Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2018, n. 2839
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Sentenza 6 febbraio 2018

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La prescrizione del credito dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, senza che rilevi la denunzia del datore di lavoro di un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta; l'art. 2935 c.c., infatti, stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, esclude che possa darsi rilievo agli impedimenti soggettivi, ancorchè determinati dal fatto del debitore, nè è possibile rimettere la decorrenza della prescrizione alla mera volontà del soggetto onerato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2018, n. 2839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2839
    Data del deposito : 6 febbraio 2018

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