Ordinanza collegiale 2 agosto 2024
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07386/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7386 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NE LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, RM Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LA RA, AL RG, ON LE, LV GO, LA OM, GI AN CC, NO NO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione di idonea misura cautelare
- della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lazio ed Uffici Centrali, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria ” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove (1) non riconosce alla parte ricorrente i titoli di preferenza per i “ figli a carico ” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm. e (2) attribuisce alla stessa un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di due quiz errati;
- degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla Regione Lazio ed Uffici Centrali, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi laddove (1) non riconoscono alla parte ricorrente i titoli di preferenza per i “ figli a carico ” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm. e (2) attribuiscono alla stessa un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di due quiz errati;
- del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria ” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti della ricorrente;
- del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.2023/300017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/08/2023 e riformulato la prova scritta del concorso nonché del successivo provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.224448 del 9/05/2024 in cui l’Amministrazione ha soppresso il punto 7.4 disapplicando così la “ normativa cd “taglia idonei” alle graduatorie ” e previsto l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali, solo nella parte in cui sono lesivi nei confronti della ricorrente;
- del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 22,69 comunicato nell’area riservata della parte ricorrente, lesivo laddove reca il quesito n.19 inerente alla distinzione delle Società sulla base dello scopo e il quesito n.33 inerente alla “ sottoscrizione e al versamento del capitale ” delle S.r.l. perché errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione, tanto dall’aver determinato errori nelle risposte e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale;
- del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento e la condanna
dell’interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione (1) del titolo di preferenza previsto dall’art.5 del DPR n.487/94 per i “ figli a carico ” e (2) alla rivalutazione dei 2 quiz contestati con il conseguente riconoscimento della preferenza e la rivalutazione del punteggio nella graduatoria di merito per la Regione Lazio ed Uffici Centrali della “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria ” (codice di concorso TRIB) e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente aggiunta della preferenza e del punteggio di +0,51 a ciascun quiz che consentirebbe di collocarsi alla posizione prossima alla n.1.095 e con il punteggio finale di 23,71.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL NE il 12\5\2025:
- della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 9/08/2024 ma recentemente conosciuti a seguito del deposito dei documenti effettuato dall’Avvocatura nel fascicolo telematico del giudizio lo scorso 9/04/2025, inerenti alla “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265 ” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.1, 2, 3);
- dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione (doc.4);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di RM Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa SC ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 272034 del 24 luglio 2023 è stata indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.
Il bando prevedeva un’unica fase selettiva, disciplinata dall’art. 6 del Bando, consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 70 quesiti.
Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta +0,43 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,08 punti.
Al fine di superare la prova scritta i candidati dovevano ottenere almeno il punteggio di 21/30.
Le prove si sono svolte dal 22 al 24 novembre 2023 e il successivo 30 novembre è stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia l’elenco nazionale anonimo degli esiti della prova.
In sostanza, per tutti i partecipanti alla prova veniva riportato un codice identificativo, noto solo al singolo candidato, con il relativo punteggio.
Inoltre, tutti i candidati, dalla medesima data, potevano accedere con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma Concorsi Smart del RM PA, al fine di visionare la propria prova e conoscere il punteggio conseguito.
Tenuto conto, poi, che non erano previste ulteriori prove selettive, in data 30 novembre 2023 sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta in forma anonima e in data 17 gennaio 2024 l’elenco dei vincitori e degli idonei, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
La sig. LL, che ha partecipato al concorso per i posti banditi nella regione Lazio (alla quale erano stati assegnati 922 posizioni), sin da tale momento ha appreso di essere rientrata tra gli idonei non vincitori avendo riportato il punteggio di 22,69.
In data 13 maggio 2024, l’Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria finale di merito per la Direzione Regionale del Lazio nella quale la ricorrente si è collocata alla posizione 1.880 con 22,69 punti.
Con provvedimento prot. n. 44363 del 24 maggio 2024, è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo 5 indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 4 luglio 2024, la sig.ra LL ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la graduatoria relativa alla regione Lazio deducendo: il mancato riconoscimento del titolo di preferenza per i figli a carico ex art.5 DPR n.487/94; l’ambiguità dei quesiti 19 e 33 (inerenti la distinzione delle Società sulla base dello scopo e la “ sottoscrizione e versamento del capitale ” delle S.r.l.) e l’erroneità delle relative risposte considerate esatte ai fini della valutazione.
A sostegno della propria domanda, ha innanzitutto rappresentato che, con la neutralizzazione dei quiz contestati, otterrebbe il punteggio aggiuntivo di +0,51 punti a domanda “ utile ” e raggiungere il punteggio di 23,71 e la posizione in graduatoria n. 1.095.
In relazione al quesito n. 19, ha sostenuto che la risposta indicata come corretta sarebbe erronea perché gli scopi che le società possono perseguire sarebbero sostanzialmente tre: scopo di lucro, scopo mutualistico e scopo consortile; in relazione al quesito n. 33, ha sostenuto che le risposte alla domanda sarebbero non corrette o comunque fortemente soggette a fraintendimenti per il linguaggio non propriamente tecnico utilizzato sia nella domanda che nelle risposte.
Sull’omessa valutazione del titolo di preferenza per i “ figli a carico ” espressamente previsto dall’art.7 del Bando e dall’art.5 del DPR n.487/1994, ha riferito di avere debitamente dichiarato in domanda e successivamente confermato con autocertificazione inviata all’Amministrazione di avere 2 figli a carico e che, ciò nonostante, la Commissione non ne avrebbe tenuto conto.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto.
In estrema sintesi, ha sostenuto che la formulazione dei quesiti costituisce espressione della discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, trattandosi di valutazione specifica che costituisce espressione della visione culturale, specifica e professionale degli esperti che li hanno elaborati e a ciò sono stati preposti. Qualora venga dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte, come nel caso in esame, si sconfinerebbe nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non potrebbe sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato.
Ad ogni modo, i quesiti sarebbero stati formulati correttamente. Con specifico riferimento al quesito n. 19, la candidata avrebbe confuso l’oggetto sociale con lo scopo sociale; in relazione al quesito n. 33, la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione sarebbe conforme a quanto previsto dall’art. 2464 c.c.
Sull’omessa valutazione del titolo di preferenza, ha documentato che, nella domanda di partecipazione, la dott.ssa LL non ha indicato di voler beneficiare di alcun titolo di preferenza per i figli ai sensi del D.P.R. 82/2023, avendo fleggato la casella “ Dichiaro di non possedere titoli di preferenza ai sensi del DPR 82/2023 ”. Inoltre, la PEC inviata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la dichiarazione di avere, quale titolo di preferenza di cui all’art. del DPR 487/94, n. 2 figli a carico, sarebbe stata priva di dati anagrafici e degli elementi minimi che sono presenti nella certificazione che avrebbe dovuto sostituire (stato di famiglia) e non avrebbe permesso nemmeno di verificare se l’eventuale titolo di preferenza era posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione così come previsto dal bando al punto 8.
Alla camera di consiglio del primo agosto 2024, con ordinanza n. 15664, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e fissata l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.
Successivamente, in data 8 aprile 2025, l’Avvocatura ha depositato in atti la rettifica della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori pubblicate sul sito dell’Amministrazione il precedente 9 agosto 2024.
Quindi, con memoria ex art. 73 c.p.a. versata in atti in data 18 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, in considerazione dello scioglimento della riserva relativa alle 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto e ottenuto l’ammissione alla prova asincrona, prevista ai sensi dell’art. 7, co. 7, del DPR 487/1994, si è resa necessaria la rettifica della graduatoria di merito approvata con atto prot. n. 40184 del 13 maggio 2024 e già rettificata con atto prot. n. 44363 del 24 maggio 2024.
Ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova graduatoria regionale della selezione pubblicata il 9 agosto 2024.
Con motivi aggiunti, notificati il 27 aprile 2025, la sig.ra LL ha impugnato anche detta graduatoria, sostenendo che, ad ogni modo, si tratterebbe di atto meramente confermativo della precedente graduatoria e dunque non lesiva della propria sfera giuridica. Ha inoltre rilevato come detta impugnazione dovesse ritenersi tempestiva, attesa l’omessa pubblicazione della stessa da parte dell’Amministrazione sul sito INPA come invece previsto dal bando. Ha quindi dedotto l’illegittimità derivata di detta graduatoria, richiamando quanto già affermato nel ricorso introduttivo.
All’udienza del 4 febbraio 2026, parte resistente ha chiesto volersi dichiarare la cessata materia del contendere in relazione al quesito relativo al versamento del capitale per le s.r.l. riferendo che l’Amministrazione sta procedendo alla sua neutralizzazione.
La causa è stata trattenuta in decisione.
2. Per ragioni logico sistematiche si procede con lo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti che è irricevibile per tardività dell’impugnazione
Invero la graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 9 agosto dall’Agenzia delle Entrate, è stata impugnata solamente con motivi aggiunti notificati in data 27 aprile 2025, quindi ben oltre i 60 giorni di legge.
Non colgono nel segno le censure di parte ricorrente che assume che “ la rettifica della graduatoria non solo non è stata pubblicata sul Portale INPA (come previsto dal Bando) ma è stata addirittura “mascherata” all’interno del sito web istituzionale dell’Agenzia con la diversa denominazione “graduatoria definitiva di merito” ”.
Ciò non le avrebbe permesso di venire a conoscenza del provvedimento in esame e di gravarlo tempestivamente.
Deve innanzitutto essere rilevato la nuova graduatoria regionale è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007, per cui “ Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati ”.
Pertanto era sufficiente la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, come regolarmente avvenuto per tutte e tre le graduatorie.
Inoltre, tanto nel provvedimento pubblicato in data 13 maggio 2024 recante l’“ Approvazione della graduatoria finale di merito ”, quanto nel provvedimento pubblicato il successivo 24 maggio 2024 recante la “ Rettifica della graduatoria finale ”, si legge che: “ Il presente atto tiene altresì conto della seguente circostanza: n. 13 candidate hanno chiesto l’accesso ad una prova asincrona ai sensi dell’art. 7, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e, pertanto, non avendo ancora le suddette candidate sostenuto la prova scritta, si dispone l’accantonamento di n. 13 posti in graduatoria e, allo stato attuale, i candidati dichiarati vincitori sono n. 909 ”.
In entrambi gli atti era quindi esplicitato che la graduatoria pubblicata rappresentava un provvedimento provvisorio, che sarebbe stato sostituito dalla graduatoria definitiva una volta sciolta la riserva relativa ai 13 posti accantonati per permettere lo svolgimento delle prove asincrone.
Né può affermarsi che la graduatoria de qua sia stata “ mascherata ” all’interno del sito web istituzionale dell’Agenzia con la denominazione “ graduatoria definitiva di merito ”, atteso che detta denominazione aveva chiaramente lo scopo di eliminare ogni possibile dubbio circa la definitività dell’atto da ultimo adottato in data 9 agosto 2024.
Pertanto, la graduatoria del 9 agosto 2024 avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge.
La graduatoria in parola, poi, non può essere ritenuta, come pure sostiene la ricorrente, come atto non refluente sulla posizione del singolo candidato.
Invero, come già affermato dalla Sezione con riferimento alla medesima procedura e ai candidati inseriti, come la ricorrente, nella graduatoria relativa alla regione Lazio (cfr., in termini, Tar Lazio Roma, 10755/2025):
“ per come si legge nella motivazione in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una nuova graduatoria definitiva di merito in quanto: “Considerate e valutate tutte le istanze pervenute a questa Direzione Regionale fino al giorno 8 agosto 2024 volte ad ottenere il riconoscimento dei titoli di preferenza e di riserva previsti dal bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023 (modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024), e in considerazione dello scioglimento della riserva relativa alle 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto e ottenuto l’ammissione alla prova asincrona, prevista ai sensi dell’art. 7, co. 7, del DPR 487/1994, si è resa necessaria la rettifica della graduatoria di merito approvata con atto prot. n. 40184 del 13 maggio 2024 e già rettificata con atto prot. n. 44363 del 24 maggio 2024. Nella prova asincrona svolta il 19 luglio 2024 una sola candidata ha ottenuto l’idoneità e pertanto è stata inserita nella graduatoria di merito. Il presente atto dispone, quindi, la rettifica della graduatoria di merito e dichiara i vincitori della predetta procedura selettiva, tenendo conto delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai candidati nella domanda di partecipazione e determinati ai sensi della normativa vigente a seguito del riesame effettuato. Con il presente atto viene sciolta la riserva in merito alla 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto l’accesso alla prova asincrona ai sensi dell’art. 7, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e, pertanto, le 13 posizioni accantonate vengono attribuite ai candidati collocati nelle posizioni successive all’ultimo vincitore già dichiarato”.
Non si è trattato, dunque, della mera correzione di errori materiali, ma di una rinnovata valutazione di carattere sostanziale che ha comportato, tra l’altro, l’inserimento in graduatoria di un candidato precedentemente estromesso dalla procedura ”.
3. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
4. Da ciò deriva che il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la graduatoria del 9 agosto 2024 ha sostituito a tutti gli effetti la graduatoria del 13 maggio 2024 rettificata in data 24 maggio 2024, con la conseguenza che nessuna utilità trarrebbe la ricorrente dall’annullamento di quest’ultima.
5. Sussistono, comunque, giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
SC ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ZZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO