Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
10 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4599 /2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE CITTADINO per procura Parte_1
come in atti -ricorrente- contro
in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dai Controparte_1
funzionari delegati dr.ssa Michaela Romiti e Teresa Cassano come come in atti
-resistente-
Avente ad oggetto
Risarcimento danni
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 luglio 2021 la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente dell'amministrazione convenuta nella qualità di cancelliere -area seconda F4 in servizio nel Tribunale di Catania e in precedenza nel Tribunale di Napoli e in quello di Gela, esponeva di avere maturato, durante il servizio nel Tribunale di Napoli, 125 giorni di riposo compensativo per presenze in servizio in giorni non lavorativi o festivi, e chiedeva a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“A) Dire e dichiarare che la ricorrente, attualmente cancelliere esperto area II F4, presso il
Tribunale di Catania, ha diritto a percepire anche a titolo risarcitorio un indennizzo per i riposi compensativi maturati e non potuti usufruire nel periodo di servizio svolto presso il Tribunale di
B) Condannare il a risarcire i danni subiti dalla ricorrente, pari al CP_1
pagamento di corrispondenti giornate lavorative maggiorate come lavoro straordinario, utilizzando anche criteri equitativi di risarcimento del danno avendo come parametro il trattamento retributivo della ricorrente, corrispondendo il relativo indennizzo monetario oltre interessi e rivalutazione monetaria per la mancata fruizione dei riposi compensativi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo o imporre allo stesso di fare fruire alla ricorrente i riposi compensativi maturati”, con la vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto che formulava ampie difese volte al rigetto del ricorso CP_1 all'uopo così sintetizzando il quadro dei fatti:
-la ricorrente essere dipendenze del come cancelliere dell'area Controparte_1
seconda;
-dal momento della sua assunzione in servizio e fino al 3.6.2015, giorno in cui ha preso servizio nel Tribunale di Gela, la stessa aver lavorato nel Tribunale di Napoli.
-dal 28.5.2018 la stessa essere in sevizio presso iel Tribunale di Catania.
-la dipendente aver chiesto in data 24.5.2021 il pagamento degli emolumenti relativi ai riposi compensativi maturati presso la Procura di Napoli per prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di sabato, domenica e festivi, effettuate in data antecedente il 3 giugno 2015 ( data di mutamento della sede di servizio).
- le prestazioni del sabato e dei festivi infrasettimanali effettuate dalla dipendente presso il
Tribunale di Napoli essere state interamente compensate dalla fruizione di equivalenti giornate di riposo compensativo.
- per le prestazioni domenicali essere state, all'epoca, corrisposte equivalenti quote di compenso accessorio per lavoro straordinario, secondo la prevista aliquota per i giorni festivi.
-con nota del 31 maggio 2021 n. 6872_U/2021 Prot. Trib. Napoli il dirigente aver evaso l'istanza della dipendente rilevando, sulla base di documentate evidenze, l'avvenuta compensazione di n. 24 giornate per servizi prestati nelle giornate del sabato (n. 17) e festivi infrasettimanali (n. 7) a seguito di fruizione di corrispondenti riposi compensativi presso la sede di Gela nonché
l'impossibilità di aderire alla richiesta di pagamento degli emolumenti relativi alle prestazioni domenicali atteso che le stesse erano già state remunerate con corrispondenti quote di compenso accessorio per prestazioni di lavoro straordinario, cosicché la mancata fruizione di equivalenti giornate di riposo compensativo (n. 101) per mancata fruizione del riposo settimanale non risultava suscettibili di monetizzazione mediante l'utilizzo della medesima tipologia di compenso accessorio. -che in assenza di ogni documentazione relativa a richieste e correlati provvedimenti di rigetto per esigenze di servizio, di fruizione dei predetti riposi compensativi delle prestazioni domenicali la pretesa odierna della ricorrente essere infondata.
-che a mente dell'esegesi interpretativa di riferimento onere della lavoratrice sarebbe stata la prova del danno ipoteticamente patito per il mancato godimento dei riposi compensativi.
-che nel caso concreto peraltro la dipendente, nel periodo di permanenza presso il Tribunale di Napoli, osservava la tipologia oraria su cinque giorni dal lunedì al venerdì, cosicché la prestazione domenicale seguiva, di regola, al giorno non lavorativo del sabato, non configurandosi, pertanto alcuna consecutività delle prestazioni sull'intero arco della settimana.
-che il danno da usura psico fisica non poteva ritenersi in re ipsa per il solo fatto che il riposo non fosse stato goduto la domenica.
-né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali imporre che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo.
- la risarcibilità del danno da usura psico-fisica presupporre che la prestazione sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione dell'art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.
-nel caso di specie invece non potersi neanche adombrarsi l'ipotesi della perdita definitiva del riposo compensativo, stante la attestazione del Tribunale di Gela del 13.10.2020.
-che il danno alla salute o danno biologico, ossia una "infermità" determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali in nessun caso poter essere ritenuto presunto, lo stesso dovendo essere dimostrato sia nella sua sussistenza che nel nesso eziologico
Acquisita nuova documentazione, confermativa del lavoro festivo o domenicale in questione, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
E' incontroversa ed emerge dagli atti l'articolazione contrattuale del lavoro della ricorrente su
5 (e non 6) giorni di lavoro settimanale.
A mente dell'art. 2109 cc il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo per ogni settimana
(ossia su 7 giorni), di regola coincidente con la domenica. Nella specie è incontestato l'avvenuto pagamento del compenso aggiuntivo per il lavoro prestato in giorni domenicali o non lavorativi, parte ricorrente chiedendo invece il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivato dalla mancata concessione di giorni di riposo compensativo rispetto a tali prestazioni lavorative.
A mente dell'esegesi di legittimità riportata anche in atti (cfr. ex multis Cass. 24563/2016 e seguenti) il suddetto danno da usura psico-fisica tuttavia può reputarsi presunto solo laddove, in assenza di previsioni contrattuali o normative legittimanti la fruizione del riposo compensativo oltre il 7 giorno, il lavoratore “proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro”. In tal ultimo caso “la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il diritto non ha natura retributiva e si prescrive in dieci anni. Se poi il lavoratore sostiene di aver ricevuto un ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, il quadro cambia ancora sotto il profilo dell'onere della prova, perché questo danno ulteriore non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale".
Nella specie, come detto, l'articolazione dell'orario contrattuale della ricorrente su 5 e non 6 giorni settimanali e dunque la esistenza nelle previsioni contrattuali di un giorno non lavorativo ulteriore a quello (ordinariamente) cadente di domenica, consente di escludere la ricorrenza della suddetta ipotesi presuntiva di danno da usura psico fisica che l'esegesi interpretativa fa derivare dal mancato rispetto dell'obbligo di un giorno di riposo dopo 6 giorni di lavoro di cui all'art. 2109 cc e
36 Cost.
Sarebbe stato dunque onere della ricorrente, non vertendosi in fattispecie per la quale il danno da usura può dirsi presunto nel superamento del limite posto dall'art. 2109 cc proprio a tutela della salute psico fisica del lavoratore, fornire allegazione e prova degli specifici elementi nella concreta situazione di fatto dai quali desumere -sia pure eventualmente anche con l'aiuto del ragionamento logico presuntivo- la dimostrazione dell'effettiva esistenza della situazione di usura psico fisica a carico della ricorrente.
Quest'ultima non ha invece fornito concreta allegazione descrittiva del suddetto danno, limitandosi a richiamarlo genericamente e a chiederne la quantificazione in via equitativa, né ha formulato istanze istruttorie o fornito prove documentali volte a comprovarne l'esistenza sia pure attraverso il ragionamento presuntivo. In assenza di ogni specifica allegazione e prova da parte della ricorrente dell'usura psico fisica realmente derivatale dal giorno di lavoro aggiuntivo rispetto al proprio orario su 5 giorni di lavoro settimanali il ricorso va rigettato non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza per la presunzione del danno in questione né potendosi ritenere in alcun modo “in re ipsa” la prova del danno di che trattasi.
Le spese possono compensarsi per la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Catania il giorno 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo