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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Avellino
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2028/2022 verbale di udienza del 14.01.2025
Alle ore 10:30 è presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Falcone anche per delega orale dell'avv. Corbo, che si riporta al ricorso e alle note difensive autorizzate depositate il 19/6/2023 e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta ogni ex adverso dedotto prodotto ed eccepito e chiede che la causa venga decisa.
Chiede di essere autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Nessuno è comparso per la parte resistente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2028/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
(P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
NT IN (AV), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Nicola Corbo e Antonio Falcone ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Cristoforo Colombo, n. 22 (Indirizzi pec indicati:
; ; Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Roma, in persona del Procuratore sig. , Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Luparella ed elettivamente domiciliato in Ariano IN (AV), via Parzanese, n. 27;
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
CP_3 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
Pag. 2 di 11 CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2022, la parte ricorrente, previa istanza di sospensione, proponeva formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012 2022 90014780 71/000, notificata a mezzo PEC in data
18.05.2022, della somma complessiva di euro 320.243,08 in relazione agli avvisi di addebito, tutti afferenti ad omesso versamento di contributi previdenziali, riportati come di seguito:
In via preliminare, eccepiva la nullità della notifica e della intimazione per essere la notifica stata effettata da indirizzo PEC diverso da quello ufficiale contenuto nei pubblici registri.
Eccepiva, inoltre, la nullità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata per ne bis in idem, in quanto gli avvisi di addebito n. 31220130001031332000,
31220150000291237000, 31220150001542790000, 31220150001543909000,
31220150001544111000, 31220150001883355000, 31220160000963143000,
31220160000963244000, 31220160001155009000, 31220160001206862000 avevano formato oggetto di una precedente intimazione di pagamento da parte dell' , intimazione questa a sua volta già oggetto di opposizione, ancora sub CP_4
Pag. 3 di 11 judice, per avere esso ricorrente proposto appello avverso la sentenza n.
398/2020 del Tribunale di Avellino.
Deduceva, infine, la nullità per carenza di motivazione, nonché la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 3 co. 9 e
10 L. 335/1995.
Sulla scorta delle censure di cui innanzi rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento della proposta istanza di sospensione immediata inaudita altera parte, e sua eventuale conferma, si opus sit, in sede di contraddittorio, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 012 2022 90014780 71/000 tutta o in parte in quanto invalida/inefficace e in particolare: a) nulla o inefficace nella sua interezza, per vizio di notifica;
b) nulla o inefficace, almeno in parte qua, per violazione del ne bis in idem;
c) nulla o inefficace per intervenuta decadenza
e/o prescrizione, in toto od in parte qua. Con vittoria di spese e onorari di giustizia”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 21.07.2022 si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza.
Con particolare riferimento alla eccezione di prescrizione, l' deduceva che CP_4 in ossequio alla disciplina in materia di riscossione dei crediti iscritti a ruolo, il termine di durata della prescrizione fosse decennale, evidenziando al contempo che, ai fini del corretto computo dei termini prescrizionali, doveva essere considerato il periodo di sospensione 01.01.2014-15.06.2014, giusta previsione al comma 623 dell'articolo unico della L. 147/2014, ritenendo nel caso di specie non maturata alcuna prescrizione.
Non si costituiva l' sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica del CP_3
12/7/2022).
Con ordinanza del 9/8/2022, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi, veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi di addebito sottesi alla opposta intimazione.
Pag. 4 di 11 Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, alla odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è in parte inammissibile e, per la restante, fondato nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' non CP_3 costituito sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notificazione eseguita il
12/7/2022 presso la sede legale: cfr. Cass. sez. lav., 05/05/2022 n.14271).
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto
(motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
Pag. 5 di 11 (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615
c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99.
E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass.
774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia un'opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
Pag. 6 di 11 (nullità/inefficacia dell'intimazione per nullità della notificazione;
nullità parziale dell'intimazione perché comprensiva di crediti già oggetto della precedente intimazione di pagamento n. 01220179005138526/000 del 23 ottobre 2017; nullità dell'intimazione per carenza di motivazione;
decadenza ex art. 50 comma 3 del D.P.R. 602 de 1973, ai sensi del quale l'intimazione di pagamento “è redatta in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso centottanta giorni dalla data della notifica”, ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum, dovendosi evidenziare al riguardo che l'intimazione di pagamento è qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
Inoltre, l'istante -senza contestare l'avvenuta notificazione degli atti presupposti nelle date riportate nella opposta intimazione- ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento, richiamando all'uopo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016, tanto al fine di confutare “in prevenzione” la difesa, sollevata in fattispecie analoghe dall'
[...]
, che fa leva sul termine di prescrizione decennale in ipotesi di Controparte_5 avvenuta notificazione degli atti presupposti.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
In definitiva, l'azione proposta dal ricorrente va, dunque, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con riguardo all'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione;
essa va, invece, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quanto alla censura relativa alla prescrizione.
6. Orbene, l'opposizione inerente ai vizi formali dell'intimazione di pagamento deve ritenersi intempestiva.
Pag. 7 di 11 Il presente ricorso risulta, infatti, proposto in data 27.06.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 18.05.2022.
7. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , Controparte_1 quale ente deputato alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto CP_3 ad agire con l'esecuzione preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale
(cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle
Pag. 8 di 11 ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_3 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo
o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta e tenuto conto della intimazione di pagamento n. 01220179005138526/000 pacificamente notificata il 23 ottobre 2017, quale atto interruttivo nel quinquennio, l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale è fondata solo con riferimento ai crediti portati negli avvisi di addebito numeri.:
31220130001867019000, notificato il 10/01/2014, di € 270,28;
31220150001545424000 notificato il 14/12/2015, di € 5.974,99;
31220150001760536000 notificato il 30/12/2015, di € 566,05;
Pag. 9 di 11 31220160001514469000 notificato il 04/11/2016, di € 4.985,49;
31220170000042022000 notificato il 28/03/2017, di € 1.581,76;
31220170000045355000 notificato il 28/03/2017, di € 1.248,30;
31220170000045456000 notificato il 28/03/2017, di € 16.337,06, non avendo gli stessi formato oggetto della intimazione di pagamento notificata 23.10.2017 e non rinvenendosi ulteriori atti interruttivi nel quinquennio.
Di contro, con riferimento ai crediti portati nei restanti avvisi di addebito recanti nn. 31220170000254104000, notificato il 20/07/2017;
31220170001506364000, notificato il 08/11/2017; 31220170001733006000 notificato il 30/11/2017; 31220180001375238000 notificato il 26/09/2018,
31220180001375339000 notificato il 26/09/2018; 31220190000092124000 notificato il 25/03/2019; 31220190000092225000 notificato il 25/03/2019;
31220190000317041000, notificato il 13/06/2019; 31220190002569762000 notificato il 15/12/2019, nonché nn. 31220130001031332000 notificato il
6.11.2013, 31220150000291237000, notificato il 21/7/2015
31220150001542790000, notificato il 15/12/2015; 31220150001543909000, notificato il 15/12/2015; 31220150001544111000, notificato il 15/12/2015;
31220150001883355000, notificato il 28/1/2016; 31220160000963143000, notificato il 14/6/2016; 31220160000963244000, notificato il 14/6/2016;
31220160001155009000, notificato il 12/7/2016; 31220160001206862000, notificato il 6/9/2016 e già oggetto della precedente intimazione di pagamento pacificamente notificata al contribuente il 23.10.2017, nessuna prescrizione è maturata, non essendo decorso il quinquennio alla data della notifica della intimazione di pagamento (18.05.2022) in questa sede opposta.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c.; nel resto, quanto al motivo ex art. 615 c.p.c., il ricorso è solo in parte fondato nel senso chiarito al punto che precede. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai fini dell'integrale compensazione tra le
Pag. 10 di 11 parti, ragioni analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso e la contumacia dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' CP_3
2) in accoglimento parziale del ricorso, dichiara estinti per prescrizione i crediti portati negli avvisi di addebito n. 31220130001867019000 notificato il 10/01/2014, dell'importo di € 270,28; n.
31220150001545424000 notificato il 14/12/2015 dell'importo di €
5.974,99; 31220150001760536000 notificato il 30/12/2015 dell'importo di € 566,05; 31220160001514469000 notificato il 04/11/2016 dell'importo di € 4.985,49; 31220170000042022000 notificato il
28/03/2017 dell'importo di € 1.581,76; 31220170000045355000 notificato il 28/03/2017 dell'importo di € 1.248,30;
31220170000045456000 notificato il 28/03/2017 dell'importo di €
16.337,06;
3) dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 14.01.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2028/2022 verbale di udienza del 14.01.2025
Alle ore 10:30 è presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Falcone anche per delega orale dell'avv. Corbo, che si riporta al ricorso e alle note difensive autorizzate depositate il 19/6/2023 e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta ogni ex adverso dedotto prodotto ed eccepito e chiede che la causa venga decisa.
Chiede di essere autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Nessuno è comparso per la parte resistente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2028/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
(P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
NT IN (AV), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Nicola Corbo e Antonio Falcone ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Cristoforo Colombo, n. 22 (Indirizzi pec indicati:
; ; Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Roma, in persona del Procuratore sig. , Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Luparella ed elettivamente domiciliato in Ariano IN (AV), via Parzanese, n. 27;
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
CP_3 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
Pag. 2 di 11 CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2022, la parte ricorrente, previa istanza di sospensione, proponeva formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012 2022 90014780 71/000, notificata a mezzo PEC in data
18.05.2022, della somma complessiva di euro 320.243,08 in relazione agli avvisi di addebito, tutti afferenti ad omesso versamento di contributi previdenziali, riportati come di seguito:
In via preliminare, eccepiva la nullità della notifica e della intimazione per essere la notifica stata effettata da indirizzo PEC diverso da quello ufficiale contenuto nei pubblici registri.
Eccepiva, inoltre, la nullità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata per ne bis in idem, in quanto gli avvisi di addebito n. 31220130001031332000,
31220150000291237000, 31220150001542790000, 31220150001543909000,
31220150001544111000, 31220150001883355000, 31220160000963143000,
31220160000963244000, 31220160001155009000, 31220160001206862000 avevano formato oggetto di una precedente intimazione di pagamento da parte dell' , intimazione questa a sua volta già oggetto di opposizione, ancora sub CP_4
Pag. 3 di 11 judice, per avere esso ricorrente proposto appello avverso la sentenza n.
398/2020 del Tribunale di Avellino.
Deduceva, infine, la nullità per carenza di motivazione, nonché la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 3 co. 9 e
10 L. 335/1995.
Sulla scorta delle censure di cui innanzi rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento della proposta istanza di sospensione immediata inaudita altera parte, e sua eventuale conferma, si opus sit, in sede di contraddittorio, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 012 2022 90014780 71/000 tutta o in parte in quanto invalida/inefficace e in particolare: a) nulla o inefficace nella sua interezza, per vizio di notifica;
b) nulla o inefficace, almeno in parte qua, per violazione del ne bis in idem;
c) nulla o inefficace per intervenuta decadenza
e/o prescrizione, in toto od in parte qua. Con vittoria di spese e onorari di giustizia”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 21.07.2022 si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza.
Con particolare riferimento alla eccezione di prescrizione, l' deduceva che CP_4 in ossequio alla disciplina in materia di riscossione dei crediti iscritti a ruolo, il termine di durata della prescrizione fosse decennale, evidenziando al contempo che, ai fini del corretto computo dei termini prescrizionali, doveva essere considerato il periodo di sospensione 01.01.2014-15.06.2014, giusta previsione al comma 623 dell'articolo unico della L. 147/2014, ritenendo nel caso di specie non maturata alcuna prescrizione.
Non si costituiva l' sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica del CP_3
12/7/2022).
Con ordinanza del 9/8/2022, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi, veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi di addebito sottesi alla opposta intimazione.
Pag. 4 di 11 Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, alla odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è in parte inammissibile e, per la restante, fondato nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' non CP_3 costituito sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notificazione eseguita il
12/7/2022 presso la sede legale: cfr. Cass. sez. lav., 05/05/2022 n.14271).
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto
(motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
Pag. 5 di 11 (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615
c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99.
E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass.
774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia un'opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
Pag. 6 di 11 (nullità/inefficacia dell'intimazione per nullità della notificazione;
nullità parziale dell'intimazione perché comprensiva di crediti già oggetto della precedente intimazione di pagamento n. 01220179005138526/000 del 23 ottobre 2017; nullità dell'intimazione per carenza di motivazione;
decadenza ex art. 50 comma 3 del D.P.R. 602 de 1973, ai sensi del quale l'intimazione di pagamento “è redatta in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso centottanta giorni dalla data della notifica”, ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum, dovendosi evidenziare al riguardo che l'intimazione di pagamento è qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
Inoltre, l'istante -senza contestare l'avvenuta notificazione degli atti presupposti nelle date riportate nella opposta intimazione- ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento, richiamando all'uopo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016, tanto al fine di confutare “in prevenzione” la difesa, sollevata in fattispecie analoghe dall'
[...]
, che fa leva sul termine di prescrizione decennale in ipotesi di Controparte_5 avvenuta notificazione degli atti presupposti.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
In definitiva, l'azione proposta dal ricorrente va, dunque, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con riguardo all'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione;
essa va, invece, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quanto alla censura relativa alla prescrizione.
6. Orbene, l'opposizione inerente ai vizi formali dell'intimazione di pagamento deve ritenersi intempestiva.
Pag. 7 di 11 Il presente ricorso risulta, infatti, proposto in data 27.06.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 18.05.2022.
7. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , Controparte_1 quale ente deputato alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto CP_3 ad agire con l'esecuzione preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale
(cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle
Pag. 8 di 11 ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_3 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo
o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta e tenuto conto della intimazione di pagamento n. 01220179005138526/000 pacificamente notificata il 23 ottobre 2017, quale atto interruttivo nel quinquennio, l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale è fondata solo con riferimento ai crediti portati negli avvisi di addebito numeri.:
31220130001867019000, notificato il 10/01/2014, di € 270,28;
31220150001545424000 notificato il 14/12/2015, di € 5.974,99;
31220150001760536000 notificato il 30/12/2015, di € 566,05;
Pag. 9 di 11 31220160001514469000 notificato il 04/11/2016, di € 4.985,49;
31220170000042022000 notificato il 28/03/2017, di € 1.581,76;
31220170000045355000 notificato il 28/03/2017, di € 1.248,30;
31220170000045456000 notificato il 28/03/2017, di € 16.337,06, non avendo gli stessi formato oggetto della intimazione di pagamento notificata 23.10.2017 e non rinvenendosi ulteriori atti interruttivi nel quinquennio.
Di contro, con riferimento ai crediti portati nei restanti avvisi di addebito recanti nn. 31220170000254104000, notificato il 20/07/2017;
31220170001506364000, notificato il 08/11/2017; 31220170001733006000 notificato il 30/11/2017; 31220180001375238000 notificato il 26/09/2018,
31220180001375339000 notificato il 26/09/2018; 31220190000092124000 notificato il 25/03/2019; 31220190000092225000 notificato il 25/03/2019;
31220190000317041000, notificato il 13/06/2019; 31220190002569762000 notificato il 15/12/2019, nonché nn. 31220130001031332000 notificato il
6.11.2013, 31220150000291237000, notificato il 21/7/2015
31220150001542790000, notificato il 15/12/2015; 31220150001543909000, notificato il 15/12/2015; 31220150001544111000, notificato il 15/12/2015;
31220150001883355000, notificato il 28/1/2016; 31220160000963143000, notificato il 14/6/2016; 31220160000963244000, notificato il 14/6/2016;
31220160001155009000, notificato il 12/7/2016; 31220160001206862000, notificato il 6/9/2016 e già oggetto della precedente intimazione di pagamento pacificamente notificata al contribuente il 23.10.2017, nessuna prescrizione è maturata, non essendo decorso il quinquennio alla data della notifica della intimazione di pagamento (18.05.2022) in questa sede opposta.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c.; nel resto, quanto al motivo ex art. 615 c.p.c., il ricorso è solo in parte fondato nel senso chiarito al punto che precede. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai fini dell'integrale compensazione tra le
Pag. 10 di 11 parti, ragioni analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso e la contumacia dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' CP_3
2) in accoglimento parziale del ricorso, dichiara estinti per prescrizione i crediti portati negli avvisi di addebito n. 31220130001867019000 notificato il 10/01/2014, dell'importo di € 270,28; n.
31220150001545424000 notificato il 14/12/2015 dell'importo di €
5.974,99; 31220150001760536000 notificato il 30/12/2015 dell'importo di € 566,05; 31220160001514469000 notificato il 04/11/2016 dell'importo di € 4.985,49; 31220170000042022000 notificato il
28/03/2017 dell'importo di € 1.581,76; 31220170000045355000 notificato il 28/03/2017 dell'importo di € 1.248,30;
31220170000045456000 notificato il 28/03/2017 dell'importo di €
16.337,06;
3) dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 14.01.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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