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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 137/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice rel. ed est. udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 137/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione giudiziale, per le seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino 40; Controparte_1 verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 40 co. 7
CCII, non essendo stata possibile la notifica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. della resistente per causa imputabile al destinatario (la casella, esistente, risultava invero “inibita alla ricezione”, difettando così una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, sul punto v. Cass. 13.12.2022 n. 3618, Cass. 20.09.2021 n. 25426); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
considerato che
la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
1 rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII), come prova l'elevato ammontare dei debiti tributari maturati, giusta informativa aggiornata dell'Agenzia delle Entrate, oltre al debito nei confronti del ricorrente portato dal monitorio divenuto definitivo;
ritenuto che
la società, che non ha presentato bilanci nell'ultimo triennio, versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, anche tenuto conto della circostanza per la quale il bilancio 2020 -l'ultimo depositato- si è chiuso con una perdita di esercizio di € 103.437,00; ritenuto dunque che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società con sede legale in Venezia- Controparte_1
Mestre, via Torino 40;
Nomina giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;
Nomina curatore il dott. con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Fissa l'udienza del 28.01.2026 ore 11.30 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
2 Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice rel. ed est. udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 137/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione giudiziale, per le seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino 40; Controparte_1 verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 40 co. 7
CCII, non essendo stata possibile la notifica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. della resistente per causa imputabile al destinatario (la casella, esistente, risultava invero “inibita alla ricezione”, difettando così una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, sul punto v. Cass. 13.12.2022 n. 3618, Cass. 20.09.2021 n. 25426); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
considerato che
la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
1 rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII), come prova l'elevato ammontare dei debiti tributari maturati, giusta informativa aggiornata dell'Agenzia delle Entrate, oltre al debito nei confronti del ricorrente portato dal monitorio divenuto definitivo;
ritenuto che
la società, che non ha presentato bilanci nell'ultimo triennio, versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, anche tenuto conto della circostanza per la quale il bilancio 2020 -l'ultimo depositato- si è chiuso con una perdita di esercizio di € 103.437,00; ritenuto dunque che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società con sede legale in Venezia- Controparte_1
Mestre, via Torino 40;
Nomina giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;
Nomina curatore il dott. con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Fissa l'udienza del 28.01.2026 ore 11.30 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
2 Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo
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