Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6059 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19942 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: danni a cose
TRA
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Camera e Valentina Percopo
APPELLANTE
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Ambrosio
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei Parte_1
confronti di e di avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 5570/2024 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da essa proposta sostanzialmente per difetto di legittimazione attiva con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame CP_1 deducendone in via preliminare la inammissibilità ai sensi dell'art. 339 cpc;
contestava anche nel merito i motivi di gravame. L'altra parte appellata restava contumace.
L'appello non può essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 339 cpc pur dovendosi la sentenza impugnata considerarsi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cpc.
In effetti con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, Parte_1 ha espressamente contenuto la sua domanda risarcitoria (cfr. citazione) “in complessivi
e quindi entro i limiti quantitativi del giudizio di equità applicabili all'epoca della instaurazione del procedimento.
Inoltre deve considerarsi come la presente causa non ha ad oggetto rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ex art. 1342 cc bensì esclusivamente il risarcimento del danno conseguente alla circolazione dei veicoli.
L'appellante – contrariamente ad altre fattispecie pure venute alla cognizione di questo
Tribunale - ha specificamente dedotto la violazione dei principi indicati dal comma 3 dell'art. 339 cpc, la cui deduzione consente l'appello senza limitarsi a reiterare le medesime deduzioni difensive contenute nella citazione introduttiva e nella memoria conclusionale depositata nel primo grado di giudizio.
In particolare nel caso di specie l'appello è ammissibile soltanto per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
L'appellante, ha “formalizzato” nell'atto di appello, tra i motivi, “la violazione delle norme sul procedimento” nonchè “la violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al codice degli appalti e nello specifico alla concessione dei
Servizi”, ed ha adeguatamente specificato i suddetti motivi.
Si tratta di una impugnazione a critica vincolata che onera la parte appellante ad indicare specificamente i principi violati (cfr. Cass. ord. n. 3005/2014) - cosa che nella specie è effettivamente avvenuta - nella piena consapevolezza che il giudizio di primo grado è stato reso ex lege secondo equità.
Nel merito il gravame è sostanzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In sintesi deve rilevarsi come (cfr. documentazione esibita dalla originaria parte attrice fin dal primo grado di giudizio) l'attuale appellante ha concluso, a seguito di aggiudicazione, una convenzione con il per la gestione del servizio di Controparte_3
pulizia e messa in sicurezza del manto stradale dai rifiuti provocati dagli incidenti che si fossero verificati nel territorio dell'Ente locale.
Trattasi, evidentemente, di una concessione di servizi per la quale la remunerazione del concessionario veniva garantita dalla gestione del servizio, a rischio e pericolo del concessionario medesimo e senza ulteriori oneri per il concedente. Il corrispettivo di tale servizio affidato al concessionario non è contrattualmente determinato ma era costituito dalla espressa delega (inserita nel capitolato speciale di appalto relativo alle modalità di esecuzione del servizio) da parte dell'Ente al concessionario ad agire in nome e nell'interesse proprio, ma per conto del concedente, ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile civile del sinistro ex art. 2054 cc, a denunciare alla compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, ad incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo così l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.
A ben vedere tali previsioni integrano più che una cessione di crediti futuri un mandato in rem propriam (come già ritenuto in altre pronunce di questo Tribunale) ad agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione per il recupero delle spese sostenute per la pulizia del manto stradale dai materiali dispersi a seguito dell'incidente, trattenendo le relative somme come remunerazione per il servizio espletato.
In conseguenza l'azione (che non perde il suo carattere di azione per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2054 cc) ben poteva essere esercitata dalla originaria parte attrice in nome proprio senza alcuna “contemplatio domini” (dell'Ente locale concedente). Trattasi di una delega rilasciata in via preventiva ed una volta per tutte nell'ambito del capitolato di appalto recepito nel contratto.
In conseguenza – contrariamente a quanto sembra argomentare il primo giudice – il rapporto instauratosi tra il concessionario e l'utente della strada responsabile del sinistro
(a differenza del rapporto tra concedente e concessionario) è di natura extracontrattuale atteso che l'obbligazione risarcitoria sorge solo a seguito del danneggiamento della sede stradale a seguito dell'incidente. Per altro non può ritenersi che il costo di ripristino e pulizia della strada sia esclusivamente oggetto di una sanzione amministrativa a carico dell'utente che ha cagionato il danno restando pur sempre integrato anche un illecito extracontrattuale di natura civilistica nei confronti dell'Ente per il danno emergente da parametrarsi al costo per il ripristino della sede stradale.
Con riferimento alla circostanza secondo cui la convenzione in oggetto sarebbe nulla per non essere stata sottoscritta dal , appare condivisibile quanto argomentato da altra CP_4 pronuncia del Tribunale di Napoli. Invero l'art. 107, comma 3, TUEL prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali è inserita la “stipulazione dei contratti”. Per altro il contratto in oggetto, sottoscritto dal Comandante della Polizia Locale, è stato preceduto (cfr. documentazione esibita) da un complesso iter amministrativo che ha visto direttamente partecipi gli organi deliberativi dell'Ente.
Nel merito risulta pienamente provato sulla base della documentazione esibita l'evento dannoso che ha visto come responsabile l'appellata il cui veicolo Controparte_2 era assicurato con l'altra appellata Risultano altresì dimostrati – e non CP_1
sono stati specificamente contestati - gli interventi di ripristino della sede stradale effettuati dall'appellante.
Nella concreta quantificazione del danno occorre però tenere conto della circostanza che il danno va parametrato al pregiudizio che sarebbe derivato al Comune concedente per il ripristino della strada ove tale ripristino non fosse stato affidato in concessione alla attuale appellante. In altre parole l'esistenza della concessione non può andare a detrimento dell'utente danneggiante (e della sua assicurazione) che non può vedersi costretto a risarcire un danno sostanzialmente autoliquidato dall'attuale appellante. Invero alcuni dei costi richiesti in modo analitico appaiono eccessivi e non giustificati ove commisurati all'effettivo pregiudizio riportato dalla sede stradale comunale a causa del sinistro stradale in oggetto.
Il danno subito dal al posto del quale agisce quale mandatario in rem propriam CP_3
l'appellante, può essere effettivamente quantificato (già ai valori monetari attuali e come comprensivo degli interessi compensativi dalla data dell'evento ad oggi) in complessive
Euro 650,oo in riduzione cioè dell'importo di Euro 967, 93 quantificato dall'attuale appellante.
In definitiva le originarie parti convenute vanno condannate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 650,oo oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
La sentenza impugnata va in conseguenza riformata come da dispositivo che segue.
Le ragioni della decisione, i contrasti tra le pronunce di merito esibite dalle parti, la natura della controversia e l'esito della lite (con il solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria) costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese sia del primo grado (così per questa parte confermandosi la sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n.
5570/2024 del GdP di Napoli così provvede: a) condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in
[...] Controparte_2
solido, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma di Euro 650,oo oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 17 giugno 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco