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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 333 / 2024 promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Zubiena (BI), Fraz. Belvedere n. 4, con il patrocinio degli avv. Paolo Maria Angelone e Alessio Cerri, con elezione di domicilio in Milano, corso Italia 8; contro
Controparte_1
c.f. / p. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore il Commissario sig.
[...] P.IVA_1
con sede in Milano (MI), Ripa di Porta Ticinese n. 85/87, con il patrocinio degli avv. CP_2
Francesca Broussard e Paolo Santoro, con elezione di domicilio in Milano, corso Monforte 16;
Oggetto: contratto di collaborazione continuata e continuativa – recesso – pagamento dei compensi pattuiti – pagamento della multa penitenziale
Conclusioni: per il ricorrente:
In via principale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato al dottor Pt_1
per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente ricorso, e conseguentemente b) condannare
[...]
a pagare al dottor la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
266.877,17 lordi, o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via subordinata: c) accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente ricorso, il diritto del dottor a vedersi Parte_1 corrispondere l'“indennità di recesso anticipato” pattuita, e conseguentemente d) condannare
[...]
a corrispondere al dottor l'importo di Euro Controparte_1 Parte_1
70.000,00 netti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via autonoma: e) accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente ricorso, il diritto del dottor
pagina 1 di 7 a vedersi corrispondere i compensi relativi al periodo decorrente tra il 1° agosto 2023 Parte_1
e il 13 settembre 2023, e conseguentemente f) condannare a Controparte_1 corrispondere al dottor l'importo di Euro 9.667,80 lordi, o la diversa somma che Parte_1
dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
g) con condanna di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al rimborso del contributo unificato e dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022.
La parte ha rinunciato alla domanda contrassegnata dalla lettera “b” all'udienza dell'11 marzo 2025. per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via preliminare
Esaminati gli atti ed i documenti di causa, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o inefficacia dell'impugnativa del recesso ex art. 6 della Legge n. 604/1966, così come richiamata dall'art. 32 comma 3 lettera b) della Legge n. 183/2010 e per l'effetto rigettare integralmente il ricorso avversario.
Nel merito,
In via principale
Esaminati gli atti ed i documenti di causa, rigettare integralmente tutte le domande spiegate dal Sig.
, poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente Parte_1
memoria.
In via subordinata
A) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche in parte, delle domande del sig. Pt_1
svolte in via principale, per tutti i motivi esposti nel presente atto, ridurre l'importo delle somme
[...] richieste dal Ricorrente (€ 266.877,17 lordi a titolo di compensi sino alla scadenza naturale del contratto) conformemente ai parametri individuati dalle tabelle del CCNL del Terzo settore (D. Lgs.
117/2017) e/o secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 comma 3 lettera b) del CCNL del Terzo settore (D.
Lgs. 117/2017), e/o in virtù della durata che avrebbe dovuto avere il contratto per i motivi esposti al paragrafo e) della presente memoria e/o anche in via equitativa;
B) ancora in via subordinata, per i motivi esposti in atti, ridurre la somma di € 70.000,00 netti, richiesta
a titolo di indennità di recesso anticipato ex art.
8.2 del contratto di Co.co.co. del 28.03.2022, in quanto manifestamente eccessiva;
pagina 2 di 7 C) ridurre, altresì, in caso di accoglimento della domanda svolta in via autonoma dal Ricorrente, la somma di € 9.667,80 lordi, richiesta a titolo di compenso relativo al periodo decorrente tra il 1° agosto
2023 ed il 13 settembre 2023 (data del recesso), in quanto manifestamente eccessiva anche ai sensi di quanto indicato al suindicato punto A), nonché tenuto conto del fatto che nel suddetto periodo il sig.
non ha svolto alcuna attività di collaborazione. Parte_1
In ogni caso di accoglimento totale o parziale di qualsiasi delle domande di parte Ricorrente, si chiede di detrarre dalle eventuali somme a cui dovesse essere condannata Milano, quanto il sig. CP_1 Pt_1
ha percepito o avrebbe potuto percepire nel periodo di estromissione da
[...] Controparte_1
(c.d. aliunde perceptum o percipiendi).
[...]
Con espressa riserva di chiedere anche la ripetizione di quanto illegittimamente percepito dal Ricorrente in forza del contratto de quo e/o agire per il risarcimento di tutti i danni procurati dal sig. Pt_1
a qualsiasi titolo in danno di .
[...] CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 21 giugno 2024 esponeva di aver lavorato per Parte_1 [...]
(nel prosieguo, Controparte_1 anche ”) nei seguenti periodi e per i seguenti titoli: a) a partire da marzo 2013, in forza di contratti CP_1 di lavoro a progetto e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
b) a partire da novembre
2020, anche in forza di nomina a “segretario generale” dell'APS; detta attività era svolta su base volontaria;
l'ultimo contratto di co. co. co. decorreva dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2026, agli artt. 5 e 6 prevedeva un compenso fisso di € 6.745,00 lordi / € 3.890,00 netti mensili per dodici mensilità annue, un compenso variabile subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, un rimborso spese e ulteriori fringe benefits, e al successivo art. 8 disciplinava il recesso unilaterale nel modo seguente: “
8.1 Le parti non possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine. Nel caso l'incarico venga rinnovato le parti potranno recedere anticipatamente rispetto alla scadenza dandone preavviso almeno di sei mesi.
8.2 In caso di recesso anticipato, sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute dal
e il compenso relativo al periodo di preavviso, il quale potrà essere sostituito dal Parte_2 pagamento una tantum della somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00) al netto delle trattenute di legge
e a titolo di indennità di recesso anticipato. Tuttavia, in ragione della specifica attività prevista il contratto potrà esser risolto da entrambe le parti anteriormente alla scadenza per giusta causa o per inadempimento degli obblighi assunti indicati nel contratto”. esponeva inoltre che il Parte_1
23 giugno 2023 era stata commissariata;
il 17 luglio 2023 gli aveva revocato l'incarico di CP_1 CP_1 segretario generale (supra, sub b)); il 19 settembre 2023 aveva infine receduto ante tempus CP_1 dall'ultimo co. co. co. (supra, sub a)); non gli aveva pagato alcun compenso per l'attività prestata CP_1 nei mesi di agosto e settembre 2023. , ritenuta l'illegittimità del recesso anticipato, agiva Parte_1 in via principale, per il pagamento dei compensi dovuti dalla data del recesso alla data della scadenza, in pagina 3 di 7 via subordinata, per il pagamento dell'indennità di recesso anticipato prevista dall'art. 8, comma 2, del contratto, in via autonoma, per il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata nei mesi di agosto e settembre 2023.
Con memoria del 6 dicembre 2024 premetteva che il commissariamento era stato determinato da CP_1 una mala gestio attribuibile principalmente alla condotta di;
osservava, Parte_1 preliminarmente, che il ricorrente risultava decaduto dalla facoltà di impugnare il recesso ai sensi degli artt. 6 l. 604/1966 e 32 l. 183/2010; osservava, nel merito, che il recesso risultava legittimo per i seguenti motivi: il contratto di co. co. co. era nullo per assenza di causa in quanto le mansioni in esso descritte risultavano attribuite ad altri organi dell'APS e al momento della stipulazione risultava in essere fra le parti un altro contratto di analogo tenore con scadenza 31 dicembre 2022; detto contratto era poi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto le mansioni in esso descritte risultavano generiche;
detto contratto era poi annullabile perché di fatto concluso da con se stesso;
inoltre, in Parte_1 relazione all'oggetto indicato in contratto e alle previsioni della contrattazione collettiva, il compenso e la durata risultavano abnormi;
in ogni caso, il ricorrente non aveva svolto attività in favore dell'APS e pertanto il contratto doveva ritenersi inadempiuto. Ritenuta la decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare il recesso, ritenuta in ogni caso la legittimità di detto recesso, chiedeva in via principale, CP_1 il rigetto del ricorso e in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande avversarie, la riduzione della penale o del compenso eventualmente dovuto.
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti non si conciliavano.
Con memoria autorizzata del 16 gennaio 2025 contestava che il contratto di co. co. co. Parte_1 potesse ritenersi nullo o annullabile o che fosse rimasto inadempiuto. Insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con memoria autorizzata del 14 febbraio 2025 eccepiva che la controparte aveva dedotto fatti e CP_1 documenti nuovi nella propria memoria e richiamava le argomentazioni precedentemente formulate.
Insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. All'udienza dell'11 marzo 2025 la parte ricorrente rinunciava alla domanda principale e la parte resistente nulla opponeva;
la giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si riservava per la decisione.
Diritto
Sulla domanda principale.
La domanda principale è stata oggetto di rinuncia del ricorrente senza opposizione del resistente: il
Tribunale ritiene pertanto cessata la materia del contendere sul punto.
Sulla domanda subordinata.
La domanda subordinata concerne la legittimità del recesso dal contratto di co. co. co. intimato da CP_1 ad in data 19 settembre 2023. Ad avviso del ricorrente, il recesso non risultava Parte_1 esercitabile senza preavviso: egli chiede pertanto la corresponsione della relativa indennità. Ad avviso del resistente, invece, il ricorrente risulta decaduto dalla facoltà di impugnare il recesso;
in ogni caso, il recesso risultava esercitabile senza preavviso per sussistenza di una giusta causa: egli chiede pertanto il rigetto della domanda avversaria.
Occorre preliminarmente rammentare che il d.lgs. 276/2003, all'art. 61, ha disciplinato i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c.”; detti rapporti si differenziano da quelli di lavoro subordinato di cui pagina 4 di 7 all'art. 2094 c.c. in quanto il lavoratore non risulta assoggettato alle dipendenze e alla direzione dell'imprenditore, ma anche da quelli di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 o 2229 c.c., in quanto il lavoratore non è responsabile dell'organizzazione dei mezzi produttivi né sopporta alcun rischio d'impresa. Il d. lgs. 81/2015, all'art. 52, comma 1, ha abrogato detta disciplina a far data dal 25 giugno 2015 e all'art. 2, comma 1, ha previsto che “ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La l. 604/1966, all'art. 6 prevede che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.".
La l. 183/2010 prevede poi che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
[...] si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 [...] si applicano inoltre: [...] b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile [...].” Nel caso di specie, sebbene all'art. 2 del contratto le parti facciano riferimento a una “prestazione autonoma ai sensi dell'art. 2222 c.c.”, deve ritenersi che detto contratto abbia ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa: depongono in tal senso, oltre alla denominazione del contratto e al richiamo all'art. 409 c.p.c. contenuto in premessa, anche le concordi dichiarazioni delle parti in atti, e l'assenza di rischio d'impresa configurabile in capo al lavoratore. Non può dunque dubitarsi che la succitata normativa in materia di recesso risulti applicabile al contratto in esame.
Ebbene, risulta pacifico che ha intimato il recesso dal contratto ad il 23 settembre CP_1 Parte_1
2023; non risulta invece provato che abbia impugnato il recesso il 26 settembre 2023 o Parte_1 in altra data;
risulta infine pacifico che abbia depositato il presente ricorso il 20 giugno Parte_1
2024. Risultano pertanto inutilmente decorsi sia il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, sia quello di ulteriori centottanta giorni per il deposito del ricorso. Conseguentemente,
risulta decaduto dalla facoltà di impugnare il recesso dal contratto intimato da il Parte_1 CP_1
23 settembre 2023, le ulteriori censure relative alla legittimità del licenziamento non possono essere esaminate e la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
Sulla domanda autonoma.
La domanda autonoma concerne infine il diritto del ricorrente a percepire i compensi pattuiti con il resistente fino al giorno del recesso dal contratto di co. co. co. Il ricorrente afferma di non essere stato pagato dal 1° agosto 2023 fino al 13 settembre 2023 e chiede pertanto il pagamento dei compensi a lui spettanti, calcolati in € 9.667,80 lordi ai sensi del contratto. Il resistente non contesta il mancato pagina 5 di 7 pagamento del ricorrente nel periodo indicato, ma osserva che il contratto è nullo per assenza della causa e indeterminatezza dell'oggetto e annullabile perché di fatto concluso dal ricorrente con se stesso, che il compenso risulta abnorme in relazione all'oggetto indicato e alle previsioni del CCNL e in ogni caso non dovuto in quanto nel periodo considerato il ricorrente non ha eseguito alcuna prestazione lavorativa.
Chiede dunque che in caso di accoglimento della domanda il compenso richiesto venga ridotto dal giudice.
A tale proposito si rammenta che ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 3 l. 604/1966 la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro può avvenire esclusivamente per una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Ai sensi dell'art. 2126 c.c. “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.”; inoltre, ai sensi dell'art. 1458 c.c., nei “contratti ad esecuzione continuata o periodica,
[...] l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Nel caso in esame, le parti non hanno mai allegato che il contratto di co. co. co. fosse nullo per illiceità della causa o dell'oggetto, né sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio dette cause di nullità. Alla luce della succitata normativa, non assumono invece rilievo ai fini dell'esame della presente domanda gli ulteriori profili di nullità, annullabilità e risolubilità del contratto evidenziati dal resistente.
Inoltre, è pacifico che nel periodo 1° agosto 2023 – 13 settembre 2023 il resistente non abbia versato alcun compenso al ricorrente.
Non risulta provato che nel medesimo periodo il ricorrente abbia eseguito attività in favore del ricorrente;
tale inadempimento, tuttavia, non è a lui imputabile: dopo la sua rimozione dall'incarico di segretario generale, il ricorrente si è ripetutamente messo a disposizione del resistente per la prosecuzione dell'esecuzione del contratto di co. co. co. (cfr. lettere di messa a disposizione inviate dal ricorrente al resistente, docc. 16 e 17 ricorso).
Alla luce delle predette circostanze, il Tribunale non rileva alcun motivo per derogare all'obbligazione di pagamento del compenso gravante sul resistente fino alla data del recesso, nella misura pattuita dalle parti al momento della stipulazione del contratto di co. co. co.
In assenza di tempestiva e specifica allegazione o prova sull'aliunde perceptum o percipiendum, tenuto conto della durata dell'inadempimento e dell'ammontare del compenso stabilito dal contratto di co. co. co. il compenso dovuto dovrà essere quantificato in € 9.667,80 lordi. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulla predetta somma dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sulle spese legali.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della soccombenza reciproca, il Tribunale ritiene infine di disporre la compensazione integrale delle spese legali.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante, a corrispondere ad
[...] Parte_1
l'importo lordo di € 9.667,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 6 di 7 - compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 22/05/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 333 / 2024 promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Zubiena (BI), Fraz. Belvedere n. 4, con il patrocinio degli avv. Paolo Maria Angelone e Alessio Cerri, con elezione di domicilio in Milano, corso Italia 8; contro
Controparte_1
c.f. / p. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore il Commissario sig.
[...] P.IVA_1
con sede in Milano (MI), Ripa di Porta Ticinese n. 85/87, con il patrocinio degli avv. CP_2
Francesca Broussard e Paolo Santoro, con elezione di domicilio in Milano, corso Monforte 16;
Oggetto: contratto di collaborazione continuata e continuativa – recesso – pagamento dei compensi pattuiti – pagamento della multa penitenziale
Conclusioni: per il ricorrente:
In via principale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato al dottor Pt_1
per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente ricorso, e conseguentemente b) condannare
[...]
a pagare al dottor la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
266.877,17 lordi, o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via subordinata: c) accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente ricorso, il diritto del dottor a vedersi Parte_1 corrispondere l'“indennità di recesso anticipato” pattuita, e conseguentemente d) condannare
[...]
a corrispondere al dottor l'importo di Euro Controparte_1 Parte_1
70.000,00 netti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via autonoma: e) accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente ricorso, il diritto del dottor
pagina 1 di 7 a vedersi corrispondere i compensi relativi al periodo decorrente tra il 1° agosto 2023 Parte_1
e il 13 settembre 2023, e conseguentemente f) condannare a Controparte_1 corrispondere al dottor l'importo di Euro 9.667,80 lordi, o la diversa somma che Parte_1
dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
g) con condanna di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al rimborso del contributo unificato e dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022.
La parte ha rinunciato alla domanda contrassegnata dalla lettera “b” all'udienza dell'11 marzo 2025. per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via preliminare
Esaminati gli atti ed i documenti di causa, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o inefficacia dell'impugnativa del recesso ex art. 6 della Legge n. 604/1966, così come richiamata dall'art. 32 comma 3 lettera b) della Legge n. 183/2010 e per l'effetto rigettare integralmente il ricorso avversario.
Nel merito,
In via principale
Esaminati gli atti ed i documenti di causa, rigettare integralmente tutte le domande spiegate dal Sig.
, poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente Parte_1
memoria.
In via subordinata
A) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche in parte, delle domande del sig. Pt_1
svolte in via principale, per tutti i motivi esposti nel presente atto, ridurre l'importo delle somme
[...] richieste dal Ricorrente (€ 266.877,17 lordi a titolo di compensi sino alla scadenza naturale del contratto) conformemente ai parametri individuati dalle tabelle del CCNL del Terzo settore (D. Lgs.
117/2017) e/o secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 comma 3 lettera b) del CCNL del Terzo settore (D.
Lgs. 117/2017), e/o in virtù della durata che avrebbe dovuto avere il contratto per i motivi esposti al paragrafo e) della presente memoria e/o anche in via equitativa;
B) ancora in via subordinata, per i motivi esposti in atti, ridurre la somma di € 70.000,00 netti, richiesta
a titolo di indennità di recesso anticipato ex art.
8.2 del contratto di Co.co.co. del 28.03.2022, in quanto manifestamente eccessiva;
pagina 2 di 7 C) ridurre, altresì, in caso di accoglimento della domanda svolta in via autonoma dal Ricorrente, la somma di € 9.667,80 lordi, richiesta a titolo di compenso relativo al periodo decorrente tra il 1° agosto
2023 ed il 13 settembre 2023 (data del recesso), in quanto manifestamente eccessiva anche ai sensi di quanto indicato al suindicato punto A), nonché tenuto conto del fatto che nel suddetto periodo il sig.
non ha svolto alcuna attività di collaborazione. Parte_1
In ogni caso di accoglimento totale o parziale di qualsiasi delle domande di parte Ricorrente, si chiede di detrarre dalle eventuali somme a cui dovesse essere condannata Milano, quanto il sig. CP_1 Pt_1
ha percepito o avrebbe potuto percepire nel periodo di estromissione da
[...] Controparte_1
(c.d. aliunde perceptum o percipiendi).
[...]
Con espressa riserva di chiedere anche la ripetizione di quanto illegittimamente percepito dal Ricorrente in forza del contratto de quo e/o agire per il risarcimento di tutti i danni procurati dal sig. Pt_1
a qualsiasi titolo in danno di .
[...] CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 21 giugno 2024 esponeva di aver lavorato per Parte_1 [...]
(nel prosieguo, Controparte_1 anche ”) nei seguenti periodi e per i seguenti titoli: a) a partire da marzo 2013, in forza di contratti CP_1 di lavoro a progetto e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
b) a partire da novembre
2020, anche in forza di nomina a “segretario generale” dell'APS; detta attività era svolta su base volontaria;
l'ultimo contratto di co. co. co. decorreva dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2026, agli artt. 5 e 6 prevedeva un compenso fisso di € 6.745,00 lordi / € 3.890,00 netti mensili per dodici mensilità annue, un compenso variabile subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, un rimborso spese e ulteriori fringe benefits, e al successivo art. 8 disciplinava il recesso unilaterale nel modo seguente: “
8.1 Le parti non possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine. Nel caso l'incarico venga rinnovato le parti potranno recedere anticipatamente rispetto alla scadenza dandone preavviso almeno di sei mesi.
8.2 In caso di recesso anticipato, sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute dal
e il compenso relativo al periodo di preavviso, il quale potrà essere sostituito dal Parte_2 pagamento una tantum della somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00) al netto delle trattenute di legge
e a titolo di indennità di recesso anticipato. Tuttavia, in ragione della specifica attività prevista il contratto potrà esser risolto da entrambe le parti anteriormente alla scadenza per giusta causa o per inadempimento degli obblighi assunti indicati nel contratto”. esponeva inoltre che il Parte_1
23 giugno 2023 era stata commissariata;
il 17 luglio 2023 gli aveva revocato l'incarico di CP_1 CP_1 segretario generale (supra, sub b)); il 19 settembre 2023 aveva infine receduto ante tempus CP_1 dall'ultimo co. co. co. (supra, sub a)); non gli aveva pagato alcun compenso per l'attività prestata CP_1 nei mesi di agosto e settembre 2023. , ritenuta l'illegittimità del recesso anticipato, agiva Parte_1 in via principale, per il pagamento dei compensi dovuti dalla data del recesso alla data della scadenza, in pagina 3 di 7 via subordinata, per il pagamento dell'indennità di recesso anticipato prevista dall'art. 8, comma 2, del contratto, in via autonoma, per il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata nei mesi di agosto e settembre 2023.
Con memoria del 6 dicembre 2024 premetteva che il commissariamento era stato determinato da CP_1 una mala gestio attribuibile principalmente alla condotta di;
osservava, Parte_1 preliminarmente, che il ricorrente risultava decaduto dalla facoltà di impugnare il recesso ai sensi degli artt. 6 l. 604/1966 e 32 l. 183/2010; osservava, nel merito, che il recesso risultava legittimo per i seguenti motivi: il contratto di co. co. co. era nullo per assenza di causa in quanto le mansioni in esso descritte risultavano attribuite ad altri organi dell'APS e al momento della stipulazione risultava in essere fra le parti un altro contratto di analogo tenore con scadenza 31 dicembre 2022; detto contratto era poi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto le mansioni in esso descritte risultavano generiche;
detto contratto era poi annullabile perché di fatto concluso da con se stesso;
inoltre, in Parte_1 relazione all'oggetto indicato in contratto e alle previsioni della contrattazione collettiva, il compenso e la durata risultavano abnormi;
in ogni caso, il ricorrente non aveva svolto attività in favore dell'APS e pertanto il contratto doveva ritenersi inadempiuto. Ritenuta la decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare il recesso, ritenuta in ogni caso la legittimità di detto recesso, chiedeva in via principale, CP_1 il rigetto del ricorso e in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande avversarie, la riduzione della penale o del compenso eventualmente dovuto.
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti non si conciliavano.
Con memoria autorizzata del 16 gennaio 2025 contestava che il contratto di co. co. co. Parte_1 potesse ritenersi nullo o annullabile o che fosse rimasto inadempiuto. Insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con memoria autorizzata del 14 febbraio 2025 eccepiva che la controparte aveva dedotto fatti e CP_1 documenti nuovi nella propria memoria e richiamava le argomentazioni precedentemente formulate.
Insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. All'udienza dell'11 marzo 2025 la parte ricorrente rinunciava alla domanda principale e la parte resistente nulla opponeva;
la giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si riservava per la decisione.
Diritto
Sulla domanda principale.
La domanda principale è stata oggetto di rinuncia del ricorrente senza opposizione del resistente: il
Tribunale ritiene pertanto cessata la materia del contendere sul punto.
Sulla domanda subordinata.
La domanda subordinata concerne la legittimità del recesso dal contratto di co. co. co. intimato da CP_1 ad in data 19 settembre 2023. Ad avviso del ricorrente, il recesso non risultava Parte_1 esercitabile senza preavviso: egli chiede pertanto la corresponsione della relativa indennità. Ad avviso del resistente, invece, il ricorrente risulta decaduto dalla facoltà di impugnare il recesso;
in ogni caso, il recesso risultava esercitabile senza preavviso per sussistenza di una giusta causa: egli chiede pertanto il rigetto della domanda avversaria.
Occorre preliminarmente rammentare che il d.lgs. 276/2003, all'art. 61, ha disciplinato i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c.”; detti rapporti si differenziano da quelli di lavoro subordinato di cui pagina 4 di 7 all'art. 2094 c.c. in quanto il lavoratore non risulta assoggettato alle dipendenze e alla direzione dell'imprenditore, ma anche da quelli di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 o 2229 c.c., in quanto il lavoratore non è responsabile dell'organizzazione dei mezzi produttivi né sopporta alcun rischio d'impresa. Il d. lgs. 81/2015, all'art. 52, comma 1, ha abrogato detta disciplina a far data dal 25 giugno 2015 e all'art. 2, comma 1, ha previsto che “ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La l. 604/1966, all'art. 6 prevede che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.".
La l. 183/2010 prevede poi che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
[...] si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 [...] si applicano inoltre: [...] b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile [...].” Nel caso di specie, sebbene all'art. 2 del contratto le parti facciano riferimento a una “prestazione autonoma ai sensi dell'art. 2222 c.c.”, deve ritenersi che detto contratto abbia ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa: depongono in tal senso, oltre alla denominazione del contratto e al richiamo all'art. 409 c.p.c. contenuto in premessa, anche le concordi dichiarazioni delle parti in atti, e l'assenza di rischio d'impresa configurabile in capo al lavoratore. Non può dunque dubitarsi che la succitata normativa in materia di recesso risulti applicabile al contratto in esame.
Ebbene, risulta pacifico che ha intimato il recesso dal contratto ad il 23 settembre CP_1 Parte_1
2023; non risulta invece provato che abbia impugnato il recesso il 26 settembre 2023 o Parte_1 in altra data;
risulta infine pacifico che abbia depositato il presente ricorso il 20 giugno Parte_1
2024. Risultano pertanto inutilmente decorsi sia il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, sia quello di ulteriori centottanta giorni per il deposito del ricorso. Conseguentemente,
risulta decaduto dalla facoltà di impugnare il recesso dal contratto intimato da il Parte_1 CP_1
23 settembre 2023, le ulteriori censure relative alla legittimità del licenziamento non possono essere esaminate e la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
Sulla domanda autonoma.
La domanda autonoma concerne infine il diritto del ricorrente a percepire i compensi pattuiti con il resistente fino al giorno del recesso dal contratto di co. co. co. Il ricorrente afferma di non essere stato pagato dal 1° agosto 2023 fino al 13 settembre 2023 e chiede pertanto il pagamento dei compensi a lui spettanti, calcolati in € 9.667,80 lordi ai sensi del contratto. Il resistente non contesta il mancato pagina 5 di 7 pagamento del ricorrente nel periodo indicato, ma osserva che il contratto è nullo per assenza della causa e indeterminatezza dell'oggetto e annullabile perché di fatto concluso dal ricorrente con se stesso, che il compenso risulta abnorme in relazione all'oggetto indicato e alle previsioni del CCNL e in ogni caso non dovuto in quanto nel periodo considerato il ricorrente non ha eseguito alcuna prestazione lavorativa.
Chiede dunque che in caso di accoglimento della domanda il compenso richiesto venga ridotto dal giudice.
A tale proposito si rammenta che ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 3 l. 604/1966 la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro può avvenire esclusivamente per una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Ai sensi dell'art. 2126 c.c. “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.”; inoltre, ai sensi dell'art. 1458 c.c., nei “contratti ad esecuzione continuata o periodica,
[...] l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Nel caso in esame, le parti non hanno mai allegato che il contratto di co. co. co. fosse nullo per illiceità della causa o dell'oggetto, né sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio dette cause di nullità. Alla luce della succitata normativa, non assumono invece rilievo ai fini dell'esame della presente domanda gli ulteriori profili di nullità, annullabilità e risolubilità del contratto evidenziati dal resistente.
Inoltre, è pacifico che nel periodo 1° agosto 2023 – 13 settembre 2023 il resistente non abbia versato alcun compenso al ricorrente.
Non risulta provato che nel medesimo periodo il ricorrente abbia eseguito attività in favore del ricorrente;
tale inadempimento, tuttavia, non è a lui imputabile: dopo la sua rimozione dall'incarico di segretario generale, il ricorrente si è ripetutamente messo a disposizione del resistente per la prosecuzione dell'esecuzione del contratto di co. co. co. (cfr. lettere di messa a disposizione inviate dal ricorrente al resistente, docc. 16 e 17 ricorso).
Alla luce delle predette circostanze, il Tribunale non rileva alcun motivo per derogare all'obbligazione di pagamento del compenso gravante sul resistente fino alla data del recesso, nella misura pattuita dalle parti al momento della stipulazione del contratto di co. co. co.
In assenza di tempestiva e specifica allegazione o prova sull'aliunde perceptum o percipiendum, tenuto conto della durata dell'inadempimento e dell'ammontare del compenso stabilito dal contratto di co. co. co. il compenso dovuto dovrà essere quantificato in € 9.667,80 lordi. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulla predetta somma dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sulle spese legali.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della soccombenza reciproca, il Tribunale ritiene infine di disporre la compensazione integrale delle spese legali.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante, a corrispondere ad
[...] Parte_1
l'importo lordo di € 9.667,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 6 di 7 - compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 22/05/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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