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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127ter cpc, del 03.07.2025, nella causa iscritta al n. 3446 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
), rappresentato e difeso giusta Via Della Lunigiana, n. 1 (C.F. C.F. 1 mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi, e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(p.iva P.IVA 1 ), in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_1
Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti Pasquale "
Allocca e Imperia Tagliafierro, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso
Garibaldi n. 387;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: risarcimento danni
1.
Con ricorso depositato in data 22.08.2024, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della [...]
Controparte_1 dal 01/01/2013 al 31/12/2020, inquadrato nel profilo professionale di coordinatore, con parametro retributivo 210, di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, con ultima residenza di servizio presso l'impianto di Benevento;
che, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, a decorrere dal
01/01/2013 e fino al 31/12/2020, aveva prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n.
66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL applicato al rapporto;
che, le ore di lavoro straordinario svolte, risultanti dai prospetti paga, sono state prestate per soddisfare le ordinarie esigenze tecnico-produttive della datrice di lavoro, in assenza di specifici accordi individuali e/o collettivi ed in assenza delle condizioni derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Per tali motivi, il ricorrente chiedeva di "1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2020 ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subito dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €100.861,47 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto". Si è costituito Controparte_1 eccependo preliminarmente la prescrizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso poiché il danno da usura psico-fisica, pur se presunto quanto all'an, andava provato nel quantum e, nella specie, alcuna prova era stata offerta e ha contestato la quantificazione del danno operata dal ricorrente.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e viene decisa alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Venendo al merito, parte ricorrente lamenta di aver patito un danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
La più recente giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere la risarcibilità del danno c.d. "da stress" o "da usura psicofisica", che si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale (Cass. n. 2886 del
2014; n. 15043 del 2015; n. 26450 del 2021).
Esso si verifica quale conseguenza di una prestazione lavorativa che ecceda di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protragga per diversi anni. Tale danno si distingue dal danno biologico inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto (danno alla salute), che si concretizza, a differenza del danno da usura psicofisica, in una "infermità" fisica e/o psichica. Pertanto, quando il datore di lavoro sia inadempiente nell'assicurare al lavoratore il diritto al riposo, così come garantito dall'art. 36 Cost., oltre che dai molteplici istituti stabiliti dalla legge ed eventualmente della contrattazione collettiva e tale inadempimento sia di gravità sufficiente alla luce di tutte le circostanze del caso concreto,
l'esistenza del danno da usura psicofisica, a differenza del danno biologico, è presunta nell'an. Ai fini della determinazione dell'entità del danno, in applicazione dei principi generali, occorre tenere conto della gravità dell'inadempimento datoriale.
La giurisprudenza ha chiarito che la mera disponibilità del lavoratore alla prestazione lavorativa straordinaria non può integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass., ordinanza n.
12538 del 10/05/2019; Cass. ordinanza n. 21934/2023). La Cassazione ha affermato che la prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell""an" in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (Cass.,
n. 14710 del 14/07/2015).
Il danno in commento configura un inadempimento datoriale che trova diretta copertura costituzionale nelle previsioni dell'articolo 36 Cost., (trattandosi di violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto che per l'effetto comporta un aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo) con la conseguenza che in tali ipotesi sussiste una presunzione sull'an della pretesa (in quanto la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento) e, semmai, la necessità di una determinazione secondo equità del danno non patrimoniale patito.
Dunque, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come "abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
Spetta invece al datore di lavoro, in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi".
-ha recepito le direttive comunitarieIl D.Lgs.n.66/2003 - che disciplina l'orario di lavoro
93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma
4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore". L'art. 27 del
CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n.
561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore".
Dalla lettura delle disposizioni normative soprarichiamate, emerge l'indicazione di un numero massimo di ore di lavoro straordinario che, nella specie, risulta abbondantemente e sistematicamente superato per molti anni, a causa di un problema di carenza di personale.
Dalle buste paga in atti- sulle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario prestato- risulta lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore fino all'anno 2015 e costantemente superiore alle 150 ore semestrali per le annualità successive.
Sul punto, non coglie nel segno l'eccezione della convenuta secondo cui, il ricorso a prestazioni straordinarie era necessario a causa di “eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori” (art 5, co 4, d.lgs. Con 66/2003), in quanto, essendo l' una società in house a totale capitale pubblico, il cui unico socio è la Regione Campania era assoggettata ai vincoli di reclutamento fissati prima dall'art. 18 del D.L. 112/2008 e successivamente dall'art. 19 della cd. Riforma Madia (D.lgs.
175/2016).
Invero, quand'anche fosse stata del tutto impossibilitata ad assumere ulteriore personale a tempo indeterminato o a ricorrere ad altre tipologie contrattuali, quali la somministrazione o assunzioni a tempo determinato, la società avrebbe comunque dovuto fornire- e non lo ha fatto prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato.
Tale circostanza, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, assume particolare rilevanza, atteso che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adozione di misure concrete per prevenire l'usura psicofisica del lavoratore, anche in presenza di prestazioni straordinarie volontariamente rese.
Ebbene, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, lo svolgimento in maniera costante e continuativa di lavoro straordinario determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così
Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934).
Quanto ai rilievi di parte resistente concernenti le ore di lavoro effettivo, appaiono del tutto inconferenti. Siamo in presenza di ore di lavoro straordinario conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove la stessa società ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate, avendole retribuite come tali.
Alla liquidazione dell'accertato pregiudizio di natura non patrimoniale deve procedersi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con Riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall' si osserva che la recente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “in tema di riposo settimanale, ove la sua fruizione oltre il settimo giorno sia legittima, in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale;
qualora, invece, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost.
e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni. Se, poi, il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24563 del 01/12/2016).
Sul punto, inconferente è il richiamo di parte ricorrente al principio espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza del 06/09/2022, n.26246: "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
La Corte si è pronunciata in ordine alla decorrenza della prescrizione ex art. 2948 cc dei crediti di lavoro, ma nel caso di specie, la domanda attiene al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. Cont Nella specie parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno da usura psicofisica con decorrenza dal 1.1.2013 e ha notificato il ricorso in data 17.10.2024.
Considerato che, il danno sorge solo a seguito del superamento del limite di straordinario normativamente e contrattualmente imposto e quindi alla fine di ogni anno per il periodo fino al 2015, si ritiene maturata la prescrizione decennale delle somme richieste fino alla data del
31.12.2013.
In ordine alla quantificazione delle ore di straordinario svolte dall'istante, occorre rilevare che i conteggi delle parti differiscono solo riguardo al 2013 ed al primo semestre del 2021.
Come evidenziato, le somme richieste per l'anno 2013 sono prescritte, quindi la divergenza riscontrata non rileva.
In ordine al primo semestre 2021, invece, come correttamente dedotto dal ricorrente, la società non può sottrarre le ore di straordinario effettuate al limite normativamente imposto. Dal mancato superamento del limite di 150 ore annuale deriva esclusivamente che alcun danno è maturato nel semestre di riferimento e, infatti, dai conteggi allegati al ricorso non risulta chiesta alcuna somma per tale periodo.
In ordine al criterio di quantificazione delle somme, parte resistente contesta la quantificazione del danno come calcolata in ricorso, rilevando che si è proceduto a moltiplicare le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata dello straordinario e ha chiesto l'applicazione, tra gli altri, del criterio adottato dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe, ovvero l'applicazione della sola maggiorazione percentuale della retribuzione base ordinaria/oraria prevista dal CCNL di riferimento per le ore di straordinario in esubero che invece avrebbero dovuto essere dedicate al riposo.
La scrivente ritiene di applicare il criterio adottato dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe, ovvero l'applicazione della sola maggiorazione percentuale della retribuzione base ordinaria/oraria prevista dal CCNL di riferimento per le ore di straordinario in esubero che invece avrebbero dovuto essere dedicate al riposo.
Tale criterio di calcolo appare corretto, in quanto l'importo così ottenuto e liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, va ad aggiungersi a quanto già corrisposto per tali ore a titolo di lavoro straordinario.
Né appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato da parte ricorrente laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva.
Ciò detto, il CCNL Autoferrotranvieri (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore
è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati". Si ritiene congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario diurno, pari al 10% della retribuzione oraria (considerato che la stessa quantificazione operata da parte ricorrente è stata effettuata tenendo conto esclusivamente della maggiorazione corrisposta per lo straordinario diurno), attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Pertanto, calcolato il 10% della retribuzione oraria indicata da parte resistente (€ 14,68 per gli anni 2014-2015, € 14,94 per il 2016 e € 15,19 per il 2017, € 15,40 per il restante periodo) e moltiplicandolo per le ore di straordinario eccedenti il limite imposto, il danno da usura psicofisica viene complessivamente liquidato in € 8.663,43.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Per il principio della soccombenza Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore della controversia, attesa la minima attività processuale e la serialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna Controparte_1
[...] al risarcimento del danno in favore del ricorrente che liquida equitativamente in complessivi € 8.663,43, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
2) condanna 1 pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.695 oltre rimb. C.U. € 379,50, rimb.forf.
15%, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento, 04.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela ilColangelo, addetta all'ufficio per processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127ter cpc, del 03.07.2025, nella causa iscritta al n. 3446 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
), rappresentato e difeso giusta Via Della Lunigiana, n. 1 (C.F. C.F. 1 mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi, e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(p.iva P.IVA 1 ), in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_1
Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti Pasquale "
Allocca e Imperia Tagliafierro, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso
Garibaldi n. 387;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: risarcimento danni
1.
Con ricorso depositato in data 22.08.2024, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della [...]
Controparte_1 dal 01/01/2013 al 31/12/2020, inquadrato nel profilo professionale di coordinatore, con parametro retributivo 210, di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, con ultima residenza di servizio presso l'impianto di Benevento;
che, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, a decorrere dal
01/01/2013 e fino al 31/12/2020, aveva prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n.
66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL applicato al rapporto;
che, le ore di lavoro straordinario svolte, risultanti dai prospetti paga, sono state prestate per soddisfare le ordinarie esigenze tecnico-produttive della datrice di lavoro, in assenza di specifici accordi individuali e/o collettivi ed in assenza delle condizioni derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Per tali motivi, il ricorrente chiedeva di "1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2020 ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subito dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €100.861,47 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto". Si è costituito Controparte_1 eccependo preliminarmente la prescrizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso poiché il danno da usura psico-fisica, pur se presunto quanto all'an, andava provato nel quantum e, nella specie, alcuna prova era stata offerta e ha contestato la quantificazione del danno operata dal ricorrente.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e viene decisa alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Venendo al merito, parte ricorrente lamenta di aver patito un danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
La più recente giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere la risarcibilità del danno c.d. "da stress" o "da usura psicofisica", che si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale (Cass. n. 2886 del
2014; n. 15043 del 2015; n. 26450 del 2021).
Esso si verifica quale conseguenza di una prestazione lavorativa che ecceda di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protragga per diversi anni. Tale danno si distingue dal danno biologico inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto (danno alla salute), che si concretizza, a differenza del danno da usura psicofisica, in una "infermità" fisica e/o psichica. Pertanto, quando il datore di lavoro sia inadempiente nell'assicurare al lavoratore il diritto al riposo, così come garantito dall'art. 36 Cost., oltre che dai molteplici istituti stabiliti dalla legge ed eventualmente della contrattazione collettiva e tale inadempimento sia di gravità sufficiente alla luce di tutte le circostanze del caso concreto,
l'esistenza del danno da usura psicofisica, a differenza del danno biologico, è presunta nell'an. Ai fini della determinazione dell'entità del danno, in applicazione dei principi generali, occorre tenere conto della gravità dell'inadempimento datoriale.
La giurisprudenza ha chiarito che la mera disponibilità del lavoratore alla prestazione lavorativa straordinaria non può integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass., ordinanza n.
12538 del 10/05/2019; Cass. ordinanza n. 21934/2023). La Cassazione ha affermato che la prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell""an" in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (Cass.,
n. 14710 del 14/07/2015).
Il danno in commento configura un inadempimento datoriale che trova diretta copertura costituzionale nelle previsioni dell'articolo 36 Cost., (trattandosi di violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto che per l'effetto comporta un aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo) con la conseguenza che in tali ipotesi sussiste una presunzione sull'an della pretesa (in quanto la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento) e, semmai, la necessità di una determinazione secondo equità del danno non patrimoniale patito.
Dunque, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come "abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
Spetta invece al datore di lavoro, in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi".
-ha recepito le direttive comunitarieIl D.Lgs.n.66/2003 - che disciplina l'orario di lavoro
93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma
4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore". L'art. 27 del
CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n.
561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore".
Dalla lettura delle disposizioni normative soprarichiamate, emerge l'indicazione di un numero massimo di ore di lavoro straordinario che, nella specie, risulta abbondantemente e sistematicamente superato per molti anni, a causa di un problema di carenza di personale.
Dalle buste paga in atti- sulle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario prestato- risulta lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore fino all'anno 2015 e costantemente superiore alle 150 ore semestrali per le annualità successive.
Sul punto, non coglie nel segno l'eccezione della convenuta secondo cui, il ricorso a prestazioni straordinarie era necessario a causa di “eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori” (art 5, co 4, d.lgs. Con 66/2003), in quanto, essendo l' una società in house a totale capitale pubblico, il cui unico socio è la Regione Campania era assoggettata ai vincoli di reclutamento fissati prima dall'art. 18 del D.L. 112/2008 e successivamente dall'art. 19 della cd. Riforma Madia (D.lgs.
175/2016).
Invero, quand'anche fosse stata del tutto impossibilitata ad assumere ulteriore personale a tempo indeterminato o a ricorrere ad altre tipologie contrattuali, quali la somministrazione o assunzioni a tempo determinato, la società avrebbe comunque dovuto fornire- e non lo ha fatto prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato.
Tale circostanza, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, assume particolare rilevanza, atteso che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adozione di misure concrete per prevenire l'usura psicofisica del lavoratore, anche in presenza di prestazioni straordinarie volontariamente rese.
Ebbene, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, lo svolgimento in maniera costante e continuativa di lavoro straordinario determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così
Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934).
Quanto ai rilievi di parte resistente concernenti le ore di lavoro effettivo, appaiono del tutto inconferenti. Siamo in presenza di ore di lavoro straordinario conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove la stessa società ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate, avendole retribuite come tali.
Alla liquidazione dell'accertato pregiudizio di natura non patrimoniale deve procedersi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con Riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall' si osserva che la recente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “in tema di riposo settimanale, ove la sua fruizione oltre il settimo giorno sia legittima, in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale;
qualora, invece, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost.
e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni. Se, poi, il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24563 del 01/12/2016).
Sul punto, inconferente è il richiamo di parte ricorrente al principio espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza del 06/09/2022, n.26246: "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
La Corte si è pronunciata in ordine alla decorrenza della prescrizione ex art. 2948 cc dei crediti di lavoro, ma nel caso di specie, la domanda attiene al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. Cont Nella specie parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno da usura psicofisica con decorrenza dal 1.1.2013 e ha notificato il ricorso in data 17.10.2024.
Considerato che, il danno sorge solo a seguito del superamento del limite di straordinario normativamente e contrattualmente imposto e quindi alla fine di ogni anno per il periodo fino al 2015, si ritiene maturata la prescrizione decennale delle somme richieste fino alla data del
31.12.2013.
In ordine alla quantificazione delle ore di straordinario svolte dall'istante, occorre rilevare che i conteggi delle parti differiscono solo riguardo al 2013 ed al primo semestre del 2021.
Come evidenziato, le somme richieste per l'anno 2013 sono prescritte, quindi la divergenza riscontrata non rileva.
In ordine al primo semestre 2021, invece, come correttamente dedotto dal ricorrente, la società non può sottrarre le ore di straordinario effettuate al limite normativamente imposto. Dal mancato superamento del limite di 150 ore annuale deriva esclusivamente che alcun danno è maturato nel semestre di riferimento e, infatti, dai conteggi allegati al ricorso non risulta chiesta alcuna somma per tale periodo.
In ordine al criterio di quantificazione delle somme, parte resistente contesta la quantificazione del danno come calcolata in ricorso, rilevando che si è proceduto a moltiplicare le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata dello straordinario e ha chiesto l'applicazione, tra gli altri, del criterio adottato dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe, ovvero l'applicazione della sola maggiorazione percentuale della retribuzione base ordinaria/oraria prevista dal CCNL di riferimento per le ore di straordinario in esubero che invece avrebbero dovuto essere dedicate al riposo.
La scrivente ritiene di applicare il criterio adottato dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe, ovvero l'applicazione della sola maggiorazione percentuale della retribuzione base ordinaria/oraria prevista dal CCNL di riferimento per le ore di straordinario in esubero che invece avrebbero dovuto essere dedicate al riposo.
Tale criterio di calcolo appare corretto, in quanto l'importo così ottenuto e liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, va ad aggiungersi a quanto già corrisposto per tali ore a titolo di lavoro straordinario.
Né appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato da parte ricorrente laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva.
Ciò detto, il CCNL Autoferrotranvieri (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore
è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati". Si ritiene congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario diurno, pari al 10% della retribuzione oraria (considerato che la stessa quantificazione operata da parte ricorrente è stata effettuata tenendo conto esclusivamente della maggiorazione corrisposta per lo straordinario diurno), attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Pertanto, calcolato il 10% della retribuzione oraria indicata da parte resistente (€ 14,68 per gli anni 2014-2015, € 14,94 per il 2016 e € 15,19 per il 2017, € 15,40 per il restante periodo) e moltiplicandolo per le ore di straordinario eccedenti il limite imposto, il danno da usura psicofisica viene complessivamente liquidato in € 8.663,43.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Per il principio della soccombenza Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore della controversia, attesa la minima attività processuale e la serialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna Controparte_1
[...] al risarcimento del danno in favore del ricorrente che liquida equitativamente in complessivi € 8.663,43, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
2) condanna 1 pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.695 oltre rimb. C.U. € 379,50, rimb.forf.
15%, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento, 04.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela ilColangelo, addetta all'ufficio per processo.