Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 902
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Sentenza 24 marzo 2025

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Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in una causa di opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981, avente ad oggetto la violazione del Codice della Strada. La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del Controparte_1, di un verbale di accertamento della Polizia Municipale di Parte_1, notificato il 7.9.2022, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. per non aver fornito, entro 60 giorni dalla notifica, i dati del conducente non identificato alla guida del veicolo di sua proprietà al momento di un'infrazione commessa il 29.3.2022. Il Controparte_1 aveva precedentemente pagato la sanzione relativa al verbale presupposto. Il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto l'opposizione, ritenendo che il pagamento della sanzione principale da parte del proprietario equivalesse a un riconoscimento di essere l'effettivo contravventore, esonerandolo dall'obbligo di comunicare i dati del conducente. Il Parte_1, tuttavia, impugnava tale sentenza, sostenendo che la comunicazione dei dati del conducente è sempre obbligatoria in caso di violazioni che comportano la decurtazione dei punti, anche se il proprietario paga la sanzione principale. Il Controparte_1, dal canto suo, riproponeva l'eccezione relativa alla mancata trasmissione del modulo di comunicazione dati e sosteneva la correttezza della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Lecce, accogliendo l'appello del Parte_1 e riformando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso originario del Controparte_1. Il giudice ha innanzitutto chiarito la disciplina dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S., distinguendo tra il caso di conducente identificato e quello di conducente non identificato. Nel primo caso, il pagamento della sanzione comporta la comunicazione all'anagrafe per la decurtazione dei punti, mentre in caso di ricorso si attende la definizione del procedimento. Nel secondo caso, il proprietario ha l'obbligo di fornire i dati del conducente entro 60 giorni, pena una sanzione pecuniaria specifica, senza decurtazione di punti. Il Tribunale ha ritenuto che il mero pagamento della sanzione ridotta da parte del Controparte_1 non costituisse un'ammissione inequivocabile di essere il conducente. A seguito di un supplemento istruttorio, è emerso che il Comando di Polizia Municipale non aveva trasmesso il nominativo del Controparte_1 all'anagrafe per la decurtazione dei punti, confermando che il pagamento era stato inteso come mero adempimento della sanzione pecuniaria. Pertanto, il Controparte_1 era ancora obbligato a fornire i dati del conducente, e la sua omissione comportava l'applicazione della sanzione prevista. È stata ritenuta infondata l'eccezione relativa alla mancata trasmissione del modulo, poiché l'obbligo di comunicazione dei dati sussiste indipendentemente dalla ricezione del modulo stesso. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 902
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 902
    Data del deposito : 24 marzo 2025

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