TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2399
TAR
Ordinanza collegiale 2 agosto 2024
>
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancato riconoscimento titoli di preferenza per figli a carico

    L'Amministrazione ha eccepito che la ricorrente non ha indicato nella domanda di volersi avvalere di tale titolo di preferenza, avendo dichiarato di non possedere titoli di preferenza ai sensi del DPR 82/2023. La successiva PEC inviata era priva dei dati anagrafici necessari e non permetteva di verificare il possesso del requisito alla data di scadenza.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio inferiore a causa di quiz errati

    L'Amministrazione ha sostenuto che la formulazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice. In particolare, per il quesito n. 19, la candidata avrebbe confuso l'oggetto sociale con lo scopo sociale; per il quesito n. 33, la risposta corretta sarebbe conforme all'art. 2464 c.c. L'Amministrazione ha inoltre comunicato la neutralizzazione del quesito n. 33.

  • Inammissibile
    Tardività impugnazione graduatoria del 9 agosto 2024

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti irricevibile per tardività, ritenendo che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate fosse sufficiente e che la graduatoria del 9 agosto 2024 non fosse un atto meramente confermativo ma una rinnovata valutazione sostanziale che comportava l'inserimento di un candidato precedentemente estromesso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2399
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2399
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo