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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/09/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 287/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 287/2025 RG, promossa con atto di reclamo depositato il
16.06.2025
DA
, C.F. in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
decaduto della società C.F./P.IVA , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv.Marco Destro del Foro di Padova per procura allegata all'atto di reclamo
- RECLAMANTE-
CONTRO
[...]
Controparte_2
-RECLAMATI -
Contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. il Persona_1
quale con nota di data 5.8.2025 ha dichiarato di non ritenere di dover presentare conclusioni.
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.16 del 11.04.2025, pubblicata il
16.04.2025.
Causa iscritta a ruolo il 16.06.2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
1) in via principale, accogliere il reclamo per violazione del contraddittorio e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità della sentenza n. 16/2025 del Tribunale di Pordenone dichiarativa della liquidazione giudiziale;
2) in via graduata, accogliere il reclamo per insussistenza dei presupposti oggettivi ex art. 49, comma 5,
CCII, in particolare per l'inesistenza del credito vantato da EI IA S.p.A. e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare la nullità della medesima sentenza.
Con vittoria di spese e onorari.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e quale legale rappresentante decaduto della società Parte_1 Controparte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza n.16/2025 del Tribunale di Pordenone,
[...]
pubblicata in data 16.04.2025, con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di in seguito a domanda proposta dalla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
Parte reclamante eccepiva anzitutto la mancanza di conoscenza del procedimento per liquidazione giudiziale, con conseguente violazione del diritto di difesa;
deduceva infatti che mai la società aveva ricevuto notificazione all'indirizzo PEC, il quale peraltro, come accertato al Curatore, era risultato
“indirizzo non valido”. Solo in data 28.05.2025 il Curatore aveva avuto un incontro con il sig. Parte_1
presso il suo studio e solo in tale data il legale rappresentante di aveva appreso
[...] CP_1
dell'esistenza della liquidazione giudiziale. Deduceva conseguentemente parte reclamante che il reclamo doveva ritenersi tempestivo in quanto proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sentenza,
avvenuta il 28.05.2025.
Parte reclamante contestava anche nel merito la sentenza, ed in particolare uno dei crediti ivi citati,
ovvero quello vantato da EI IA S.p.a. per euro 25.313,04, di cui né la società né
l'amministratore avevano mai avuto conoscenza e che non aveva alcun riscontro documentale.
Precisava il reclamante che non aveva mai intrattenuto rapporti commerciali o CP_1
obbligatori con EI IA S.p.a., e non aveva mai ricevuto fatture, solleciti o ingiunzioni di pagamento o altro atto giudiziario da quest'ultima.
Deduceva il reclamante di avere presentato un'istanza al Curatore domandando contezza di tale presunto debito, senza ottenere riscontro, e che, qualora fosse stato espunto dal passivo l'importo di euro 25.313,04, non sussisterebbero più le condizioni per l'apertura dell'amministrazione giudiziale,
la quale dovrebbe essere revocata, poiché ai sensi dell'art.49, comma 5, CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale non può avere luogo qualora l'importo del passivo non superi euro 30.000.
Nonostante la rituale comunicazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza del
13.8.2025, non si costituivano né comparivano all'udienza il Curatore dott.ssa , né Persona_2
la creditrice con il suo procuratore. Controparte_2
Il Procuratore Generale con nota di data 5.8.2025 dichiarava di non ritenere di dover presentare conclusioni.
All'esito dell'udienza del 13.08.2025 la Corte disponeva l'acquisizione di documentazione presso il
Tribunale di Pordenone. Alla successiva udienza del 10.09.2025 nessuno compariva e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.09.2025 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 24.09.2025 il procuratore di parte reclamante compariva ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
***
1. Reputa il Collegio che il reclamo debba essere accolto nel merito.
1.1 Non sussiste la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa lamentata dal reclamante.
1.2 Il Tribunale di Pordenone ha infatti documentato ed attestato che alla società CP_1
sono state effettuate, nel corso della procedura di apertura della liquidazione giudiziale due comunicazioni a mezzo pec, entrambe regolarmente consegnate: la prima in data 22 agosto
2024 (Comunicazione alla debitrice del ricorso e della fissazione udienza) e la seconda in data
5 marzo 2025 (Fissata udienza giudice relatore al 08/04/2025, ore 11:00).
1.3 Tali comunicazioni devono ritenersi regolari, a nulla rilevando che (come indicato nel verbale di audizione) il curatore in data 18 aprile 2025 abbia inviato alla pec della società CP_1
la convocazione ex art. 149 ccii al legale rappresentante signor e che la Parte_1
ricevuta della pec abbia indicato: "indirizzo non valido"; trattasi infatti di tentativo di invio in data successiva alle comunicazioni del Tribunale di Pordenone.
2. Non è invece andata a buon fine la comunicazione alla società della sentenza che CP_1
ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale;
il Tribunale di Pordenone ha fatto pervenire la notificazione tentata dall'Ufficiale giudiziario in data 15.05.2025, presso l'indirizzo di VI (PN) via Gasparo Narvesa 5 che ha avuto esito negativo essendo risultato il destinatario sconosciuto.
2.1 Il reclamo deve pertanto ritenersi tempestivamente proposto con riferimento all'unica data certa di conoscenza dell'esistenza della procedura e del suo esito, costituita dalla relativa comunicazione da parte del Curatore in data 28.05.2025.
3. Nel merito devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si osserva infatti che nella sentenza lo stato di insolvenza veniva riconosciuto sulla base delle seguenti circostanze:
è debitrice nei confronti della ricorrente per € 14.976,09; CP_1
il pignoramento presso terzi azionato dalla ricorrente è rimasto infruttuoso, come da dichiarazione del BCC della Marca del 19 aprile 2024; è debitrice nei confronti di per contributi per € 1,617 ,00, importo già avviato CP_1 CP_3
alla riscossione coattiva, oltre a € 421,98;
è debitrice nei confronti dell'Erario per IVA non versata nell'anno d'imposto 2023 CP_1
per € 8.830,00;
è debitrice ingiunta nei confronti di WEISHAUPT ITALIA s.p.a. per € 25.313,04; CP_1
è debitrice ingiunta nei confronti di per € 1.926,94; CP_1 CP_4
è debitrice ingiunta nei confronti di per € 1.631,82; CP_1 Parte_2
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI…”.
Parte reclamante ha specificamente contestato la sussistenza del debito nei confronti di
WEISHAUPT ITALIA s.p.a. per € 25.313,04; la Cancelleria del Tribunale di Pordenone ha comunicato che non risultano iscritte procedure monitorie instaurate a nome di WEISHAUPT
ITALIA s.p.a. nei confronti di CP_1
Il silenzio serbato dal curatore sia a seguito di istanza del sia nel presente giudizio Pt_1
conferma indirettamente la mancanza dei presupposti per l'apertura della procedura.
Si osserva infatti che, scorporando dal totale dei debiti quello verso WEISHAUPT ITALIA s.p.a.,
l'esposizione della società (come indicata in sentenza) è pari ad euro 29.403,83, e CP_1
quindi inferiore ad euro 30.000,0, soglia richiesta dall'art.49, co.5 CCII.
In accoglimento del reclamo, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società deve essere revocata. Controparte_1
Quanto alle spese di lite, si deve evidenziare che , creditore che ha proposto la Controparte_2
domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ha dichiarato espressamente di agire “anche al
fine di poter accedere al Fondo di Garanzia ed ottenere così il pagamento di almeno parte CP_3
delle sue spettanze”, ed ha indicato solo il proprio credito per capitali euro 14.976,09.
La società peraltro, nonostante la accertata regolarità delle notificazioni via pec, non ha CP_1
partecipato alla procedura che ha portato alla apertura della liquidazione giudiziale, e solo in sede di reclamo ha avanzato le proprie difese. D'Altro canto, né la creditrice né la curatrice si sono costituite in questa fase. CP_2
Il complesso di tali circostanze giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.16/2025 pubblicata in
[...]
data 16.04.2025, così provvede:
In accoglimento del reclamo revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 287/2025 RG, promossa con atto di reclamo depositato il
16.06.2025
DA
, C.F. in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
decaduto della società C.F./P.IVA , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv.Marco Destro del Foro di Padova per procura allegata all'atto di reclamo
- RECLAMANTE-
CONTRO
[...]
Controparte_2
-RECLAMATI -
Contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. il Persona_1
quale con nota di data 5.8.2025 ha dichiarato di non ritenere di dover presentare conclusioni.
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.16 del 11.04.2025, pubblicata il
16.04.2025.
Causa iscritta a ruolo il 16.06.2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
1) in via principale, accogliere il reclamo per violazione del contraddittorio e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità della sentenza n. 16/2025 del Tribunale di Pordenone dichiarativa della liquidazione giudiziale;
2) in via graduata, accogliere il reclamo per insussistenza dei presupposti oggettivi ex art. 49, comma 5,
CCII, in particolare per l'inesistenza del credito vantato da EI IA S.p.A. e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare la nullità della medesima sentenza.
Con vittoria di spese e onorari.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e quale legale rappresentante decaduto della società Parte_1 Controparte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza n.16/2025 del Tribunale di Pordenone,
[...]
pubblicata in data 16.04.2025, con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di in seguito a domanda proposta dalla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
Parte reclamante eccepiva anzitutto la mancanza di conoscenza del procedimento per liquidazione giudiziale, con conseguente violazione del diritto di difesa;
deduceva infatti che mai la società aveva ricevuto notificazione all'indirizzo PEC, il quale peraltro, come accertato al Curatore, era risultato
“indirizzo non valido”. Solo in data 28.05.2025 il Curatore aveva avuto un incontro con il sig. Parte_1
presso il suo studio e solo in tale data il legale rappresentante di aveva appreso
[...] CP_1
dell'esistenza della liquidazione giudiziale. Deduceva conseguentemente parte reclamante che il reclamo doveva ritenersi tempestivo in quanto proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sentenza,
avvenuta il 28.05.2025.
Parte reclamante contestava anche nel merito la sentenza, ed in particolare uno dei crediti ivi citati,
ovvero quello vantato da EI IA S.p.a. per euro 25.313,04, di cui né la società né
l'amministratore avevano mai avuto conoscenza e che non aveva alcun riscontro documentale.
Precisava il reclamante che non aveva mai intrattenuto rapporti commerciali o CP_1
obbligatori con EI IA S.p.a., e non aveva mai ricevuto fatture, solleciti o ingiunzioni di pagamento o altro atto giudiziario da quest'ultima.
Deduceva il reclamante di avere presentato un'istanza al Curatore domandando contezza di tale presunto debito, senza ottenere riscontro, e che, qualora fosse stato espunto dal passivo l'importo di euro 25.313,04, non sussisterebbero più le condizioni per l'apertura dell'amministrazione giudiziale,
la quale dovrebbe essere revocata, poiché ai sensi dell'art.49, comma 5, CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale non può avere luogo qualora l'importo del passivo non superi euro 30.000.
Nonostante la rituale comunicazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza del
13.8.2025, non si costituivano né comparivano all'udienza il Curatore dott.ssa , né Persona_2
la creditrice con il suo procuratore. Controparte_2
Il Procuratore Generale con nota di data 5.8.2025 dichiarava di non ritenere di dover presentare conclusioni.
All'esito dell'udienza del 13.08.2025 la Corte disponeva l'acquisizione di documentazione presso il
Tribunale di Pordenone. Alla successiva udienza del 10.09.2025 nessuno compariva e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.09.2025 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 24.09.2025 il procuratore di parte reclamante compariva ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
***
1. Reputa il Collegio che il reclamo debba essere accolto nel merito.
1.1 Non sussiste la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa lamentata dal reclamante.
1.2 Il Tribunale di Pordenone ha infatti documentato ed attestato che alla società CP_1
sono state effettuate, nel corso della procedura di apertura della liquidazione giudiziale due comunicazioni a mezzo pec, entrambe regolarmente consegnate: la prima in data 22 agosto
2024 (Comunicazione alla debitrice del ricorso e della fissazione udienza) e la seconda in data
5 marzo 2025 (Fissata udienza giudice relatore al 08/04/2025, ore 11:00).
1.3 Tali comunicazioni devono ritenersi regolari, a nulla rilevando che (come indicato nel verbale di audizione) il curatore in data 18 aprile 2025 abbia inviato alla pec della società CP_1
la convocazione ex art. 149 ccii al legale rappresentante signor e che la Parte_1
ricevuta della pec abbia indicato: "indirizzo non valido"; trattasi infatti di tentativo di invio in data successiva alle comunicazioni del Tribunale di Pordenone.
2. Non è invece andata a buon fine la comunicazione alla società della sentenza che CP_1
ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale;
il Tribunale di Pordenone ha fatto pervenire la notificazione tentata dall'Ufficiale giudiziario in data 15.05.2025, presso l'indirizzo di VI (PN) via Gasparo Narvesa 5 che ha avuto esito negativo essendo risultato il destinatario sconosciuto.
2.1 Il reclamo deve pertanto ritenersi tempestivamente proposto con riferimento all'unica data certa di conoscenza dell'esistenza della procedura e del suo esito, costituita dalla relativa comunicazione da parte del Curatore in data 28.05.2025.
3. Nel merito devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si osserva infatti che nella sentenza lo stato di insolvenza veniva riconosciuto sulla base delle seguenti circostanze:
è debitrice nei confronti della ricorrente per € 14.976,09; CP_1
il pignoramento presso terzi azionato dalla ricorrente è rimasto infruttuoso, come da dichiarazione del BCC della Marca del 19 aprile 2024; è debitrice nei confronti di per contributi per € 1,617 ,00, importo già avviato CP_1 CP_3
alla riscossione coattiva, oltre a € 421,98;
è debitrice nei confronti dell'Erario per IVA non versata nell'anno d'imposto 2023 CP_1
per € 8.830,00;
è debitrice ingiunta nei confronti di WEISHAUPT ITALIA s.p.a. per € 25.313,04; CP_1
è debitrice ingiunta nei confronti di per € 1.926,94; CP_1 CP_4
è debitrice ingiunta nei confronti di per € 1.631,82; CP_1 Parte_2
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI…”.
Parte reclamante ha specificamente contestato la sussistenza del debito nei confronti di
WEISHAUPT ITALIA s.p.a. per € 25.313,04; la Cancelleria del Tribunale di Pordenone ha comunicato che non risultano iscritte procedure monitorie instaurate a nome di WEISHAUPT
ITALIA s.p.a. nei confronti di CP_1
Il silenzio serbato dal curatore sia a seguito di istanza del sia nel presente giudizio Pt_1
conferma indirettamente la mancanza dei presupposti per l'apertura della procedura.
Si osserva infatti che, scorporando dal totale dei debiti quello verso WEISHAUPT ITALIA s.p.a.,
l'esposizione della società (come indicata in sentenza) è pari ad euro 29.403,83, e CP_1
quindi inferiore ad euro 30.000,0, soglia richiesta dall'art.49, co.5 CCII.
In accoglimento del reclamo, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società deve essere revocata. Controparte_1
Quanto alle spese di lite, si deve evidenziare che , creditore che ha proposto la Controparte_2
domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ha dichiarato espressamente di agire “anche al
fine di poter accedere al Fondo di Garanzia ed ottenere così il pagamento di almeno parte CP_3
delle sue spettanze”, ed ha indicato solo il proprio credito per capitali euro 14.976,09.
La società peraltro, nonostante la accertata regolarità delle notificazioni via pec, non ha CP_1
partecipato alla procedura che ha portato alla apertura della liquidazione giudiziale, e solo in sede di reclamo ha avanzato le proprie difese. D'Altro canto, né la creditrice né la curatrice si sono costituite in questa fase. CP_2
Il complesso di tali circostanze giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.16/2025 pubblicata in
[...]
data 16.04.2025, così provvede:
In accoglimento del reclamo revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli