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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 624/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo De Nes ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 24.2.2020, avverso la sentenza n.
1076/2019 del 16.12.2019, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento nel procedimento civile R.G. 1231/2019 e vertente t r a
(p.iva ), con l'avv. Giovanni Ballaccomo;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
(c.f. , impresa individuale, con l'avv. Salvatore CP C.F._1
Astuto;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante , come da atto di appello: Parte_1
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto in via
preliminare ritenere e dichiarare la inesistenza e/o nullità assoluta della impugnata
sentenza del Giudice di Pace di Agrigento.
Nel merito ed in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa, riformare la sentenza impugnata
ed accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: Rigettare
l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
1 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, ove del caso, si chiede che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. venga ordinato al
Sig. quale titolare della Ditta omonima di esibire nei modi e forme di legge il CP
libro acquisti iva del 2009 dove venivano registrate le fatture poste a base del d.i. opposto”.
Per l'appellato come da comparsa di costituzione in appello: CP
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) rigettare l'appello proposto da nei confronti la ditta Parte_2
; CP
2) Confermare la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente secondo grado di giudizio oltre
rimborso forfettario spese generali 15% oltre CPA ed IVA come per legge.
In subordine
Nel caso in cui il Giudice accogliesse la domanda di controparte relativa alla dichiarazione
di nullità della sentenza impugnata e conseguentemente ritenesse e dichiarasse la nullità della sentenza impugnata si chiede che il Giudice decida la controversia nel merito e voglia:
1) Rigettare tutte le altre domande dell'appellante;
2) Revocare, annullare, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace l'opposto decreto
ingiuntivo n. 1106/18 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento.
3) Ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla ditta in persona del CP
titolare e proprio rapp.te legale pro tempore sig. a CP Parte_2
in persona del proprio rappresentante legale pro tempore sig. per
[...] Parte_2
le causali di cui al decreto ingiuntivo n.1106/18 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento.
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso
forfettario spese generali 15% oltre CPA ed IVA come per legge”.
***
M O T I V A Z I O N E
2 Il presente procedimento riguarda l'appello proposto dalla società
[...]
contro l'imprenditore individuale per la riforma della Parte_2 CP
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento n. 1076/2019 del 16.12.2019.
La vicenda trae origine dall'emissione di un decreto ingiuntivo (n. 1106/2018 del
30.11.2018) con cui il Giudice di Pace aveva ingiunto a di pagare alla società CP
la somma di 4.419,01 euro (oltre interessi e spese) a fronte Parte_2
di sei fatture (n. 161 del 30.03.2009; n. 176 del 31.03.2009; n. 211 del 28.04.2009; n. 242
del 30.04.2009; n. 389 del 23.07.2009; n. 504 del 29.09.2009), relative alla consegna di materiale edile di vario genere.
A seguito dell'opposizione incardinata da il Giudice di Pace, con la CP
sentenza appellata, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non provato il rapporto contrattuale tra l'imprenditore individuale e la società CP Parte_2
. In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che le fatture emesse nei
[...]
confronti di e allegate al ricorso monitorio erano in realtà riferite a merce CP
destinata a una diversa impresa, ossia la società ST Controparte_2
società della quale era rappresentante legale. CP
ha quindi proposto appello per i seguenti motivi: 1) Parte_2
inesistenza e/o nullità assoluta della sentenza del Giudice di Pace in quanto il decidente persona fisica sarebbe cessato dall'incarico prima del deposito della sentenza;
2) nel merito, la sentenza andrebbe riformata in quanto il rapporto contrattuale tra
[...]
e l'imprenditore individuale deve ritenersi provato così come Parte_2 CP
provato sarebbe il credito di cui alle fatture prodotte con il ricorso monitorio, corroborato dai documenti di consegna allegati nel giudizio di opposizione (che riporterebbero la firma di;
inoltre, la pronuncia è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto CP
(asseritamente senza motivo) la merce di cui alle fatture consegnata alla società ST
(il motivo così esposto e sintetizzato si ritiene che inglobi i motivi C e D indicati nell'atto di appello). In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro
3 acquisiti iva 2009 dell'appellata, istanza istruttoria da ritenersi inammissibile in quanto,
come noto, tale strumento istruttorio ha carattere residuale e può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. ad esempio, Cass,
Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021, Rv. 662746 - 01). Nel caso in esame, il libro acquisti iva richiesto non si ritiene indispensabile, ben potendo l'appellante provare i fatti costitutivi della pretesta (rapporto contrattuale ed esatta esecuzione della prestazione) in altro modo, in particolare mediante produzioni documentali nella disponibilità dell'appellante o prove orali (non assunte in primo grado e non reiterate in appello).
La società appellata, ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il primo motivo di appello è infondato.
A detta dell'appellante, la Magistrata Onoraria che ha esteso la sentenza di primo grado sarebbe stata in carica fino al 2.8.2019 (compimento del 68° anno di età), mentre la sentenza appellata è stata depositata il 16.12.2019. Invero, la causa è stata trattenuta in decisione prima della scadenza dell'incarico, ossia il 23.7.2019, con conseguente validità
del deposito ancorché avvenuto successivamente al 2.8.2019.
Il secondo motivo di appello (che ingloba i motivi sub C e D dell'atto di appello) è
anch'esso infondato.
Le fatture allegate nel procedimento monitorio fanno espresso riferimento a dei precisi numeri di documenti di trasporto, prodotti poi nel giudizio di opposizione. Orbene, mentre le fatture e i documenti di trasporto sono intestati a (a nulla rileva l'ovvia CP
circostanza che egli coincida con la sua impresa individuale), l'indicazione della destinazione e del luogo di consegna della merce, invece, si riferiscono in parte a una diversa impresa, ossia la società ST, in parte non indicano il luogo di consegna e comunque mai indicano luoghi riferibili all'impresa individuale CP
4 Soltanto un documento di trasporto (DDT n. 137, riferito alla fattura n. 161) reca la firma di ma il luogo di consegna presso c/da Pero, località riferibile (in base CP
ad altri DDT) alla società ST e in ogni caso non riferibile all'impresa individuale
CP
Gli altri DDT (DDT n. 166, riferito alla fattura n. 176; DDT n. 202 riferito alla fattura n.
211; DDT n. 237 riferito alla fattura n. 242; DDT n. 330 riferito alla fattura n. 309; DDT
n. 440 riferito alla fattura n. 504) recano firme incomprensibili di soggetti terzi;
inoltre, o non recano alcuna destinazione oppure recano luoghi riferibili alla società ST. A ciò si aggiunga che le bolle di consegna (allegate ai DDT) non sono di alcun ausilio ai fini dell'esatta individuazione dell'impresa a cui è stata consegnata la merce.
Siffatta discrepanza tra l'intestazione presente nelle fatture, nei DDT e nelle bolle di consegna, da un lato, e l'indicazione del soggetto e del luogo dove la merce è stata consegnata, dall'altro lato, comporta la mancata prova del rapporto contrattuale tra e l'impresa individuale Si ritiene, infatti, che Parte_2 CP
la fattispecie rientri nelle ipotesi di contratti conclusi mediante l'esecuzione dei medesimi
(art. 1327 c.c.), con la conseguenza che, se l'esecuzione è avvenuta presso un soggetto diverso, il rapporto negoziale tra le parti non può dirsi dimostrato (in assenza di altri elementi di riscontro). Nel caso, in esame, poi, emerge anche una dissonanza tra la natura del materiale consegnato (edile) e la tipologia di attività svolta dall'impresa individuale
(parcheggio “a cielo aperto” – cfr. doc. 10, visura allegata dall'appellata), CP
mentre risulta decisamente più coerente il fatto che la merce fosse destinata a ST,
impresa votata a “lavori generali di costruzione di edifici” (cfr. doc. 11 di parte appellata) e il cui rappresentante legale, come detto, era proprio lo stesso CP
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m.
5 55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi,
stante la non complessità delle questioni trattate.
Atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti onde, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.05.2002, n. 115,
l'appellante è tenuto al versamento di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 1076/2019 del 16.12.2019, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio all'appellato che si liquidano in complessivi € CP
1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA e come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
30.05.2002, n. 115, onde l'appellante è tenuto al versamento di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello dagli stessi dovuto per il proposto appello.
Così deciso in Agrigento, il 19.7.2025
Il giudice
Matteo De Nes
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo De Nes ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 24.2.2020, avverso la sentenza n.
1076/2019 del 16.12.2019, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento nel procedimento civile R.G. 1231/2019 e vertente t r a
(p.iva ), con l'avv. Giovanni Ballaccomo;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
(c.f. , impresa individuale, con l'avv. Salvatore CP C.F._1
Astuto;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante , come da atto di appello: Parte_1
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto in via
preliminare ritenere e dichiarare la inesistenza e/o nullità assoluta della impugnata
sentenza del Giudice di Pace di Agrigento.
Nel merito ed in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa, riformare la sentenza impugnata
ed accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: Rigettare
l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
1 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, ove del caso, si chiede che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. venga ordinato al
Sig. quale titolare della Ditta omonima di esibire nei modi e forme di legge il CP
libro acquisti iva del 2009 dove venivano registrate le fatture poste a base del d.i. opposto”.
Per l'appellato come da comparsa di costituzione in appello: CP
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) rigettare l'appello proposto da nei confronti la ditta Parte_2
; CP
2) Confermare la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente secondo grado di giudizio oltre
rimborso forfettario spese generali 15% oltre CPA ed IVA come per legge.
In subordine
Nel caso in cui il Giudice accogliesse la domanda di controparte relativa alla dichiarazione
di nullità della sentenza impugnata e conseguentemente ritenesse e dichiarasse la nullità della sentenza impugnata si chiede che il Giudice decida la controversia nel merito e voglia:
1) Rigettare tutte le altre domande dell'appellante;
2) Revocare, annullare, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace l'opposto decreto
ingiuntivo n. 1106/18 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento.
3) Ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla ditta in persona del CP
titolare e proprio rapp.te legale pro tempore sig. a CP Parte_2
in persona del proprio rappresentante legale pro tempore sig. per
[...] Parte_2
le causali di cui al decreto ingiuntivo n.1106/18 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento.
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso
forfettario spese generali 15% oltre CPA ed IVA come per legge”.
***
M O T I V A Z I O N E
2 Il presente procedimento riguarda l'appello proposto dalla società
[...]
contro l'imprenditore individuale per la riforma della Parte_2 CP
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento n. 1076/2019 del 16.12.2019.
La vicenda trae origine dall'emissione di un decreto ingiuntivo (n. 1106/2018 del
30.11.2018) con cui il Giudice di Pace aveva ingiunto a di pagare alla società CP
la somma di 4.419,01 euro (oltre interessi e spese) a fronte Parte_2
di sei fatture (n. 161 del 30.03.2009; n. 176 del 31.03.2009; n. 211 del 28.04.2009; n. 242
del 30.04.2009; n. 389 del 23.07.2009; n. 504 del 29.09.2009), relative alla consegna di materiale edile di vario genere.
A seguito dell'opposizione incardinata da il Giudice di Pace, con la CP
sentenza appellata, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non provato il rapporto contrattuale tra l'imprenditore individuale e la società CP Parte_2
. In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che le fatture emesse nei
[...]
confronti di e allegate al ricorso monitorio erano in realtà riferite a merce CP
destinata a una diversa impresa, ossia la società ST Controparte_2
società della quale era rappresentante legale. CP
ha quindi proposto appello per i seguenti motivi: 1) Parte_2
inesistenza e/o nullità assoluta della sentenza del Giudice di Pace in quanto il decidente persona fisica sarebbe cessato dall'incarico prima del deposito della sentenza;
2) nel merito, la sentenza andrebbe riformata in quanto il rapporto contrattuale tra
[...]
e l'imprenditore individuale deve ritenersi provato così come Parte_2 CP
provato sarebbe il credito di cui alle fatture prodotte con il ricorso monitorio, corroborato dai documenti di consegna allegati nel giudizio di opposizione (che riporterebbero la firma di;
inoltre, la pronuncia è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto CP
(asseritamente senza motivo) la merce di cui alle fatture consegnata alla società ST
(il motivo così esposto e sintetizzato si ritiene che inglobi i motivi C e D indicati nell'atto di appello). In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro
3 acquisiti iva 2009 dell'appellata, istanza istruttoria da ritenersi inammissibile in quanto,
come noto, tale strumento istruttorio ha carattere residuale e può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. ad esempio, Cass,
Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021, Rv. 662746 - 01). Nel caso in esame, il libro acquisti iva richiesto non si ritiene indispensabile, ben potendo l'appellante provare i fatti costitutivi della pretesta (rapporto contrattuale ed esatta esecuzione della prestazione) in altro modo, in particolare mediante produzioni documentali nella disponibilità dell'appellante o prove orali (non assunte in primo grado e non reiterate in appello).
La società appellata, ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il primo motivo di appello è infondato.
A detta dell'appellante, la Magistrata Onoraria che ha esteso la sentenza di primo grado sarebbe stata in carica fino al 2.8.2019 (compimento del 68° anno di età), mentre la sentenza appellata è stata depositata il 16.12.2019. Invero, la causa è stata trattenuta in decisione prima della scadenza dell'incarico, ossia il 23.7.2019, con conseguente validità
del deposito ancorché avvenuto successivamente al 2.8.2019.
Il secondo motivo di appello (che ingloba i motivi sub C e D dell'atto di appello) è
anch'esso infondato.
Le fatture allegate nel procedimento monitorio fanno espresso riferimento a dei precisi numeri di documenti di trasporto, prodotti poi nel giudizio di opposizione. Orbene, mentre le fatture e i documenti di trasporto sono intestati a (a nulla rileva l'ovvia CP
circostanza che egli coincida con la sua impresa individuale), l'indicazione della destinazione e del luogo di consegna della merce, invece, si riferiscono in parte a una diversa impresa, ossia la società ST, in parte non indicano il luogo di consegna e comunque mai indicano luoghi riferibili all'impresa individuale CP
4 Soltanto un documento di trasporto (DDT n. 137, riferito alla fattura n. 161) reca la firma di ma il luogo di consegna presso c/da Pero, località riferibile (in base CP
ad altri DDT) alla società ST e in ogni caso non riferibile all'impresa individuale
CP
Gli altri DDT (DDT n. 166, riferito alla fattura n. 176; DDT n. 202 riferito alla fattura n.
211; DDT n. 237 riferito alla fattura n. 242; DDT n. 330 riferito alla fattura n. 309; DDT
n. 440 riferito alla fattura n. 504) recano firme incomprensibili di soggetti terzi;
inoltre, o non recano alcuna destinazione oppure recano luoghi riferibili alla società ST. A ciò si aggiunga che le bolle di consegna (allegate ai DDT) non sono di alcun ausilio ai fini dell'esatta individuazione dell'impresa a cui è stata consegnata la merce.
Siffatta discrepanza tra l'intestazione presente nelle fatture, nei DDT e nelle bolle di consegna, da un lato, e l'indicazione del soggetto e del luogo dove la merce è stata consegnata, dall'altro lato, comporta la mancata prova del rapporto contrattuale tra e l'impresa individuale Si ritiene, infatti, che Parte_2 CP
la fattispecie rientri nelle ipotesi di contratti conclusi mediante l'esecuzione dei medesimi
(art. 1327 c.c.), con la conseguenza che, se l'esecuzione è avvenuta presso un soggetto diverso, il rapporto negoziale tra le parti non può dirsi dimostrato (in assenza di altri elementi di riscontro). Nel caso, in esame, poi, emerge anche una dissonanza tra la natura del materiale consegnato (edile) e la tipologia di attività svolta dall'impresa individuale
(parcheggio “a cielo aperto” – cfr. doc. 10, visura allegata dall'appellata), CP
mentre risulta decisamente più coerente il fatto che la merce fosse destinata a ST,
impresa votata a “lavori generali di costruzione di edifici” (cfr. doc. 11 di parte appellata) e il cui rappresentante legale, come detto, era proprio lo stesso CP
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m.
5 55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi,
stante la non complessità delle questioni trattate.
Atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti onde, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.05.2002, n. 115,
l'appellante è tenuto al versamento di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 1076/2019 del 16.12.2019, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio all'appellato che si liquidano in complessivi € CP
1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA e come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
30.05.2002, n. 115, onde l'appellante è tenuto al versamento di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello dagli stessi dovuto per il proposto appello.
Così deciso in Agrigento, il 19.7.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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