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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1598/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1598 2019
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Martinez Adele Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Giangreco Sergio Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19 giugno 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] in relazione al contratto di mutuo fondiario del 26 aprile 2005 ai rogiti del Notaio CP_1
(Rep. 44664; Racc. 19705), chiedendo all'intestato Tribunale di: i) accertare Per_1
l'usurarietà del tasso di estinzione anticipata del mutuo;
ii) accertare e dichiarare la produzione dell'effetto anatocistico a causa dell'applicazione del tasso di mora all'importo dell'intera rata;
iii) dichiarare la gratuità del mutuo in conseguenza del superamento del tasso soglia di usura, determinato dal cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori;
iv) dichiarare l'usurarietà del;
v) accertare l'avvenuto pagamento di euro € 56.956,60, di cui €. Pt_2
43.031,35 a titolo di interessi non dovuti e soggetti a ripetizione;
vi) accertare la mancata indicazione del Taeg/Isc per il periodo di ammortamento e, quindi, dichiarare la nullità ex art. 117 comma VI Tub della clausola di determinazione del tasso, rideterminando il saldo del rapporto con il tasso minimo dei Bot e disponendo lo storno di euro 32.267,98.
1 Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la
[...]
premettendo di aver incorporato la , titolare CP_1 Controparte_2 del credito originariamente facente capo ad (poi divenuta Controparte_3
), ha, in via preliminare, eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza Controparte_3 dell'oggetto nonché la prescrizione dell'eventuale credito restitutorio relativo agli interessi del periodo compreso tra il 26 aprile 2005 ed il 20 maggio 2009.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
La causa, istruita a mezzo della consulenza tecnica di ufficio a cura del Dott. Per_2
, sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 19
[...] giugno 2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, è pacifico e documentalmente provato che ha concluso con Parte_1
, in data 26 aprile 2005, il contratto di mutuo fondiario ai Controparte_3 rogiti del Notaio (Rep. 44664; Racc. 19705) in virtù del quale ha ricevuto un Per_1 finanziamento a tasso variabile di euro 74.106,00 – erogato in due soluzioni – da rimborsare in 336 rate mensili, estinto anticipatamente in data 23 ottobre 2020.
Il contratto reca l'indicazione delle condizioni economiche, compiutamente dettagliate nella relazione del CTU (pagg. 4-5), alla cui lettura si rinvia. Vale la pena comunque evidenziare, alla luce delle doglianze di parte attrice, che il contratto prevede: i) una commissione di estinzione anticipata pari al 1% del capitale restituito;
ii) un tasso di mora nominale annuo pari al 5,70%; iii) un ISC pari al 4,206%.
Si rileva, altresì, che non è sorta alcuna contestazione in merito alla legittimazione sostanziale di sicchè la società va ritenuta titolare del credito discendente CP_1 dal contratto impugnato.
Ciò posto, con riguardo al primo vizio lamentato da parte attrice, va osservato che la commissione di estinzione anticipata non concorre alla determinazione del Teg in quanto, rispetto al tasso di interesse corrispettivo, non costituisce un costo del credito bensì una
“clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” (cfr Cass. 7352/22).
Pag. 2 di 7 Ne consegue che, rispetto alla commissione di estinzione anticipata, non è possibile esprimere un giudizio in termini di usurarietà.
In merito all'anatocismo connesso all'applicazione del tasso di mora all'importo dell'intera rata, è sufficiente sottolineare che l'art. 5 del contratto prevede che “Ogni somma non pagata dovuta a qualsiasi titolo indipendenza del presente contratto, produrrà dal giorno di scadenza del termine per il pagamento e senza costituzioni in mora, la maturazione degli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca”. Ciò è sufficiente a legittimare l'assunzione dell'importo dell'intera rata a base di calcolo degli interessi moratori, nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 3 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000.
Quanto alla questione dell'usura bancaria, giova evidenziare che i principi fondamentali della materia sono contenuti nei commi III e V dell'art. 644 cp, in cui si legge “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (…). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
In attuazione della riserva di legge contenuta nell'art. 644 comma III cp, l'art. 2 della legge
108 del 96 ha stabilito che il tasso soglia di usura si determina a partire dai tassi effettivi globali medi rilevati trimestralmente con decreto adottato dal Ministro del Tesoro ai sensi del comma I, cui va aggiunto uno “spread” nella misura indicata dal comma IV del medesimo testo legislativo.
Dal quadro legislativo si ricava, quindi, che l'accertamento dell'usura va condotto operando la comparazione tra il TEG del singolo rapporto ed il TSU ricavato dai decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale.
Quanto all'arco temporale in cui operare la verifica dell'usurarietà, occorre richiamare la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma I del d.l. 394/00, a mente del quale: “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Interpretando il dettato normativo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza
24675/17, ha sostenuto che l'usura è soltanto quella genetica e che nessuna conseguenza può trarsi dal superamento dei TSU rilevati nei mesi successivi alla conclusione del contratto.
Pag. 3 di 7 Gli effetti dell'usura sono, poi, disciplinati, a livello civilistico, dall'art. 1815 comma II c.c., che, seppur espressamente riferito al mutuo, pone un principio generale applicabile a tutti i finanziamenti, consistente nella conversione del contratto da oneroso a gratuito (cfr Cass.
12965/16).
Con particolare riguardo agli interessi moratori, è opinione consolidata che: i) la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (cfr Cass. Sez. U. n. 19597/2020); ii)
l'accertamento dell'usura va effettuato a partire dal confronto tra il tasso di mora pattuito od applicato ed il c.d TSU di mora, ottenuto aumentando il TEGM della maggiorazione media degli interessi moratori e dello “spread” previsto dal comma IV dell'art. 2 della legge 108/96
(cfr Cass. 19597/20); iii) non si può procedere al cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori in ragione della profonda diversità strutturale e funzionale dei due tipi di interessi
(cfr ex multis Cass. 14214/2022); iv) l'usurarietà del tasso di mora comporta, ai sensi dell'art. 1224 comma I c.c., che il saldo del rapporto andrà ricalcolato sulla base del tasso corrispettivo lecitamente pattuito (cfr Cass. 19597/20).
Fatte queste premesse in diritto, nel caso di specie può certamente escludersi la pattuizione di interessi corrispettivi usurari. Ciò in quanto dalle indagini contabili espletate dal CTU nominato è emerso che il TEG del contratto, calcolato tenendo conto sia del saggio riportato nel contratto del 26 aprile 2005, sia del saggio indicato nell'atto di erogazione e quietanza del
30 gennaio 2006, è inferiore al TSU applicabile ratione temporis. Ed infatti, il Teg è pari, nella prima ipotesi, a 4,318% e, nella seconda ipotesi, a 4,462%, e si colloca sotto la soglia usuraria del 5,775%.
Relativamente agli interessi moratori, si rileva che il CTU nominato è pervenuto ad individuare un Teg di mora riferito al contratto del 26 aprile 2005 pari al 10,08% ed un Teg di mora riferito all'atto di erogazione e quietanza del 30 gennaio 2006 pari al 10,31% ipotizzando lo scenario in cui: i) il mutuatario non effettua alcun pagamento;
ii) l'istituto di credito, dopo 180 giorni dalla scadenza della prima rata, richiede il pagamento delle somme scadute;
iii) il mutuatario versa il saldo di tutte le competenze dopo 1 anno dalla scadenza della prima rata. Il Consulente nominato ha anche rilevato un TEG di mora del 30,924% in concomitanza del pagamento ritardato della rata n. 110.
Si ritiene di disattendere le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in punto di verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, che si pongono in contrasto con il prevalente
Pag. 4 di 7 orientamento della giurisprudenza di legittimità volto ad attribuire rilevanza, nella comparazione, al solo tasso nominale di mora.
A riguardo, si può richiamare l'ordinanza 27442/18 della Cassazione, in cui si legge “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto”. Nello stesso senso, nella sentenza 26286/19 la Cassazione ha evidenziato “Nei rapporti bancari, gli intererssi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d.
"tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c”. Da ultimo, va fatto riferimento alla nota sentenza delle Sezioni Unite 19597/20, che ha affermato “Nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.”. Tra le pronunce di merito, va segnalata la sentenza della Corte di Appello di Firenze sez. II, 21/09/2023, (ud. 18/09/2023, dep. 21/09/2023),
n. 1896: “A ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente superare tale mancanza, la metodologia di calcolo applicata dalla medesima consulenza – per come è riassunta nell'atto di appello – risulta contraria alla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la tesi dell'appellante, secondo cui la verifica dell'usura andrebbe svolta ipotizzando il "peggior scenario possibile (c.d. worst case)", consistente nell'elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente, di mancato pagamento di tutte le rate del mutuo, calcolando in tale situazione il relativo t.a.e.g., definito "implicito" dallo stesso appellante, contrasta con la sentenza della Corte di cassazione
a sezioni unite n. 19597 del 2020. Quest'ultima ha infatti stabilito che, ai fini di tale verifica, occorra far riferimento, da un lato, al tasso-soglia legalmente stabilito – determinato avuto riguardo al tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) rilevato dalla Banca d'Italia, nel caso in esame pari a 6,82%, incrementato della misura media dei tassi di mora, rilevata sempre dalla Banca d'Italia, di 2,1 punti percentuali, la cui somma, pari a 8,92%, dev'essere ulteriormente aumentata della metà, risultando quindi di 13,38% – e che tale valore vada raffrontato con il tasso moratorio indicato nel contratto che, come accennato, è pari a 10,65%, con la conseguenza che risulta corretta la decisione di primo grado, che ha escluso l'usura (analogamente, Corte
d'appello di Firenze n. 1604 del 2023)”.
Pag. 5 di 7 È, quindi, evidente che nella valutazione dell'usurarietà degli interessi di mora occorre prendere a riferimento il saggio pattuito in contratto, senza ipotizzare scenari ipotetici, peraltro molteplici e diversi tra loro.
Inoltre, non si ritiene corretto computare le spese contrattualmente convenute, che costituiscono voci di costo omogenee agli interessi corrispettivi e si accompagnano a questi ultimi nella determinazione del TEG e non agli interessi moratori, che, come visto, hanno una funzione risarcitoria e non una funzione corrispettiva e vanno rilevati separatamente ai fini dell'usura. L'operazione di inclusione delle spese, effettuata dal CTU, si rivela, quindi, contraria al divieto di cumulo tra voci corrispettive e voci risarcitorie, più volte applicato dalla
Corte di legittimità con riguardo agli interessi corrispettivi.
Sulla scorta di quanto esposto, deve escludersi che, nella specie, siano stati convenuti interessi moratori usurari in quanto il tasso convenzionale di mora, pari al 5,70% annuo, è inferiore al TSU di mora, pari al 8,955%.
Quanto alla censura relativa alla mancata specificazione del Taeg, si rivelano decisive due considerazioni.
La prima è che il contratto de quo è un mutuo fondiario dal valore superiore alla soglia di euro 30.000,00. Ne consegue che non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 124
Tub vigente ratione temporis, che prevede la conversione del Taeg “al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
La seconda è che il Taeg, come sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza
4597/23, non rientra nel novero dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni, la cui mancata indicazione può dar luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub.
Sulla base di quanto esposto, è evidente che la censura inerente alla scorrettezza del Taeg esplicitato nel contratto del 26 aprile 2005 ed alla mancata indicazione del Taeg nell'atto di erogazione e quietanza del 30 gennaio 2016 non potrebbe comunque condurre alla declaratoria di nullità del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore. Da qui,
l'infondatezza della censura articolata.
La domanda di parte attrice va, in definitiva, rigettata. Restano assorbite le eccezioni relative alla nullità della citazione ed alla prescrizione del credito restitutorio sollevate dalla convenuta.
Pag. 6 di 7 Riguardo alle spese di lite, tenuto conto del fatto che gli orientamenti giurisprudenziali si sono consolidati successivamente all'introduzione del giudizio, vi sono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, con condanna dell'attore a rifondere alla convenuta la residua metà.
Le spese della ctu vanno ripartite per metà tra le due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RESPINGE le domande proposte dall'attore;
COMPENSA per 1/2 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e CONDANNA
l'attrice al pagamento della metà nei confronti della convenuta;
PONE le spese della CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
20/01/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1598 2019
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Martinez Adele Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Giangreco Sergio Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19 giugno 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] in relazione al contratto di mutuo fondiario del 26 aprile 2005 ai rogiti del Notaio CP_1
(Rep. 44664; Racc. 19705), chiedendo all'intestato Tribunale di: i) accertare Per_1
l'usurarietà del tasso di estinzione anticipata del mutuo;
ii) accertare e dichiarare la produzione dell'effetto anatocistico a causa dell'applicazione del tasso di mora all'importo dell'intera rata;
iii) dichiarare la gratuità del mutuo in conseguenza del superamento del tasso soglia di usura, determinato dal cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori;
iv) dichiarare l'usurarietà del;
v) accertare l'avvenuto pagamento di euro € 56.956,60, di cui €. Pt_2
43.031,35 a titolo di interessi non dovuti e soggetti a ripetizione;
vi) accertare la mancata indicazione del Taeg/Isc per il periodo di ammortamento e, quindi, dichiarare la nullità ex art. 117 comma VI Tub della clausola di determinazione del tasso, rideterminando il saldo del rapporto con il tasso minimo dei Bot e disponendo lo storno di euro 32.267,98.
1 Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la
[...]
premettendo di aver incorporato la , titolare CP_1 Controparte_2 del credito originariamente facente capo ad (poi divenuta Controparte_3
), ha, in via preliminare, eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza Controparte_3 dell'oggetto nonché la prescrizione dell'eventuale credito restitutorio relativo agli interessi del periodo compreso tra il 26 aprile 2005 ed il 20 maggio 2009.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
La causa, istruita a mezzo della consulenza tecnica di ufficio a cura del Dott. Per_2
, sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 19
[...] giugno 2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, è pacifico e documentalmente provato che ha concluso con Parte_1
, in data 26 aprile 2005, il contratto di mutuo fondiario ai Controparte_3 rogiti del Notaio (Rep. 44664; Racc. 19705) in virtù del quale ha ricevuto un Per_1 finanziamento a tasso variabile di euro 74.106,00 – erogato in due soluzioni – da rimborsare in 336 rate mensili, estinto anticipatamente in data 23 ottobre 2020.
Il contratto reca l'indicazione delle condizioni economiche, compiutamente dettagliate nella relazione del CTU (pagg. 4-5), alla cui lettura si rinvia. Vale la pena comunque evidenziare, alla luce delle doglianze di parte attrice, che il contratto prevede: i) una commissione di estinzione anticipata pari al 1% del capitale restituito;
ii) un tasso di mora nominale annuo pari al 5,70%; iii) un ISC pari al 4,206%.
Si rileva, altresì, che non è sorta alcuna contestazione in merito alla legittimazione sostanziale di sicchè la società va ritenuta titolare del credito discendente CP_1 dal contratto impugnato.
Ciò posto, con riguardo al primo vizio lamentato da parte attrice, va osservato che la commissione di estinzione anticipata non concorre alla determinazione del Teg in quanto, rispetto al tasso di interesse corrispettivo, non costituisce un costo del credito bensì una
“clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” (cfr Cass. 7352/22).
Pag. 2 di 7 Ne consegue che, rispetto alla commissione di estinzione anticipata, non è possibile esprimere un giudizio in termini di usurarietà.
In merito all'anatocismo connesso all'applicazione del tasso di mora all'importo dell'intera rata, è sufficiente sottolineare che l'art. 5 del contratto prevede che “Ogni somma non pagata dovuta a qualsiasi titolo indipendenza del presente contratto, produrrà dal giorno di scadenza del termine per il pagamento e senza costituzioni in mora, la maturazione degli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca”. Ciò è sufficiente a legittimare l'assunzione dell'importo dell'intera rata a base di calcolo degli interessi moratori, nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 3 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000.
Quanto alla questione dell'usura bancaria, giova evidenziare che i principi fondamentali della materia sono contenuti nei commi III e V dell'art. 644 cp, in cui si legge “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (…). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
In attuazione della riserva di legge contenuta nell'art. 644 comma III cp, l'art. 2 della legge
108 del 96 ha stabilito che il tasso soglia di usura si determina a partire dai tassi effettivi globali medi rilevati trimestralmente con decreto adottato dal Ministro del Tesoro ai sensi del comma I, cui va aggiunto uno “spread” nella misura indicata dal comma IV del medesimo testo legislativo.
Dal quadro legislativo si ricava, quindi, che l'accertamento dell'usura va condotto operando la comparazione tra il TEG del singolo rapporto ed il TSU ricavato dai decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale.
Quanto all'arco temporale in cui operare la verifica dell'usurarietà, occorre richiamare la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma I del d.l. 394/00, a mente del quale: “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Interpretando il dettato normativo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza
24675/17, ha sostenuto che l'usura è soltanto quella genetica e che nessuna conseguenza può trarsi dal superamento dei TSU rilevati nei mesi successivi alla conclusione del contratto.
Pag. 3 di 7 Gli effetti dell'usura sono, poi, disciplinati, a livello civilistico, dall'art. 1815 comma II c.c., che, seppur espressamente riferito al mutuo, pone un principio generale applicabile a tutti i finanziamenti, consistente nella conversione del contratto da oneroso a gratuito (cfr Cass.
12965/16).
Con particolare riguardo agli interessi moratori, è opinione consolidata che: i) la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (cfr Cass. Sez. U. n. 19597/2020); ii)
l'accertamento dell'usura va effettuato a partire dal confronto tra il tasso di mora pattuito od applicato ed il c.d TSU di mora, ottenuto aumentando il TEGM della maggiorazione media degli interessi moratori e dello “spread” previsto dal comma IV dell'art. 2 della legge 108/96
(cfr Cass. 19597/20); iii) non si può procedere al cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori in ragione della profonda diversità strutturale e funzionale dei due tipi di interessi
(cfr ex multis Cass. 14214/2022); iv) l'usurarietà del tasso di mora comporta, ai sensi dell'art. 1224 comma I c.c., che il saldo del rapporto andrà ricalcolato sulla base del tasso corrispettivo lecitamente pattuito (cfr Cass. 19597/20).
Fatte queste premesse in diritto, nel caso di specie può certamente escludersi la pattuizione di interessi corrispettivi usurari. Ciò in quanto dalle indagini contabili espletate dal CTU nominato è emerso che il TEG del contratto, calcolato tenendo conto sia del saggio riportato nel contratto del 26 aprile 2005, sia del saggio indicato nell'atto di erogazione e quietanza del
30 gennaio 2006, è inferiore al TSU applicabile ratione temporis. Ed infatti, il Teg è pari, nella prima ipotesi, a 4,318% e, nella seconda ipotesi, a 4,462%, e si colloca sotto la soglia usuraria del 5,775%.
Relativamente agli interessi moratori, si rileva che il CTU nominato è pervenuto ad individuare un Teg di mora riferito al contratto del 26 aprile 2005 pari al 10,08% ed un Teg di mora riferito all'atto di erogazione e quietanza del 30 gennaio 2006 pari al 10,31% ipotizzando lo scenario in cui: i) il mutuatario non effettua alcun pagamento;
ii) l'istituto di credito, dopo 180 giorni dalla scadenza della prima rata, richiede il pagamento delle somme scadute;
iii) il mutuatario versa il saldo di tutte le competenze dopo 1 anno dalla scadenza della prima rata. Il Consulente nominato ha anche rilevato un TEG di mora del 30,924% in concomitanza del pagamento ritardato della rata n. 110.
Si ritiene di disattendere le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in punto di verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, che si pongono in contrasto con il prevalente
Pag. 4 di 7 orientamento della giurisprudenza di legittimità volto ad attribuire rilevanza, nella comparazione, al solo tasso nominale di mora.
A riguardo, si può richiamare l'ordinanza 27442/18 della Cassazione, in cui si legge “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto”. Nello stesso senso, nella sentenza 26286/19 la Cassazione ha evidenziato “Nei rapporti bancari, gli intererssi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d.
"tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c”. Da ultimo, va fatto riferimento alla nota sentenza delle Sezioni Unite 19597/20, che ha affermato “Nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.”. Tra le pronunce di merito, va segnalata la sentenza della Corte di Appello di Firenze sez. II, 21/09/2023, (ud. 18/09/2023, dep. 21/09/2023),
n. 1896: “A ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente superare tale mancanza, la metodologia di calcolo applicata dalla medesima consulenza – per come è riassunta nell'atto di appello – risulta contraria alla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la tesi dell'appellante, secondo cui la verifica dell'usura andrebbe svolta ipotizzando il "peggior scenario possibile (c.d. worst case)", consistente nell'elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente, di mancato pagamento di tutte le rate del mutuo, calcolando in tale situazione il relativo t.a.e.g., definito "implicito" dallo stesso appellante, contrasta con la sentenza della Corte di cassazione
a sezioni unite n. 19597 del 2020. Quest'ultima ha infatti stabilito che, ai fini di tale verifica, occorra far riferimento, da un lato, al tasso-soglia legalmente stabilito – determinato avuto riguardo al tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) rilevato dalla Banca d'Italia, nel caso in esame pari a 6,82%, incrementato della misura media dei tassi di mora, rilevata sempre dalla Banca d'Italia, di 2,1 punti percentuali, la cui somma, pari a 8,92%, dev'essere ulteriormente aumentata della metà, risultando quindi di 13,38% – e che tale valore vada raffrontato con il tasso moratorio indicato nel contratto che, come accennato, è pari a 10,65%, con la conseguenza che risulta corretta la decisione di primo grado, che ha escluso l'usura (analogamente, Corte
d'appello di Firenze n. 1604 del 2023)”.
Pag. 5 di 7 È, quindi, evidente che nella valutazione dell'usurarietà degli interessi di mora occorre prendere a riferimento il saggio pattuito in contratto, senza ipotizzare scenari ipotetici, peraltro molteplici e diversi tra loro.
Inoltre, non si ritiene corretto computare le spese contrattualmente convenute, che costituiscono voci di costo omogenee agli interessi corrispettivi e si accompagnano a questi ultimi nella determinazione del TEG e non agli interessi moratori, che, come visto, hanno una funzione risarcitoria e non una funzione corrispettiva e vanno rilevati separatamente ai fini dell'usura. L'operazione di inclusione delle spese, effettuata dal CTU, si rivela, quindi, contraria al divieto di cumulo tra voci corrispettive e voci risarcitorie, più volte applicato dalla
Corte di legittimità con riguardo agli interessi corrispettivi.
Sulla scorta di quanto esposto, deve escludersi che, nella specie, siano stati convenuti interessi moratori usurari in quanto il tasso convenzionale di mora, pari al 5,70% annuo, è inferiore al TSU di mora, pari al 8,955%.
Quanto alla censura relativa alla mancata specificazione del Taeg, si rivelano decisive due considerazioni.
La prima è che il contratto de quo è un mutuo fondiario dal valore superiore alla soglia di euro 30.000,00. Ne consegue che non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 124
Tub vigente ratione temporis, che prevede la conversione del Taeg “al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
La seconda è che il Taeg, come sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza
4597/23, non rientra nel novero dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni, la cui mancata indicazione può dar luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub.
Sulla base di quanto esposto, è evidente che la censura inerente alla scorrettezza del Taeg esplicitato nel contratto del 26 aprile 2005 ed alla mancata indicazione del Taeg nell'atto di erogazione e quietanza del 30 gennaio 2016 non potrebbe comunque condurre alla declaratoria di nullità del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore. Da qui,
l'infondatezza della censura articolata.
La domanda di parte attrice va, in definitiva, rigettata. Restano assorbite le eccezioni relative alla nullità della citazione ed alla prescrizione del credito restitutorio sollevate dalla convenuta.
Pag. 6 di 7 Riguardo alle spese di lite, tenuto conto del fatto che gli orientamenti giurisprudenziali si sono consolidati successivamente all'introduzione del giudizio, vi sono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, con condanna dell'attore a rifondere alla convenuta la residua metà.
Le spese della ctu vanno ripartite per metà tra le due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RESPINGE le domande proposte dall'attore;
COMPENSA per 1/2 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e CONDANNA
l'attrice al pagamento della metà nei confronti della convenuta;
PONE le spese della CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
20/01/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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