Articolo 6 della Legge 24 febbraio 1953, n. 142
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 marzo 1953
Art. 6.
Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al competente Ufficio del lavoro:
1) il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e' provvisto e la categoria e la voce dell'invalidita' da cui e' colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);
2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione alla occupazione cui aspira;
3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' de compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
Gli orfani dei caduti per causa di servizio, che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4, dovranno, all'atto della domanda d'iscrizione, presentare all'Ufficio del lavoro competente:
1) un certificato di nascita debitamente legalizzato;
2) una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.
Entrata in vigore il 31 marzo 1953