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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3067/2020 depositato il 20/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - x elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Vix
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 416/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 11/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920189004866682000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accadeva che l'Agente della Riscossione notificava intimazione di pagamento n.
05920189004866682/000, in data 06.06.2018 al Resistente_1 che impugnava con ricorso presso la competente Commissione tributaria. Avverso la sentenza numero 416/01/2020 della CTP favorevole al contribuente proponeva gravame l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Più dettagliatamente, la CTP accoglieva il ricorso annullando la cartella così motivando: «Questa commissione rileva che l'agenzia non ha versato in atti la documentazione attestante la intervenuta rituale notifica degli atti prodromici –avviso di accertamento e cartella di pagamento-; in difetto di tale prova, allo stato degli atti, l'intimazione di pagamento in esame deve ritenersi, rispetto ai prefati atti, priva di valido titolo sottostante ai fini della riscossione( circostanza risolutiva ed assorbente ogni altra questione prospettata)».
Laddove l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla contestata intimazione di pagamento
(avviso di accertamento e cartella di pagamento), è infondata.
L'Ufficio ha evidenziato che l'atto impugnato è stato ritualmente notificato, producendo la copia delle relate di notifica, sebbene solo in appello, rimanendo comunque riconosciuta alle parti la facoltà di produrre nel giudizio di impugnazione documenti non depositati nel giudizio introduttivo, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che riconosce la piena ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di appello, pur quando gli stessi avrebbero potuto essere depositati già nel primo grado, stante il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 58, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.
Nel caso che ci occupa, l'attività di notifica dell'atto impo-esattivo è avvenuta in data 15-07-2016, e la prova documentale è stata allegata all'atto di appello.
Più precisamente, l'atto di accertamento TUPTUPM001030 è stato notificato con l'utilizzo della modalità che operano in caso di irreperibilità relativa, data la temporanea assenza del destinatario. Sul tema della distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.
24781/2025, nel solco della più recente giurisprudenza (cfr pronuncia n. 27729/2024), chiarisce che l'irreperibilità relativa implica che il destinatario (o i soggetti abilitati a ricevere) non è trovato temporaneamente presso la residenza nota, in tal caso trova applicazione la procedura di cui all'articolo
140 cpc.
L'irreperibilità assoluta concerne invece la situazione in cui è ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica, qui opera l'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973, più snello e meno garantista.
Nel caso in esame, non essendo stato possibile rintracciare il contribuente, a causa della sua assenza temporanea dai luoghi in cui deve eseguirsi la notificazione, ha trovato applicazione il disposto dell'art. 140 c.p.c. (caso di irreperibilità relativa) con tutte le formalità prescritte: deposito della copia dell'atto - affissione dell'avviso - spedizione della raccomandata, preceduti dall'istanza di notificazione ed accompagnati dalla stesura della relata di notifica).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in € 400,00 per il primo grado di giudizio ed € 600,00 per il presente grado di giudizio oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3067/2020 depositato il 20/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - x elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Vix
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 416/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 11/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920189004866682000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accadeva che l'Agente della Riscossione notificava intimazione di pagamento n.
05920189004866682/000, in data 06.06.2018 al Resistente_1 che impugnava con ricorso presso la competente Commissione tributaria. Avverso la sentenza numero 416/01/2020 della CTP favorevole al contribuente proponeva gravame l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Più dettagliatamente, la CTP accoglieva il ricorso annullando la cartella così motivando: «Questa commissione rileva che l'agenzia non ha versato in atti la documentazione attestante la intervenuta rituale notifica degli atti prodromici –avviso di accertamento e cartella di pagamento-; in difetto di tale prova, allo stato degli atti, l'intimazione di pagamento in esame deve ritenersi, rispetto ai prefati atti, priva di valido titolo sottostante ai fini della riscossione( circostanza risolutiva ed assorbente ogni altra questione prospettata)».
Laddove l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla contestata intimazione di pagamento
(avviso di accertamento e cartella di pagamento), è infondata.
L'Ufficio ha evidenziato che l'atto impugnato è stato ritualmente notificato, producendo la copia delle relate di notifica, sebbene solo in appello, rimanendo comunque riconosciuta alle parti la facoltà di produrre nel giudizio di impugnazione documenti non depositati nel giudizio introduttivo, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che riconosce la piena ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di appello, pur quando gli stessi avrebbero potuto essere depositati già nel primo grado, stante il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 58, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.
Nel caso che ci occupa, l'attività di notifica dell'atto impo-esattivo è avvenuta in data 15-07-2016, e la prova documentale è stata allegata all'atto di appello.
Più precisamente, l'atto di accertamento TUPTUPM001030 è stato notificato con l'utilizzo della modalità che operano in caso di irreperibilità relativa, data la temporanea assenza del destinatario. Sul tema della distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.
24781/2025, nel solco della più recente giurisprudenza (cfr pronuncia n. 27729/2024), chiarisce che l'irreperibilità relativa implica che il destinatario (o i soggetti abilitati a ricevere) non è trovato temporaneamente presso la residenza nota, in tal caso trova applicazione la procedura di cui all'articolo
140 cpc.
L'irreperibilità assoluta concerne invece la situazione in cui è ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica, qui opera l'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973, più snello e meno garantista.
Nel caso in esame, non essendo stato possibile rintracciare il contribuente, a causa della sua assenza temporanea dai luoghi in cui deve eseguirsi la notificazione, ha trovato applicazione il disposto dell'art. 140 c.p.c. (caso di irreperibilità relativa) con tutte le formalità prescritte: deposito della copia dell'atto - affissione dell'avviso - spedizione della raccomandata, preceduti dall'istanza di notificazione ed accompagnati dalla stesura della relata di notifica).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in € 400,00 per il primo grado di giudizio ed € 600,00 per il presente grado di giudizio oltre gli accessori di legge, se dovuti.