Articolo 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536
Articolo 1
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8 settembre 1949
Art. 2.
I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 , a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La sospensione cosi' inflitta non e' soggetta a limiti di tempo ed e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Entrata in vigore il 8 settembre 1949
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