Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica

    La Corte ha respinto l'eccezione preliminare relativa alla nullità della notifica dell'atto, poiché direttamente eseguita dall'Agente della riscossione a mezzo del servizio postale.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ha ritenuto destituito di fondamento il motivo relativo alla prescrizione, affermando che la prova documentale prodotta dal concessionario per la riscossione dimostra la regolare notifica periodica di richieste e intimazioni di pagamento, atti divenuti definitivi perché non tempestivamente impugnati e utili ad interrompere la prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo relativo al difetto di motivazione, ritenendo che dalla lettura della comunicazione di iscrizione ipotecaria si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento delle cartelle indicate, che non devono essere allegate all'atto, una volta dimostrata l'avvenuta precedente notifica al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 47
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo