Art. 12.
I comandanti provinciali:
a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti, nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
h) formulano, al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza:
i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.
I comandanti provinciali:
a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti, nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
h) formulano, al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza:
i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.