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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1405/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1405/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Piazza Armerina alla via Papa Roncalli n. 8 presso lo studio e difesa dell'Avv. Marlene
L. Muscarà (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8 nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Catania alla via Umberto I n. 306 presso lo studio dell'Avv. Gabriella
Gangi (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 27.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2022, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Pt_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig.
, ad AG (EN) in data 24.06.1998; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto CP_1
Comune al n. 10, Parte 2, Serie A, Anno 1998.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio , ad Enna il Per_1
04.01.2003, ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Sentenza n. 108/2021 pubblicata il
24.02.2021, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 387/2019 R.G., ha pronunciato la separazione dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in corso di causa l'11.01.2021, con il quale i coniugi hanno concordato che il sig. contribuisse al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, convivente con la madre, versando alla stessa un assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate nel protocollo CNF); per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Tribunale ha dato atto della corresponsione della somma di € 11.000,00 una tantum da parte della al , a saldo e stralcio di ogni rapporto Pt_1 CP_1
patrimoniale, bancario e/o finanziario cointestato (conti correnti, deposito titoli, azioni od obbligazioni, ecc.), a mezzo assegno quietanzato, salvo buon fine.
Con il ricorso in oggetto, la ricorrente ha rappresentato che il figlio , dall'anno accademico Per_1
2021/2022, si è iscritto all'Università degli Studi di Enna “Kore” e frequenta il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria, e ha riferito che il padre “non ha sostenuto la quota del 50% delle spese relative all'iscrizione all'università, ai libri, ai viaggi andata e ritorno da Enna, al vitto, etc.,
pagina 2 di 8 posto che la frequenza delle lezioni e dei laboratori relativi alla suindicata facoltà è obbligatoria” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
La ricorrente ha altresì rilevato che, in considerazione dell'età e del percorso di studi intrapreso, le esigenze di vita del figlio sono mutate rispetto a quelle considerate in seno alla separazione Per_1 consensuale, con conseguente aumento delle spese e che, in particolare, “l'indipendenza di Per_1
negli spostamenti è un obiettivo estremamente importante da raggiungere per renderlo un cittadino autonomo il che implica necessità per lo stesso di poter fruire di un'automobile con le conseguenti spese per l'assicurazione, il bollo auto, il carburante, ecc.”, non potendo limitare l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli al minimo necessario per il sostentamento.
Essendo trascorso oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico del sig. ad € 400,00 mensili, in considerazione delle Per_1 CP_1
accresciute esigenze determinate dall'età, dalla frequentazione dell'università, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, tra cui le tasse di iscrizione universitarie, libri scolastici e le spese sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del figlio;
o a quella maggiore o minore somma da stabilire all'esito dell'istruttoria da aggiornarsi annualmente secondo indice Istat.
In data 4 febbraio 2023, si è costituito in giudizio il sig. , il quale non si è opposto alla CP_1
domanda di divorzio ma ha contestato le ulteriori richieste della ricorrente.
Premesso di aver sempre corrisposto il mantenimento ordinario per il figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie di volta in volta necessarie (spese mediche, spese per viaggi e per attività sportive, come da ricevute allegate), ha evidenziato di essere stato escluso dalle decisioni inerenti la vita del figlio, venendo contattato solo per richieste economiche “non previamente concordate e, spesso, gravose per le limitate risorse del resistente”, in particolare riferendo di avere “appreso dell'iscrizione del figlio ad un'università privata soltanto quando gli è stato richiesto il contributo per il pagamento delle tasse”
(cfr. pag. 3 della memoria di costituzione del resistente).
Tanto premesso, il resistente ha chiesto di “stabilire che lo stesso abbia a contribuire al mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente con la corresponsione diretta a di una somma Per_1 mensile non superiore a € 250,00”; nonché di “porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie dei figlio nella misura del 50% pro quota, purché preventivamente concordate”.
pagina 3 di 8 Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
16.02.2023, con ordinanza del 24.02.2023, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di separazione, osservando “che le condizioni di separazione sono state concordate dai coniugi nell'imminenza dell'iscrizione universitaria del figlio e che non risulta comunque che della scelta di iscrizione ad un'università privata, con i conseguenti maggiori costi, sia stato reso partecipe il convenuto, dovendosi peraltro rilevare che le scelte di studio dei figli devono necessariamente essere commisurate alle possibilità economiche di chi tali scelte deve sostenere”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, designato giudice istruttore lo scrivente relatore, nonché fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 24.05.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
Con la propria memoria, la ricorrente ha reiterato le richieste spiegate in ricorso, chiedendo altresì di accertare “l'obbligo del Sig. alla corresponsione del 50% delle spese universitarie”. CP_1
Il resistente, dal canto suo, ha documentato di avere subito la trasformazione a tempo determinato del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, sicché, “stante la intervenienda modifica reddituale”, ha chiesto disporsi le spese straordinarie per il 25% a carico del padre e per il 75% a carico della madre, “purché preventivamente concordate”.
All'esito dell'udienza del 24.05.2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.11.2023, rilevata l'intervenuta decadenza di parte resistente dalle richieste istruttorie formulate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. in quanto depositata tardivamente, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.05.2024, poi rinviata al 29.10.2024.
Con le note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Segnatamente, il resistente, ha chiesto “la revoca del contributo di mantenimento (spese ordinarie e straordinarie) per intervenuta autosufficienza del figlio -o comunque la riduzione- dell'attuale misura del contributo stesso sia per le ordinarie che per le straordinarie (rispetto alla misura disposta in ordinanza presidenziale) stante i due fatti nuovi sopra enunciati, ossia il reddito da lavoro percepito dal figlio e la sopravvenuta esiguità e precarietà di reddito del padre”.
pagina 4 di 8 Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 108/2021 del 24.02.2021, resa a definizione del procedimento n. 387/2019
R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1 n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 16.02.2023 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
In relazione al mantenimento del figlio , occorre previamente porre a confronto le posizioni Per_1
economiche dei genitori, entrambi insegnanti.
Emerge dagli atti di causa che la ricorrente è insegnante a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili, al netto della rata mensile di € 250,00 relativa al prestito con scadenza al 2031 (cfr. prospetto paga Maggio 2023 allegato alla prima memoria istruttoria della ricorrente); in occasione dell'udienza presidenziale, la ricorrente ha altresì dichiarato di percepire un rimborso spese per l'impianto fotovoltaico di € 500,00 a bimestre. Può quindi considerarsi nella disponibilità della ricorrente la somma media mensile di € 1.750,00.
Il resistente è docente a tempo determinato part-time. Ebbene, in corso di causa (segnatamente, il
05.05.2023) il rapporto di lavoro tra il resistente e l'Amministrazione scolastica, all'esito del contenzioso amministrativo in essere, è stato convertito a tempo determinato;
per l'anno scolastico successivo (2023/2024), il sig. ha comunque ottenuto un incarico annuale di supplenza. CP_1
Sicché, pur tenendo in considerazione la condizione di precarietà del sig. , il reddito netto CP_1
dallo stesso percepito ammonta a circa € 1.000,00 mensili, al netto della rata di € 434,00 relativa al consolidamento di due precedenti prestiti, consolidamento effettuato nel novembre 2022 e con durata decennale (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione del resistente).
Occorre altresì dare atto che, nelle more del giudizio, il figlio , oggi ventiduenne, ha, dapprima, Per_1
svolto il Servizio Civile Universale, e poi, per il corrente anno scolastico, ha ottenuto un incarico di supplenza con scadenza al 30.06.2025 presso due istituti scolastici siti in Milano.
pagina 5 di 8 All'evidenza, l'accettazione dell'incarico è volta ad accumulare sin d'ora punteggio utile nell'ambito delle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze); il ragazzo, peraltro, sta ancora studiando per conseguire la laurea magistrale ed è evidente che le spese da sostenersi per alloggiare e vivere a
Milano, oltre che per recarsi ad Enna periodicamente per lezioni ed esami universitari, non possono essere coperte dalla retribuzione percepita.
È noto che “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio,
l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro” (Cass. civ., Sez. I, 28/10/2024, n. 27818); peraltro, “se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento” (Cass. civ, sez. I, 16/09/2024, n. 24731).
Nella fattispecie a mani, sta proseguendo gli studi universitari e, lodevolmente, ha deciso di Per_1
accettare l'incarico annuale a Milano, viaggiando per coniugare l'attività lavorativa e la parziale frequenza delle lezioni ad Enna, con ragionevole dispendio di energie e risorse economiche.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali citati, non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento gravante sul padre, in considerazione della precarietà dell'incarico ottenuto dal figlio, dell'evidente impegno profuso dal ragazzo e della palese finalità dell'accettazione dell'incarico in quel di Milano ad accumulare punteggio e non certo a godere di una retribuzione, appena sufficiente a coprire parte delle spese.
In relazione alla misura del mantenimento, a gennaio 2021, i coniugi concordarono la somma di €
250,00 mensili, in epoca in cui, pur potendo ritenere prevedibile un'iscrizione di all'università, Per_1
considerato che all'epoca frequentava l'ultimo anno della scuola superiore, non poteva financo prevedersi quale facoltà avrebbe scelto il ragazzo e, soprattutto, quale Ateneo, dovendo, peraltro, tenere in considerazione che la facoltà poi scelta prevedeva un numero chiuso di iscrizioni, di tal ché non risultava prevedibile nemmeno il superamento del test d'ingresso da parte di . Per_1
Ciò posto, in ossequio al più recente orientamento di legittimità, “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4
c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se
pagina 6 di 8 non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione
(giudiziale o convenzionale) dell'assegno” (Cass. civ., Sez. I, 18/03/2024, n. 7169). Pertanto, in linea generale, tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve ritenersi compreso nell'assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Di contro, tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell'assegno, non
è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario.
Nella fattispecie a mani, nell'accordo del gennaio 2021, i coniugi hanno espressamente fatto rinvio alle Contr linee guida adottate dal che, in linea col citato orientamento, escludono le tasse universitarie dal mantenimento ordinario (“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: … spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)”.
Risulta quindi indubbio che le spese per tasse universitarie non siano comprese nell'assegno di mantenimento ordinario. Tuttavia, esula dall'oggetto del presente giudizio ogni valutazione circa l'eventuale diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario.
Ciò posto, la richiesta di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento non può trovare accoglimento alla luce di due essenziali fattori: anzitutto, il contributo, seppur ancora precario e di modesta entità, dello stesso al proprio mantenimento;
in secondo luogo, la condizione Per_1
economica del padre che non può dirsi migliorata rispetto agli accordi raggiunti in sede di separazione,
a gennaio 2021.
In conclusione, va confermato l'obbligo del padre di corrispondere in favore della madre l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio , pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_1
secondo gli indici ISTAT.
In assenza di una domanda in tal senso da parte del figlio, il padre continuerà a corrispondere alla madre il predetto assegno.
In punto di ripartizione delle spese straordinarie non è ravvisabile una sproporzione tra i redditi dei genitori tale da statuire una iniqua suddivisione delle stesse, dovendo, pertanto, considerare congrua la pagina 7 di 8 suddivisione delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida adottate dal CNF, come concordato dai coniugi in sede di separazione, in ragione del 50% ciascuno.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Catania l'01.02.1970 (C.F.: ) e nato a [...] C.F._1 Controparte_1
l'11.02.1967 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AG al n. 10, Parte 2, Serie A, Anno 1998;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , un assegno mensile di € 250,00, da versare entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida adottate dal CNF;
- COMPENSA le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1405/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Piazza Armerina alla via Papa Roncalli n. 8 presso lo studio e difesa dell'Avv. Marlene
L. Muscarà (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8 nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Catania alla via Umberto I n. 306 presso lo studio dell'Avv. Gabriella
Gangi (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 27.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2022, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Pt_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig.
, ad AG (EN) in data 24.06.1998; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto CP_1
Comune al n. 10, Parte 2, Serie A, Anno 1998.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio , ad Enna il Per_1
04.01.2003, ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Sentenza n. 108/2021 pubblicata il
24.02.2021, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 387/2019 R.G., ha pronunciato la separazione dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in corso di causa l'11.01.2021, con il quale i coniugi hanno concordato che il sig. contribuisse al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, convivente con la madre, versando alla stessa un assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate nel protocollo CNF); per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Tribunale ha dato atto della corresponsione della somma di € 11.000,00 una tantum da parte della al , a saldo e stralcio di ogni rapporto Pt_1 CP_1
patrimoniale, bancario e/o finanziario cointestato (conti correnti, deposito titoli, azioni od obbligazioni, ecc.), a mezzo assegno quietanzato, salvo buon fine.
Con il ricorso in oggetto, la ricorrente ha rappresentato che il figlio , dall'anno accademico Per_1
2021/2022, si è iscritto all'Università degli Studi di Enna “Kore” e frequenta il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria, e ha riferito che il padre “non ha sostenuto la quota del 50% delle spese relative all'iscrizione all'università, ai libri, ai viaggi andata e ritorno da Enna, al vitto, etc.,
pagina 2 di 8 posto che la frequenza delle lezioni e dei laboratori relativi alla suindicata facoltà è obbligatoria” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
La ricorrente ha altresì rilevato che, in considerazione dell'età e del percorso di studi intrapreso, le esigenze di vita del figlio sono mutate rispetto a quelle considerate in seno alla separazione Per_1 consensuale, con conseguente aumento delle spese e che, in particolare, “l'indipendenza di Per_1
negli spostamenti è un obiettivo estremamente importante da raggiungere per renderlo un cittadino autonomo il che implica necessità per lo stesso di poter fruire di un'automobile con le conseguenti spese per l'assicurazione, il bollo auto, il carburante, ecc.”, non potendo limitare l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli al minimo necessario per il sostentamento.
Essendo trascorso oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico del sig. ad € 400,00 mensili, in considerazione delle Per_1 CP_1
accresciute esigenze determinate dall'età, dalla frequentazione dell'università, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, tra cui le tasse di iscrizione universitarie, libri scolastici e le spese sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del figlio;
o a quella maggiore o minore somma da stabilire all'esito dell'istruttoria da aggiornarsi annualmente secondo indice Istat.
In data 4 febbraio 2023, si è costituito in giudizio il sig. , il quale non si è opposto alla CP_1
domanda di divorzio ma ha contestato le ulteriori richieste della ricorrente.
Premesso di aver sempre corrisposto il mantenimento ordinario per il figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie di volta in volta necessarie (spese mediche, spese per viaggi e per attività sportive, come da ricevute allegate), ha evidenziato di essere stato escluso dalle decisioni inerenti la vita del figlio, venendo contattato solo per richieste economiche “non previamente concordate e, spesso, gravose per le limitate risorse del resistente”, in particolare riferendo di avere “appreso dell'iscrizione del figlio ad un'università privata soltanto quando gli è stato richiesto il contributo per il pagamento delle tasse”
(cfr. pag. 3 della memoria di costituzione del resistente).
Tanto premesso, il resistente ha chiesto di “stabilire che lo stesso abbia a contribuire al mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente con la corresponsione diretta a di una somma Per_1 mensile non superiore a € 250,00”; nonché di “porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie dei figlio nella misura del 50% pro quota, purché preventivamente concordate”.
pagina 3 di 8 Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
16.02.2023, con ordinanza del 24.02.2023, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di separazione, osservando “che le condizioni di separazione sono state concordate dai coniugi nell'imminenza dell'iscrizione universitaria del figlio e che non risulta comunque che della scelta di iscrizione ad un'università privata, con i conseguenti maggiori costi, sia stato reso partecipe il convenuto, dovendosi peraltro rilevare che le scelte di studio dei figli devono necessariamente essere commisurate alle possibilità economiche di chi tali scelte deve sostenere”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, designato giudice istruttore lo scrivente relatore, nonché fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 24.05.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
Con la propria memoria, la ricorrente ha reiterato le richieste spiegate in ricorso, chiedendo altresì di accertare “l'obbligo del Sig. alla corresponsione del 50% delle spese universitarie”. CP_1
Il resistente, dal canto suo, ha documentato di avere subito la trasformazione a tempo determinato del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, sicché, “stante la intervenienda modifica reddituale”, ha chiesto disporsi le spese straordinarie per il 25% a carico del padre e per il 75% a carico della madre, “purché preventivamente concordate”.
All'esito dell'udienza del 24.05.2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.11.2023, rilevata l'intervenuta decadenza di parte resistente dalle richieste istruttorie formulate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. in quanto depositata tardivamente, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.05.2024, poi rinviata al 29.10.2024.
Con le note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Segnatamente, il resistente, ha chiesto “la revoca del contributo di mantenimento (spese ordinarie e straordinarie) per intervenuta autosufficienza del figlio -o comunque la riduzione- dell'attuale misura del contributo stesso sia per le ordinarie che per le straordinarie (rispetto alla misura disposta in ordinanza presidenziale) stante i due fatti nuovi sopra enunciati, ossia il reddito da lavoro percepito dal figlio e la sopravvenuta esiguità e precarietà di reddito del padre”.
pagina 4 di 8 Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 108/2021 del 24.02.2021, resa a definizione del procedimento n. 387/2019
R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1 n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 16.02.2023 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
In relazione al mantenimento del figlio , occorre previamente porre a confronto le posizioni Per_1
economiche dei genitori, entrambi insegnanti.
Emerge dagli atti di causa che la ricorrente è insegnante a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili, al netto della rata mensile di € 250,00 relativa al prestito con scadenza al 2031 (cfr. prospetto paga Maggio 2023 allegato alla prima memoria istruttoria della ricorrente); in occasione dell'udienza presidenziale, la ricorrente ha altresì dichiarato di percepire un rimborso spese per l'impianto fotovoltaico di € 500,00 a bimestre. Può quindi considerarsi nella disponibilità della ricorrente la somma media mensile di € 1.750,00.
Il resistente è docente a tempo determinato part-time. Ebbene, in corso di causa (segnatamente, il
05.05.2023) il rapporto di lavoro tra il resistente e l'Amministrazione scolastica, all'esito del contenzioso amministrativo in essere, è stato convertito a tempo determinato;
per l'anno scolastico successivo (2023/2024), il sig. ha comunque ottenuto un incarico annuale di supplenza. CP_1
Sicché, pur tenendo in considerazione la condizione di precarietà del sig. , il reddito netto CP_1
dallo stesso percepito ammonta a circa € 1.000,00 mensili, al netto della rata di € 434,00 relativa al consolidamento di due precedenti prestiti, consolidamento effettuato nel novembre 2022 e con durata decennale (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione del resistente).
Occorre altresì dare atto che, nelle more del giudizio, il figlio , oggi ventiduenne, ha, dapprima, Per_1
svolto il Servizio Civile Universale, e poi, per il corrente anno scolastico, ha ottenuto un incarico di supplenza con scadenza al 30.06.2025 presso due istituti scolastici siti in Milano.
pagina 5 di 8 All'evidenza, l'accettazione dell'incarico è volta ad accumulare sin d'ora punteggio utile nell'ambito delle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze); il ragazzo, peraltro, sta ancora studiando per conseguire la laurea magistrale ed è evidente che le spese da sostenersi per alloggiare e vivere a
Milano, oltre che per recarsi ad Enna periodicamente per lezioni ed esami universitari, non possono essere coperte dalla retribuzione percepita.
È noto che “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio,
l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro” (Cass. civ., Sez. I, 28/10/2024, n. 27818); peraltro, “se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento” (Cass. civ, sez. I, 16/09/2024, n. 24731).
Nella fattispecie a mani, sta proseguendo gli studi universitari e, lodevolmente, ha deciso di Per_1
accettare l'incarico annuale a Milano, viaggiando per coniugare l'attività lavorativa e la parziale frequenza delle lezioni ad Enna, con ragionevole dispendio di energie e risorse economiche.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali citati, non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento gravante sul padre, in considerazione della precarietà dell'incarico ottenuto dal figlio, dell'evidente impegno profuso dal ragazzo e della palese finalità dell'accettazione dell'incarico in quel di Milano ad accumulare punteggio e non certo a godere di una retribuzione, appena sufficiente a coprire parte delle spese.
In relazione alla misura del mantenimento, a gennaio 2021, i coniugi concordarono la somma di €
250,00 mensili, in epoca in cui, pur potendo ritenere prevedibile un'iscrizione di all'università, Per_1
considerato che all'epoca frequentava l'ultimo anno della scuola superiore, non poteva financo prevedersi quale facoltà avrebbe scelto il ragazzo e, soprattutto, quale Ateneo, dovendo, peraltro, tenere in considerazione che la facoltà poi scelta prevedeva un numero chiuso di iscrizioni, di tal ché non risultava prevedibile nemmeno il superamento del test d'ingresso da parte di . Per_1
Ciò posto, in ossequio al più recente orientamento di legittimità, “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4
c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se
pagina 6 di 8 non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione
(giudiziale o convenzionale) dell'assegno” (Cass. civ., Sez. I, 18/03/2024, n. 7169). Pertanto, in linea generale, tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve ritenersi compreso nell'assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Di contro, tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell'assegno, non
è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario.
Nella fattispecie a mani, nell'accordo del gennaio 2021, i coniugi hanno espressamente fatto rinvio alle Contr linee guida adottate dal che, in linea col citato orientamento, escludono le tasse universitarie dal mantenimento ordinario (“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: … spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)”.
Risulta quindi indubbio che le spese per tasse universitarie non siano comprese nell'assegno di mantenimento ordinario. Tuttavia, esula dall'oggetto del presente giudizio ogni valutazione circa l'eventuale diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario.
Ciò posto, la richiesta di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento non può trovare accoglimento alla luce di due essenziali fattori: anzitutto, il contributo, seppur ancora precario e di modesta entità, dello stesso al proprio mantenimento;
in secondo luogo, la condizione Per_1
economica del padre che non può dirsi migliorata rispetto agli accordi raggiunti in sede di separazione,
a gennaio 2021.
In conclusione, va confermato l'obbligo del padre di corrispondere in favore della madre l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio , pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_1
secondo gli indici ISTAT.
In assenza di una domanda in tal senso da parte del figlio, il padre continuerà a corrispondere alla madre il predetto assegno.
In punto di ripartizione delle spese straordinarie non è ravvisabile una sproporzione tra i redditi dei genitori tale da statuire una iniqua suddivisione delle stesse, dovendo, pertanto, considerare congrua la pagina 7 di 8 suddivisione delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida adottate dal CNF, come concordato dai coniugi in sede di separazione, in ragione del 50% ciascuno.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Catania l'01.02.1970 (C.F.: ) e nato a [...] C.F._1 Controparte_1
l'11.02.1967 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AG al n. 10, Parte 2, Serie A, Anno 1998;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , un assegno mensile di € 250,00, da versare entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida adottate dal CNF;
- COMPENSA le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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