Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3663/2023 R.G. avente ad oggetto "opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)" e vertente:
TRA
Parte 1
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Maritati, giusta mandato in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Presicce, giusta mandato in atti.
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 5.3.2025, veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte_1 con ricorso depositato il 7.10.2022, adiva il Giudice di Pace di Lecce per '
sentir annullare il verbale di accertamento di violazione del C.d.S. NRG 45005/2022 del
24.8.2022 del Comando Polizia Municipale di Parte_1 notificato il 7.9.2022, con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S., in quanto "in qualità di proprietario del veicolo Volkswagen Tiguan tg. FC045BE, con il quale conducente non identificato commetteva in data 29.3.2022 la violazione di cui al verbale n. 2019/2022 notificato il 14.4.2022, ometteva di fornire, senza giustificato e documentato motivo, entro 60 giorni dalla notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione richiesti ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S. con il verbale anzidetto".
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva: a) che al verbale presupposto non era stato allegato il modulo di comunicazione dati del conducente non identificato;
b) che, in base alla giurisprudenza del Giudice di Pace di Lecce, era illegittimo il verbale elevato per la mancata
c) che in ogni caso la richiesta di dati del conducente non identificato non poteva essere effettuata con il verbale di accertamento della violazione principale, dovendosi attendere la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica di tale verbale o la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione. Parte 1Instauratosi il contraddittorio, il si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che il Giudice adito accoglieva con sentenza n. 9492/22 del 24.11.2022, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice osservava: "...appare determinante l'avvenuto pagamento incondizionato in data 16.4.2022 della sanzione amministrativa relativa al verbale presupposto della contestata violazione di cui all'art. 126 bis C.d.S.(verbale n.r.g. 2019/22) del quale è stata fornita prova documentale, costituendo questo un evidente riconoscimento da parte del destinatario del verbale di essere l'effettivo contravventore. In ragione di tanto il verbale impugnato andrà senz'altro annullato".
Il Parte 1
,con ricorso depositato il 19.5.2023, impugnava la predetta sentenza, deducendo: che quando un verbale di contravvenzione del C.d.S. prevede la decurtazione dei punti della patente è sempre obbligatorio comunicare il nome di chi guidava il veicolo al momento dell'infrazione, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 126 bis C.d.S. in caso di omissione, anche quando il proprietario del veicolo, pagando la sanzione principale, abbia implicitamente ammesso di essere alla guida del veicolo oggetto di rilevamento fotografico.
Controparte 1 costituitosi in giudizio, riproponeva l'eccezione (non esaminata dal primo
,
giudice) relativa alla illegittimità del verbale oggetto di opposizione per la mancata preventiva trasmissione del modulo di comunicazione dati del conducente e sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, conforme ad un consolidato orientamento del Giudice di Pace di
Lecce.
All'udienza del 5.3.2025 il giudicante ordinava alle parti di documentare se il Comando della
Polizia Municipale di Parte_1 ricevuto il pagamento della sanzione pecuniaria in misura
,
ridotta da parte del CP 1 CP 1 avesse o meno comunicato il nominativo dello stesso alla anagrafe degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti della patente.
Espletato tale supplemento istruttorio, all'udienza del 19.3.2025 l'appello veniva discusso e la causa immediatamente decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è fondato.
L'art. 126, bis, comma 2, C.d.S. è così formulato:
"2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166".
Dalla formulazione della norma risulta che il legislatore ha innanzitutto previsto il caso in cui venga identificato il conducente del veicolo e, con riferimento a tale fattispecie, ha previsto diverse ipotesi: a) nel caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del conducente del veicolo, l'organo di polizia nel termine di trenta giorni ne deve dare notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida perché operi la decurtazione dei punti a carico dello stesso;
b) nel caso di ricorso amministrativo o giurisdizionale, la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve invece avvenire quando sia stato definito il relativo procedimento (più specificatamente, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che "la violazione ex art. 126-bis comma 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole con annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto della violazione de qua": v. in questo senso, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 01/02/2024, n.3022); c) infine, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria e di mancato ricorso, la comunicazione per la decurtazione dei punti della patente avviene quando il verbale di accertamento della violazione diviene inoppugnabile per scadenza dei termini.
Il legislatore ha poi contemplato il caso in cui non sia identificato il conducente del veicolo e, con riferimento a tale fattispecie, ha previsto l'obbligo del proprietario di comunicare entro 60 giorni all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente;
nel caso di mancata comunicazione di tali dati, il proprietario non subirà la decurtazione dei punti dalla patente
(come ha statuito la Corte Costituzionale nella sentenza 24 gennaio 2005, n. 27), ma sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. "Nel caso in esame il conducente del veicolo non è stato identificato;
tuttavia, il CP_1 ricevuta la notifica del verbale di accertamento della violazione del limite di velocità, ha pagato la sanzione in misura ridotta;
avendo compilato il bollettino prestampato trasmessogli dal
Pt_1 di Parte 1 , non ha precisato nella causale se effettuava tale pagamento quale conducente del veicolo e autore della violazione o quale proprietario/obbligato in solido con il conducente non identificato: evidentemente, se il pagamento fosse stato effettuato dal [...]
CP 1 quale conducente/autore della violazione, l'organo di polizia avrebbe dovuto immediatamente comunicare il nominativo del CP 1 all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti della patente e non avrebbe ragion d'essere l'applicazione dell'ulteriore sanzione pecuniaria prevista per la omessa comunicazione dei dati del conducente;
viceversa, se il pagamento fosse stato effettuato dal CP 1 quale proprietario/obbligato in solido (con il conducente non identificato), scatterebbe a carico dello stesso CP 1 l'ulteriore sanzione amministrativa da euro 291 ad euro 1.166,00 per non aver comunicato i dati del conducente (senza decurtazione dei punti della patente, essendo rimasto ignoto l'autore della violazione del limite di velocità).
Il primo giudice ha ritenuto che il CP 1 , pagando la sanzione prevista per chi abbia violato il limite di velocità, abbia tramite comportamento concludente ammesso di essere l'autore della violazione, con la conseguenza di subire la decurtazione dei punti dalla patente e di essere perciò esentato dall'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo di polizia ed, in effetti, tale comunicazione non avrebbe alcuna ragione logica se l'organo di polizia - avuta notizia del pagamento della sanzione in misura ridotta - avesse già trasmesso all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il nominativo del CP_1 per la decurtazione dei punti della patente.
Tuttavia, a ben vedere, dal mero pagamento, da parte del CP 1 della sanzione pecuniaria '
in misura ridotta non si può inequivocabilmente desumere la volontà dello stesso CP 1 di confessare di essere alla guida dell'autovettura, per cui è stato disposto un supplemento istruttorio volto ad accertare come tale pagamento fosse stato inteso dalla Polizia Municipale di Parte 1 e cioè come confessione stragiudiziale del proprietario dell'autovettura di essere l'autore della contravvenzione ovvero come mero adempimento di quanto prescritto in caso di accertata violazione del codice stradale.
Ebbene, il Comando della Polizia Municipale del Comune di Parte_1 ha comunicato di non avere trasmesso il nominativo del CP 1 all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti della patente, dimostrando inequivocabilmente di non aver attribuito al mero pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta da parte dello stesso CP_1 alcun ulteriore significato oltre quello di voler pagare la contravvenzione prevista in caso di accertata violazione del limite di velocità.
- -Dal canto suo l'appellato non ha documentato come pure ben avrebbe potuto fare.
l'avvenuta decurtazione dei punti dalla patente ed ha quindi indirettamente confermato la veridicità della dichiarazione resa dal Comando della Polizia Municipale di Parte_1 . Parte 1In presenza di tali risultanze processuali, reputa il giudicante fondato l'appello del
[...] non potendosi ritenere che il CP 1 pagando la sanzione pecuniaria in misura
, ,
ridotta, avesse inteso con ciò anche confessare di essere l'autore della violazione del limite di velocità; da ciò l'obbligo dello stesso CP_1 di fornire i dati personali e della patente di guida del trasgressore e la conseguente sanzione per l'inosservanza di tale obbligo.
CP 1 Infondato è invece il motivo di opposizione (riproposto dal ex art. 346 cpc) relativo
Parte 1 del modulo da compilarsi alla asserita mancata trasmissione da parte del con i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della commessa violazione.
Invero, l'art. 126 bis C. d. S. prevede, al comma 2, penultimo cpv., che il proprietario del veicolo che ometta, "senza giustificato e documentato motivo", di fornire i dati personali e della patente di guida del trasgressore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166.
Ebbene, il verbale di accertamento della violazione del limite di velocità notificato al CP 1 onerava il proprietario del veicolo di indicare i dati personali e della patente del trasgressore, per cui lo stesso CP 1 aveva l'obbligo di comunicare alla Polizia Municipale tali dati indipendentemente dalla trasmissione del modulo da compilare e, qualora avesse ritenuto tale modulo indispensabile, avrebbe dovuto richiederlo tempestivamente, potendosi soltanto in presenza di un tale comportamento ritenersi “giustificata” la mancata tempestiva comunicazione dell'identità dell'autore della violazione.
La particolarità della fattispecie (che ha indotto il primo giudice ad accogliere il ricorso del [...]
CP_1, in conformità ad un consolidato orientamento di quell'organo giudiziario) giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il
19.5.2023, dal Controparte_1 avverso la sentenza delParte 1 nei confronti di
Giudice di Pace di Lecce n. 9492/22 del 24.11.2022, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal CP_1 con atto depositato il 7.10.2022, avverso il verbale di accertamento di violazione del C.d.S. NRG 45005/2022 del 24.8.2022 del Comando Polizia Municipale di Parte_1 notificato il 7.9.2022; spese del doppio grado del giudizio compensate.
Così deciso in Lecce il 19.3.2025.
Il Giudice Unico