Ordinanza presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/06/2025, n. 11904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11904 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11904/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03388/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3388 del 2022, proposto da IC VI, FA NI NO, FA NT, GI TI, UC CO, EP IO, EN CA, AE TO, CE ON, IC ON, RA SI, EP BO, FA IN, LV DO, RO AR, IN ZA, EP AS, EP IA, VA TA, AN VI, LE De AC, IC De LA, NC De LV, IC De OM, RI EL TA, AN AV Di IA, NI ER, ZO RE, UC EL, LE QU, AN EN, EP GI, NZ TI, AN LI, NI EC, NO UA, OS IA, HR La NA, LO ZI, AN AR, NE SO, LO IO, LE RI ID, IN MA, RI AL ME, AN TA, AL AS MO, DA OR, EP RR, OB AN, NI LE, AN IG, PI NN, LO OL, MA IV, LO PA, OS AL, UC NO, AN AV SI, TE ZA, IC CH, AR NO, EP UZ, MA PI, IA IT PE AL, AL TI, LO PR, FA PU, AL PA, EP AE, TE LA, NI IG AR, TR UB, BI OL, AN US, SI GG, OB BI, OB NT, OB SA, IN AP, NC AR, FA TO SA, IT RD, GI IC, LO DD, EP RI, AS RR, LE ES, UC ND, VA TA, DR AS, MA NT, EN TA, MA RI, UC ZZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Anissa Touijar e Viviana La Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) EL dispaccio M_D MCIRC0000170 del 13/01/2022; M_D MCIRC0005534 del 23/12/2021;
M_D MCIRC0004896 del 21/11/2021; M_D MCIRC0000194 del 15/01/2022.
2) Ogni ulteriore atto presupposto, collegato e conseguenziale;
Per l’accertamento
1) EL diritto alla restituzione delle quote indebitamente trattenute ai ricorrenti a far data dal
10/02/2011 (data di decorrenza del d.P.R. n. 248/10 che abrogava il r.d. n. 1935/1937).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. IC Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa - Ente Circoli Marina Militare, gli ha negato la restituzione delle quote sociali da loro versate con cadenza mensile dall'acquisizione dello stato giuridico di Sottufficiale.
2. A sostegno del ricorso, con un unico, articolato motivo di gravame, i ricorrenti hanno dedotto che l’abrogazione del Regio Decreto 27 ottobre 1937, n. 1935 – relativo alla costituzione dell'Ente Circoli della Regia Marina con sede in Roma e all'approvazione del relativo Statuto – intervenuta con l'emanazione del d.P.R. 13 dicembre 2010 n. 248, avrebbe comportato il venir meno dell’obbligo di contribuzione, con la conseguenza che, in difetto di copertura normativa, l’obbligo di contribuzione – attuato mediante prelievo forzoso di una quota mensile dallo stipendio del ricorrente – si tradurrebbe in una prestazione imposta contrastante la previsione di cui all’art. 23 Cost..
Inoltre, i ricorrenti hanno rilevato che, sulla medesima questione, è stata emessa Sentenza del Tar LI n. 990/2021 del 23/06/2021, dove ad avviso del Collegio “ciò che trova tuttora ampia legittimazione, alla luce degli artt.1829 ss.d.lgsd. n. 66/2010, nonché del d.P.R. n. 83/1949 e s.m.i. è l’Ente Circoli ma non l’obbligo di contribuzione (art.26 Statuto di cui al R.D. n. 1935/1937), il quale è stato abrogato dall’Allegato al d.P.R. n. 248/2010, con decorrenza 10/02/2011, senza che alcun’altra fonte normativa sia medio tempore intervenuta a mantenere l’obbligo”.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento del ricorso.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, contrastando il ricorso.
5. Giusta ordinanza collegiale n. 612, del 10 febbraio 2025, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico della Pubblica Amministrazione resistente, ravvisata l’opportunità, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 c.p.a., di ordinare alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere.
6. A tale adempimento, la parte resistente ha provveduto con relazione depositata in data 13 marzo 2025.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 6 giugno 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
8. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
9. In primo luogo, deve considerarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la riserva di legge contenuta nell’art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte ha natura relativa, dovendo la legge disciplinare, in via diretta, soltanto gli elementi essenziali della fattispecie impositiva, potendo essere suscettibili di integrazione mediante fonte diversa dalla legge sia la disciplina del quantum dell’imposizione, sia la disciplina delle procedure di accertamento e di riscossione (norme c.d. procedimentali).
Come prospettato dall’Amministrazione resistente, l’Ente circoli della Marina militare e la sua configurazione statutaria sono attualmente disciplinati dal D.P.R. n. 83 del 1949, recante lo Statuto dell’Ente medesimo, provvedimento che non è stato oggetto di abrogazione ad opera del D.P.R. n. 248 del 2010; l’abrogazione, infatti, ha riguardato il solo Regio Decreto 27 ottobre 1937, n. 1935 (relativo alla costituzione dell'Ente Circoli della Regia Marina con sede in Roma e all'approvazione del relativo Statuto), proprio in ragione, del tutto verosimilmente, del fatto che il vecchio Statuto dell’Ente era stato sostituito da quello introdotto con il D.P.R. n. 83 del 1949 (infatti, la finalità propria del D.P.R. n. 248 del 2010 era proprio quella di “abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete”).
Per quanto di interesse in questa sede, giova evidenziare che il richiamato Statuto del 1949 istituisce “l’Ente circoli della Marina militare, con sede in Roma e con lo scopo di dirigere ed amministrare i circoli Ufficiali e Sottufficiali della Marina militare”, dotandolo espressamente di personalità giuridica (art. 1).
Detto Statuto prevede altresì che: il presidente e vicepresidente dell’Ente sono nominati dal Ministro della difesa (art.2); gli atti della presidenza sono sottoposti alla vigilanza del Segretario generale della Marina militare (art.4); lo scopo statutario dei Circoli della Marina militare è quello di assicurare agli Ufficiali e Sottufficiali “un ambiente di convegno, di svago nelle ore non destinate al servizio, di offrir loro i vantaggi di una organizzazione sportiva e ricreativa, e di rafforzare i vincoli di solidarietà militare” (art. 6); i singoli circoli, che costituiscono la base associativa dell’Ente, sono dotati di un consiglio direttivo nominato dalla Presidenza dell’Ente circoli, i cui rapporti e le cui funzioni sono a loro volta regolati principalmente dagli artt. 7, 8, 10, 11 e 12 del medesimo D.P.R. 1 gennaio 1949, n. 83, per come modificati dal D.P.R. 6 giugno 1955, n. 986; i soci dei circoli si distinguono in onorari, ordinari (tutti gli Ufficiali e i Sottufficiali della Marina militare in servizio permanente), abbonati e aggregati (art. 25).
Particolare rilevanza riveste, rispetto all’oggetto del giudizio, l’art. 26 dello Statuto in esame, secondo il quale i soci ordinari “sono tenuti” al versamento di una quota mensile, che viene stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Marina militare, proporzionatamente al grado; le quote sociali sono utilizzate per il funzionamento dell’Ente e dei circoli, unitamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie, incluse le assegnazioni di fondi del Ministero della difesa nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (art. 1, comma 2, dello Statuto, per come introdotto dal decreto interministeriale 27 marzo 2013).
In definitiva, dall’insieme delle menzionate disposizioni si ricava, per quanto qui rileva, che, nello schema organizzativo delineato dal richiamato Statuto, gli Ufficiali e i Sottufficiali prendono parte ai circoli della Marina, quali soci ordinari, in quanto appartenenti ai rispettivi ranghi degli Ufficiali e Sottufficiali e, in tale veste, sono soggetti all’obbligo di versamento di una quota associativa mensile.
Sussiste dunque, in base alla richiamata previsione statutaria dell’Ente Circoli (art. 26), la vigente ed espressa previsione dell’obbligo dei soci ordinari al versamento di una quota mensile.
Tuttavia, atteso che detto obbligo è espressamente previsto da una fonte avente natura regolamentare (il richiamato decreto presidenziale 1 gennaio 1949, n. 83), resta integro il problema della verifica della compatibilità di tale imposizione rispetto alla previsione contenuta nell’art. 23 Cost. in tema di prestazioni patrimoniali imposte.
Al proposito, deve evidenziarsi che, come recentemente rilevato da Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 711, la copertura dell’obbligo suddetto ad opera di norma di rango primario (così da giudicare soddisfatta la “riserva relativa” di legge contenuta nell’art. 23 Cost.) è desumibile e deriva dal complesso di numerose previsioni, tutte relative al sistema di protezione sociale militare, contenute nel D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, portante il codice dell’ordinamento militare entrato in vigore il 9 ottobre 2010.
Invero, all’interno di tale corpo normativo, il Libro VI, dedicato al «Trattamento economico, assistenza e benessere» del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica, contiene, al Titolo VI, una serie di disposizioni destinate alla «Assistenza morale, benessere e protezione sociale»; in particolare, il Capo II è riservato agli «interventi e organismi di protezione sociale» e il Capo III alle «misure di sostegno alla famiglia».
All’interno del capo II, l’art. 1829 cod. ord. mil. chiarisce che “La promozione del benessere del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, è finalizzata all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi”.
L’art. 1830 cod. ord. mil. afferma che “rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti”.
L’art. 1833, stabilisce che “Per l’esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell’articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento”.
La definizione e classificazione degli organismi di protezione sociale è poi contenuta, come disposto dalla norma primaria, nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, portante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, entrato in vigore il 9.10.2010.
L’art. 465 del D.P.R. n. 90 del 2010, in particolare, al primo comma, per quanto di interesse, prevede che “Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all’uopo costituiti nell’ambito dell’amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonché in altre località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità; mentre al comma 2, espressamente prevede la presenza, in relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, di organismi di supporto logistico e di organismi di protezione sociale quali, appunto, i circoli ufficiali e sottufficiali, aventi la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali (…).
Dunque, per gestire gli interventi di protezione sociale e di promozione del benessere dei militari, è espressamente previsto che il Ministero della difesa si avvalga anche degli organismi di protezione sociale, tra cui rientrano i circoli ufficiali e sottufficiali, gestiti direttamente ovvero a mezzo di: a) organizzazioni costituite dal personale dipendente, aventi natura associativa; b) “enti”; c) “terzi”.
Ai medesimi fini, gli artt. 547 e 1834 del cod. ord. mil. (e l’art. 466 del D.P.R. n. 90 del 2010) consentono l’attribuzione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, oppure a enti e terzi, dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari.
Il citato art. 465, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010 ribadisce che la gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi; e, al comma 4, prevede (tra l’altro) che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione (….) e che enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui all'articolo 466, commi 1 e 2, lettera c).
Mentre l’art. 469 del d.P.R. n. 90 del 2010, prevede che gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 466, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso (….).
Infine, merita menzione l’art. 1831 cod. ord. mil., che regola l’insieme degli interventi a carico dell’Amministrazione, prevedendo, tra gli altri: a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento; (…) .
In definitiva, dall’insieme di queste disposizioni si ricava (nei limiti di interesse) che:
a) i circoli ufficiali e sottufficiali delle Forze militari sono organismi di protezione sociale che possono essere gestiti direttamente dall’Amministrazione ovvero da organizzazioni tra militari di carattere associativo, enti o terzi;
b) il funzionamento di tali organismi è alimentato sia da contributi pubblici, sia dai corrispettivi dei servizi resi in favore dei beneficiari (artt. 465, comma 4, e 469 del d.P.R. n. 90 del 2010);
c) con particolare riferimento alla categoria delle organizzazioni e degli enti che collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione sociale, il codice dell’ordinamento militare, per il periodo antecedente alla introduzione del richiamato art. 131-bis, non contemplava espressamente, in capo ai soci dei Circoli militari (fatta eccezione, per il caso del Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia di cui all’art. 19 cod.ord.mil.), l’imposizione di un obbligo di pagamento di contributi o quote sociali; tuttavia, ad avviso del Collegio, con particolare riferimento all’Ente circoli della Marina militare, il codice dell’ordinamento militare (anche nel testo antecedente all’introduzione del richiamato art. 131-bis), mediante le plurime disposizioni sopra richiamate, offre comunque una sufficiente copertura normativa primaria alla previsione, da parte di norme di rango subordinato, di forme di contributo, da parte del personale dipendente interessato, alle spese di mantenimento e gestione del detto organismo funzionalmente preposto al perseguimento dei fini di benessere in favore degli Ufficiali e Sottufficiali della Marina militare.
E ciò, a maggior ragione, deve essere affermato considerando che l’abrogazione operata con il D.P.R. n. 248 del 2010 non è stata volutamente estesa al D.P.R. n. 83 del 1949 (recante il vigente statuto dell’Ente circoli della Marina militare), ma ha riguardato il solo R.D. n. 1935 del 1937 (quello recante il precedente statuto, oramai sostituito da quello approvato con il D.P.R. n. 83 del 1949), in linea con gli scopi del citato D.P.R. n. 248 del 2010, volto appunto a rimuovere dall’ordinamento le norme regolamentari vigenti che avevano esaurito la loro funzione o risultavano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.
In definitiva, pare al Collegio che l’art. 1829 del D. Lgs. 66/2010 e l’insieme delle richiamate previsioni, sia di norma primaria che regolamentare (per quanto espressamente delegate dalla prima), in tema di vigente impianto organizzativo della promozione del benessere del personale militare, disegnano un sistema strutturato su due pilatri, costituiti, rispettivamente, dagli organismi di protezione sociale (che sono destinati a tutto il personale, interamente finanziati con i fondi dell'Amministrazione e assoggettati alle norme di contabilità dello Stato), e dagli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito della sfera di controllo dell’Amministrazione di appartenenza (tra i quali va annoverato l'Ente Circoli M.m.), che possono anche utilizzare beni e risorse umane fornite dall’Amministrazione e che sono finanziati sia dai contributi ministeriali, sia dai versamenti delle quote dei soci e abbonati (cfr. art. 3 dello Statuto dell’Ente Circoli M.m.), nonché dotati di ampia autonomia, gestionale e contabile, e che perseguono anche finalità ulteriori rispetto ai primi.
Di conseguenza, alla luce di quanto sottolineato, ritiene il Collegio che, anche nella prospettiva circa la natura pubblicistica dei servizi resi dai Circoli della Marina militare e della natura di prestazione imposta della contribuzione in questione (prospettiva rispetto alla quale parrebbe invero consequenziale una qualificazione pubblicistica anche dell’Ente Circoli), nella specie debba ritenersi soddisfatto il requisito della copertura, ad opera di norma primaria, della prestazione patrimoniale imposta di cui si discute, nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione all’art. 23 Cost. (cfr., tra le tante, le sentenze Corte cost. nn. 236/1994, 90/1994, 34/1986, 67/1973 ed altre).
Invero, secondo tale giurisprudenza, il principio della riserva di legge previsto dall'art. 23 della Costituzione è di carattere relativo, essendo richiesto che la prestazione sia imposta “in base” alla legge: come già affermato, esso può dirsi rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione, purché gli stessi siano in qualche modo desumibili (dalla composizione o funzionamento dell'autorità competente, dalla destinazione della prestazione, dal sistema procedimentale che prevede la collaborazione di più organi) al fine di evitare arbitrii dell'Amministrazione.
Con ulteriori precisazioni, la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che non è compito necessario della legge specificare un limite minimo o massimo della prestazione richiesta, e che anche qualora i criteri preordinati a circoscrivere la potestà impositiva non siano espressi dall’enunciato legislativo, la riserva di legge deve ritenersi rispettata quando, dal contesto della disciplina di cui esso è parte integrante, si possono evincere elementi o riferimenti comunque capaci di limitare l’attività dell’organo che definisce il quantum dell’onere imposto (cfr., fra le tante pronunce, Corte cost., nn. 48/1961, 2/1962, 34/1986 e 507/1988).
Appare, allora, fondamentale, e sufficiente, che la legge predisponga misure e cautele per indirizzare l’esercizio del potere impositivo, o per lo meno che dal tenore letterale della stessa possano, in ogni caso, ricostruirsi le linee generali atte a delimitarne la sfera di discrezionalità, per evitare ogni sconfinamento in arbitrio (cfr., tra le tante, Corte cost., nn. 111/1997, 157/1998 e 105/2003).
Devono cioè essere contenuti nella fonte legislativa gli aspetti essenziali della imposizione, così da lasciare alla fonte secondaria o al potere amministrativo “la specificazione e l’integrazione di tale disciplina” (così in Corte cost., n. 435/2001).
Mutuando una formula riassuntiva coniata dallo stesso Giudice costituzionale, si può sostenere che la garanzia della riserva di legge relativa, espressa dall’art. 23 Cost., risulta soddisfatta quando i parametri che guidano il compito di determinare l’entità del contributo imposto siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (Corte cost., n. 507/1988), nonché dal sistema procedimento che prevede la collaborazione di più organi (Corte cost., nn. 182/1994, 236/1994 e 180/1996).
Nella specie, questi aspetti fondamentali paiono assicurati per la prestazione di cui si discute, rispetto alla quale la riserva relativa di legge, nella sua valenza limitatrice dell’ambito discrezionale dell’ente impositore, trova realizzazione sia mediante la delimitazione di scopi e funzioni dei Circoli gestiti dall’Ente circoli di causa, sia nella dettagliata previsione (per effetto della richiamata normativa secondaria delegata) di uno schema ampiamente partecipativo per la fase di adozione della delibera che fissa l’entità dei contributi richiesti (le “quote versate dai soci”), sia in forza delle indicazioni che guidano la determinazione di tali contributi nel “quid” necessario ad integrare le assegnazioni di fondi ministeriali (nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio) al fine di assicurare il funzionamento dell’Ente e il perseguimento dei relativi compiti di benessere che gravano sull’Amministrazione.
Al proposito, occorre infatti considerare:
- la descritta struttura organizzativa dei servizi di benessere previsti dalla fonte primaria (il D. Lgs. 66/2010), integrata dal regolamento ivi previsto (il D.P.R. 90/2010), che espressamente contemplano gli enti e le organizzazioni tra militari di carattere associativo tra i soggetti che possono contribuire all’attuazione dei compiti di benessere gravanti sull’Amministrazione;
- la costituzione dell’Ente Circoli della Marina militare mediante apposito DPR 1 gennaio 1949, n. 83, contenente anche la previsione di un dettagliato Statuto che fissa lo scopo statutario dei Circoli medesimi (cfr. art. 6) in ambiti chiaramente rientranti nel novero delle funzioni di benessere del personale militare;
- la conseguente logica e funzionale inclusione del detto Ente Circoli tra gli “enti” contemplati dal vigente sistema legislativo e regolamentare in tema di organizzazione, funzionamento e finanziamento della struttura finalizzata all’attuazione concreta dei compiti di benessere gravanti sull’Amministrazione in favore del personale militare, contenente anche la previsione del concorso dei destinatari dei servizi alla fornitura degli stessi;
- la sottoposizione al visto ed alla registrazione della Corte di Conti del decreto di riconoscimento dell’Ente e delle modificazioni apportate allo stesso;
- la presidenza dell'ente Circoli affidata a figure nominate dal Ministro della Difesa;
- l'assegnazione di tutto il personale assegnato al funzionamento dell'Ufficio di segreteria da parte del Ministero;
- la previsione di concorso finanziario (“assegnazione di fondi”) da parte del Ministero;
- l'ingerenza da parte dell'autorità amministrativa in tema di determinazione delle quote sociali;
- la necessità dell'intervento dell'Amministrazione per l'istituzione di circoli in altre sedi;
- la vigilanza sugli atti della Presidenza attribuita al Segretario Generale della Marina Militare.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, il ricorso risulta infondato, pure nell’ottica che inquadra la prestazione in questione (e l’Ente circoli della Marina militare) nell’ambito pubblicistico dello svolgimento dei compiti di benessere in favore degli Ufficiali e Sottufficiali della Marina militare, atteso che la prestazione patrimoniale di cui si discute risulta sorretta da adeguata copertura di norma (anche) primaria.
9.1. Peraltro, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, non è inutile rilevare che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 990/2021 del T.A.R. per la LI – menzionata dal ricorrente – ritenendo che “…la prestazione patrimoniale di cui si discute risulta sorretta da adeguata copertura di norma (anche) primaria” (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 711/2024 – pag. 18).
10. Dunque, il ricorso va respinto siccome infondato.
11. Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della complessità e peculiarità delle questioni esaminate e tenuto conto del precedente, favorevole ai ricorrenti, di cui alla sentenza n. 990/2021 del T.A.R. per la LI (poi riformata dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, n. 711/2024), per disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
IC Di Martino, Referendario, Estensore
MA Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO