Art. 2.
Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.
Il concessionario ha diritto a passare sulle proprieta' altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennita' da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sara' da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitu' secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232 .
((Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilita', ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, e' emessa dal prefetto della Provincia))
Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.
Il concessionario ha diritto a passare sulle proprieta' altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennita' da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sara' da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitu' secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232 .
((Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilita', ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, e' emessa dal prefetto della Provincia))