Art. 12. 1. Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e non docente della Scuola sono quelli gia' esistenti per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
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Articolo 12 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
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11 marzo 1987
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