteriore subordine, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a I), accertare e dichiarare che le prestazioni di cui ai contratti dedotti in giudizio sono divenute impossibili e, pertanto, dichiararli risolti e inefficaci ex art. 1463 e segg. c.c., altresì dichiarando tenute e condannando le OC convenute alla rifusione di tutto quanto percepito dagli attori, incrementato di rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
M) In ogni caso, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a G) per ciò che attiene al cd
“contratto di utenza”, accertare e dichiarare che la OC Porto di Imperia s.p.a. è inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di ciascuna parte attrice con i contratti c.d. “di utenza” relativi ai posti barca ed alle “pertinenze” per cui è causa, e, pertanto, dichiararla tenuta e condannarla alla rifusione di tutto quanto ricevuto a titolo di “oneri di gestione” da ciascuna parte attrice, con gli interessi di legge dall'esborso al soddisfo, oltre che al risarcimento di tutti i danni cagionati dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
N) In ogni caso, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a G) per ciò che attiene al c.d. “contratto di utenza”, e in subordine rispetto alla precedente domanda, accertare e dichiarare che la OC Porto di Imperia s.p.a. è inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di ciascuna parte attrice con i contratti c.d.
“di utenza” relativi ai posti barca ed alle pertinenze per cui è causa, e, pertanto, accertare, stante la attuale situazione dell'area portuale quale descritta in narrativa, in che misura debba essere ridotto il corrispettivo contrattualmente pattuito
7 dott. PA GA per quei servizi, disponendone la congrua riduzione, con condanna di alla rifusione del supero ad oggi Controparte_18 percepito, incrementato degli interessi di legge sino al soddisfo, oltre che al risarcimento di tutti i danni cagionati dall'inadempimento, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
O) In ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido o ciascuno nella misura di legge, al risarcimento di tutti i danni (anche non patrimoniali e per perdita di “chances”) cagionati a ciascuna parte attrice e relativi ai fatti lamentati in narrativa, a titolo di responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 1338 c.c., o a titolo di responsabilità extracontrattuale, anche ex artt. 2043, 2049, 1439 e 1440 c.c. o per concorso nell'altrui dolo o inadempimento contrattuale, o ex artt. 21 e 22 del “Codice del Consumo”, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal fatto al soddisfo;
P) In ogni caso, ove disattese le domande attoree di cui ai precedenti punti da A) a G), dichiarare tenuta e condannare la , per i fatti di cui in narrativa, Controparte_25 specie qualora non aderisca alle domande attoree di cui sopra, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e per perdita di chances) cagionati e cagionandi dalla sua condotta a ciascun attore, in violazione del principio di buona fede nella esecuzione del contratto. Con rivalutazione monetaria e interessi di legge sino al soddisfo, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa;
Q) In ulteriore subordine rispetto alle precedenti domande, per il caso in cui i contratti relativi ai posti barca ed alle “pertinenze” intercorsi tra ciascuna parte attrice, , Controparte_9 CP_10
[... e n corso di causa perdano per qualsivoglia motivo la loro efficacia o vengano dichiarati invalidi Controparte_18 per decadenza o revoca della concessione demaniale marittima, cessazione anticipata della concessione, declaratoria di invalidità degli atti amministrativi o privatistici presupposti, sequestro o confisca penale, o per altre ipotesi analoghe, comunque riconducibili a responsabilità anche concorrente dei convenuti o di alcuno dei convenuti, dichiarare tenute e condannare le OC nonché il , anche Controparte_9 Controparte_23 Controparte_12 ex artt. 1337, 1338 o 2043 c.c., in solido o nella misura di legge, alla rifusione di quanto versato o da versare da ciascuna parte attrice sulla base di quei contratti, incluso il contratto di “locazione finanziaria” intercorso con la OC
[...] oltre al risarcimento, in solido o nella misura di legge, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e CP_9 patendi, inclusa la perdita di “chance”, nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta equa, più rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;
R) In ulteriore subordine, disporre a favore degli attori la ripetizione, ex art. 2033 c.c., di quanto pagato senza titolo alle OC convenute, o disporre a favore degli attori, ex art. 2041 c.c., l'indennizzo nei limiti dell'arricchimento senza causa goduto dai convenuti, con gli accessori di legge;
S) In estremo subordine, tuzioristicamente ed escluso ogni riconoscimento, rinuncia o acquiescenza, per il caso in cui nel presente giudizio trovi accoglimento la domanda riconvenzionale della OC iretta a far dichiarare o far pronunciare la Controparte_9 risoluzione del contratto di locazione finanziaria intercorso con ciascuna parte attrice per inadempimento di quest'ultima, applicare al rapporto la disciplina inderogabile di cui all'art. 1526 c.c., con declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni clausola contrattuale incompatibile o contrastante e, in ogni caso, con riduzione ad equità di ogni penale convenuta, altresì dichiarando tenuta e condannando la OC alla restituzione di quanto ricevuto dalla parte Controparte_9 attrice, con interessi di legge sino al soddisfo, e compensazione tra il dare e avere accertato;
T) In ogni caso, disporre a carico dei convenuti la rifusione integrale delle spese e competenze di giudizio, in solido o nella misura di legge, incluse quelle della eventuale fase cautelare e del reclamo, intervenuti in pendenza della causa oltre a IVA, CPA e accessori di legge, nella misura di legge, di tariffa, o pattizia, o di uso o, in subordine, ex art. 2233 c.c., oltre alla rifusione delle spese di CTU e CTP e per il
“contributo unificato”). 1.1) Si costituiva in giudizio la , con comparsa del 9.10.2013, Controparte_18 che, contestando le avversarie pretese ed evidenziando che (i) il mancato rispetto delle norme di evidenza pubblica era insuscettibile di arrecare loro danni, (ii) i diportisti erano a conoscenza del mancato collaudo definitivo delle opere a mare “a mare”, tant'è che alcuni di essi avevano preteso l'inserimento nel contratto stipulato con di una clausola che escludeva dal computo della durata della CP_10 periodo antecedente al predetto collaudo, con conseguente inesistenza sia del “dolo contrattuale” sia del danno lamentati dagli attori, (iii) il mancato completamento delle opere “a terra” non aveva impedito la regolare fruizione dei posti barca da parte dei diportisti, (iv) in ogni caso, le problematiche lamentate dai diportisti erano semmai imputabili esclusivamente alla con cui gli CP_10 attori avevano stipulato i relativi contratti, e non alla , la Controparte_18 quale ha sempre regolarmente erogato i servizi portuali, (v) la Controparte_18
è priva di legittimazione passiva in ordine alle domande att sua asserita responsabilità precontrattuale e contrattuale, nonché a far dichiarare l'annullamento o la risoluzione dei contratti stipulati dai diportisti con la CP_9 [...]
e/o con la instava per il rigetto delle domande
[...] CP_10 proposte dai diportisti nei suoi confronti, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la loro condanna a pagarle i corrispettivi dovuti per i servizi da essa erogati, domanda proposta anche nei confronti dell'altra convenuta , in forza della Controparte_9 clausola 2/b dei contratti di subconcessione, la quale degli oneri generali, con vittoria di spese e onorari di giudizio 1.2) Si costituiva in giudizio la , con comparsa del Controparte_9
10.10.2013, che, eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Milano per le posizioni Controparte_2 [...]
, e unipersonale, ed in favore del CP_21 Controparte_7 Controparte_1
Tribunale di Bergamo per la posizione rilevata la competenza del Parte_1 collegio arbitrale previsto all'art. 7 del negozio di sub-concessione o, in subordine, il tribunale di Roma, ex art. 29 c.p.c., dedotta la infondatezza della domanda attorea, rilevata l'insussistenza di qualsivoglia nullità/annullabilità dei contratti di locazione finanziaria, invocata una responsabilità a titolo di garanzia della società
lamentato che si era resa inadempiente agli CP_10 CP_2 obblighi contrattualmente assunti, instava, in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza per territorio Tribunale di Imperia, in subordine, nel merito, per il rigetto delle domande attoree, in subordine rispetto all'eccezione preliminare, in via riconvenzionale, per la declaratoria di condanna della a tenerla indenne e manlevarla da CP_10 tutte le somme che fosse tenuta a n condanna della stessa, in ipotesi di declaratoria di nullità dei contratti, a restituirle tutte le somme ricevute a titolo di corrispettivo della concessione dei diritti di godimento oggetto di causa, sempre in via riconvenzionale, per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione finanziaria IF 1278271 e, per l'effetto, condannarla a restituirle “il diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistico di – Settore 2, Dimensioni CP_14
15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, come meglio rappresentato nella planimetria allegata al contratto di locazione finanziaria n. IF1278271, al pagamento dell'importo complessivo di Euro 22.079,54 a titoli di danni per risoluzione del contratto e dell'importo da quantificare a titolo di danni tutti conseguenti al ritardato pagamento, in subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 Cc, con il conseguente riconoscimento del diritto, in capo a a percepire le CP_2 P.IVA_1 somme versate in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing n. IF per la declaratoria di estinzione del relativo credito per compensazione con l'indennizzo dovuto da in favore di , in via CP_2 Controparte_9 ulteriormente subordinata, nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della P.IVA_1 clausola n. 21 e 23 contenuta nel contratto di leasing n. IF e di applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art. 1526 c.c., per la condanna di al CP_2 pagamento di un importo pari all'equo compenso per tutto il peri ei beni immobili e, per l'effetto, dichiarare estinta per compensazione ogni ragione di credito vantata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_9 con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.3) Si costituiva in giudizio il con comparsa del 10.10.2013, Controparte_12 instando, previa autorizzazione alla chiamata in causa ai fini di manleva, oltre agli altri tre convenuti originari, le Compagnie assicuratrici e INA Parte_3
ASSITALIA SpA, in via pregiudiziale, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per difetto di legittimazione attiva o, comunque, per mancanza di interesse ad agire ex articolo 100 Cpc, ancora in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità 9 dott. PA GA delle domande attoree stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso, con conseguente estromissione dell'Ente dal presente giudizio, sempre in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, nel merito, per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed argomentati nella comparsa di costituzione e risposta, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, per essere garantito dai terzi chiamati
., (ora ) e Controparte_9 CP_10 RT
(ora ), con condanna, in Controparte_18 Controparte_18
o dire rà legittimata, delle somme indicate in sentenza, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una o più domande formulate dagli attori in favore di tutti e/o anche solo di alcuni di essi, per essere garantito dai terzi chiamati di Pt_3
e Ina Assitalia S.p.A., con condanna, in solido tra loro, al pagamento diretto in Pt_3 ella parte che risulterà legittimata, delle somme indicate in sentenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 1.4) Si costituiva in giudizio la società con comparsa del 11.10.2013, CP_10 che eccepita la nullita' dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza ed il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza territoriale per la presenza di clausola compromissoria, lamentata la infondatezza della domanda in fatto ed in diritto per carenza di interesse ad agire, instava, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree, e, in ogni caso, per il rigetto delle stesse, on vittoria di spese, competenze ed onorari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 Cpc. 1.5) Si costituiva in giudizio (in allora INA ASSITALIA SpA), Controparte_15 con comparsa del 11.02.2014, che, contestando la chiamata in garanzia e deducendo la infondatezza delle domande svolte nei confronti del instava, in via Controparte_12 di principalità, per la declaratoria di abbandono della domanda di manleva assicurativa proposta nei suoi confronti dal in via di subordine, in via pregiudiziale di Controparte_12 rito e/o preliminare di merito, per la declaratoria di nullità/inesistenza/inefficacia della procura alla lite conferita dal all'avv. Enrico T. PANERO ai fini Controparte_12 del presente giudizio e/o di nullità/inesistenza/inefficacia della comparsa di risposta, della costituzione in giudizio e dell'atto di chiamata in causa ex adverso notificato dal
, quanto al rapporto assicurativo, in via di principalità, per la Controparte_12 declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 042/461489 con conseguente rigetto della domanda di garanzia, in via di subordine, per l'applicazione dell'art. 1910 Cc in relazione alla polizza stipulata dal CP_12
con i di al netto della franchigia complessiva prevista nella
[...] Pt_3 Pt_3
A AS .p limiti del massimale, quanto al rapporto di danno, per il rigetto delle domande tutte da chiunque formulate e/o formulande contro il
, con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Controparte_12
1.6) Si costituivano in giudizio gli , Controparte_27 all'udienza del 5.3.2014, che, eccepito (i) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancata indicazione dell'avvertimento previsto dall'art. 163, numero 7, c.p.c., (ii) la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per insufficiente esposizione dei fatti in violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., (iii) il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Imperia in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, dedotta l'inoperatività della copertura assicurativa per (i) mancata operatività della garanzia postuma per la stipula di altre assicurazioni, (ii) preesistente conoscenza delle
10 dott. PA GA circostanze del preteso danno, (iii) Eventi dedotti in causa non rientranti nella copertura assicurativa, (iv) Responsabilità contrattuale non rientrante nella copertura assicurativa, (v) comportamento dell'assicurato non conforme alla polizza (mancata indicazione dei soggetti responsabili per conto dell'assicurato e mancata comunicazione del sinistro agli Assicuratori), (vi) presenza di altre coperture assicurative, allegata la propria responsabilità entro i limiti contrattualmente assunti, contestata la fondatezza delle domande attoree nei confronti del instava, in via preliminare, per la Controparte_12 declaratoria di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo e del difetto di giurisdizione del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale Amministrativo della Liguria, nel merito, in via principale, per la declaratoria di non operatività della copertura assicurativa n. 1857470 in vigore dal 01.03.2011 al 01.03.2012 con conseguente estromissione dal giudizio, e, in via subordinata, per il rigetto del le domande di condanna in manleva formulate nei suoi confronti, nel merito, ancora in via principale, per il rigetto delle domande svolte dagli attori con conseguente rigetto delle domande di manleva del nei suoi confronti, in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di Controparte_12 accoglimento anche parziale delle domande svolte nei suoi confronti e di rigetto delle eccezioni di inoperatività della copertura, per essere condannata a manlevare il
[...]
entro i limiti contrattualmente assunti ed in particolare entro il limite dei CP_12 massimali convenuti in polizza e con l'applicazione della franchigia ivi prevista, in ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di condanna anche parziale e di rigetto delle eccezioni di inoperatività della copertura, per essere condannata a manlevare il esclusivamente per l'eventuale eccedenza rispetto alla Controparte_12 copertura assicurativa prestata da INA ASSITALIA, e, in subordine, entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e Pt_3
INA ASSITALIA ex art. 1910 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge. 1.7) Il 20.05.2014 interveniva il fallimento della OC PORTO DI IMPERIA SpA, con conseguente declaratoria di interruzione del giudizio nell'udienza del 10.06.2014, riassunto da parte degli attori con contestuale richiesta di chiamare in causa, ex art. 2558, ult.co., Cc, la società in quanto divenuta in pendenza di CP_14 giudizio affittuaria della azi nente al Controparte_18
.
[...]
1.8) Si costituivano in giudizio sia , con comparsa del 18.2.2015, che CP_14 il , con memoria del 4.3.2015, entrambi Controparte_18 opponendosi a vario titolo alle domande degli attori e, il primo, insistendo nella domanda riconvenzionale a suo tempo proposta dalla OC “in bonis”. 1.8.1) La procedura veniva differita essendo sub iudice la legittimità o meno del provvedimento con cui era stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale n. 2306 del 28.12.2006, nonché stante la pendenza davanti alla Corte di Cassazione di procedimento atto a stabilire la ritualità o meno della declaratoria di fallimento della
. Controparte_18
1.8) Intervenuto il fallimento della nell'udienza del Controparte_23
22.06.2016, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, riassunto dagli attori come da atto di citazione, con assegnazione del fascicolo al GOT dr. dinanzi al quale Per_1 pendeva il collegato fascicolo RG 181/2013, che concedeva i termini ex art. 183 Cpc, in pendenza dei quali si costituiva in giudizio la , mediante atto di Controparte_8 intervento volontario del 29.06.2021, col quale faceva proprie tutte le difese già svolte dagli attori.
11 dott. PA GA 1.9) In data 27.11.2018, veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso dell'avv. Sergio BIANCHI, difensore di , riassunto, in Controparte_15 data 7.2.2019 dal . Controparte_18
1.10) Nella udienza di precisazione delle conclusioni del 27.09.2023, in ragione del decesso dell'avv. Giampiero PANI, difensore degli attori e della terza intervenuta, veniva dichiarata l'interruzione del processo, riassunto, come da atto di citazione, da parte di
Parte_1 Controparte_2 Parte_2
CP_3 Controparte_1 Controparte_8
1.11) Nelle more della udienza per la precisazione delle conclusioni, fissata per il 09.10.2024, si costituivano nel processo riassunto anche Controparte_7
e subentrata nei diritti di già e
[...] CP_4 CP_4 CP_5 prima ancora . CP_6
1.12) La causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 09.10.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) Sulle domande attoree. Il 28.12.2006, il Comune di rilasciava alla CP_14 [...]
la concessione demaniale marittima n. 2306, allo scopo di far costruire e CP_18 ino di Porto Maurizio un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive. In data 23.03.2010, Controparte_28 sottoscriveva con un contratto di sub-concessione “dei diritti di CP_10 utilizzazione delle opere a mare” realizzate nel suddetto bacino, in forza del quale riconosceva alla predetta «il diritto di natura meramente obbligatoria di CP_10 fruire, e a sua volta di far fruire a terzi…, parte delle opere fino ad oggi realizzate dalla concedente». In forza del suddetto contratto, a sua volta, stipulava con soggetti CP_10 terzi una pluralità di contratti «aventi ad oggetto il diritto di godimento-fruizione di posti barca e loro pertinenze funzionali, nell'ambito dell'approdo per naviglio da diporto in Comune di , CP_14 denominato Approdo Turistico di Imperia – Porto Maurizio», tra i quali, nel corso del 2010, con
, alla quale assegnava le risorse portuali in essi meglio Controparte_9 descritte, di cui gli odierni attori e la terza intervenuta erano gli effettivi utilizzatori, in forza di collegati contratti di locazione finanziaria. Nello specifico, CP_10 attribuiva a dietro corrispettivo, “il diritto personale di Controparte_9 natura obbligatoria di utilizzare e di fruire” di posti barca e loro eventuali pertinenze (cave nautiche e posti auto), con la precisazione che l'acquisizione di siffatto diritto avveniva allo scopo di concedere le risorse portuali agli attori e alla terza intervenuta, mediante contratti di leasing sottoscritti contestualmente a quello stipulato con CP_10
. Inoltre, sempre contestualmente, gli attori e la terza intervenuta sottoscrivevano
[...] he i cd. “contratti di utenza” con , relativi alla prestazione, Controparte_18 da parte di quest'ultima, dei servizi portuali (es.: rada protetta, informazioni radio e meteomarine, fanaleria, pulizia dello specchio acqueo, assistenza all'ormeggio e al disormeggio, etc.). In data 20.05.2014, con sentenza n. 14, Il Tribunale di Imperia, dichiarava il . Successivamente, con nota Prot. n. Parte_4
22618 del 03 del Comune di comunicava CP_14 al suddetto l'avvio del procedimento di decadenza della concessione CP_10 demaniale marittima n. 2306 rilasciata alla società in bonis in data 28.12.2006. Pressoché contestualmente, il (con delibera consiliare n. 65 del 15.07.2014) Controparte_12 decideva di assumer lico locale la gestione del porto turistico, con affidamento della detta a , società in house interamente partecipata dal CP_14 stesso. A tal fine, veniva autorizzata a stipulare con la CP_12 CP_14
12 dott. PA GA un contratto di affitto di azienda, Parte_5 sottoscritto in data 18.07.2014, con decorrenza dal 19.07.2014. Con determinazione dirigenziale n. 1649 del 18.12.2014, il a completamento del Controparte_12 procedimento avviato a luglio del 2014 enza della concessione Co demaniale n. 2306 a suo tempo rilasciata alla Porto . Ciò con effetto dal CP_18
01.01.2015, con la conseguente perdita di efficacia 31.12.2014) di tutti i contratti a qualsiasi titolo stipulati in forza, sulla base e/o in collegamento con la detta concessione demaniale, ivi compresi i contratti relativi al godimento dei posti barca sottoscritti da on e con gli odierni RT Controparte_9 attori e la terza intervenuta, nonché i contratti di locazione finanziaria e i contratti di utenza, conclusi da questi ultimi, rispettivamente, con la e Controparte_9 con la in bonis. Venuta meno la detta concessione del 2006, il Controparte_18
Comune di con atto n. 3384 del 24.12.2014, concedeva a CP_14 CP_14
l'occupazione di un tratto di area demaniale marittima e la gestione del porto turistico. Ciò, originariamente, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2018, oggetto di successivi rinnovi, in ultimo, con scadenza al 31.12.2024. Quindi, dal 01.01.2015 CP_14 gestisce l'approdo turistico in forza del suddetto titolo concessorio e delle successive proroghe, nel rispetto del Regolamento interno del Porto e del Regolamento di sicurezza adottato dalla Capitaneria di Porto, applicando agli utenti le tariffe pubbliche ritualmente deliberate dal proprio Consiglio di Amministrazione ed autorizzate dal
Controparte_12
2.1) Tanto premesso in fatto, le parti attrici/utilizzatori/diportisti agiscono in giudizio, nei confronti della della Controparte_29 [...]
, del la concessione demaniale CP_30 Controparte_31 lla so della concessione Parte_6 demaniale marittima nonché della per essersi verificata una «successione a CP_14 titolo particolare nel diritto controverso» a seguito del perfezionamento del contratto di azienda del 18.7.2014 tra la stessa e il , in forza di Controparte_18 tre contratti, tra di loro collegati in enze (posti auto e cave nautiche), siti nel realizzando nuovo porto turistico di Imperia/Porto Maurizio, e di servizi di gestione dell'area portuale, volti, nell'intenzione delle parti, ad un fine ulteriore che ne trascendeva gli effetti tipici e che assumeva una propria autonomia anche dal punto di vista causale. 2.2) Invero, nel corso dell'anno 2010, ciascun attore concluse con la società
[...]
un primo contratto, definito di “leasing finanziario immobiliare”, relativo a CP_9 posti barca e relative pertinenze, alla cui scadenza ciascuna parte attrice avrebbe potuto esercitare il riscatto e subentrare alla diventando Controparte_9 diretta titolare del diritto di godimento dei p ermine della concessione demaniale cinquantennale accordata dal alla Controparte_12
, partecipando, altresì, alla contestuale stipula di un secondo Controparte_18 contratto, detto di “sub–concessione”, col quale la società facente CP_10 parte nella misura di 1/3, della compagine societaria di , quale Controparte_18 fornitrice, trasferiva in capo ad mento Controparte_9 cinquantennale dei detti posti barca e relative pertinenze. Con tale secondo contratto,
, quale concedente, affidava agli attori, come detto anche Controparte_9 essi parte del contratto di “sub–concessione” e che assumevano la veste di “utilizzatori” tenuti alla corresponsione di canoni periodici, in esecuzione del contratto di “locazione finanziaria immobiliare”, i posti barca e le relative pertinenze di cui sopra. Nei detti contratti di “sub–concessione”, è richiamato il contratto col quale, il 23.3.2010, la società aveva conseguito dalla società i diritti CP_10 Controparte_18
13 dott. PA GA personali di godimento sui posti barca/pertinenze poi affidati in leasing agli attori, oggetto di contesa. La società , che gestiva operativamente il Controparte_18 porto turistico, concludeva, p attrici, un ulteriore contratto, sottoscritto contestualmente a quello di “sub–concessione” tra RE , che prevedeva un corrispettivo annuo CP_9 per i servizi erogati, commisura a percentuale del prezzo versato da ad al momento dell'acquisto del diritti Controparte_9 CP_10
su pertinenze oggetto di contesa. 2.3) In ragione dell'interruzione, nel 2010, dei lavori di completamento del porto, realizzate solo le cd opere a mare (moli, banchine e pontili) con lamentati gravi vizi e difetti, in assenza delle cd opere a terra salvo il parcheggio auto, gli attori, evocando in giudizio la società società Controparte_32 Controparte_18
(allora in bonis)/la società (allora in bonis) e il CP_10 Controparte_12 invocavano, in principalità, la invalidità dei contratti di leasing conclusi con
[...] P.IVA_1 P.IVA_
(n. IF , IF IF IF , IF , IF IF CP_9 P.IVA_4 P.IVA_6 P.IVA_7 P.IVA_8 P.IVA_1
, FS 1285975, IF )«principalmente in quanto in essi sono stati erroneamente proposti e P.IVA_9 formulati come “locazione finanziaria di immobile” e non hanno ad oggetto beni in senso tecnico- giuridico e, dunque, diritti reali, bensì diritti di godimento di natura relativa», che esplicava i suoi effetti nei loro rapporti con e con in via di Controparte_18 CP_10 subordine, l'annullabilità degli stessi per dolo o per errore, facendo valere la responsabilità risarcitoria delle parti convenute e, in via di ulteriore subordine, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o «per il mancato avverarsi della “presupposizione”, comune alle parti, del completamento dell'approdo turistico nei cinque anni di concessione e del suo collaudo definitivo entro tale termine», la risoluzione per inadempimento dei contratti conclusi con le parti convenute nonché il risarcimento del danno derivatogli dal mancato completamento delle opere portuali e dalla incompleta fruizione dell'approdo. 2.3.1) La convenuta , nel costituirsi in giudizio, Controparte_9 contestando le doglianze attoree, ampliava il thema decidendum e probandum, svolgendo domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti dell'attore e CP_2 domanda riconvenzionale di garanzia/manleva nei confronti della sua dante causa ora
RT
2.3.2) La convenuta , nel costituirsi in giudizio, contestando le Controparte_12 doglianze attoree, ampliava il thema decidendum e probandum, svolgendo domanda riconvenzionale di garanzia/manleva nei confronti di , Controparte_9
Parte_7 [...]
) e ASSICURATORI del CP_15 Pt_3
2.3.3) La convenuta , nel costituirsi in giudizio, contestando Controparte_18 le doglianze attoree, ampliava il thema decidendum e probandum, svolgendo domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di e degli attori. Controparte_9
2.4) I contratti conclusi con sono formalmente nominati Controparte_9 come contratti di locazione finanziaria. È riconducibile alla categoria dei contratti di godimento anche il leasing, per il quale è stata dettata una disciplina dalla legge 4.8.2017 n. 124 per il mercato e la concorrenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 136, L. 124/2017, si intende per contratto di locazione finanziaria quello con cui la banca o l'intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Detto corrispettivo tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del
14 dott. PA GA contratto. La scadenza del contratto implica che l'utilizzatore abbia il diritto di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito, ovvero che lo debba restituire qualora egli non eserciti tale diritto. 2.4.1) Con la denominazione “leasing” sono definiti nella pratica due differenti istituti: il leasing operativo ed il leasing finanziario, il solo, a ben vedere, tecnicamente qualificabile con il termine leasing. Il leasing c.d. operativo è un'operazione a struttura bilaterale, in cui lo stesso produttore o distributore di beni a elevata standardizzazione concede in godimento il bene al conduttore, dietro pagamento di un canone periodico, per un periodo di tempo commisurato alla vita economica del bene, alla scadenza del quale, di regola, avviene la restituzione del bene. Il leasing finanziario, invece, è un contratto in forza del quale l'utilizzatore (denominato anche lesse, concessionario o conduttore) chiede ad una società di leasing (denominata anche concedente, lessor o locatore), di acquistare da un fornitore la proprietà di un bene (individuato dall'utilizzatore), mobile o immobile, per poi concederlo in godimento allo stesso utilizzatore, dietro versamento di un corrispettivo periodico. Il contratto di leasing finanziario è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore (nella specie, tra ciascuno degli attori e ) e collegato ad altro contratto bilaterale Controparte_9 stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto a favore dell'utilizzatore (nella specie, e Controparte_9 CP_10
). Tuttavia, nulla vieta che quest v
[...] esaltato attraverso la partecipazione dell'utilizzatore al contratto di fornitura (come nella specie, partecipando al contratto di sub-concessione tra la società CP_10
, quale fornitrice, che trasferiva in capo ad il diritto di
[...] Controparte_9 imento cinquantennale dei detti posti barc le ipotesi, è possibile configurare il contratto di fornitura alla stregua di un contratto produttivo di alcuni effetti obbligatori a favore del terzo utilizzatore, senza necessità di ipotizzare la presenza di un mandato implicito al contratto di leasing volto ad assicurare all'utilizzatore i diritti di azione riconosciuti dalla legge al mandante nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 Cc). 2.4.1.1) Pertanto, in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale degli attori con il
, in ragione della regola della cd relatività del contratto, Controparte_12 consacrata nell'art. 1372 Cc, l'ente pubblico non ha legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, con effetto di assorbimento delle domande di garanzia/manleva svolte dal nei confronti di Controparte_12
(ora ), CP_10 RT Controparte_18
Controparte_18 Controparte_15
ASSITALIA SpA) e di Parte_3 Pt_3
2.4.1.2) Ugualmente , coinvolta in giudizio mediante citazione per CP_14 chiamata del terzo del 5.12.2014, avendo, gli attori e la terza intervenuta, ritenuto essersi verificata “una successione a titolo particolare nel diritto controverso”, a seguito del perfezionamento del contratto di affitto di azienda del 18.7.2014 tra la stessa
[...]
ed il , con conseguente CP_14 Controparte_18 ne dell , è del CP_14 tutto estranea ai rapporti contrattuali stipulati dagli attori e della terza convenuta, aventi ad oggetto l'acquisizione del diritto di godimento dei posti barca e relative pertinenze, non avendo preso parte né alla costruzione del porto (oggetto della concessione demaniale n. 2306 del 2006 in capo a ), né alla Controparte_18 commercializzazione dei posti barca, la quale ha coinvolto unicamente CP_10
e , da una parte, e gli attori e la terza intervenuta,
[...] Controparte_33 Con 'al crizione del contratto di affitto di azienda tra [...]
e non abbia nulla a che vedere con i rapporti Parte_8 Controparte_18 contrattuali negoziati e conclusi con soggetti terzi, ossia e RT
, né con la costruzione del porto turistico, avendo CP_9 CP_9
d one del bacino portuale, ossia la prestazione di servizi in favore dei diportisti. A conferma di quanto precede, l'art.
2.3 del suddetto contratto di affitto di azienda dispone testualmente che «sono esclusi dall'oggetto del Contratto e dall'Azienda: … b) tutti i debiti e crediti … aventi origine da atti, fatti e circostanze anteriori al Contratto [che] restano a carico e a favore del , essendo convenuto che l'Affittuaria non CP_10 assume altri obblighi rispetto a quanto espressamente previsto nel Contratto …». Inoltre, l'art.
6.13 precisa in termini inequivocabili che «Sono espressamente esclusi … i contratti di appalto (o simili) stipulati dal concedente con o con altre imprese relativi alla realizzazione del RT porto turistico…». Pertanto, difetta la legittimazione passiva in capo a , CP_14 con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, con effetto di assorbimento della rinuncia alle domande svolte nei sui confronti da parte degli attori e della terza intervenuta con le note scritte di udienza del 26.10.2022 (pagg. 9 e 10), ribadita anche a seguito della riassunzione del processo. 2.4.1.3) Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di “sub-concessione” con e , ciascuna parte attrice sottoscriveva, CP_10 Controparte_9 altresì, con un contratto, denominato “contratto di utenza”, Controparte_18 volto a disciplinare il rapporto di fornitura dei servizi di gestione dell'area portuale svolto dalla concessionaria a favore degli utenti dell'approdo turistico, ove era previsto il versamento, da parte del titolare del posto barca, di un corrispettivo, commisurato ad una percentuale del prezzo pagato da ad Controparte_9 CP_10
, a fronte della erogazione, da pa na
[...]
Essendo sorta controversia in ordine ai servizi forniti ai diportisti da
[...]
ed ai corrispettivi da essa pretesi, agendo gli attori per la rif CP_18 esborsi sostenuti, sussiste la legittimazione passiva del (ora Controparte_18
) in relazione all oria. Controparte_18
Sussistendo, invece, la legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria volta al recupero degli esborsi effettuati in relazione ai servizi forniti dalla CP_18
(assistenza all'ormeggio, guardianìa diurna e notturna, cura dell
[...] illuminazione dell'area portuale), è ritualmente svolta la domanda riconvenzionale svolta dal nei confronti degli attori e della Controparte_18
per il pagamento, in solido fra loro, della complessiva Controparte_9 ita, quanto agli attori, in € 23.324,88 quanto a Pt_1
€ 7.909,23 quanto alla € 8.428,20 quanto alla
[...] CP_2 CP_6
, € euro 7.421,51 quanto a € 7.514,34 quanto alla
[...] Parte_2 CP_7
ed € 1.706,94 quanto all rivalutazione monetar
[...] CP_1 moratori dal dovuto al saldo nella misura del 5% sull'Euribor tre mesi. 2.4.1.4) Ma, a ben vedere, anche in relazione alle domande relative ai contratti di leasing e di sub-concessione, sussiste la qualità di contraente, atteso che, pur difettando nei singoli strumenti contrattuali la sottoscrizione del legale rappresentante della concessionaria, i diritti ed obblighi da essi scaturenti, in ragione della clausola n.2 contenuta nel contratto del 23.3.2010 concluso tra e Controparte_18
(laddove si legge « … concede ad che CP_10 Controparte_18 CP_10 accetta, il diritto personale di godimento avente ad oggetto l'utilizzazione e la fruzione – con facoltà di ulteriore sub-concessione a terzi del diritto medesimo – per tutta la durata della concessione demaniale prima dichiarata, delle opere a amare infra descritte … con la sottoscrizione del presente CP_10 atto, si dichiara edotta che le successive eventuali sub-concessioni a terzi di diritti oggetto del presente
16 dott. PA GA contratto avranno effetto nei confronti di dal momento dell'avvenuta Controparte_18 comunicazione scritta della sub-concessione alla medesima …. Resta stabilito che Controparte_17 per il caso di ulteriore sub-concessione dei diritti dal terzo sub-concessionario ad altri soggetti l'obbligo di comunicazione scritta di cui sopra dovrà essere osservato dal terzo sub-concessionario nei confronti di …. La sub-concessione dei diritti verrà formalizzata con la sottoscrizione della Controparte_18 modulistica che verrà predisposta dalla società di gestione [per l'appunto, la
[...]
, nda] anche nella sua qualità di concessionaria sia dal terzo sub-concedente, sia dal CP_18 terzi contraente ….»), del contenuto dei singoli contratti si sub-concessione (dove si legge « … con la sottoscrizione del presente contratto, l'Assegnatario e l'Utente si dichiarano edotti che il presente contratto ed i rapporti giuridici che ne scaturiscono hanno efficacia nei confronti di
[...]
….») e del contenuto del contratto di utenza (nella cui premessa si legge « … il CP_18 sig. … ha sottoscritto un contratto definitivo con l' relativo al diritto di godimento CP_10 esclusivo fino al termine della CDM delle seguenti risorse: posto barca, posto auto … la sottoscrizione del presente contratto è condizione essenziale per l'esercizio dei diritti di utilizzazione previsti nel contratto di cui alla premessa sub A9) da parte sia dell'attuale contraente sia dei suoi aventi causa»), intercorrono anche con . Nella specie, ricorre un rapporto di Controparte_18 mandato con rappresent ed in Controparte_18 CP_10 ragione del quale quest'ultima procede alla concessione in godimento dei posti barca/pertinenza a nome per conto, o comunque per conto, della concessionaria di che aveva affidato ad il compito di reperire soggetti CP_18 CP_14 CP_10 terzi interessati a addivenire “sub-concessionari”, traendo vantaggio dall'operazione in quanto questi ultimi le avrebbero corrisposto gli oneri di gestione. 2.4.2) Oggetto del contratto di leasing possono essere sia beni mobili con consumabili che immobili, purchè scelti dall'utilizzatore. La causa del contratto di leasing è individuata nel finanziamento per l'acquisto della disponibilità di beni, produttivi o di consumo, a seconda che l'utilizzatore sia un imprenditore o un consumatore, dietro pagamento di un canone periodico. Già nel 1983, il giudice di legittimità aveva riconosciuto l'autonomia contrattuale del leasing evidenziandone la funzione di finanziamento. Nel 1986, ha confermato che la causa del contratto atipico di leasing finanziario andava necessariamente individuata in un finanziamento per l'acquisto della disponibilità immediata di un determinato bene, affermando l'applicabilità della disciplina del contratto in genere e, quindi, dell'art. 1458 Cc e non dell'art. 1526 Cc. Successivamente, però, la prassi commerciale ha restituito due sottotipi di locazione finanziaria, aventi ciascuna una propria connotazione, con riferimento allo scopo pratico perseguito dalle parti: il leasing di godimento e il leasing traslativo. Nel caso di leasing di godimento (o tradizionale), troverà applicazione la disciplina dettata per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, e quindi l'art. 1458 Cc (con conseguente esclusione dell'obbligo, per il concedente, di restituire i canoni percetti) mentre nel caso di leasing traslativo (o impuro), essendo assimilabile alla vendita a rate con riserva di proprietà, troverà applicazione l'art. 1526 (cass. 24214/2006), con conseguente dovere, per il concedente, di restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa ed al risarcimento del danno). Obbligazione principale del contratto di leasing, nella specie “immobiliare”, è concedere in godimento il bene all'utilizzatore, garantendolo da molestie di terzi che pretendono di avere dei diritti sulla cosa. A tale obbligo è strumentalmente collegato quello di stipulare con il fornitore il contratto di vendita avente ad oggetto il bene da concedere in leasing (pur non costituendo un contratto preliminare a favore del terzo tale da far sorgere in capo all'utilizzatore un diritto autonomo alla conclusione della vendita), in cui dovrà essere pattuito l'obbligo del fornitore di consegnare il bene all'utilizzatore nei tempi e con le modalità stabilite
17 dott. PA GA tra fornitore ed utilizzatore e dovranno essere definite le facoltà da riconoscere all'utilizzatore in merito all'esercizio diretto dei diritti e delle azioni derivanti dal contratto di vendita. Per quanto riguarda l'utilizzatore, questi ha l'obbligo di pagare i canoni, ricevere in consegna il bene e farne buon uso, nel rispetto delle norme relative all'impiego del bene e provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di inadempimento di una delle obbligazioni poste in capo al lesse, il contratto viene risolto e, conseguentemente, l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene, pagare i canoni scaduti e, ove pattuito, a pagare una penale pari alla differenza tra canoni residui e la soma ottenuta mediante il reimpiego del bene sul mercato. Sull'utilizzatore grava l'onere di agire per la tutela dei diritti del concedente e dei diritti di quest'ultimo vantati nei confronti del fornitore–produttore. L'utilizzatore assume i rischi di perimento o di sottrazione del bene, di danno a terzi, di evizione e vizi, dovendo agire direttamente contro il fornitore con l'azione di adempimento o risarcitoria, ma non con l'azione di risoluzione, che inciderebbe sul diritto del concedente. È illegittima la clausola che faccia ricadere sull'utilizzatore il rischio derivante dalla mancata consegna, in quanto snatura inammissibilmente lo scopo del collegamento negoziale voluto dalle parti, ne vanifica la strumentalità dell'adempimento del fornitore agli scopi voluti dalle parti ed abilita una condotta non di buona fede. La causa del contratto di leasing è il godimento da parte dell'utilizzatore per un determinato periodo del bene oggetto del contratto. Pertanto, il concedente ha l'obbligo di consegnare la cosa locata all'utilizzatore e di consentirne l'utilizzo secondo l'uso convenuto. Se questa obbligazione non è adempiuta, il lesse può legittimamente rifiutare di pagare i canoni. Del resto, le clausole di esonero da responsabilità del concedente per l'inadempimento del fornitore sono nulle per contrasto con l'art. 1460 Cc. La mancata o inesatta esecuzione del contratto di fornitura determina, quindi, sia la risoluzione di tale contratto che lo scioglimento del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 Cc. Nel caso in cui il bene dato in leasing presenta dei vizi, qualora il contratto non preveda il trasferimento, in capo all'utilizzatore, della posizione contrattuale del concedente, al fine di poter esercitare direttamente le azioni che questi ha nei confronti del fornitore, ad una azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore si oppone la regola della relatività del contratto, di cui all'art. 1372 Cc, in forza della quale è, in via di principio, da escludersi che, in mancanza di diverso patto o di specifica disposizione normativa, colui che non è stato parte del contratto di fornitura (l'utilizzatore) possa agire perché il contratto stesso sia risolto, incidendo in res inter alios acta e sortendo, così, l'effetto di privare il concedente dalla proprietà del bene locato e, dunque, dalla garanzia riservatasi a fronte del pagamento dei canoni di locazione. Regola, questa, derogata da un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie. Collegamento negoziale in senso tecnico che richiede la ricorrenza: di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nel contesto di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per il conseguimento di un fine ulteriore, che, trascendendone gli effetti tipici, assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
2.4.2.1) Come si è verificato nella fattispecie che ci occupa, ove ci si trova al cospetto di tre contratti, di compravendita e di locazione finanziaria e di fornitura di servizi portuali, che sono legati da un nesso obiettivo, economico e teleologico, e soggettivo, ovvero l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Nella specie, tra il contratto di leasing finanziario immobiliare, concluso tra la CP_9
18 dott. Controparte_26
[...] [...]
e ciascuno degli attori, quello di fornitura, concluso tra
[...] [...]
e e quello di utenza, concluso tra i singoli diportisti CP_9 CP_10 ed il , allo scopo, noto a quest'ultimi, di soddisfare l'interesse Controparte_18 di ci d acquisire la disponibilità dei posti barca/pertinenze e dei servizi portuali, si verifica, nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, un'ipotesi di collegamento negoziale in ragione del quale gli utilizzatori/diportisti sono legittimati a far valere la pretesa dall'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. 2.4.2.2) Ai fini della tutela contro i vizi, l'utilizzatore, per la lesione del suo credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione, ha diritto ad agire contro il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. 2.4.2.3) Per quanto riguarda i veri e propri rimedi contro i vizi concessi all'utilizzatore nei confronti del concedente, quest'ultimo, in ragione del principio di buona fede, deve adottare tutte le cautele volte a tutelare la posizione dell'utilizzatore, che variano a seconda che i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore o che gli stessi, occulti o in mala fede taciuti dal fornitore, si manifestino successivamente alla consegna. La prima ipotesi integra il caso di mancata consegna, sicchè il concedente, informato della verifica dei vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti della gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Nella seconda ipotesi, l'utilizzatore ha azione direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in virtù del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di leasing finanziario. Comunque, come già osservato, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni ex art. 2043 Cc, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente. 2.4.2.4) Pertanto, nella specie, secondo la prospettazione attorea, sussiste: la legittimazione attiva degli attori/utilizzatori/diportisti nei confronti della concedente
, del fornitore (ora Controparte_9 CP_10 [...]
e del concessionario e la legittimazione CP_10 Controparte_18
(ora Controparte_9 CP_10 [...]
e (ora CP_10 Controparte_18 Controparte_18 azi
[...] Controparte_9 suo fornitore (ora fallimento e la CP_10 CP_10 legittimazione p 2.5) Purtuttavia, le domande attoree e della terza intervenuta sono infondate. 2.5.1) Nella fattispecie, la , in ragione della causa del Controparte_9 negozio che vede la società concedente del tutto estranea a ciò che riguarda l'individuazione del bene o del diritto da concedere in leasing, si è limitata all'acquisizione del diritto di godimento sui posti barca e sui relativi spazi pertinenziali, che gli attori avevano scelto secondo il loro desiderio e nella piena consapevolezza della relativa situazione di fatto di e diritto. Invero, prima della sottoscrizione dei contratti, definiti impropriamente, come infra, di “leasing finanziario immobiliare”, senza la partecipazione di , gli attori avevano sottoscritto un Controparte_9
19 dott. PA GA contratto preliminare con la società (ora fallita) avente ad oggetto CP_10
l'impegno di quest'ultima di concedere ai singoli utenti, ovvero a persona da nominare fino alla data della stipula del definitivo, “i diritti di utilizzazione esclusiva dei beni” costituiti da posti barca aventi dimensione e posizione identificate nelle planimetrie e relative pertinenze. Contratti preliminari che già contenevano l'indicazione della natura del diritto oggetto del contratto, illustrandone le peculiarità, compreso l'intrinseco collegamento con le vicende delle sottostanti concessioni. 2.5.1.1) Nelle premesse di detti preliminari, infatti, si dava atto: _ della concessione attribuita, con atto in data 28.12.2006 dal Comune di in favore della società CP_14
“per la costruzione e successiva gestione per un periodo di 50 anni con Controparte_17 decorrenza dal collaudo totale delle opere realizzate di un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive, abitative, commercia-li, ludico-sportive e servizi nel porto di ”; CP_14
_che la costruzione delle opere relative all'approdo era stata approvata “ai sensi del DPR 509/95 con atti definitivi ed efficaci e che i citati lavori sono stati autorizzati con provvedimento del responsabile dell'area tecnica del Comune di in data 9.1.2007 prot.1/07” e che tali opere CP_14 erano in corso di esecuzione;
_ che la società aveva stipulato Controparte_18 un contratto preliminare con , a fronte della RT realizzazione delle opere, avrebbe acquisito “i diritti, di natura obbligatoria e non reale, di utilizzazione/disposizione/godimento in via esclusiva per tutta la durata delle concessione” sulle opere realizzande, con facoltà di subconcedere a terzi i diritti di utilizzazione esclusiva di posti barca, posti auto e cave nautiche”; _ che “aveva reso edotto l'Utente dei contenuti dell'atto CP_10 di concessione demaniale marittima e degli atti che autorizzano la costruzione nella parte in cui essi rileva-no ai fini del contratto, nonché degli impegni che derivano in capo all'Utente in conseguenza di tali atti amministrativi che l'Utente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte avendo effettuato ogni accertamento ritenuto opportuno per la tutela dei propri interessi”. 2.5.1.2) I futuri utilizzatori, sin dall'inizio avevano dichiarato di aver ricevuto tutte le informazioni relative alla natura del bene e all'operazione, necessarie per la corretta e consapevole conclusione e ben conoscevano, inoltre, anche i rischi connessi alla perdita della disponibilità dei beni, attese le implicazioni di natura amministrativa connesse al rapporto negoziale. 2.5.1.3) In ragione dell'acquisto definitivo da parte di dei diritti di CP_10 utilizzazione delle opere realizzate ed individuate nel detto atto per tutta le durata della concessione demaniale (contratto di sub-concessione stipulato il 23.3.2010 tra e ), , su richiesta CP_10 Controparte_18 Controparte_9 dei singoli promissari acquirenti, procuratasi la disponibilità dei diritti di ormeggio e degli altri diritti oggetto dei contratti preliminari, concludeva con gli odierni attori i rispettivi contratti di locazione finanziaria al fine di finanziare il diritto di godimento, in favore degli stessi, dei posti barca e relative pertinenze dai medesimi prescelti. Nei contratti si legge che “l'Utente avendo la necessità di disporre dell'utilizzo di un posto barca ha richiesto all'Assegnatario di ottenere in locazione finanziaria il diritto di utilizzo di un posto barca…avendolo preventiva-mente esaminato e trovato conforme alle proprie esigenze ed ha richiesto di procedere alla conseguente stipula del presente contratto”. 2.5.1.4) Non esiste alcuna “dissonanza” e nessuna “gravissima incongruenza” tra le previsioni dei detti contratti di locazione, atteso che nelle condizioni particolari di contratto era specificato che per “immobile” si deve intendere il “Diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca, posto auto scoperto e cava nautica (deposito)…”. 2.5.2) I contratti conclusi da ciascuno degli attori con la Controparte_9 devono essere qualificati giuridicamente in modo del tutto diverso dall'intestazione formale di “locazione finanziaria immobiliare”. 20 dott. PA GA 2.5.2.1) I posti barca oggetto dei contratti stipulati con , Controparte_9 essendo collocati all'interno di porti, rade, foci dei fiumi che sboccano in mare, costituiscono beni demaniali, disciplinati dagli artt. 822 e 823 Cc. L'art. 823 Cc espressamente prevede che i beni demaniali “non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Il regime di indisponibilità dei beni demaniali comporta che l'utilizzo degli stessi sia sottoposto ad un apposito procedimento amministrativo, il cui esito si concretizza nella concessione amministrativa, con la quale si definiscono gli obblighi e le facoltà spettanti al concessionario, tra cui anche la possibilità di cedere il godimento a terzi, in misura non maggiore rispetto a quello di cui è titolare il dante causa. Sebbene il rapporto tra il concessionario e il terzo avente causa sia regolato dal diritto privato, l'autorità concedente non sarà tenuta a rispettare le posizioni giuridiche sorte in base a tali negozi di diritto privato, con il conseguente necessario assoggettamento del diritto del terzo acquirente alle ipotesi di cessazione fisiologica e patologica della concessione amministrativa, tra cui la scadenza del termine e l'eventuale revoca. 2.5.3) Gli attori erano perfettamente edotti della situazione di fatto e di diritto dei beni oggetto di contratto (sono stati versati in atti i contratti di sub-concessione stipulati tra titolare del contratto di sub-concessione da parte di CP_10 [...]
, , assegnataria della concessione demaniale CP_18 Controparte_9
l toscritta da ciascuno di diportisti/utenti). 2.5.3.1) Già nei contratti di subconcessione si precisava (v. art. 2/a, all'ultimo capoverso), che l'Utente aveva “trattato e definito direttamente con la OC CP_10 nda) prezzo e condizioni di cessione, avendo verificato direttamente l'idoneità del posto barca ai propri scopi”. La conclusione di tutti i contratti di leasing è avvenuta nel 2010, ovvero quando era noto che sola una parte delle opere del porto turistico era stata realizzata da (all'epoca, erano state eseguite le sole opere a mare e non anche le CP_10 opere a terra), e gli odierni attori ne erano ben consapevoli, risultando dal contratto di sub-concessione di ACQUAMARE del 23.3.2010 ed, altresì, dai singoli contratti di sub- concessione stipulati da UCL, oltre che con la stessa con i singoli CP_10 utilizzatori. 2.5.3.2) Inoltre, ciascuno dei diportisti ha sottoscritto apposita dichiarazione di manleva, rilasciata contestualmente alla stipula dei contratti di leasing in favore di
, con la quale dichiaravano di essere a conoscenza della Controparte_9 circostanza di fatto che l'acquisto della disponibilità del diritto relativo al posto barca/pertinenze in capo alla discendeva dal contratto di Controparte_9 sub-concessione del 23.3.201 ad Controparte_18 CP_10 nonché dal precedente atto del 28.12.2006 con il quale il Comune di aveva CP_14 conferito a la concessione sul demanio maritt Controparte_18 CP_14 al fine di costruire e gestire l'approdo per naviglio da diporto con annesse strutture. Gli attori hanno confermato per iscritto, nei citati documenti, di ben sapere che nella detta concessione erano previste e disciplinate varie ipotesi di revoca. Hanno, altresì, sollevato da qualsivoglia responsabilità riguardo a tutti i Controparte_9 rischi di posto/ormeggio e dei servizi portuali e dei rischi connessi. Hanno, vieppiù, garantito che, in qualsiasi ipotesi di sospensione, revoca temporanea e/o definitiva della concessione sarebbero stati comunque tenuti al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria. Da quanto si evince dai documenti versati in atti, la volontà delle parti risiedeva nella possibilità di utilizzare i posti barca e le utilità descritte nelle scritture agli atti dietro pagamento di un canone. I contratti sottoscritti erano, all'evidenza, ben determinati nell'oggetto, che risultava analiticamente descritto, e nelle singole pattuizioni, che non presentavano alcun profilo
21 dott. PA GA di illiceità, considerato che il cd contratto di ormeggio è tipologia negoziale pienamente utilizzata nel nostro ordinamento. 2.5.3.2.1) Nello specifico, con la dichiarazione di manleva, gli attoria, per ciascuno dei contratti di leasing, davano atto: (i) di essere a conoscenza che l'acquisto della disponibilità del diritto inerente il posto barca in capo ad , discendeva Controparte_9 dal contratto di sub-concessione in data 23.3.2010 da a Controparte_18 nonché dal precedente atto del 28.12.2006 con cui il Comune di CP_10 erito a la concessione sul demanio CP_14 Controparte_18 marittimo di allo scopo di ivi costruire e gestire l'approdo per naviglio da CP_14 diporto con annesse strutture, per la durata complessiva di 55 anni (di cui n. 5, occorrenti per la realizzazione delle opere, a decorrere dalla data del 28.12.2006, salvo proroga ai sensi dell'art. 4 della concessione, e n. 50 per la gestione) a decorrere dal collaudo totale delle opere realizzate;
(ii) di ben conoscere che nella predetta Concessione erano previste e disciplinate varie ipotesi di revoca. 2.5.3.2.2) In ragione di tali premesse, gli utilizzatori/diportisti avevano dichiarato e garantito che: «1) tutti i rischi connessi con la scelta del bene e della Concessionaria nell'ambito dell'operazione di locazione finanziaria resteranno totalmente a mio carico;
conseguentemente la Vostra società viene definitivamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo”; 3) tutti i rischi di sospensione, revoca temporanea o definitiva della Concessione e, conseguentemente, tutti i rischi di perdita della disponibilità del posto ormeggio e dei servizi portuali resteranno totalmente a mio carico;
la Vostra società viene pertanto definitivamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo”; 4) In qualsiasi ipotesi di sospensione, revoca temporanea o definitiva della Concessione …sarò comunque tenuto al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di ogni altra somma dovuta in dipendenza del contratto di locazione finanziaria;
6) in caso di restituzione del posto di ormeggio in ragione di una delle suddette cause, “sarò in ogni caso tenuto, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione, a corrisponderVi l'indennizzo previsto dalle condizioni generali e particolari di contratto in caso di perdita del bene». 2.5.3.2.3) Mediante la sottoscrizione di tali dichiarazioni, gli Utilizzatori dei contratti di leasing che ci occupano, si erano espressamente assunti tutti i rischi anche nelle ipotesi di revoca definitiva della concessione, avendo essi: confermato per iscritto che nella concessione erano previste e disciplinate varie ipotesi di revoca;
sollevato UCL da qualsiasi responsabilità riguardo a tutti i rischi di perdita della disponibilità del posto di ormeggio, dei servizi portuali e dei rischi connessi;
garantito che, in qualsiasi ipotesi di sospensione, revoca temporanea o definitiva della concessione sarebbero stati comunque tenuti al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di ogni altra somma dovuta in dipendenza dei contratti di leasing, per tutto il tempo in cui avrebbe avuto la materiale disponibilità dei posti barca e, nel caso di eventuale intimazione della restituzione degli stessi da parte dell'amministrazione demaniale, a corrispondere, comunque, l'indennizzo previsto dalle condizioni generali e particolari dei contratti di leasing nelle ipotesi di risoluzione anticipata. 2.5.3.2.4) Con le predette dichiarazioni di manleva, i diportisti utilizzatori si sono pertanto espressamente assunti tutti i rischi connessi ai contratti di leasing, anche nelle ipotesi di revoca definitiva della concessione, impegnandosi al regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di ogni altra somma dovuta in dipendenza di tali contratti. Pertanto, appaiono prive di pregio le contestazioni svolte da parti attrici circa la contrarietà al parametro di buona fede nonché la vessatorietà di siffatte dichiarazioni di manleva, essendo la stessa specificamente approvata per iscritto e pienamente legittima, in coerenza con l'impostazione legislativa che trasferisce i rischi in capo all'utilizzatore alla luce della funzione di finanziamento del leasing. Come
22 dott. PA GA pacificamente ritenuto dal giudice di legittimità, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità contrattuale per la perdita del bene in conformità della disciplina legale (cass. 13956/19). Il trasferimento del rischio in capo all'utilizzatore è, in ogni caso, coerente con le disposizioni introdotte dal Legislatore con la Legge n.124/2017 che, all'art. 1 comma 136, definisce il leasing finanziario come «il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto». 2.5.3.3) Trattandosi di beni demaniali, deve condividersi la qualificazione giuridica operata dal Tribunale di Imperia, nella sentenza n. 99 del 8.2.2023 (allegata alla comparsa conclusionale della convenuta ) e dalla Corte di Controparte_9
Appello di Genova n. 1470 del 22.11.2014 (allegata alla comparsa conclusionale della convenuta ), di “sub-concessione” dei contratti definiti dalle Controparte_9 parti “locazione finanziaria”, che corrisponde alla volontà delle parti e tiene conto della natura pubblicistica del rapporto di concessione a monte degli accordi privati. Le eventuali conseguenze derivanti da siffatta natura, che avrebbero potuto esse note ai contraenti, trattandosi di informazioni pubbliche, venivano comunque poste all'attenzione dei diportisti con la sottoscrizione della dichiarazione di manleva. 2.5.3.4) Risultando, la qualificazione di sub-concessione, coerente con la volontà delle parti, con le norme codicistiche e con le regole amministrative, le domande di dichiarazione di nullità/inefficacia dei contratti oggetto di contesa va respinta. 2.5.4) La perfetta conoscenza dei diportisti, documentalmente provata dagli atti dai medesimi sottoscritti e non contestati, esclude la sussistenza di dolo/errore nella stipula dei contratti oggetto di contesa. 2.5.4.1) All'uopo occorre rilevare che i singoli utilizzatori avevano firmato, contestualmente ai rispettivi contratti di leasing, il relativo verbale di consegna e collaudo, nel quale avevano dichiarato e riconosciuto: “di aver ricevuto in consegna l'immobile e di avere riscontrato che l'immobile stesso nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori corrispondono esattamente a quanto individuato nel contratto di locazione finanziaria e nel contratto di acquisto;
di aver riscontrato che l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori sono pienamente conformi alle sue esigenze, idonei all'uso per cui sono assunti in locazione finanziaria, in ottimo stato di conservazione e funzionamento;
di aver scrupolosamente esaminato, anche nell'interesse del Concedente, l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori e di averli trovati pienamente conformi a tutte le norme di legge e di regolamento, anche locali, in materia di edilizia di urbanistica nonché a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, ed in particolare a quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento;
di aver verificato che l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori sono muniti di ogni concessione, licenza ed autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'uso e la detenzione degli stessi;
di non aver conseguentemente alcuna riserva od eccezione da muovere con riferimento all'immobile consegnato nonché ai relativi impianti, pertinenze ed accessori e, quindi, di accettarli definitivamente ed incondizionatamente;
di essere a conoscenza e, per quanto possa occorrere, di accettare il fatto che la presente costituisce ad ogni effetto il verbale di consegna e collaudo richiamato nell'ambito del contratto di locazione finanziaria in oggetto”. [...]
) E' insostenibile, quindi, che gli odierni attori nulla sapevano: non si dimentichi,
[...] infatti, che, prima di prendere contatti con la UCL, avevano già sottoscritto (nel 2007) i contratti preliminare con e che la era CP_10 Controparte_9 intervenuta (nel 2010) e l'acq nto dettagliatamente indicati nei contratti, senza nulla promettere in più della erogazione della somma pattuita con per ottenere la disponibilità dei diritti e CP_10 dei bene dagli stessi utilizzatori individuati, accettati e dichiarati conformi alla loro volontà, con espresso riconoscimento da parte degli utilizzatori delle peculiarità del proprio investimento ed esonero dell'esponente da qual-siasi responsabilità. 2.5.4.3) Come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Genova, nella sentenza sopra richiamata, la consapevolezza in capo agli attori «dei limiti e dei rischi contrattuali in dipendenza del necessario collegamento con le vicende degli atti amministrativi di concessione non consente la configurabilità della “presupposizione” e della “condizione essenziale non verificatasi”, in quanto risulta che le parti non intendessero subordinare l'efficacia del contratto ad alcuna condizione e, anzi, esse avevano previsto e chiarito che l'esistenza di atti amministrativi che per legge avrebbero potuto determinare le vicende contrattuali al di là della volontà dei contraenti». 2.5.4.4) Neppure hanno pregio la doglianza attorea in ordine al preteso inadempimento della UCL che non avrebbe consentito il godimento dei beni e alla conseguente domanda di risoluzione dei contratti di leasing. Oltre ad essere contraddittorie, da un lato postulando un'asserita invalidità della locazione finanziaria e dall'altro invocando una risoluzione negoziale che presuppone l'esistenza di contratti validi ed efficaci, le argomentazioni attoree sono infondate in quanto non tengono conto della reale causa del contratto di locazione finanziaria (come già osservato, nel leasing, il concedente, a differenza di quanto accade nella locazione, non assume l'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, né quello di garantire il pacifico godimento (art. 1575, n. 2 e 3 Cc né la garanzia per i vizi della cosa come nella vendita, gravando il rischio del perimento del bene, sull'utilizzatore), delle previsioni contrattuali e del contenuto della dichiarazione di manleva. 2.5.6) Tutto quanto sopra, conduce ad escludere qualsivoglia ipotesi di invalidità/inefficacia/irregolarità dei contratti di cui è causa, con effetto di assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni/questioni svolte dalle parti in relazione ai detti contratti di leasing finanziario. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023).
(3) sulle domande riconvenzionali.
3.1) Considerato il reiterato, e non contestato, mancato pagamento dei canoni da parte della stante l'accertata gravità dell'inadempimento, in accoglimento CP_2 della nzionale svolta dalla , va accertata Controparte_9 P.IVA_1 l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria IF per l'operatività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cc, della clausola risolut ssa di cui agli artt. 20 e 21 delle Condizioni Generali del contratto di leasing, con conseguente obbligo della di restituzione a Parte_9 Controparte_9
24
Controparte_34
[...] [...]
P.IVA_1 quanto oggetto dei contratti di locazione finanziaria n. IF ovvero “il
[...] diritto di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistico di – Settore 2, CP_14
Dimensioni 15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, come meglio rappresentato nella planimetria allegata al P.IVA_ contratto di locazione finanziaria n. IF e versamento della somma di € 22.079,54, per canoni ed oneri scaduti alla data di risoluzione esercitata in data 08.02.2013, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, Cc, a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio, all'effettivo soddisfo. 3.2) Il difetto di legittimazione passiva del , e la sua conseguente Controparte_12 estromissione dal giudizio, assorbe la domanda di manleva svolta in via riconvenzionale nei confronti della , della (ora Controparte_9 CP_10
), della (ora RT Controparte_18 Controparte_18
SpA)
[...] Controparte_15 Parte_3
[...] Pt_3
3.3) È infondata la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale da
[...]
in comparsa di risposta, e poi richiamata dal CP_18 Controparte_18
nell'atto di riassunzione, ma non ribadita in sede di comparsa conclusionale e
[...] ia di replica, volta ad ottenere, da parte di , il Controparte_33 pagamento degli oneri di gestione e della quota IMU 2012/2013. A prescindere dalla implicita rinuncia alla domanda, in ogni caso il pagamento richiesto, concernendo spese ed oneri connesse con il godimento dei beni, competerebbe esclusivamente agli utilizzatori dei beni concessi in leasing. Obbligo, che permane in capo esclusivo agli Utilizzatore, in ossequio alle previsioni dei contratti di leasing dai medesimi sottoscritti (art. 10 delle Condizioni Generali di ciascuno dei contratti di leasing che prevede espressamente: “Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere e tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all'acquisto, alla proprietà o all'uso dell'immobile, resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore)”. 3.4) È, invece, priva di adeguato supporto probatorio la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale da in comparsa di risposta, e poi Controparte_18 richiamata dal nell'atto di riassunzione, ma non Controparte_18 ribadita in sede oria di replica, volta ad ottenere dai diportisti il pagamento degli oneri di gestione e della quota IMU 2012/2013.
(4) sulla responsabilità per lite temeraria. A giudizio della parte convenuta
[...]
e della chiamata , l'azione svolta dagli attori e dalla terza CP_9 CP_14 stituirebbe un a sso e una violazione degli obblighi di buona fede. L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 Cpc, tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Disciplinata dall'art. 96 Cpc, la suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 Cc, rispetto alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 Cpc” (cfr. cass, n.12029/2017; cass, n.3573/2002). Fra i presupposti onde ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 Cpc vi è il carattere temerario della lite ovvero 25 dott. PA GA la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cass, n.9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cass, n.327/2010; cass, n. 13071/2003). La lite temeraria ex art. 961 Cpc disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale. L'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato (causa-effetto) dell'instaurazione del processo. In linea di principio, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 Cpc - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una
“somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa. 4.1) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta degli attori e della terza chiamata, e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove
26 dott. PA GA sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
In ragione della soccombenza, le parti attrici 5.1) Parte_1 [...]
, , Controparte_2 Parte_2 CP_3 Controparte_1
e la terza intervenuta CP_4 Controparte_7 [...]
), devono essere dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, a CP_8 rimborsare a , le spese di lite del presente giudizio, così Controparte_9 come liquida del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 2.025,00 _ per la fase introduttiva, € 1.349,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 3.560,00 _ per la fase decisionale, € 3.409,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
In ragione della soccombenza, le parti attrici 5.2) Parte_1 [...]
, , Controparte_2 Parte_2 CP_3 Controparte_1
, e la terza intervenuta CP_4 Controparte_7 CP_8
), devono essere dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, a rimborsare a
[...]
(ora ), le spese di lite del presente CP_10 RT quida ità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 2.025,00 _ per la fase introduttiva, € 1.349,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 3.560,00 _ per la fase decisionale, € 3.409,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
In ragione della soccombenza, le parti attrici 5.3) Parte_1 [...]
, , Controparte_2 Parte_2 CP_3 Controparte_1
, e la terza intervenuta CP_4 Controparte_7 CP_8
), devono essere dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, a rimborsare al
[...]
, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Controparte_12 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 2.025,00 _ per la fase introduttiva, € 1.349,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 3.560,00
27 dott. PA GA _ per la fase decisionale, € 3.409,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
In ragione della soccombenza, le parti attrici 5.4) Parte_1 [...]
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), devono essere dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, a rimborsare a
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, , Controparte_2 Parte_2 CP_3 Controparte_1
CP_4 Controparte_7 CP_8
), devono essere dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, a rimborsare a
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, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, CP_14 del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 1.604,00 _ per la fase introduttiva, € 708,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.869,00 _ per la fase decisionale, € 1.790,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.431,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
In ragione della non arbitrarietà della chiamata in garanzia del 5.6) CP_12
nei confronti di (in allora INA ASSITALIA SpA), le
[...] Controparte_15 parti attrici Parte_1 Controparte_2 Parte_2
,
[...] CP_3 Controparte_1 CP_4 [...]
) e la terza intervenuta ), devono essere dichiarate Controparte_7 Controparte_8 tenute e condannate, in solido tra loro, a rimborsare a (in Controparte_15 allora, INA ASSITALIA SpA), le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 1.604,00 _ per la fase introduttiva, € 708,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.869,00
28 dott. PA GA _ per la fase decisionale, € 1.790,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.431,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
In ragione della non arbitrarietà della chiamata in garanzia del 5.7) CP_12
nei confronti di , le parti attrici
[...] Parte_3 Parte_1
[...] Controparte_2 Parte_2 CP_3
e la terza Controparte_1 CP_4 Controparte_7 intervenuta ), devono essere dichiarate tenute e condannate, in Controparte_8 solido tra loro, a rimborsare a , le spese di lite del Parte_3 presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità medio/bassa: _ per la fase di studio, € 1.604,00 _ per la fase introduttiva, € 708,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.869,00 _ per la fase decisionale, € 1.790,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.431,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del e della Controparte_12 [...]
, con conseguente estromissione dal g sorbim CP_14 e di garanzia/manleva svolte, in via riconvenzionale, dal CP_12
nei confronti di , della
[...] Controparte_9 CP_10
(or RT Controparte_18 Controparte_18
SpA)
[...] Controparte_15 Parte_3 di
[...] Pt_3 a, le domande attoree e della terza intervenuta 3) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da nei Controparte_9 confronti della e, per l'effetto, acc e di CP_2 diritto del cont finanziaria IF 1278271, condanna la CP_2 alla restituzione a , quanto oggetto Controparte_9P.IVA_1 locazione finanziaria di godimento (in via esclusiva) del posto barca ubicato nel porto turistic – Settore 2, Dimensioni 15x5, Pontile P, Codice 2P S 15, CP_14 come meglio rappresentato nella p ia allegata al contratto di locazione finanziaria n. IF P.IVA_
e al versamento, in favore di , della somma di € Controparte_9 54, per canoni ed oneri sca esercitata in data 08.02.2013, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, Cc, a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio, all'effettivo soddisfo. 4) rigetta la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale da
[...]
, in comparsa di risposta, e poi richiamata dal CP_18 Controparte_18 'atto di riassunzione, volta ad ottenere, da
[...] [...]
e dagli attori/diportisti, il pagamento degli oneri di ge CP_9
/2013 6) condanna le parti attrici Parte_1 Controparte_2
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Controparte_7 Controparte_8
che Parte_3 liquida in € 5.431,00 oltre CPA come per legge 13) respinge la domanda di condanna per lite temeraria svolta da
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e da CP_9 CP_14
14) . 52 , dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.01.2025
Il Giudice dott. PA GA (sottoscritta con firma digitale)
30 dott. PA GA
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