Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. GIstrati:
Dott. Marcello MA Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore ha pronunciato la seguente nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4802 del Ruolo Generale anno 2018, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 14.02.2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta, avente per oggetto: “Altri istituti di diritto di famiglia” (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'Auria Agata;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Assuntina;
Controparte_1
-RESISTENTE-
E
IL PM INTERVENUTO
Motivi della decisione - Fatto e diritto
Con atto di citazione , conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo quanto segue:
che ella ricorrente aveva avuto una relazione sentimentale con il sig. CP_1 durata circa sette anni;
05.05.2010) e (nata il [...]); Persona_2
che a causa del comportamento violento ed aggressivo del sig. nei CP_1 confronti di ella ricorrente e delle figlie, la predetta decideva di interrompere con questi la relazione sentimentale e la convivenza con il predetto, andando a vivere, unitamente alle figlie, in un immobile in Palagiano, via Marcello n.62, pagando un canone di locazione pari ad euro 300,00 mensili;
che il sig. svolgeva attività di bracciante agricolo e percepiva dall'Inps CP_1 indennità di disoccupazione e assegni familiari in favore delle figlie e Persona_1
, senza corrispondere alcuna somma di denaro per il mantenimento delle Per_2 stesse;
che ella ricorrente era casalinga e non percepiva reddito.
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo di disporre a carico del sig. un contributo per il mantenimento Controparte_1 delle figlie pari ad euro 600,00 mensile, con decorrenza da marzo 2015, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Notificato ritualmente l'atto di citazione, il convenuto si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 13.09.2023 e impugnando e contestando quanto dedotto dalla ricorrente, deduceva quanto segue:
che al seguito del verificarsi di reiterati episodi di rabbia e violenza domestica da parte della IG , la stessa poneva termine alla coabitazione potando con sé Pt_2 le figlie minori;
che egli resistente non aveva smesso di provvedere all'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, concorrendo al loro mantenimento secondo le relative possibilità economiche, pur avendo un'occupazione non stabile nel settore agricolo, in qualità di bracciante;
che egli resistente , tra le varie spese di vita quotidiana, pagava mensilmente euro
300,00 a titolo di canone di locazione e provvedeva anche al mantenimento del terzo figlio nato il [...]; Persona_3
che la IG svolgeva attività di bracciante agricola e viveva in Palagiano Pt_1
(Ta) anche con la figlia nata dalla relazione con il sig. Persona_4 [...]
con cui conviveva stabilmente. Per_5 Alla luce di tali considerazioni il resistente chiedeva a Codesto Tribunale di rigettare le avverse richieste di parte ricorrente ritenendole esose e porre a carico di egli resistente un contributo per il mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2 nella misura di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso in data 23.04.2017 il Tribunale per i Minori disponeva la sospensione di dalla responsabilità genitoriale verso le figlie Controparte_1 minori e e con successivo decreto del 23.01.2020, ne Persona_1 Per_2 dichiarava la decadenza sul presupposto del disinteresse manifestato nei confronti delle stesse.
Questo Tribunale con provvedimento del 15 03 2019 disponeva in via provvisoria a carico del sig. un assegno mensile a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole pari ad auro 360,00, in ragione di euro 180,00 per ciascuna figlia.
Con ordinanza del 14.05.2019 questo Tribunale disponeva l'affido del nucleo familiare ai Servizi Sociali competenti per territorio.
La causa, istruita con prove documentali, accertamenti patrimoniali e prove orali, veniva riservata per la decisione all'udienza del 14.02.2025 avvenuta nelle modalità della trattazione scritta.
Preliminarmente osserva questo Tribunale che dalle relazioni del servizio A.D.E. relative al nucleo familiare composto dalla IG e dall'attuale compagno, Pt_1 signor nonché padre della terza figlia della ricorrente, durante i vari Persona_5 incontri tenutisi e' emerso che “il MA è riconosciuto, dalle minori e PE
, come figura paterna di fatto. , la primogenita è l'unica che Per_2 PE conosce la storia della sua paternità: ha vissuto i primi anni di vita, nella turbolenta relazione tra la mamma ed il padre biologico, vittima, pertanto, di forme di violenza assistista di cui conserva ricordi. (…) si rapporta con il MA, come fosse PE il suo padre naturale: lo stesso manifesta nei suoi confronti atteggiamenti di cura e dedizione, vicinanza e presenza, vissuti dalla minore come fonte di rassicurazione.
La minore “rivede nel MA suo padre, l'unica figura peraltro che abbia Per_2 mai realmente conosciuto ed esperito in questi anni, essendo stato sin dai primi mesi di vita, l'unica figura maschile che se ne sia preso cura, a detta della , il solo Pt_1
“salvatore” dell'intero nucleo, dopo l'allontanamento del ” (relazione CP_1 depositata il 23.5.24).
Ed ancora, gli enti delegati hanno evidenziato che la IG e il signor MA Pt_1
“si occupano delle bambine , e della sorellina più piccola, CP_1 Persona_6 (nt. 03/10/2015), negli anni hanno sviluppato una adeguata autonomia in
[...] termini di accudimento, rispondendo in maniera efficace a tutte le necessità, in un clima sereno e rispondente ai bisogni delle minori. Sia la sig.ra che il Parte_1 sig. da circa 11 anni si occupano in forma esclusiva delle bambine, Persona_5 in termini educativi, materiali e morali.
Tra le mura domestiche si respira un clima sereno, rispondente ai bisogni delle bambine, ma anche in grado di comprendere i sentimenti delle proprie figlie. Il sig.
GI è riconosciuto, dalle minori e , come figura paterna” PE Per_2
(relazione depositata il 12.6.24). Sottolineando poi gli enti predetti che , l'incontro con il sig. invece ..“ha lasciato emergere l'interesse dello stesso, di CP_1 incontrare le bambine in maniera subordinata alla misura economica da corrispondere alle figlie. Degno di nota appare essere il comportamento del
che nel tempo non le ha mai cercate, né si è recato presso i nostri CP_1 uffici a “reclamare” la sua paternità chiedendo supporto affinchè ciò avvenisse, anzi, ha ribadito che avrebbe potuto rinunciarvi a patto che non vi corrispondesse il mantenimento. Appare evidentemente lontana dai suoi interessi, la costruzione autentica di un rapporto con le figlie dalle quali è scomparso materialmente ed emotivamente in tutti questi anni” (relazione del 23.5.24)…. “nel corso di questi anni, non ha mai palesato agli uffici preposti un interesse nei confronti delle sue figlie. (…) Ad oggi, a detta della coppia – MA, il continua a Pt_1 CP_1 non elargire alcun mantenimento economico in favore delle minori, né tantomeno, negli anni, si è mai interessato in alcun modo alla vita delle bambine. (relazione del
12.6.24).
I Servizi Sociali delegati nella relazione summenzionata depositata in data 12.6.24 concludono poi significativamente nel senso che “ad oggi, continuano a persistere le condizioni note, del totale disinteresse del padre biologico nei confronti delle minori in oggetto, pertanto, non appaiono esservi le condizioni per avviare qualsivoglia intervento volto alla strutturazione degli incontri protetti, secondo quanto richiesto dall'Ill.mo Tribunale”.
Peraltro, si evidenzia, che gia'nella relazione del 02 09 2022 i Servizi Sociali delegati evidenziavano che allo stato non vi erano le condizioni per avviare qualsiasi intervento volto alla strutturazione degli incontri protetti ,auspicando l'intervento necessario del servizio specialistico per predisporre le basi su cui poter costruire,nell'eventualita',tale obiettivo.
Anche nella relazione depositata dalla , Servizio di psicologia clinica e Pt_3 dell'eta' evolutiva datata 12 09 2023 era emerso che :”.. Alla luce dei colloqui clinici, dall'analisi dei risultati dei test clinici e dal trattamento effettuato si rappresenta quanto segue. Le minori non presentano segni clinici di disagio psicologico, tuttavia, in considerazione della pregressa diagnosi riferita di PE lieve ritardo cognitivo, e del pregresso disturbo del linguaggio riferito di
[...]
, si ritiene utile che il genitore debba ricontattare il servizio di NPIA Per_2 territorialmente competente per poter programmare la rivalutazione di entrambe le minori. In merito al nucleo familiare, si e' potuto constatare una buona armonia tra le parti, e emerso il timore della IG e del signor MA che la richiesta di Pt_1 questa Autorita' Giudiziaria possa provocare danni alle minori e alla famiglia stessa. Tuttavia, nel corso degli incontri con la IG e con il signor MA, Pt_1 si e arrivati alla consapevolezza e all'individuazione di strategie utili per affrontare con la minore , e con tutto il nucleo familiare, il racconto relativo alla Per_2 paternita' biologica di e , riducendo il senso di paura che la Per_2 Persona_1 coppia nutriva inizialmente, presupposto importante al fine di poter in futuro essere
“preparate” all'eventuale conoscenza con il padre biologico. Alla luce dell'osservazione svolta durante i colloqui psicologici relativi al sig. CP_1
il sottoscritto ritiene che un eventuale riavvicinamento alle figlie necessiti,
[...] come conditio sine qua non, l'avvio di un percorso individuale sulla genitorialita' presso il Consultorio Familiare territorialmente competente che possa sostenerlo nell'eventuale accompagnamento alla genitorialita' al fine di ridefinire le modalita' per esercitare il proprio ruolo e stabilire nel modo giusto l'eventuale rapporto con le figlie. Il sottoscritto ritiene che le parti interessate non abbiano piu necessita di usufruire del nostro Servizio, pertanto si ritiene concluso il ciclo di trattamento effettuato..”.
Dalla precedente relazione del CF di del 26 08 2022 in relazione Persona_7 alla capacita' genitoriale del sig. ,era emerso che il predetto appariva CP_1 carente delle minimali capacita' di auto-osservazione, di insight, di capacita' di analisi e di critica, ritenendo di non avere bisogno del sostegno alla genitorialita' essendo stato un buon padre. Il CF dava poi atto che convocato piu' volte il resistente si era presentato una sola volta, disertando l'appuntamento successivo senza alcuna comunicazione, evidenziando cosi' l'ente predetto significativamente che nel resistente non si coglieva alcuna processualizzazione di analisi, alcuna consapevolezza del divenire della sua funzione paterna, come se gli eventi passati fossero vissuti decontestualizzati, vissuti con superficialita',domandando di vedere le figlie in un luogo protetto alla presenza di un operatore senza porsi interrogativi sull'attuale situazione delle piccole e . PE Per_2
Concludendo l'ente delegato, in riferimento alla richiesta del resistente di vedere le figlie, di verificare preliminarmente le atmosfere psicologiche delle bambine, per poi lentamente introdurre nel reticolo narrativo la presenza del padre naturale,verificando poi, in ultima istanza,la sussistenza delle condizioni per l'instaurarsi di una specifica relazione.
Risulta documentalmente che con sentenza n. 14/2020, il Tribunale penale di
Taranto condannava il sig. alla pena di 9 mesi di reclusione per i reati di CP_1 cui agli artt. 612 bis, co. 1 e 2, c.p. per aver posto in essere atti persecutori nei confronti di oltre che di violenza anche sui minori(vedi dispositivo Parte_1 sentenza penale Tribunale Taranto depositato il 04 06 2020 dalla parte ricorrente).
Ed ancora, l'evidente disinteresse del per la prole emerge anche dalla CP_1 di lui condotta inadempiente anche agli obblighi di mantenimento delle figlie minori, risultando sporadici ed assai esigui gli assegni che il predetto ha documentalmente provato di aver corrisposto alla madre delle minori per il di loro mantenimento(risultano depositati in atti un versamento di euro 700,00 in data 06 07
2015; un versamento di euro 200,00 in data 04 01 2019 e sporadici versamenti di euro 100,00; 50,00 e 200,00 in favore delle minori).Del resto, il mancato versamento del contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del resistente emerge altresi'dai vari pignoramenti presso terzi nei confronti dell'INPS azionati dalla madre delle minori , disponendo poi, con ordinanza di assegnazione, il GE la corresponsione di un quinto dell'indennità di disoccupazione dal sig. in CP_1 favore della ricorrente.
Sicche', vista la documentazione prodotta e le considerazioni dei Servizi Sociali delegati, non può che confermarsi quanto già disposto dal Tribunale per i Minori in ordine all'affido esclusivo delle figlie minori della coppia, e Persona_1 [...]
alla madre, considerando la decadenza della responsabilità genitoriale Persona_2 del sig. giusto decreto del TM del 23 01 2020 in atti e Controparte_1 apparendo certamente detta decisione conforme ai superiori interessi e alle necessità della prole.
Questo Collegio non ritiene opportuno predisporre termini e modi di esercizio di visita del padre con le minori, non sussistendone i presupposti, visto il chiaro disinteresse manifestato dal resistente negli anni di vita piu' importanti per le figlie, non interessandosi alla di loro vita , mantenendo costantemente una condotta di totale disinteresse per esse.
In particolare, il resistente, non ha dato una effettiva disponibilita' a seguire idoneo percorso presso il CF, ritenuto indispensabile da parte degli enti delegati, considerato che il disinteresse e i comportamenti inadempienti agli obblighi di mantenimento da parte del sono chiaramente sintomatici della inidoneità del genitore ad CP_1 affrontare le maggiori responsabilità della prole, manifestando ,allo stato, la mancanza di un effettivo e concreto interesse per le figlie ,per costruire un sano, sereno ed equilibrato rapporto con le predette. Del resto, gli stessi Servizi Sociali delegati hanno concluso evidenziando che allo stato non apparivano sussistere le condizioni per avviare qualsivoglia intervento volto alla strutturazione degli incontri protetti.
Appare, tuttavia opportuno che il nucleo familiare sia costantemente monitorato dai
Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare competenti per territorio viste le suesposte criticita' rilevate .
Per quanto concerne le statuizioni di carattere economico, si osserva preliminarmente che in riferimento alla situazione economico reddituale del sig. risultano CP_1 agli atti: dichiarazione dei redditi modello 730-anno 2018 e 2019 con redditi da lavoro dipendente rispettivamente pari ad euro 10.850,00 ed euro 11.408,00; indennità di disoccupazione agricola con importo al netto delle ritenute pari ad euro
3.230,00 in riferimento all'anno 2018; busta paga relativa al mese di dicembre 2018 con importo pari a euro 174,74; buste paga relative all'anno 2020 con importi pari a euro 396,00 per il mese di gennaio, euro 396,00 per il mese di febbraio, euro 495,00 per il mese di marzo;
buste paga relative anno 2024 con importi pari a euro 713,00 per il mese di gennaio, euro 766,00 per il mese di febbraio, euro 491,00 per il mese di marzo, euro 771,00 per il mese di aprile, euro 756,00 per il mese di giugno, euro
727,00 per il mese di luglio, euro 699,00 per il mese di agosto. Risulta ammesso al gratuito patrocinio.
In riferimento alla IG risultano: dichiarazione dei redditi modello 730- Pt_1 anno 2018 e 2020 con redditi da lavoro dipendente rispettivamente pari a euro
4.190,00 e euro 5.166,00; dichiarazione sostitutiva unica riportante valore Isee ordinario pari ad euro 1.332,80 in data 13.2.18 e euro 2.717,93 in data
25.2.19,anch'ella ammessa al gratuito patrocinio.
Questo Collegio ritiene, pertanto, relativamente al mantenimento delle due figlie minori e da parte del padre, di poter confermare i Persona_1 Per_2 provvedimenti precedentemente adottati in via provvisoria, con i quali si poneva a carico di l'obbligo di versare in favore della ricorrente la Controparte_1 somma di € 360,00 mensili, in ragione di €180,00 per ciascuna figlia, somma che per il suo modesto importo ben puo' considerarsi di natura alimentare, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 100% dell'assegno unico come per legge stante l'affido esclusivo delle minori alla madre ed il 50% delle spese straordinarie in favore dei figli, come da protocollo di questo Tribunale.
Del resto,l'art. 30 della Costituzione prevede in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli, imponendo perciò al genitore naturale che ha riconosciuto il figlio l'obbligo di mantenerlo ed educarlo ed istruirlo in adempimento ad un obbligo personale e solidale. E' ormai invalsa nella pratica giudiziaria la previsione dell'obbligo del genitore non affidatario dei figli minori, ovvero non collocatario della prole, di provvedere al rimborso delle spese di carattere straordinario sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei figli, ciò sulla scorta della argomentazione per cui l'assegno di mantenimento comprende l'ammontare previsto per le normali esigenze relative ai figli, quali essenzialmente il vitto, l'alloggio ed il vestiario, mentre le spese straordinarie concernono le necessità ulteriori, di carattere imprevisto e/o imprevedibile, che esulano dal fabbisogno quotidiano considerato nell'assegno periodico mensile, tra le quali possono a titolo esemplificativo indicarsi le spese di carattere medico, scolastico ed altre (come da protocollo di questo Tribunale),dovendosi perciò ritenersi straordinarie tutte quelle spese che non rientrano nell'ordinario mantenimento della prole, ovvero negli esborsi necessari a far fronte alle esigenze alimentari, abitative e di vestiario dello stesso.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
1) AFFIDA in via esclusiva le figlie minori e Persona_1 Persona_2 alla madre, IG;
Parte_1
2) CONFERMA a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 versando mensilmente alla IG la somma di € 360,00, entro il Parte_4 giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione monetaria automatica agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del presente provvedimento oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale oltre il 100% dell'assegno unico come per legge;
3) DISPONE che i Servizi Sociali ed il Consultorio Familiare competenti per territorio gia' delegati proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare;
4) Compensa tra le parti le spese del giudizio
Cosi deciso in Taranto, nella Camera di consiglio del 14.02.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello MA
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..