Sentenza 31 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 31/03/2015, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04809/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03909/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2014, proposto dal sig. RM RR, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Lazzaro, con domicilio eletto presso l’avv. Simonetta De Julio in Roma, largo Leonardo Da Vinci, 5;
contro
Banca d'LI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avvocati Giuseppe Napoletano, Adriana Pavesi e Giuseppe Tiscione, domiciliata in Roma, Via Nazionale, 91;
nei confronti di
Soc. Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1162227/13 del 13.12.2013 con il quale la Banca d'LI ha disposto nei confronti del ricorrente l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 144 t.u.b.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca d'LI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alla Banca d’LI e depositato entro il termine di rito il Sig. RM RR impugnava, contestandone l’illegittimità sotto vari profili, i provvedimenti in epigrafe indicati, relativi all’accertamento e contestazione degli addebiti e successiva irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 144 e 145 T.U. Bancario (D.lgs. n. 385 del 1993), nei suoi confronti, per irregolarità commesse nell’esercizio delle proprie funzioni societarie.
2. Si è costituita in giudizio la Banca d’LI contestando le dedotte censure di illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - come peraltro anticipato alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - alla luce della sentenza della Corte costituzionale 15.4.2014, n. 94 (G.U., 1^ serie speciale – Corte cost., n. 18 del 23.4.2014) che, sulla base della precedente declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 162 del 2012, in materia di sanzioni applicate dalla CONSOB, ha ribadito che “l'art. 44 della legge n. 69 del 2009 contiene una delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi. In quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). Pertanto, come già affermato in relazione al caso delle sanzioni applicate dalla CONSOB, anche con riferimento alle sanzioni irrogate dalla Banca d'LI il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, doveva tenere in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega, i quali richiedevano di «adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» (art. 44 della legge n. 69 del 2009)”.
Eccedendo i limiti della delega conferita il legislatore delegato non ha considerato la consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione formatasi sia con riguardo alle sanzioni previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 2980 del 2005), che con riferimento a quelle (oggetto della presente causa) disciplinate dall'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze n. 13709 del 2004 e n. 16577 del 2010; ordinanze della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 9600 e n. 9602 del 2006).
Secondo la Consulta, pertanto, l'intervento del legislatore delegato, “incidendo profondamente sul precedente assetto, si è illegittimamente discostato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in violazione della delega. Pertanto, deve ritenersi che, nel trasferire alla giurisdizione esclusiva, estesa al merito, del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'LI, gli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 104 del 2012 abbiano ecceduto i limiti della delega conferita, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.”
4. Per le medesime ragioni sopra illustrate devono ritenersi affette da illegittimità costituzionale anche le norme abrogative, direttamente conseguenti alla disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, contenute nell'art. 4, comma 1, numeri 17) e 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010.
In coerenza con quanto precede ed alla luce del Decreto legislativo “correttivo” del 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), la Consulta ha ritenuto di dovere anche rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'LI.
Analogamente la sentenza in commento ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 - nel testo anteriore all'aggiunta di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), non rilevante nel giudizio a quo -, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993, là dove attribuiscono alla Corte d'appello di Roma la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'LI”.
Ne consegue l’integrale reviviscenza, con effetto “ex tunc”, delle disposizioni illegittimamente abrogate dall'art. 4, comma 1, numeri 17) e 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e cioè dei commi da 4 a 8 dell’art. 145 del T.U. Bancario i quali prevedono e disciplinano il giudizio di opposizione ai provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative emessi dalla Banca d’LI, affidandolo alla competenza funzionale (in unico grado) della Corte di appello di Roma.
Non sembra perciò dubbio che la presente controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo e debba considerarsi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza funzionale della Corte di appello di Roma, davanti alla quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti, considerando la materia del contendere ed il “novum” costituito dal recente arresto del Giudice delle Leggi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2015
IL SEGRETARIO