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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/08/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2331/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2331/2022, avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
4.4.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Daniela Pollastro (CF: , elettivamente domiciliata C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv.to Tiziana Buglione (CF: , elettivamente domiciliata C.F._4
in Via Aviere Mario Pirozzi 22 80014 Giugliano In Campania, presso lo studio del predetto difensore.
pagina 1 di 12 PARTE CONVENUTA
NONCHE'
.I. , rapp. e difesa, dall'Avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_1
Tuccillo (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , al fine di far accertare a suo carico la responsabilità Controparte_1
esclusiva nella causazione del sinistro avvenuto all'interno della abitazione di pagina 2 di 12 quest'ultimo in data 15.4.2021 ore 19,30 circa in cui riportava lesioni l'attrice.
Deduceva la che, dopo aver fatto ingresso nell'appartamento del Pt_1
, scivolava a causa di acqua sparsa sul pavimento, riportando le certificate CP_1
lesioni.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di essere autorizzato Controparte_1
alla chiamata della , da cui risultava garantita la sua abitazione per i Controparte_2
sinistri domestici.
Il Giudice autorizzava la chiamata che veniva regolarmente effettuata, per cui si costituiva in giudizio anche la che chiedeva il rigetto delle Controparte_2
domande come formulate, in particolar modo eccependo che, come dichiarato dalla al momento del ricovero presso l'Ospedale di Aversa, il sinistro si era Pt_1
verificato presso l'abitazione del convenuto per cause accidentali. Eccepiva, quindi, la mancata operatività della garanzia della polizza esistente tra le parti, con il conseguente rigetto della domanda. Inoltre, dal raffronto tra la denuncia di sinistro inviata dall'assicurata , figlia del convenuto, e la dichiarazione Controparte_3
stragiudiziale resa dalla all'accertatore incaricato dalla chiamata e Parte_1
le asserzioni deduttive sul fatto storico contenute nell'atto di citazione, emergevano sostanziali discordanze in ordine alla causa della riferita caduta dell'istante.
Tanto premesso, accertata la rituale instaurazione del giudizio, la legittimazione delle parti attraverso formale documentazione, sussistono tutte le condizioni per dichiarare procedibile la domanda che, così come avanzata dall'attrice, va accolta con tutte le conseguenze.
In via preliminare, va detto che l'atto di chiamata nei confronti della
[...]
risulta ritualmente avanzato, contenendo esso tutti i requisiti di chiara Controparte_2
e pronta intellegibilità circa i fatti di causa, tali da non produrre alcun vulnus per la difesa della chiamata.
In ordine, poi, alle dichiarazioni rese della danneggiata ai sanitari del P.S. pagina 3 di 12 dell'Ospedale di Aversa, in merito alla causa delle lesioni, si legge chiaramente che questa affermava trattarsi di trauma dovuto ad incidente domestico.
Appare, quindi, evidente che la prima dichiarazione, riferita ai sanitari sulla scorta di quanto affermato loro dalla paziente, risulta qualificare l'incidente quale
“domestico”, con ciò ritenendosi che la stessa abbia fatto riferimento a qualsiasi tipo di abitazione, e cioè ad una larga sfera di applicazione di tale concetto, ritenendosi per “domestica” non esclusivamente la propria abitazione. E da quanto risultato agli atti, attraverso le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, la caduta dell'attrice si verificò
a casa della , quindi, in un ambiente da ritenersi domestico, in conformità al CP_1
contenuto della prima dichiarazione resa dalla paziente e direttamente raccolta dai sanitari.
In merito alla configurazione giuridica dei fatti di causa, come è noto, risulta ormai abbandonata la ricostruzione legata all'individuazione della responsabilità nel solo caso dell'ipotesi dell'insidia/trabocchetto riferita alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., essendo invece ora disciplinata la materia con il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.
Si tratta di un mutamento giurisprudenziale ormai divenuto ius receptum, come anche dimostrato dalle numerose sentenze di Legittimità successive al 2005 (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 21329/2010, Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9456/2010), cui questo Tribunale aderisce ed intende dare continuità.
Va sul punto sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, come del resto da tempo posto in rilievo anche dalla migliore dottrina (in giurisprudenza,
Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Il primo presupposto, ossia la custodia, consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa (cfr. Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 858/2008).
Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la pagina 4 di 12 detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005); anzitutto i proprietari, ma anche i conduttori (Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008) e usufruttuari (Cass. n.
12280/2004).
Quale proprietario dell'abitazione, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla discende non solo da specifiche norme, ma anche dal generale obbligo Pt_2
di custodia, con conseguente operatività nei confronti del proprietario manutentore, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Circa il secondo requisito per l'applicazione della responsabilità custodiale, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a darne la prova che va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorchè provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento"; mentre non è, invece, richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. (v., tra le tante, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 25243/2006, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 3651/2006).
La derivazione del danno dalla cosa può essere –peraltro- offerta anche per presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno (cfr. Cass. n.
2308/2007 e Cass. n. 3651/2006).
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi, ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
pagina 5 di 12 In particolare, al danneggiato non può farsi carico della prova dell'insidia o trabocchetto, trattandosi di fattispecie estranee alla responsabilità ex art. 2051 c.c.: così facendo, infatti, si opererebbe un'interpretazione della norma contraria al suo tenore letterale e sostanziale, aggravando la posizione probatoria del danneggiato al fine di limitare le ipotesi di responsabilità del proprietario/manutentore della res e creare un ingiustificato privilegio in favore di quest'ultimo.
Né è necessaria, d'altro canto, la dimostrazione dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e quindi per il medesimo inevitabili, giacché, anche in ragione del principio di vicinanza della prova, è al custode che incombe provare il caso fortuito (cfr. Cass. n. 2651/2006,
Cass. n. 2075/2002).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra quindi un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 8229/2010, Cass.
n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, richiamate per analogia).
Non rileva allora la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (per tutte, cfr. Cass. n. 2563/2007), in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario;
funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Ne consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicchè anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene pagina 6 di 12 prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis,
Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008).
Sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c., sia che rientri nell'art. 2051 c.c., è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale.
È infatti applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1
c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 1002/2010).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Invero, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 8229/2010,
Cass. n. 993/2009).
In quest'ottica, la diligenza del comportamento di chi si trova ad usare il bene altrui, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso pagina 7 di 12 causale, o escludendolo o configurando un apporto concorrente.
Ora, tali essendo i principi di diritto cui intende uniformarsi il Giudicante, e ritenuto applicabile al caso di specie, in ragione di tutto quanto sopra ed in ragione della stessa allegazione di parte attrice, il dettato dell'art. 2051 c.c., parere del
Giudicante è che l'attrice ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia (il pavimento ricoperto d'acqua), da cui è emerso che la cadde, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto Pt_1
introduttivo, a causa di liquido sparso sul pavimento, non immediatamente percepibile, con la conseguente formazione di un insidioso strato di materiale idoneo a provocare scivolate o cadute.
In dettaglio, coerente con la descrizione offerta dalla è la ricostruzione Pt_1
dell'evento fornita anche dalla stessa assicurata che conferma l'esatto punto ove la le condizioni del pavimento e lo stato dei luoghi all'interno dell'abitazione. Pt_1
Alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, pertanto, va compiuto l'accertamento della derivazione eziologica dell'evento dannoso nonché del comportamento dello stesso danneggiato e la valutazione dell'eventuale apporto causale della stessa;
l'interruzione del nesso di causalità può essere –come detto- l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, qualora il suo fatto si sia posto come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 18094/05 e n. 8096/06).
Orbene, nella specie, sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurata e del fatto che non emerge alcun comportamento anomalo della vittima, deve ritenersi provata l'esistenza degli elementi indicati che rendevano lo stato dei luoghi potenzialmente idoneo, in sè e per le concrete circostanze di tempo in cui è avvenuto, a cagionare l'evento non suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata.
pagina 8 di 12 La mancanza, perciò, della prova del comportamento imprudente della Pt_1
nel dinamismo causale del danno, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946) che spettava alle controparti, per disattendere la domanda e resistere ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva e provare l'esistenza del caso fortuito, genera il ristoro dei danni fisici subiti dall'attrice.
Avendo, infatti, la danneggiata fornito la prova dell'esistenza dell'alterazione, nonché del nesso causale tra la cosa e la caduta, era onere del custode dimostrare che il danno si era verificato per caso fortuito, perché frutto di agenti esterni ed indipendenti da ogni suo comportamento (colpa esclusiva del danneggiato, fatto del terzo, ecc.).
In realtà, le controparti ciò non hanno fatto, non avendo provato l'esistenza di una situazione che potesse comportare l'esonero da ogni responsabilità per caso fortuito o di un profilo di colpa concorrente del danneggiato, rilevante ai fini della limitazione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
L'istruttoria esperita ha comprovato addirittura un rilevante grado di colpa in capo all'assicurata, visto che lo stato dei luoghi descritto si trovava in una zona ove ben avrebbe dovuto essere esercitata una penetrante custodia, tale che chi vi accedeva riponeva la massima affidabilità nel perfetto stato manutentivo della pavimentazione.
La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., infatti, entra in funzione solo ove i luoghi indicati presentino alterazioni o anomalie tali da poter di per sè giustificare il verificarsi di incidenti del genere di quello fatto valere dalla Pt_1
La prova dell'esistenza dell'alterazione è a carico della danneggiata, in quanto rappresenta la prova del nesso causale fra le condizioni del bene in custodia e l'evento, ma è onere del custode dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, perché frutto di agenti esterni ed indipendenti da ogni suo comportamento
(colpa esclusiva del danneggiato, fatto del terzo, ecc.).
Ora, non avendo assolto a tale prova liberatoria, la responsabilità va addebitata pagina 9 di 12 alla ex art. 2051 c.c. Controparte_3
La domanda di risarcimento è dunque fondata nell'an.
Risulta, altresì, provato il nesso di causalità evento-lesioni, così come si ricava dalla documentazione medico-sanitaria, che è stata prodotta dall'attrice ed è stata esaminata dal C.T.U. dott. . L'ausiliario del Giudice nella consulenza depositata in Persona_1
data 11.9.2024 con motivazione pienamente condivisibile, da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha esaminato la documentazione medica messa a sua disposizione. Alla fine, il consulente ha affermato che la a seguito dell'incidente del 15.4.2021 presenta: Parte_1
“esiti di frattura trochite omerale a destra, appare equo attribuire alla periziata postumi permanenti nella misura del 5%, (cinque per cento) come da danno biologico.
• ITP al 75% di 30 (trenta) giorni.
• ITP al 50% di 30 (trenta) giorni.
Occorre, quindi, procedere alla valutazione in termini economici dei danni subiti dalla e, quindi, della loro liquidazione, tenuto conto che i postumi Parte_1
permanenti sono stati riconosciuti in una misura del 5%, e che quindi può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni.
Si ritiene, perciò, equo liquidare in favore dell'attrice a titolo di danno biologico,
l'importo complessivo calcolato all'attualità di euro 8.181,59 così determinato:
Danno biologico 6.110,09
ITP gg. 30 75% 1.242,90
ITP gg. 30 50% 828,60
Circa la liquidazione del danno morale, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere presente allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori pagina 10 di 12 suddetti. In altri termini, il danno morale non è riscontrabile nella fattispecie in esame, vista la mancata allegazione e prova di pregiudizi morali specifici.
Il danno così liquidato, riportato all'attualità –quindi- già rivalutato dal momento del sinistro, appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dal de cuius degli attori con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
Gli interessi andranno corrisposti dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Alla somma così quantificata, va aggiunta quella relativa agli esborsi fatti in conseguenza dall'attrice, documentati in euro 120,07
In ragione della provata –in via documentale- esistenza di un rapporto di Con garanzia e manleva, il convenuto e la chiamata Controparte_1 CP_2
vanno condannati in via solidale al pagamento di tutte le somme liquidate in
[...]
favore della tra cui le spese processuali in ragione del principio di Parte_1
soccombenza. Tali spese vengono liquidate facendo riferimento all'importo medio delle tabelle del DM 55/2004 e non del disputatum bensì del decisum.
Pone a carico della convenuta e della chiamata in solido fra di loro e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Compensa tra la convenuta e la chiamata le restanti spese di Controparte_2
giudizio, per il venir meno del primo al patto di gestione della lite, essendosi costituito con proprio difensore, non indicato dalla spa chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
Con confronti di e della chiamata , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
pagina 11 di 12 - In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Controparte_1
e la al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 8.181,59 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, il tutto oltre gli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
- Condanna, altresì, e la spa al pagamento di Controparte_1 Controparte_2
euro 127,01 in favore di a titolo di risarcimento danni Parte_1
patrimoniali, il tutto oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- Condanna e la spa a rimborsare alla parte Controparte_1 Controparte_2
attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 280,00 per esborsi, ed euro
5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Cpa ed IVA se dovute come per legge, distraendole in favore del difensore per anticipo fattone;
- Pone a carico della convenuta e della chiamata, in solido fra di loro, e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 5/8/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2331/2022, avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
4.4.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Daniela Pollastro (CF: , elettivamente domiciliata C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv.to Tiziana Buglione (CF: , elettivamente domiciliata C.F._4
in Via Aviere Mario Pirozzi 22 80014 Giugliano In Campania, presso lo studio del predetto difensore.
pagina 1 di 12 PARTE CONVENUTA
NONCHE'
.I. , rapp. e difesa, dall'Avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_1
Tuccillo (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , al fine di far accertare a suo carico la responsabilità Controparte_1
esclusiva nella causazione del sinistro avvenuto all'interno della abitazione di pagina 2 di 12 quest'ultimo in data 15.4.2021 ore 19,30 circa in cui riportava lesioni l'attrice.
Deduceva la che, dopo aver fatto ingresso nell'appartamento del Pt_1
, scivolava a causa di acqua sparsa sul pavimento, riportando le certificate CP_1
lesioni.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di essere autorizzato Controparte_1
alla chiamata della , da cui risultava garantita la sua abitazione per i Controparte_2
sinistri domestici.
Il Giudice autorizzava la chiamata che veniva regolarmente effettuata, per cui si costituiva in giudizio anche la che chiedeva il rigetto delle Controparte_2
domande come formulate, in particolar modo eccependo che, come dichiarato dalla al momento del ricovero presso l'Ospedale di Aversa, il sinistro si era Pt_1
verificato presso l'abitazione del convenuto per cause accidentali. Eccepiva, quindi, la mancata operatività della garanzia della polizza esistente tra le parti, con il conseguente rigetto della domanda. Inoltre, dal raffronto tra la denuncia di sinistro inviata dall'assicurata , figlia del convenuto, e la dichiarazione Controparte_3
stragiudiziale resa dalla all'accertatore incaricato dalla chiamata e Parte_1
le asserzioni deduttive sul fatto storico contenute nell'atto di citazione, emergevano sostanziali discordanze in ordine alla causa della riferita caduta dell'istante.
Tanto premesso, accertata la rituale instaurazione del giudizio, la legittimazione delle parti attraverso formale documentazione, sussistono tutte le condizioni per dichiarare procedibile la domanda che, così come avanzata dall'attrice, va accolta con tutte le conseguenze.
In via preliminare, va detto che l'atto di chiamata nei confronti della
[...]
risulta ritualmente avanzato, contenendo esso tutti i requisiti di chiara Controparte_2
e pronta intellegibilità circa i fatti di causa, tali da non produrre alcun vulnus per la difesa della chiamata.
In ordine, poi, alle dichiarazioni rese della danneggiata ai sanitari del P.S. pagina 3 di 12 dell'Ospedale di Aversa, in merito alla causa delle lesioni, si legge chiaramente che questa affermava trattarsi di trauma dovuto ad incidente domestico.
Appare, quindi, evidente che la prima dichiarazione, riferita ai sanitari sulla scorta di quanto affermato loro dalla paziente, risulta qualificare l'incidente quale
“domestico”, con ciò ritenendosi che la stessa abbia fatto riferimento a qualsiasi tipo di abitazione, e cioè ad una larga sfera di applicazione di tale concetto, ritenendosi per “domestica” non esclusivamente la propria abitazione. E da quanto risultato agli atti, attraverso le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, la caduta dell'attrice si verificò
a casa della , quindi, in un ambiente da ritenersi domestico, in conformità al CP_1
contenuto della prima dichiarazione resa dalla paziente e direttamente raccolta dai sanitari.
In merito alla configurazione giuridica dei fatti di causa, come è noto, risulta ormai abbandonata la ricostruzione legata all'individuazione della responsabilità nel solo caso dell'ipotesi dell'insidia/trabocchetto riferita alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., essendo invece ora disciplinata la materia con il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.
Si tratta di un mutamento giurisprudenziale ormai divenuto ius receptum, come anche dimostrato dalle numerose sentenze di Legittimità successive al 2005 (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 21329/2010, Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9456/2010), cui questo Tribunale aderisce ed intende dare continuità.
Va sul punto sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, come del resto da tempo posto in rilievo anche dalla migliore dottrina (in giurisprudenza,
Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Il primo presupposto, ossia la custodia, consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa (cfr. Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 858/2008).
Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la pagina 4 di 12 detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005); anzitutto i proprietari, ma anche i conduttori (Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008) e usufruttuari (Cass. n.
12280/2004).
Quale proprietario dell'abitazione, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla discende non solo da specifiche norme, ma anche dal generale obbligo Pt_2
di custodia, con conseguente operatività nei confronti del proprietario manutentore, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Circa il secondo requisito per l'applicazione della responsabilità custodiale, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a darne la prova che va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorchè provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento"; mentre non è, invece, richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. (v., tra le tante, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 25243/2006, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 3651/2006).
La derivazione del danno dalla cosa può essere –peraltro- offerta anche per presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno (cfr. Cass. n.
2308/2007 e Cass. n. 3651/2006).
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi, ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
pagina 5 di 12 In particolare, al danneggiato non può farsi carico della prova dell'insidia o trabocchetto, trattandosi di fattispecie estranee alla responsabilità ex art. 2051 c.c.: così facendo, infatti, si opererebbe un'interpretazione della norma contraria al suo tenore letterale e sostanziale, aggravando la posizione probatoria del danneggiato al fine di limitare le ipotesi di responsabilità del proprietario/manutentore della res e creare un ingiustificato privilegio in favore di quest'ultimo.
Né è necessaria, d'altro canto, la dimostrazione dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e quindi per il medesimo inevitabili, giacché, anche in ragione del principio di vicinanza della prova, è al custode che incombe provare il caso fortuito (cfr. Cass. n. 2651/2006,
Cass. n. 2075/2002).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra quindi un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 8229/2010, Cass.
n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, richiamate per analogia).
Non rileva allora la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (per tutte, cfr. Cass. n. 2563/2007), in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario;
funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Ne consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicchè anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene pagina 6 di 12 prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis,
Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008).
Sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c., sia che rientri nell'art. 2051 c.c., è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale.
È infatti applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1
c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 1002/2010).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Invero, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 8229/2010,
Cass. n. 993/2009).
In quest'ottica, la diligenza del comportamento di chi si trova ad usare il bene altrui, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso pagina 7 di 12 causale, o escludendolo o configurando un apporto concorrente.
Ora, tali essendo i principi di diritto cui intende uniformarsi il Giudicante, e ritenuto applicabile al caso di specie, in ragione di tutto quanto sopra ed in ragione della stessa allegazione di parte attrice, il dettato dell'art. 2051 c.c., parere del
Giudicante è che l'attrice ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia (il pavimento ricoperto d'acqua), da cui è emerso che la cadde, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto Pt_1
introduttivo, a causa di liquido sparso sul pavimento, non immediatamente percepibile, con la conseguente formazione di un insidioso strato di materiale idoneo a provocare scivolate o cadute.
In dettaglio, coerente con la descrizione offerta dalla è la ricostruzione Pt_1
dell'evento fornita anche dalla stessa assicurata che conferma l'esatto punto ove la le condizioni del pavimento e lo stato dei luoghi all'interno dell'abitazione. Pt_1
Alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, pertanto, va compiuto l'accertamento della derivazione eziologica dell'evento dannoso nonché del comportamento dello stesso danneggiato e la valutazione dell'eventuale apporto causale della stessa;
l'interruzione del nesso di causalità può essere –come detto- l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, qualora il suo fatto si sia posto come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 18094/05 e n. 8096/06).
Orbene, nella specie, sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurata e del fatto che non emerge alcun comportamento anomalo della vittima, deve ritenersi provata l'esistenza degli elementi indicati che rendevano lo stato dei luoghi potenzialmente idoneo, in sè e per le concrete circostanze di tempo in cui è avvenuto, a cagionare l'evento non suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata.
pagina 8 di 12 La mancanza, perciò, della prova del comportamento imprudente della Pt_1
nel dinamismo causale del danno, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946) che spettava alle controparti, per disattendere la domanda e resistere ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva e provare l'esistenza del caso fortuito, genera il ristoro dei danni fisici subiti dall'attrice.
Avendo, infatti, la danneggiata fornito la prova dell'esistenza dell'alterazione, nonché del nesso causale tra la cosa e la caduta, era onere del custode dimostrare che il danno si era verificato per caso fortuito, perché frutto di agenti esterni ed indipendenti da ogni suo comportamento (colpa esclusiva del danneggiato, fatto del terzo, ecc.).
In realtà, le controparti ciò non hanno fatto, non avendo provato l'esistenza di una situazione che potesse comportare l'esonero da ogni responsabilità per caso fortuito o di un profilo di colpa concorrente del danneggiato, rilevante ai fini della limitazione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
L'istruttoria esperita ha comprovato addirittura un rilevante grado di colpa in capo all'assicurata, visto che lo stato dei luoghi descritto si trovava in una zona ove ben avrebbe dovuto essere esercitata una penetrante custodia, tale che chi vi accedeva riponeva la massima affidabilità nel perfetto stato manutentivo della pavimentazione.
La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., infatti, entra in funzione solo ove i luoghi indicati presentino alterazioni o anomalie tali da poter di per sè giustificare il verificarsi di incidenti del genere di quello fatto valere dalla Pt_1
La prova dell'esistenza dell'alterazione è a carico della danneggiata, in quanto rappresenta la prova del nesso causale fra le condizioni del bene in custodia e l'evento, ma è onere del custode dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, perché frutto di agenti esterni ed indipendenti da ogni suo comportamento
(colpa esclusiva del danneggiato, fatto del terzo, ecc.).
Ora, non avendo assolto a tale prova liberatoria, la responsabilità va addebitata pagina 9 di 12 alla ex art. 2051 c.c. Controparte_3
La domanda di risarcimento è dunque fondata nell'an.
Risulta, altresì, provato il nesso di causalità evento-lesioni, così come si ricava dalla documentazione medico-sanitaria, che è stata prodotta dall'attrice ed è stata esaminata dal C.T.U. dott. . L'ausiliario del Giudice nella consulenza depositata in Persona_1
data 11.9.2024 con motivazione pienamente condivisibile, da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha esaminato la documentazione medica messa a sua disposizione. Alla fine, il consulente ha affermato che la a seguito dell'incidente del 15.4.2021 presenta: Parte_1
“esiti di frattura trochite omerale a destra, appare equo attribuire alla periziata postumi permanenti nella misura del 5%, (cinque per cento) come da danno biologico.
• ITP al 75% di 30 (trenta) giorni.
• ITP al 50% di 30 (trenta) giorni.
Occorre, quindi, procedere alla valutazione in termini economici dei danni subiti dalla e, quindi, della loro liquidazione, tenuto conto che i postumi Parte_1
permanenti sono stati riconosciuti in una misura del 5%, e che quindi può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni.
Si ritiene, perciò, equo liquidare in favore dell'attrice a titolo di danno biologico,
l'importo complessivo calcolato all'attualità di euro 8.181,59 così determinato:
Danno biologico 6.110,09
ITP gg. 30 75% 1.242,90
ITP gg. 30 50% 828,60
Circa la liquidazione del danno morale, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere presente allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori pagina 10 di 12 suddetti. In altri termini, il danno morale non è riscontrabile nella fattispecie in esame, vista la mancata allegazione e prova di pregiudizi morali specifici.
Il danno così liquidato, riportato all'attualità –quindi- già rivalutato dal momento del sinistro, appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dal de cuius degli attori con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
Gli interessi andranno corrisposti dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Alla somma così quantificata, va aggiunta quella relativa agli esborsi fatti in conseguenza dall'attrice, documentati in euro 120,07
In ragione della provata –in via documentale- esistenza di un rapporto di Con garanzia e manleva, il convenuto e la chiamata Controparte_1 CP_2
vanno condannati in via solidale al pagamento di tutte le somme liquidate in
[...]
favore della tra cui le spese processuali in ragione del principio di Parte_1
soccombenza. Tali spese vengono liquidate facendo riferimento all'importo medio delle tabelle del DM 55/2004 e non del disputatum bensì del decisum.
Pone a carico della convenuta e della chiamata in solido fra di loro e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Compensa tra la convenuta e la chiamata le restanti spese di Controparte_2
giudizio, per il venir meno del primo al patto di gestione della lite, essendosi costituito con proprio difensore, non indicato dalla spa chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
Con confronti di e della chiamata , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
pagina 11 di 12 - In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Controparte_1
e la al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 8.181,59 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, il tutto oltre gli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
- Condanna, altresì, e la spa al pagamento di Controparte_1 Controparte_2
euro 127,01 in favore di a titolo di risarcimento danni Parte_1
patrimoniali, il tutto oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- Condanna e la spa a rimborsare alla parte Controparte_1 Controparte_2
attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 280,00 per esborsi, ed euro
5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Cpa ed IVA se dovute come per legge, distraendole in favore del difensore per anticipo fattone;
- Pone a carico della convenuta e della chiamata, in solido fra di loro, e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 5/8/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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