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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 BOLLO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 BOLLO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1
, chiedeva l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria, documento n.
09520231460000116008 di € 26.622,17, notificata in data 30/01/2025, nella parte relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2017, 2018 e 2019, ai diritti di iscrizione camera di commercio 2017, ed IVA
2016, emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Crotone.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva, sostanzialmente, i seguenti motivi:
- la nullità della notifica;
- la nullità del provvedimento impugnato in quanto trattavasi di tributi per i quali era maturato il termine di prescrizione, non avendo ricevuto precedenti richieste di pagamento e notifiche;
- il difetto di motivazione.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo
Valentia per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, non meritevole di accoglimento. Deve essere respinta, anzitutto, l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Crotone in ragione del fatto che la parte ha limitato l'impugnazione ai tributi di competenza di questa Corte.
Va respinta, inoltre, perché preliminare rispetto alle altre ed indipendentemente dall'applicabilità nel caso di specie del principio del raggiungimento dello scopo, la questione relativa alla nullità della notifica dell'atto poiché direttamente eseguita dall'Agente della riscossione a mezzo del servizio postale.
Destituito di fondamento, ancora, si appalesa il motivo relativo al presunto difetto di motivazione dell'atto, posto che, dalla lettura della comunicazione di iscrizione ipotecaria si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento delle cartelle indicate, che non devono essere allegate all'atto, una volta dimostrata l'avvenuta precedente notifica al contribuente.
Tanto premesso, nel merito si osserva che, diversamente da come sostenuto dal ricorrente, dalla prova documentale prodotta dal concessionario per la riscossione, nel tempo è intervenuta, periodicamente, la regolare notifica di richieste (ed intimazioni) di pagamento con riferimento ai tributi indicati nell'atto impugnato.
Atti, tutti, divenuti definitivi perché non tempestivamente impugnati nei termini di rito ed utili ad interrompere la prescrizione, così come era intervenuta la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 in favore di dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone, ed euro 250,00 in favore della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 BOLLO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 BOLLO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000116008 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1
, chiedeva l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria, documento n.
09520231460000116008 di € 26.622,17, notificata in data 30/01/2025, nella parte relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2017, 2018 e 2019, ai diritti di iscrizione camera di commercio 2017, ed IVA
2016, emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Crotone.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva, sostanzialmente, i seguenti motivi:
- la nullità della notifica;
- la nullità del provvedimento impugnato in quanto trattavasi di tributi per i quali era maturato il termine di prescrizione, non avendo ricevuto precedenti richieste di pagamento e notifiche;
- il difetto di motivazione.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo
Valentia per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, non meritevole di accoglimento. Deve essere respinta, anzitutto, l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Crotone in ragione del fatto che la parte ha limitato l'impugnazione ai tributi di competenza di questa Corte.
Va respinta, inoltre, perché preliminare rispetto alle altre ed indipendentemente dall'applicabilità nel caso di specie del principio del raggiungimento dello scopo, la questione relativa alla nullità della notifica dell'atto poiché direttamente eseguita dall'Agente della riscossione a mezzo del servizio postale.
Destituito di fondamento, ancora, si appalesa il motivo relativo al presunto difetto di motivazione dell'atto, posto che, dalla lettura della comunicazione di iscrizione ipotecaria si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento delle cartelle indicate, che non devono essere allegate all'atto, una volta dimostrata l'avvenuta precedente notifica al contribuente.
Tanto premesso, nel merito si osserva che, diversamente da come sostenuto dal ricorrente, dalla prova documentale prodotta dal concessionario per la riscossione, nel tempo è intervenuta, periodicamente, la regolare notifica di richieste (ed intimazioni) di pagamento con riferimento ai tributi indicati nell'atto impugnato.
Atti, tutti, divenuti definitivi perché non tempestivamente impugnati nei termini di rito ed utili ad interrompere la prescrizione, così come era intervenuta la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 in favore di dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone, ed euro 250,00 in favore della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Crotone, 13.1.2026