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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 4/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 719/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Guido Giangiacomo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via
Ignazio Silone n. 4/E;
attore
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: ACCERTAMENTO USUCAPIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. seguito da decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
[...] ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il pieno ed assoluto diritto di proprietà di acquisito per intervenuta usucapione ex Parte_1 articolo 1158 codice civile sull'appezzamento di terreno agricolo sito in Vasto, esteso complessivamente 1.580 mq indentificato in catasto al foglio 30 particella 398 partita
1978 qualità vigneto classe 3 reddito dominicale 13,87 € reddito agrario 8,98 €; - ordinare al signor Conservatore dell'Agenzia per il Territorio di Chieti di trascrivere
l'emananda sentenza sollevandolo da ogni responsabilità. - condannare il resistente alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%)”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
- egli possiede, uti dominus, da oltre venti anni ed in modo continuativo, ininterrotto e pacifico un terreno agricolo sito a Vasto, esteso complessivamente 1.580 mq indentificato in catasto al foglio 30 particella 398 partita 1978 qualità vigneto classe 3 reddito dominicale 13,87 € reddito agrario 8,98 €;
- in particolare, egli provvede da anni alla pulizia dello stesso anche al fine di poter attraverso la detta particella raggiungere altre particelle di sua proprietà giusta sentenza di usucapione n. 398 del 12.12.2016;
- a seguito di ricerche svolte presso gli Uffici del Catasto e l'anagrafe del comune di Vasto, la particella sopra individuata risulta di proprietà accatastata, dal 22/8/1975 in virtù dell'impianto meccanografico e, quindi, per assegnazione d'ufficio, ad nato a [...] il [...] ma Controparte_1 sconosciuto all'anagrafe e figlio di anche Persona_1 esso nato a [...] figlio a sua volta di nato a Persona_2
Vasto il 19/11/1920, tutti emigrati in Australia da decenni.
2 Il convenuto regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio e, pertanto, verificato il rispetto del termine a comparire, è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
***
1. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. In diritto, giova preliminarmente osservare come la contumacia del convenuto non sollevi l'attore dall'onere della prova e non costituisca neanche comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr., in tal senso, Cass.
13.6.2013 n. 14860).
Si evidenza, tuttavia, che la documentazione prodotta da parte attrice, unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale, costituiscono adeguata prova ai fini dell'accoglimento della domanda.
Invero, è in atti visura storica dell'immobile oggetto di domanda di usucapione da cui si evince che lo stesso risulta di titolarità dell'odierno convenuto dal 22/8/1975. Inoltre, la teste escussa ha confermato che il ricorrente percorre e tiene pulito da oltre venti anni il terreno agricolo sito a Vasto accatastato al foglio 30 particella 398 e che negli ultimi venti anni nessuno ha reclamato la proprietà del terreno che il ricorrente usa e possiede indisturbatamente essendo anche proprietario di un fondo limitrofo.
Alla luce delle predette risultanze, va dichiarata l'intervenuta usucapione da parte del ricorrente del diritto di piena proprietà sul terreno agricolo sito a Vasto, esteso complessivamente 1.580 mq, indentificato in catasto al foglio
30, particella 398, partita 1978, qualità vigneto classe 3, 3 reddito dominicale 13,87 €, reddito agrario 8,98 €, con ordine all'ufficio di pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e della mancata costituzione ed opposizione da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.
719/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione da parte di della piena proprietà del terreno agricolo Parte_1 sito a Vasto, esteso complessivamente 1.580 mq, indentificato in catasto al foglio 30, particella 398, partita 1978, qualità vigneto classe 3, reddito dominicale 13,87 €, reddito agrario
8,98 €;
2) ordina all'ufficio di pubblicità immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di quantificate in € 125,00 per Parte_1 anticipazioni ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Vasto, 16/6/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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