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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9580/2021, iscritto al n.
2420/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tra
(p. iva ), con sede in Napoli, Via Carlo Pisacane n. 29, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Arturo Testa (c.f. , CodiceFiscale_1
con studio in Napoli, Via dei Mille n. 47,
-appellante-
e
(p. iva ), con sede legale in Napoli, Via Comunale del Principe Controparte_2 P.IVA_2
n. 13/A, in persona del Direttore generale, dr. , rappresentata e difesa, giusta procura CP_3
generale alle liti per notar dagli avv.ti Ornella Giaculli (c.f. e Per_1 CodiceFiscale_2
Isabella Selvaggi (c.f. ), domiciliate presso il Servizio Affari Legali CodiceFiscale_3 dell' Pt_2
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 9580/2021, pubblicata il 25.11.2021, il Tribunale di Napoli, in parziale Cont accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 7879/2017, ottenuto dalla per l'importo di 1.087.947,73 € oltre accessori, a titolo di maggior Controparte_1
corrispettivo dovuto per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 svolte tra gli anni 2006-2013, a seguito degli incrementi tariffari retroattivi disposti con decreti del Commissario ad acta n. 153/2014 e
Cont 154/2014, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l' al pagamento dell'importo di 397.885,4
€ oltre interessi moratori, respingendo altresì la domanda ex art. 2041 c.c. e compensando tra le parti le spese di lite.
Cont Affermava il Tribunale, respinta l'eccezione di giudicato proposta dalla opposta ritenuta raggiunta la prova dell'accreditamento istituzionale del centro sanitario, della sottoscrizione dei contratti per le annualità in questione, del mancato superamento della c.o.m. e della esecuzione e retribuzione delle prestazioni svolte, sulla base dei tariffari all'epoca vigenti, che la retroattività delle nuove tariffe non consentiva di superare i limiti di spesa annui già fissati, come espressamente indicato anche nei contratti e più volte ribadito dalla giurisprudenza anche amministrativa, salvo l'intervento, non provato nella fattispecie, di un nuovo provvedimento di individuazione di nuove risorse. Aggiungeva poi che l'onere della prova del superamento del tetto di spesa era a carico Cont dell' e detta prova era stata fornita con riferimento alla annualità del 2007, del 2008, del 2010 e del 2012, sicchè non vi era spazio per dette annualità per una ulteriore remunerazione;
mentre per l'anno 2011 residuava un tetto di struttura del Centro pari a 114.829,29 € e per gli anni 2006 e 2009 non era stata data prova dell'esaurimento del tetto di spesa, per cui spettavano le differenze retributive pari, rispettivamente, a 134.805,36 € ed a 148.251,19 €. Gli interessi erano dovuti al tasso moratorio di legge e la domanda di indebito arricchimento era respinta trattandosi di arricchimento imposto.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto notificato in data Controparte_1
24.5.2022, deducendo con un primo motivo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva affermato che l'adeguamento tariffario non poteva essere riconosciuto in via retroattiva se non nel rispetto dei tetti di spesa. I provvedimenti del Commissario ad acta erano stati adottati a seguito di un articolato contenzioso, a distanza di anni dalla esecuzione delle prestazioni, il cui numero non poteva dunque essere retroattivamente ridotto per farlo rientrare nei tetti di spesa;
la soggezione al rispetto dei tetti di spesa renderebbe detti decreti del Commissario ad acta inutiliter dati.
Con un secondo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto fornita la prova del superamento del tetto di spesa per le annualità 2007, 2008, 2010 e 2012.
In particolare, per l'anno 2007 e per l'anno 2008, le note n. 93839/2009 e n. 93997/2009, con cui erano state applicate al Centro le regressioni tariffarie, sulla base di deliberazioni aziendali richiamate ma non prodotte, non erano state mai notificate;
per l'anno 2010 e l'anno 2012, la delibera n. 1142 del 14.7.2014, con cui erano stati liquidati (del che peraltro non era stata fornita prova) importi in esubero rispetto ai tetti di struttura assegnati, importi coperti da risparmi ottenuti rispetto ai budget di macroarea, in virtù di delibera non prodotta, non costituiva prova del superamento dei tetti di spesa;
non erano poi state prodotte le delibere di applicazione della regressione tariffaria, i documenti prodotti erano di provenienza di parte, non erano state effettuate le comunicazioni periodiche contrattualmente convenute.
Con un terzo motivo di appello si censurava il mancato accoglimento della domanda Cont subordinata di indebito arricchimento, non avendo l' mai eccepito che l'arricchimento sarebbe stato imposto e quindi avendo il giudice pronunciato ultra petita. In ogni caso era evidente l'indebito Cont arricchimento della e la diminuzione patrimoniale del Centro . Parte_3
Instava pertanto per la condanna della appellata al pagamento dell'importo ulteriore di
690.061,89 € oltre interessi, in subordine a titolo di indebito arricchimento, con la rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la appellata, deducendo che correttamente era stato affermato che gli adeguamenti tariffari non potevano comportare il superamento dei tetti di spesa, anche per espressa previsione contrattuale, e che i documenti prodotti erano stati correttamente valutati come probatori del superamento dei budget annuali. Instava quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori.
All'udienza collegiale del 19.12.2024 la causa passava in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In relazione al primo motivo, con cui si deduce la irrilevanza del superamento dei tetti di spesa annuali in relazione alla fattispecie, va richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società Cont accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (così Cass. n.
26334/2021), essendo gli interessi privati “cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (così Cass.
n. 27608/2019).
Il principio di cui sopra, di carattere generale, non può trovare alcuna deroga nel fatto che la domanda di pagamento sia dipesa da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, la retroattività delle stesse dovendo essere intesa come operante esclusivamente nel caso in cui non si fosse già raggiunto, per gli anni in oggetto, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
Sul punto specifico è intervenuta anche Cass. n. 1388472020, che ha rilevato che, se è vero che l'onere Cont della prova del superamento del tetto di spesa è posto a carico dell' viceversa, fornita la prova di ciò e vertendosi allora nella diversa ipotesi di remunerazione delle prestazioni erogate oltre quel tetto, l'onere della prova dell'esistenza di eventuali risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va invece sopportato dalla struttura accreditata.
Il primo motivo di appello va quindi respinto, non essendo consentito il pagamento delle differenze tariffarie in caso di avvenuto superamento dei tetti di spesa e in mancanza di prova da parte del centro sanitario della esistenza di risorse disponibili extra budget.
E' infondato anche il secondo motivo, con cui si censura l'affermazione della avvenuta prova, Cont da parte dell' degli avvenuti superamenti dei tetti di spesa per gli anni 2007. 2008, 2010 e 2012.
Sul punto appaiono condivisibili le motivazioni rese dal primo giudice, non scalfite dalle osservazioni dell'appellante. Appare infatti irrilevante la questione della avvenuta comunicazione o meno al
Centro sanitario delle delibere con cui era stato comunicato il superamento del tetto di spesa e la regressione tariffaria, venendo in rilievo il solo fatto storico dell'avvenuto superamento;
fatto storico peraltro mai espressamente contestato, in primo grado, dal , che ha fondato le sue Parte_4
difese sulla retribuibilità delle differenze tariffarie indipendentemente dal superamento dei tetti di spesa e sulle mancate o tardive comunicazioni delle riduzioni di spesa. La documentazione prodotta
Cont dall' consistente nelle note con cui si è evidenziata per gli anni 2007 e 2008 la necessità di emettere note di credito per avvenuto superamento dei tetti di spesa e nella delibera 1142/2014 con cui si era provveduto a ripartire già tra le strutture accreditate le somme corrispondenti ai risparmi di spesa ottenuti negli anni 2010 e 2012, consentono di ritenere provata la inesistenza di ulteriori somme disponibili e quindi la impossibilità di procedere ad ulteriori pagamenti (vedasi in tema Cass. n.
25184/2024, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei tetti di spesa”, in fattispecie in cui la prova del superamento del tetto di spesa Cont era stata riconosciuta nella delibera con cui era stato accertato lo scostamento della spesa programmata nella branca di riferimento).
E' infine infondato anche il terzo motivo di appello, inerente la richiesta condanna al pagamento in base al disposto dell'art. 2041 c.c.. Anche in tal caso è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, avverso il quale non è stato dedotto alcunchè di nuovo, secondo cui “In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove
l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”
(cfr. da ultimo, Cass. n. 25514/2024).
L'appello va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dal CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9580/2021, in contraddittorio con la Controparte_1
, così provvede: Controparte_4
1) Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 8.000,00
€ per compensi, oltre rimborso forfettario spese, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori, in ragione di metà ciascuno.
2) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della sua impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 29.1.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo