Trib. Biella, sentenza 22/05/2025, n. 119
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Sentenza 22 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla giudice dott.ssa Margherita Cerizza del Tribunale Ordinario di Biella. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardanti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del recesso, il pagamento di compensi arretrati e un'indennità di recesso anticipato, mentre la controparte ha eccepito la decadenza del ricorrente dall'impugnazione del recesso e la legittimità dello stesso, sostenendo che il contratto fosse nullo per vari motivi.

La giudice ha accolto la tesi della controparte, dichiarando la decadenza del ricorrente dall'impugnazione del recesso, in quanto non aveva rispettato i termini previsti dalla legge per contestare il licenziamento. Inoltre, ha ritenuto che il recesso fosse legittimo, non esaminando ulteriormente le censure relative alla sua validità. Tuttavia, ha accolto la domanda autonoma del ricorrente, ordinando alla controparte di pagare i compensi dovuti per il periodo di lavoro prestato, quantificati in € 9.667,80 lordi, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria. Infine, ha disposto la compensazione delle spese legali, considerando la soccombenza reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Biella, sentenza 22/05/2025, n. 119
    Giurisdizione : Trib. Biella
    Numero : 119
    Data del deposito : 22 maggio 2025

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