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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2024, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 07/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 4528 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LANDA SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti MORREALE AGNELLO
GABRIELE e BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/11/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le ordinanze ingiunzione n. 000080656 prot. N. 44842, n. 01-
000086719 prot. N. 44846 e n. 01-000080136 prot. N. 44849;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_2
che liquida complessivamente in € 2.400,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_2
ingiunzione n. 01-000080656 prot. N. 44842 del 22/03/2022 deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto di accertamento, prescrizione, decadenza e insussistenza della pretesa sanzionatoria.
Con successivi ricorsi proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 01-000086719 prot. N. 44846 e n. 01-000080136 prot. N.
44849, per i medesimi motivi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in tutti i giudizi il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio la sanzione comminata veniva rimodulata ai sensi dell'art. 23 del D.L. 48/2023 conv. in L. n. 85/2023, alla quale la parte ricorrente riteneva di non aderire.
Riuniti i procedimenti, senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Disattesa l'eccezione della omessa notifica dell'atto di accertamento, consegnato a domicilio in data 12.5.2017, va preliminarmente affrontata l'eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 della L. n.
689/1981. premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui all'art. della predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso,
e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi 3/2012,
4/2012, 1/2013, 2/2013 3/2013, 1/2014 e 4/2014 e che, all'epoca delle violazioni non erano oggetto di sanzione amministrativa, ma di sanzione penale;
ritenuto che
esse sono diventate oggetto di sanzione amministrativa con l'entrata in vigore della L. 15.1.2016 n. 8 (6.2.2016), decorrendo da tale data il momento in cui l' avrebbe dovuto compiere- qualora necessari - i CP_2
necessari accertamenti;
rilevato che la notifica dell'accertamento della violazione e della diffida ad adempiere (in vece di verbale unico di accertamento e notificazione) risulta concluso e notificato a mani della ricorrente in data 12.5.2017 e che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data 22.3.2022; ritenuta pertanto, in virtù del disposto dell'art. 2 comma 1bis e 1quater del prefato D.L. n. 463/1983 e della sospensione di cui all'art. 36 del D.L. n
23/2020, non maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L.
689/1981; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981 può essere posto dall'entrata in vigore della L. 8/2016 (6.2.2016)
o viceversa dalla trasmissione all'ente dell'accertamento della violazione della norma;
rilevato che l' costituendosi, ha dichiarato di essere già prima CP_2
dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione a conoscenza dell'omissione contributiva e di avere già emesso e notificato i relativi avvisi d'addebito;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute oltre tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); ritenuto che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo onere CP_2
probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale data di trasmissione degli atti dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità giudiziaria o, in alternativa, la conoscenza della violazione (risalente al 2012) soltanto in data prossima alla notifica dell'accertamento o, ancora i motivi per cui il completamento dell'accertamento abbia richiesto un tempo superiore ai 90 giorni;
ritenuto inoltre che le ordinanze ingiunzione successive concorrono per periodi non comprese nell'anno solare e, per questo motivo, il ritardo non può essere imputato all'atetsa della conclusione dell'anno contributivo;
considerato per questo che, posta la notificazione del verbale di accertamento e notificazione in data 12.5.2017, dopo oltre un anno dal conseguimento della potestà sanzionatoria e del relativo onere di notifica, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_2
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, riytenuto assorbito ogni altro motivo di opposizione, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata e annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla media dei valori delle ordinanze ingiunzioni originarie e rimodulate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 07/11/2024
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 07/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 4528 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LANDA SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti MORREALE AGNELLO
GABRIELE e BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/11/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le ordinanze ingiunzione n. 000080656 prot. N. 44842, n. 01-
000086719 prot. N. 44846 e n. 01-000080136 prot. N. 44849;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_2
che liquida complessivamente in € 2.400,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_2
ingiunzione n. 01-000080656 prot. N. 44842 del 22/03/2022 deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto di accertamento, prescrizione, decadenza e insussistenza della pretesa sanzionatoria.
Con successivi ricorsi proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 01-000086719 prot. N. 44846 e n. 01-000080136 prot. N.
44849, per i medesimi motivi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in tutti i giudizi il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio la sanzione comminata veniva rimodulata ai sensi dell'art. 23 del D.L. 48/2023 conv. in L. n. 85/2023, alla quale la parte ricorrente riteneva di non aderire.
Riuniti i procedimenti, senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Disattesa l'eccezione della omessa notifica dell'atto di accertamento, consegnato a domicilio in data 12.5.2017, va preliminarmente affrontata l'eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 della L. n.
689/1981. premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui all'art. della predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso,
e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi 3/2012,
4/2012, 1/2013, 2/2013 3/2013, 1/2014 e 4/2014 e che, all'epoca delle violazioni non erano oggetto di sanzione amministrativa, ma di sanzione penale;
ritenuto che
esse sono diventate oggetto di sanzione amministrativa con l'entrata in vigore della L. 15.1.2016 n. 8 (6.2.2016), decorrendo da tale data il momento in cui l' avrebbe dovuto compiere- qualora necessari - i CP_2
necessari accertamenti;
rilevato che la notifica dell'accertamento della violazione e della diffida ad adempiere (in vece di verbale unico di accertamento e notificazione) risulta concluso e notificato a mani della ricorrente in data 12.5.2017 e che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data 22.3.2022; ritenuta pertanto, in virtù del disposto dell'art. 2 comma 1bis e 1quater del prefato D.L. n. 463/1983 e della sospensione di cui all'art. 36 del D.L. n
23/2020, non maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L.
689/1981; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981 può essere posto dall'entrata in vigore della L. 8/2016 (6.2.2016)
o viceversa dalla trasmissione all'ente dell'accertamento della violazione della norma;
rilevato che l' costituendosi, ha dichiarato di essere già prima CP_2
dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione a conoscenza dell'omissione contributiva e di avere già emesso e notificato i relativi avvisi d'addebito;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute oltre tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); ritenuto che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo onere CP_2
probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale data di trasmissione degli atti dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità giudiziaria o, in alternativa, la conoscenza della violazione (risalente al 2012) soltanto in data prossima alla notifica dell'accertamento o, ancora i motivi per cui il completamento dell'accertamento abbia richiesto un tempo superiore ai 90 giorni;
ritenuto inoltre che le ordinanze ingiunzione successive concorrono per periodi non comprese nell'anno solare e, per questo motivo, il ritardo non può essere imputato all'atetsa della conclusione dell'anno contributivo;
considerato per questo che, posta la notificazione del verbale di accertamento e notificazione in data 12.5.2017, dopo oltre un anno dal conseguimento della potestà sanzionatoria e del relativo onere di notifica, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_2
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, riytenuto assorbito ogni altro motivo di opposizione, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata e annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla media dei valori delle ordinanze ingiunzioni originarie e rimodulate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 07/11/2024
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini