Articolo 12 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
Articolo 11Articolo 13
Versione
11 marzo 1987
Art. 12. 1. Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e non docente della Scuola sono quelli gia' esistenti per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987