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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6773/2024
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 CP_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 CP_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,45 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa di avere notificato CP_1 riscorso ed ordinanza nei termini di legge rileva che ha corretto il nome di una ricorrente e di un non ricorrente. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6773 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 CP_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 CP_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 31.01.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 07.04.2024
1. nata a [...], (Argentina) il 4 agosto 1995 (Cod. Fisc. Controparte_1
), residente e domiciliata en BVRD. Iturraspe 702, La Pelada, Las C.F._1
Colonias, Santa Fe, Argentina.
2. nato a [...], (Argentina) il 27 settembre 1999 (Cod. Fisc. CP_2
),residente e domiciliato en BVRD. Iturraspe 702, La Pelada, Las C.F._2
Colonias, Santa Fe, Argentina.
3. nata a [...], (Argentina) il 23 ottobre 1967 (Cod. Fisc. Controparte_3
, residente e domiciliata en Hernandarias 2371, Santa Fe, La Capital, C.F._3
Argentina.
4. nata a [...], (Argentina) il 19 novembre 1988 (Cod. Controparte_4
Fisc. ), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente C.F._4 all'altro genitore nato a [...], (Argentina) il 17 febbraio 1994 – Persona_1 sulla figlia minore
5. nata a [...], (Argentina) il 29 luglio 2023 (Cod. Fisc. Parte_1
); C.F._5 residenti e domiciliati en Belgrano 6555, B° Maria Selva, Santa Fe, La Capital, Argentina.
6. nata a [...], (Argentina) il 5 novembre 1992 (Cod. Fisc. Controparte_6
) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente C.F._6 all'altro genitore nato a [...], (Argentina) il 26 giugno 1991 – Persona_2 sul figlio minore
7. nato a [...], (Argentina) il 3 luglio 2009 (Cod. Parte_2
Fisc. ); C.F._7
-residenti e domiciliati en Fdo. Zuviria 4664, torre 2, Piso 5, dpto A, Santa Fe, La Capital,
Argentina,
8. nato a [...], (Argentina) il 14 aprile 1994 (Cod. Fisc. Controparte_8
), C.F._8 residente e domiciliato en La Rioja 3129, Santa Fe, La Capital, Argentina
9. nata a [...], (Argentina) il 7 settembre 1966 (Cod. Fisc. Controparte_9
), residente e domiciliata en Av. Freyre 3169 PB, Santa Fe, La Capital, C.F._9
Argentina.
10. nato a [...], (Argentina) il 23 febbraio 1993 (Cod. Fisc. CP_10 CP_10
), residente e domiciliato en San Lorenzo 4133, Santa Fe, La Capital, C.F._10
Argentina.
11. nato a [...], (Argentina) il 23 dicembre 1997 (Cod. Fisc. CP_11
) -residente e domiciliato en San Lorenzo 4133, Santa Fe, La Capital, C.F._11
Argentina
Dott. Giovanni Calasso 3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che
i Signori , , , Controparte_1 Controparte_3 CP_2 [...] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Controparte_13
in proprio e quale esercente la Parte_1 Controparte_6 potestà genitoriale sul figlio minore Parte_2 Controparte_8
, , hanno
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato a [...], Verona, Persona_3
(Italia) il 31 ottobre 1900, ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino.
-dal matrimonio tra e avvenuto nel 1925, nasceva il Persona_3 Controparte_14 05.03.1928 che a sua volta nel 1964 sposava Persona_4 Persona_5
[...]
-dal loro matrimonio nascevano:
• il 23.10.1967 che si univa in matrimonio Persona_6 con nel 1987 e dall'unione coniugale nascevano: Controparte_15
➢ il 19.11.1988 , nubile, che Parte_3 dava alla luce:
✓ in data 29.07.2023 . Persona_7
➢ il 05.11.1992 , nubile, che dava Parte_4 alla luce:
✓ in data 03.06.2009 . Parte_5
➢ il 14.04.1994 Parte_6
• il 17.12.1968 che si univa in matrimonio con Parte_7 [...]
e dall'unione coniugale nascevano: Controparte_16
➢ il 04.08.1995 Parte_8
➢ il 27.09.1999 RICHIEDENTE CP_2
• il 07.09.1966 che si univa in matrimonio Parte_9 con nel 1988 e dalla coppia nascevano: Controparte_17
➢ il 23.02.1993 RICHIEDENTE Controparte_10
➢ il 23.12.1997 RICHIEDENTE. CP_11
Dott. Giovanni Calasso 4
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha preso, di fatto, visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_3
Ronca, Verona, (Italia) il 31 ottobre 1900,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Dott. Giovanni Calasso 5
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6773/2024
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 CP_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 CP_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,45 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa di avere notificato CP_1 riscorso ed ordinanza nei termini di legge rileva che ha corretto il nome di una ricorrente e di un non ricorrente. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6773 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 CP_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 CP_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 31.01.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 07.04.2024
1. nata a [...], (Argentina) il 4 agosto 1995 (Cod. Fisc. Controparte_1
), residente e domiciliata en BVRD. Iturraspe 702, La Pelada, Las C.F._1
Colonias, Santa Fe, Argentina.
2. nato a [...], (Argentina) il 27 settembre 1999 (Cod. Fisc. CP_2
),residente e domiciliato en BVRD. Iturraspe 702, La Pelada, Las C.F._2
Colonias, Santa Fe, Argentina.
3. nata a [...], (Argentina) il 23 ottobre 1967 (Cod. Fisc. Controparte_3
, residente e domiciliata en Hernandarias 2371, Santa Fe, La Capital, C.F._3
Argentina.
4. nata a [...], (Argentina) il 19 novembre 1988 (Cod. Controparte_4
Fisc. ), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente C.F._4 all'altro genitore nato a [...], (Argentina) il 17 febbraio 1994 – Persona_1 sulla figlia minore
5. nata a [...], (Argentina) il 29 luglio 2023 (Cod. Fisc. Parte_1
); C.F._5 residenti e domiciliati en Belgrano 6555, B° Maria Selva, Santa Fe, La Capital, Argentina.
6. nata a [...], (Argentina) il 5 novembre 1992 (Cod. Fisc. Controparte_6
) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente C.F._6 all'altro genitore nato a [...], (Argentina) il 26 giugno 1991 – Persona_2 sul figlio minore
7. nato a [...], (Argentina) il 3 luglio 2009 (Cod. Parte_2
Fisc. ); C.F._7
-residenti e domiciliati en Fdo. Zuviria 4664, torre 2, Piso 5, dpto A, Santa Fe, La Capital,
Argentina,
8. nato a [...], (Argentina) il 14 aprile 1994 (Cod. Fisc. Controparte_8
), C.F._8 residente e domiciliato en La Rioja 3129, Santa Fe, La Capital, Argentina
9. nata a [...], (Argentina) il 7 settembre 1966 (Cod. Fisc. Controparte_9
), residente e domiciliata en Av. Freyre 3169 PB, Santa Fe, La Capital, C.F._9
Argentina.
10. nato a [...], (Argentina) il 23 febbraio 1993 (Cod. Fisc. CP_10 CP_10
), residente e domiciliato en San Lorenzo 4133, Santa Fe, La Capital, C.F._10
Argentina.
11. nato a [...], (Argentina) il 23 dicembre 1997 (Cod. Fisc. CP_11
) -residente e domiciliato en San Lorenzo 4133, Santa Fe, La Capital, C.F._11
Argentina
Dott. Giovanni Calasso 3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che
i Signori , , , Controparte_1 Controparte_3 CP_2 [...] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Controparte_13
in proprio e quale esercente la Parte_1 Controparte_6 potestà genitoriale sul figlio minore Parte_2 Controparte_8
, , hanno
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato a [...], Verona, Persona_3
(Italia) il 31 ottobre 1900, ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino.
-dal matrimonio tra e avvenuto nel 1925, nasceva il Persona_3 Controparte_14 05.03.1928 che a sua volta nel 1964 sposava Persona_4 Persona_5
[...]
-dal loro matrimonio nascevano:
• il 23.10.1967 che si univa in matrimonio Persona_6 con nel 1987 e dall'unione coniugale nascevano: Controparte_15
➢ il 19.11.1988 , nubile, che Parte_3 dava alla luce:
✓ in data 29.07.2023 . Persona_7
➢ il 05.11.1992 , nubile, che dava Parte_4 alla luce:
✓ in data 03.06.2009 . Parte_5
➢ il 14.04.1994 Parte_6
• il 17.12.1968 che si univa in matrimonio con Parte_7 [...]
e dall'unione coniugale nascevano: Controparte_16
➢ il 04.08.1995 Parte_8
➢ il 27.09.1999 RICHIEDENTE CP_2
• il 07.09.1966 che si univa in matrimonio Parte_9 con nel 1988 e dalla coppia nascevano: Controparte_17
➢ il 23.02.1993 RICHIEDENTE Controparte_10
➢ il 23.12.1997 RICHIEDENTE. CP_11
Dott. Giovanni Calasso 4
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha preso, di fatto, visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_3
Ronca, Verona, (Italia) il 31 ottobre 1900,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Dott. Giovanni Calasso 5
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6