TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 20/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GNOCATO ELIO MICHELE (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS, 146 10129 TORINO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAZZA MICHELE (C.F. ) e C.F._3
dell'avv. NEGRI LUCA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._4
TRIESTE 20/B 23100 CP_1
CONVENUTO
(C.F. ), CON LA Controparte_2 P.IVA_2
PROCURATRICE (C.F. ) E, IN NOME E PER CP_3 P.IVA_3
CONTO DI QUEST'ULTIMA, C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. ORIZIO MARCO (C.F. ), elettivamente C.F._5
pagina 1 di 9 domiciliata in presso lo studio dell'avv. Enza Mainini in via Martello n. 31 Morbegno
(SO)
INTERVENUTO
Oggetto: contratti bancari (conto corrente) e fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO PER IL CONTO CORRENTE N. 19180/54
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.;
b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma,
c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra pagina 2 di 9 le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.
B) quanto alla fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. in data Parte_1
10.11.1997 e del 24.10.2006, accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante; in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle sole clausole sub art. 2, 6 e 8; accogliere in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis.
C) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore e di legittimazione passiva della convenuta, nonché l'intervenuta CP_1
prescrizione, nei limiti eccepiti nella narrativa della comparsa di costituzione, dei diritti
e delle domande dell'attore e di conseguenza respingerle;
nel merito, in via principale: rigettare le domande dell'attore perché nulle, inammissibili e infondate in fatto e in diritto. pagina 3 di 9 Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.”
Per parte intervenuta:
“voglia Codesto ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge: in via preliminare: accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o della capacità di stare in giudizio dell'attore sig. in quanto fallito, e Parte_1
per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto inammissibile, con ogni conseguente statuizione;
nel merito: rigettare ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e/o in diritto;
in particolare, rigettare l'avversaria domanda di accertamento della nullità delle garanzie di cui in atti, rilasciate dall'attore in favore della Banca cedente e, per
l'effetto, dichiarare la piena efficacia delle predette garanzie.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 28.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo la ripetizione ex art. 2033 c.c. di Controparte_5
quanto illegittimamente addebitato sul conto corrente n. 19180/54 intestato alla
[...]
e l'accertamento dell'invalidità della fideiussione omnibus rilasciata il Controparte_6
10.11.1997.
1.1 L'attore esponeva di essere garante, sulla base di fideiussione omnibus del
10.11.1997 dell'importo massimo di lire 880.000.000, di la quale a Controparte_6
sua volta era titolare del conto corrente n. 19180/54 aperto il 11.07.1985 presso la
[...]
. Controparte_1
Esperito accesso agli atti ex art. 119 T.U.B., egli rilevava la mancata pattuizione, nell'originario contratto di conto corrente, di commissioni (inclusa la C.M.S.) e interessi attivi e passivi (questi ultimi determinati solo con successivo contratto del 22.03.2014), pagina 4 di 9 in violazione dell'art. 117 T.U.B. nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Deduceva, inoltre, la nullità della pattuizione relativa alla C.F.A., nell'ambito del contratto di apertura di credito del 22.03.2014, per assenza dell'indicazione della percentuale e dell'importo. Per conseguenza, osservava come il complessivo aggravio per la cliente fosse tale da superare la soglia di usura.
Con riferimento alla fideiussione, lamentava la violazione della disciplina antitrust per essere stilata su modulo conforme ABI oggetto di decisione della Banca d'Italia nel
2005, con conseguente nullità della garanzia prestata.
Da ultimo, in caso di qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia, invocava l'exceptio doli generalis.
2. Con comparsa di risposta depositata il 26.05.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo accertarsi il difetto di legittimazione attiva Controparte_5
dell'attore e il difetto di legittimazione passiva della convenuta, eccependo l'intervenuta prescrizione e comunque concludendo per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
2.1 La Banca convenuta rappresentava che e i soci Controparte_7
e avevano già proposto una causa del tutto Parte_1 Parte_2
analoga davanti a questo Tribunale sub R.G. 437/2016, dichiarata estinta con sent.
399/2021 del 17.11.2021 a seguito del fallimento della società e dei soci come dichiarato dal Tribunale di Como con sent. 54/2020 del 11.11.2020. A seguito di ciò, il conto corrente era stato estinto e passato a sofferenza con un saldo passivo di € 329.756,54, così come gli altri rapporti bancari di cui era titolare la società fallita. Dava altresì atto di aver ceduto pro soluto a tali posizioni nell'ambito di Controparte_2
un'operazione di cartolarizzazione pubblicata in G.U. n. 151 del 21.12.2021.
2.2 Ciò premesso, la Banca convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva di essendo stato anch'egli dichiarato fallito dal Tribunale di Parte_1
Como quale socio amministratore della ed essendo la procedura Controparte_7
pagina 5 di 9 ancora pendente, con conseguente perdita del fallito della capacità di stare in giudizio.
Deduceva, poi, che non essendo titolare del rapporto di conto corrente nulla Pt_1
aveva mai versato e dunque non era legittimato ad agire in ripetizione di qualsivoglia indebito.
Dal canto proprio, la eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva a CP_1
cagione della cessione intervenuta in favore di Controparte_2
2.3 Nel merito, contestava la sussistenza di qualsivoglia violazione della disciplina antitrust, essendo la censura formulata da controparte generica e indeterminata.
Precisava, poi, che la domanda di pagamento inviata alla debitrice principale e all'attore il 03.12.2020 doveva essere intesa come istanza ai sensi dell'art. 1957 c.c., con esclusione di ogni possibile decadenza, comunque impossibile da verificarsi non essendo l'art. 1957 c.c. applicabile ai contratti autonomi di garanzia.
Richiamava, poi, Cass. S.U. n. 2207/2005, secondo cui la prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale relativa alle fideiussioni che riproducono lo schema ABI era riferibile solo agli anni 2002-2005, mentre quella di cui è causa era ampiamente precedente.
Relativamente all'exceptio doli generalis, rilevava la mancanza di prova circa il carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento.
2.4 Quanto al conto corrente, la eccepiva in primo luogo la prescrizione dei diritti CP_1
antecedenti il 28.02.2013, ossia 10 anni prima dell'introduzione del presente giudizio, presumendosi la natura solutoria delle poste. Inoltre, evidenziava l'inammissibilità delle domande alla luce della previsione di cui all'art. 7 della garanzia fideiussoria che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta” e quindi senza la possibilità di sollevare eccezioni nel merito.
Le doglianze dovevano, comunque, ritenersi infondate, non essendo versati in atti gli estratti conto ed essendo le contestazioni non specifiche e circostanziate con riferimento al dato temporale e alla misura dei tassi e delle commissioni applicate, che comunque dovevano ritenersi legittime considerato il fatto che trattavasi di contratto precedente pagina 6 di 9 all'entrata in vigore del T.U.B. e che prevedeva l'applicabilità delle condizioni usualmente praticate sulla piazza, fatte salve dall'art. 161 co. 6 T.U.B., peraltro modificabili unilateralmente dalla Banca. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120 T.U.B. e della delibera 09.02.2000 la capitalizzazione trimestrale degli Pt_3
interessi era sempre stata effettuata a condizione di reciprocità. Riguardo all'usura, la formula utilizzata da parte attrice differiva da quella di cui alle istruzioni della Banca
d'Italia.
3. Con comparsa depositata il 26.05.2023, interveniva in giudizio Controparte_2
in persona della procuratrice e, per questa, della mandataria
[...] CP_3
eccependo il difetto di legittimazione attiva e di capacità a stare in Controparte_4
giudizio in capo all'attore, contestando quanto dedotto con particolare riferimento alla nullità delle fideiussioni e alla decadenza ex art. 1957 c.c. e concludendo per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
4. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 20.10.2023 il Giudice onorario dott. Lorella Cesana, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. il 18.12.2024. In quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
5. La causa deve essere definita con l'accoglimento dell'eccezione di carenza della capacità di stare in giudizio in capo all'attore.
5.1 In diritto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;
a questa regola, enunciata dall'art. 43 del r.d.
16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la pagina 7 di 9 tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa” (Cass.
n. 24159/2013).
5.2 Nel caso di specie, parte attrice, in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nulla ha dedotto sul punto, limitandosi ad una contestazione formale e poi svolgendo argomentazioni circa il diverso tema dell'interesse ad agire (la cui carenza mai era stata sollevata dalle controparti). Non emerge, dunque, in alcun modo dalla difesa attorea che il Curatore sia rimasto inerte nella tutela della posizione debitoria di cui è causa, per cui non può ritenersi configurata un'ipotesi di eccezione rispetto al principio sopra richiamato.
Ne consegue l'inammissibilità delle domande attoree tutte.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
260.001,00 ed € 520.000,00 (considerato l'importo garantito da fideiussione), con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, che viene liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
Per il principio di causalità, devono essere poste a carico di parte attrice anche le spese di lite dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
condanna a rimborsare a e a Parte_1 Controparte_5
le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in € Controparte_2
17.252,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge. pagina 8 di 9 20/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GNOCATO ELIO MICHELE (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS, 146 10129 TORINO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAZZA MICHELE (C.F. ) e C.F._3
dell'avv. NEGRI LUCA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._4
TRIESTE 20/B 23100 CP_1
CONVENUTO
(C.F. ), CON LA Controparte_2 P.IVA_2
PROCURATRICE (C.F. ) E, IN NOME E PER CP_3 P.IVA_3
CONTO DI QUEST'ULTIMA, C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. ORIZIO MARCO (C.F. ), elettivamente C.F._5
pagina 1 di 9 domiciliata in presso lo studio dell'avv. Enza Mainini in via Martello n. 31 Morbegno
(SO)
INTERVENUTO
Oggetto: contratti bancari (conto corrente) e fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO PER IL CONTO CORRENTE N. 19180/54
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.;
b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma,
c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra pagina 2 di 9 le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.
B) quanto alla fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. in data Parte_1
10.11.1997 e del 24.10.2006, accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante; in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle sole clausole sub art. 2, 6 e 8; accogliere in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis.
C) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore e di legittimazione passiva della convenuta, nonché l'intervenuta CP_1
prescrizione, nei limiti eccepiti nella narrativa della comparsa di costituzione, dei diritti
e delle domande dell'attore e di conseguenza respingerle;
nel merito, in via principale: rigettare le domande dell'attore perché nulle, inammissibili e infondate in fatto e in diritto. pagina 3 di 9 Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.”
Per parte intervenuta:
“voglia Codesto ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge: in via preliminare: accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o della capacità di stare in giudizio dell'attore sig. in quanto fallito, e Parte_1
per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto inammissibile, con ogni conseguente statuizione;
nel merito: rigettare ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e/o in diritto;
in particolare, rigettare l'avversaria domanda di accertamento della nullità delle garanzie di cui in atti, rilasciate dall'attore in favore della Banca cedente e, per
l'effetto, dichiarare la piena efficacia delle predette garanzie.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 28.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo la ripetizione ex art. 2033 c.c. di Controparte_5
quanto illegittimamente addebitato sul conto corrente n. 19180/54 intestato alla
[...]
e l'accertamento dell'invalidità della fideiussione omnibus rilasciata il Controparte_6
10.11.1997.
1.1 L'attore esponeva di essere garante, sulla base di fideiussione omnibus del
10.11.1997 dell'importo massimo di lire 880.000.000, di la quale a Controparte_6
sua volta era titolare del conto corrente n. 19180/54 aperto il 11.07.1985 presso la
[...]
. Controparte_1
Esperito accesso agli atti ex art. 119 T.U.B., egli rilevava la mancata pattuizione, nell'originario contratto di conto corrente, di commissioni (inclusa la C.M.S.) e interessi attivi e passivi (questi ultimi determinati solo con successivo contratto del 22.03.2014), pagina 4 di 9 in violazione dell'art. 117 T.U.B. nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Deduceva, inoltre, la nullità della pattuizione relativa alla C.F.A., nell'ambito del contratto di apertura di credito del 22.03.2014, per assenza dell'indicazione della percentuale e dell'importo. Per conseguenza, osservava come il complessivo aggravio per la cliente fosse tale da superare la soglia di usura.
Con riferimento alla fideiussione, lamentava la violazione della disciplina antitrust per essere stilata su modulo conforme ABI oggetto di decisione della Banca d'Italia nel
2005, con conseguente nullità della garanzia prestata.
Da ultimo, in caso di qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia, invocava l'exceptio doli generalis.
2. Con comparsa di risposta depositata il 26.05.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo accertarsi il difetto di legittimazione attiva Controparte_5
dell'attore e il difetto di legittimazione passiva della convenuta, eccependo l'intervenuta prescrizione e comunque concludendo per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
2.1 La Banca convenuta rappresentava che e i soci Controparte_7
e avevano già proposto una causa del tutto Parte_1 Parte_2
analoga davanti a questo Tribunale sub R.G. 437/2016, dichiarata estinta con sent.
399/2021 del 17.11.2021 a seguito del fallimento della società e dei soci come dichiarato dal Tribunale di Como con sent. 54/2020 del 11.11.2020. A seguito di ciò, il conto corrente era stato estinto e passato a sofferenza con un saldo passivo di € 329.756,54, così come gli altri rapporti bancari di cui era titolare la società fallita. Dava altresì atto di aver ceduto pro soluto a tali posizioni nell'ambito di Controparte_2
un'operazione di cartolarizzazione pubblicata in G.U. n. 151 del 21.12.2021.
2.2 Ciò premesso, la Banca convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva di essendo stato anch'egli dichiarato fallito dal Tribunale di Parte_1
Como quale socio amministratore della ed essendo la procedura Controparte_7
pagina 5 di 9 ancora pendente, con conseguente perdita del fallito della capacità di stare in giudizio.
Deduceva, poi, che non essendo titolare del rapporto di conto corrente nulla Pt_1
aveva mai versato e dunque non era legittimato ad agire in ripetizione di qualsivoglia indebito.
Dal canto proprio, la eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva a CP_1
cagione della cessione intervenuta in favore di Controparte_2
2.3 Nel merito, contestava la sussistenza di qualsivoglia violazione della disciplina antitrust, essendo la censura formulata da controparte generica e indeterminata.
Precisava, poi, che la domanda di pagamento inviata alla debitrice principale e all'attore il 03.12.2020 doveva essere intesa come istanza ai sensi dell'art. 1957 c.c., con esclusione di ogni possibile decadenza, comunque impossibile da verificarsi non essendo l'art. 1957 c.c. applicabile ai contratti autonomi di garanzia.
Richiamava, poi, Cass. S.U. n. 2207/2005, secondo cui la prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale relativa alle fideiussioni che riproducono lo schema ABI era riferibile solo agli anni 2002-2005, mentre quella di cui è causa era ampiamente precedente.
Relativamente all'exceptio doli generalis, rilevava la mancanza di prova circa il carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento.
2.4 Quanto al conto corrente, la eccepiva in primo luogo la prescrizione dei diritti CP_1
antecedenti il 28.02.2013, ossia 10 anni prima dell'introduzione del presente giudizio, presumendosi la natura solutoria delle poste. Inoltre, evidenziava l'inammissibilità delle domande alla luce della previsione di cui all'art. 7 della garanzia fideiussoria che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta” e quindi senza la possibilità di sollevare eccezioni nel merito.
Le doglianze dovevano, comunque, ritenersi infondate, non essendo versati in atti gli estratti conto ed essendo le contestazioni non specifiche e circostanziate con riferimento al dato temporale e alla misura dei tassi e delle commissioni applicate, che comunque dovevano ritenersi legittime considerato il fatto che trattavasi di contratto precedente pagina 6 di 9 all'entrata in vigore del T.U.B. e che prevedeva l'applicabilità delle condizioni usualmente praticate sulla piazza, fatte salve dall'art. 161 co. 6 T.U.B., peraltro modificabili unilateralmente dalla Banca. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120 T.U.B. e della delibera 09.02.2000 la capitalizzazione trimestrale degli Pt_3
interessi era sempre stata effettuata a condizione di reciprocità. Riguardo all'usura, la formula utilizzata da parte attrice differiva da quella di cui alle istruzioni della Banca
d'Italia.
3. Con comparsa depositata il 26.05.2023, interveniva in giudizio Controparte_2
in persona della procuratrice e, per questa, della mandataria
[...] CP_3
eccependo il difetto di legittimazione attiva e di capacità a stare in Controparte_4
giudizio in capo all'attore, contestando quanto dedotto con particolare riferimento alla nullità delle fideiussioni e alla decadenza ex art. 1957 c.c. e concludendo per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
4. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 20.10.2023 il Giudice onorario dott. Lorella Cesana, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. il 18.12.2024. In quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
5. La causa deve essere definita con l'accoglimento dell'eccezione di carenza della capacità di stare in giudizio in capo all'attore.
5.1 In diritto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;
a questa regola, enunciata dall'art. 43 del r.d.
16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la pagina 7 di 9 tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa” (Cass.
n. 24159/2013).
5.2 Nel caso di specie, parte attrice, in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nulla ha dedotto sul punto, limitandosi ad una contestazione formale e poi svolgendo argomentazioni circa il diverso tema dell'interesse ad agire (la cui carenza mai era stata sollevata dalle controparti). Non emerge, dunque, in alcun modo dalla difesa attorea che il Curatore sia rimasto inerte nella tutela della posizione debitoria di cui è causa, per cui non può ritenersi configurata un'ipotesi di eccezione rispetto al principio sopra richiamato.
Ne consegue l'inammissibilità delle domande attoree tutte.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
260.001,00 ed € 520.000,00 (considerato l'importo garantito da fideiussione), con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, che viene liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
Per il principio di causalità, devono essere poste a carico di parte attrice anche le spese di lite dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
condanna a rimborsare a e a Parte_1 Controparte_5
le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in € Controparte_2
17.252,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge. pagina 8 di 9 20/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 9 di 9