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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4533/2023 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Luigia Pizzi Parte_1 P.IVA_1
attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Volpi Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- Ritenere che la condotta posta in essere da soc. configura un illecito sanzionabile Controparte_1 ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., per l'effetto,
- Accogliere la domanda spiegata dalla odierna parte attrice e condannare la soc. Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attrice pari a complessivi euro 15.450,00, somma che l'attrice avrebbe conseguito dalla vendita della merce acquistata da soc. al prezzo di listino consigliato per la collezione P./E 2022 e per Controparte_1
la collezione A/I 2022 per le motivazioni di cui in premessa.
- Condannare la soc. , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno non Controparte_2 patrimoniale subito dall'attrice costituito dal danno all'immagine commerciale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
pagina 1 di 13 - Dichiarare che la soc. nulla deve alla soc. in relazione alla Parte_1 Controparte_1
fattura n. 572/2022 di euro 5224,54, e che tale importo andrà compensato con le maggiori somme dovute all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine di cui sopra;
- Condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti Controparte_1
ed onorari del presente giudizio. in via subordinata alla principale
- Ritenere che la condotta posta in essere dalla soc. configura un grave Controparte_1
inadempimento contrattuale;
per l'effetto,
- Dichiarare risolto il contratto di fornitura per fatto e colpa della convenuta soc. e Controparte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attrice pari a complessivi euro 15.450,00, somma che l'attrice avrebbe conseguito dalla vendita della merce acquistata da soc. al prezzo di listino consigliato per la collezione P./E Controparte_1
2022 e per la collezione A/I 2022 per le motivazioni di cui in premessa.
- Condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno non Controparte_1 patrimoniale subito dall'attrice costituito dal danno all'immagine commerciale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- Dichiarare che la soc. nulla deve alla soc. in relazione alla Parte_1 Controparte_1
fattura n. 572/2022 di euro 5224,54, e che tale importo andrà compensato con le maggiori somme dovute all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine di cui sopra;
- Condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, Controparte_1
diritti ed onorari del presente giudizio.
In via ulteriormente gradata
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, ritenere compensate le spese di giudizio in ragione dei giustificati e legittimi motivi che hanno indotto la odierna parte attrice a promuovere il presente giudizio”.
Per la convenuta:
“
1-IN VIA PREGIUDIZIALE
-dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea non risultando esperita prima dell'avvio del procedimento la obbligatoria procedura di negoziazione assistita, così come richiesto dalla normativa vigente;
pagina 2 di 13
2. NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
-respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni tutte esposte in atti e a verbale di causa e perché comunque sprovviste di qualsivoglia prova
IN VIA SUBORDINATA
-qualora si ravvisassero elementi di danno causati dalla convenuta alla società attrice compensare
l'importo eventualmente risultante con quello dovuto da a in Parte_1 Controparte_1
ragione della fornitura di cui è causa, pari ad euro 5.228,54 per capitale, oltre agli interessi ai sensi del D.lgs n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, liquidati anche in via equitativa, in ragione del mancato introito del pagamento della citata fornitura, nonché oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria
4. IN VIA RICONVENZIONALE
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
la somma di euro 5.228,54 per capitale, in ragione della fornitura di merce di cui Controparte_1
alla fattura n. 572 del 2022, oltre agli interessi ai sensi del D.lgs n.231/2002 dalla Controparte_1
scadenza delle fatture al saldo, e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condannare altresì la predetta in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc, per le motivazioni tutte espresse in atti e a verbale di causa;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate ai punti da 2 a 11 della premessa in
“Fatto” della comparsa di costituzione e risposta che, depurate degli eventuali elementi negativi o di giudizio, si intendono qui di seguito riportate precedute dall'inciso “Vero che”.
Inoltre chiede ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter che qui di seguito si riproducono: nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte avversa chiede ammettersi a prova contraria diretta indicando per l'occorrenza il teste domiciliato Testimone_1
presso di Cividate Camuno. E indica a prova contraria indiretta i testi indicati da Controparte_3
controparte di NA e HE LI DR di Verolanuova sulle seguenti Testimone_2
circostanze:
pagina 3 di 13 1) Vero che la società attrice verso la fine del 2022 lamentava difetti di alcune paia di scarpe della fornitura relativa alla collezione autunno-inverno di e una parte della merce veniva Controparte_1
ritirata;
2) Vero che per l'inconveniente all'attrice veniva accordato un extrasconto del 10% con la promessa da parte di quest'ultima dell'immediato pagamento della citata fattura impagata;
3) Vero che il predetto sconto era stato ottenuto dall'attrice in seguito all'interessamento di
[...]
e della società , agenti di , che rinunciavano alle provvigioni Tes_2 Controparte_3 CP_1 vantate nei confronti della società convenuta;
il primo nella misura dell'8% e la seconda del 2% sulla fornitura;
4) Vero che emetteva in seguito note di credito n.131 di euro 647,34 e 132 di euro CP_1
597,56, entrambe del 27.02.23 (all.3);
5) Vero che inviava a il documento che mi si rammostra (all.
9-a Parte_1 CP_3
-posizione vendite invernale 2022 . CP_1 Parte_1
Si oppone alla richiesta di controparte di prova delegata per le motivazioni esposte nella seconda memoria ex art. 171 ter.
Si oppone alla richiesta di CTU di parte attrice in quanto del tutto esplorativa per le motivazioni già espresse in atti e a verbale di causa”.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- ha convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare Parte_1 Controparte_1
che nulla deve alla convenuta in relazione alla fattura n. 572/2022 di € 5.224,54, avente ad oggetto la fornitura di calzature della collezione A/I 2022 (autunno-inverno 2022), poiché la vendita dei prodotti a marchio al prezzo consigliato dalla convenuta sarebbe stata vanificata dalla CP_4
commercializzazione da parte di terzi dello stesso prodotto a prezzi notevolmente inferiori, con conseguente diritto dell'attrice ex art. 2598 n. 3 c.c. al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, quantificato in € 15.450,00, e del danno non patrimoniale da lesione all'immagine commerciale, da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, l'attrice ha domandato la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento contrattuale della controparte, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale nei termini suddetti.
1.1.1.- A fondamento della domanda l'attrice, premesso che tra e era Parte_1 CP_1
intercorso un pluriennale rapporto di natura commerciale avente ad oggetto la fornitura stagionale di calzature a marchio nell'ambito del quale si era impegnata a Persona_1 Parte_1
vendere i prodotti acquistati da a un prezzo definito da un listino prezzi fornito da CP_1 quest'ultima, e ciò al fine di uniformare l'immagine del prodotto a marchio nel Persona_1
mercato di riferimento, ha lamentato che in due diversi periodi non di saldi (aprile 2022 e novembre
2022) l'attrice aveva appreso della commercializzazione da parte di terzi (on-line e, nel secondo caso, addirittura su banchi del mercato) dello stesso prodotto a prezzi notevolmente inferiori, circostanza idonea ad arrecarle danno economico e d'immagine, tempestivamente denunciata all'agente di zona di
, che aveva comportato, nel primo caso, il reso concordato di tutta la fornitura con emissione di CP_1
nota di credito da parte di e con riconoscimento di responsabilità da parte di CP_1 quest'ultima; nel secondo caso, la vendita da parte di della partita di calzature ad un Parte_1
prezzo “scontato” in periodo che non prevedeva “sconti o ribassi”, con conseguenti risultati svantaggiosi in termini economici, il ritiro da parte della fornitrice delle calzature invendute,
l'applicazione di uno sconto sull'intera partita (pari al 10%) e la contestuale emissione di nota di credito da parte della convenuta.
Contravvenendo agli accordi raggiunti, in data 14.3.2023 aveva nondimeno inviato CP_1 all'attrice missiva a firma del proprio legale contenente diffida ad adempiere al pagamento entro e non oltre il termine di giorni otto della somma di € 5.224,54 portata dalla fattura 572/2022 oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo.
1.1.2.- A fronte delle suddette circostanze, l'attrice ha lamentato, in principalità, la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., invocando, in subordine,
pagina 5 di 13 l'inadempimento contrattuale della controparte, con richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni ex artt. 1218 e 1453 c.c.
1.2.- Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha contestato, in fatto e diritto, le allegazioni e deduzioni avversarie, concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree e domandando in via subordinata la compensazione dell'importo eventualmente dovuto a con quanto Parte_1
dovuto dalla stessa a “sia per la fornitura di cui è causa [sia] a titolo di risarcimento CP_1
danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, ex art. 96 cpc per lite temeraria che risulteranno in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”; in via riconvenzionale la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della fattura n. 572/2022 per il residuo importo di € 5.224,54, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo e “alla rivalutazione monetaria”, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in proprio favore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3.- Differita la prima udienza con decreto del g.i. ex art. 171-bis c.p.c. depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 19.10.2023, vista l'eccezione della convenuta e richiamato il terzo comma dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014, il g.i. ha assegnato termine di legge per l'avvio della negoziazione assistita rinviando la causa per l'eventuale ulteriore trattazione all'udienza del 22.2.2024. Stante l'esito negativo di tale tentativo, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e istanze e il giudice si è riservato di decidere;
con ordinanza in pari data sono state respinte tutte le richieste istruttorie ed è stata fissata udienza ex art. 189 c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali. È seguito il deposito da parte di entrambe le difese di nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale e la rimessione della causa in decisione.
1.4.- In sede di comparsa conclusionale, ha dichiarato di rinunciare all'eccezione Controparte_1
pregiudiziale di improcedibilità dell'azione per omesso esperimento ante causam del tentativo di negoziazione assistita e alla domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria di cui ai punti 1 e
4 delle relative conclusioni, rinuncia da ritenersi ammissibile stante il consolidato orientamento in base al quale “la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio” (Cass. n. 8737/2014) e ciò
“perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa” (Cass. S.U. n. 3453/2024). Nel caso in esame, nulla ha obiettato la controparte che ha mancato pagina 6 di 13 di depositare la memoria di replica ove avrebbe potuto prendere posizione sulle rinunce avversarie.
In riferimento all'eccezione pregiudiziale, astrattamente rilevabile anche d'ufficio, è opportuno soggiungere che il mancato esperimento ante causam del procedimento di negoziazione assistita, se è potenzialmente idoneo a integrare difetto di condizione di procedibilità, è per espressa previsione di legge sanabile con l'avvio della procedura a iniziativa della parte a ciò onerata nel termine assegnato dal giudice ex art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014: nel caso di specie la condizione di procedibilità si è perfezionata per effetto dell'adempimento in parola (cfr. verbali ud. 19.10.2023 e 22.2.2024).
2.- Nel merito, le domande svolte in via principale e subordinata dall'attrice sono infondate e vanno respinte.
2.1.- Dopo aver premesso che il carattere illecito dell'offerta di un prodotto o di un servizio a prezzi ribassati rispetto a quelli consigliati dallo stesso produttore e in vigore sul mercato deve essere valutata ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., la difesa attorea ha sostenuto che “l'aver la società Controparte_1
consentito che le calzature a marchio fossero vendute ad un prezzo ribassato del 30-40%, CP_4 configura una pratica concorrenziale scorretta in ragione dell'esistenza di un listino dei prezzi consigliati, inteso come prezzi comunemente praticati, finalizzato ad uniformare l'immagine del prodotto sul mercato” (cfr. atto di citazione, pag. 3), dovendo il produttore “garantire al CP_4
venditore dettagliante che le merci dallo stesso commercializzate vengano vendute in condizioni tali da non alterare l'immagine e i servizi offerti da quest'ultimo; cosa che invece non è accaduta nel caso di specie, atteso che la vendita della merce a marchio ad un prezzo ribassato rispetto a quello CP_4 consigliato ha avuto come effetto quello di fissare nella mente del consumatore l'idea che Pt_1
applicasse prezzi più elevati e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli applicati dalla
[...] azienda madre o da altri rivenditori di tal marchio” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
La tesi attorea è infondata sotto diversi profili.
È pacifico che per i prodotti (calzature a marchio forniti da a CP_4 CP_1 Pt_1
la convenuta comunicasse un listino prezzi consigliato ai rivenditori, così come dichiarato da
[...] entrambe le parti e documentato dalla stessa attrice con la produzione dei listini “Italia ER
AN LL (cfr. doc. 6) e “Primavera Estate 2022” (cfr. doc. 8), ove compare la colonna dedicata al “prezzo vendita consigliato” (o “p. vend. cons.”).
L'espressione utilizzata non può avere altro significato se non quello di esprimere il mero suggerimento all'applicazione del prezzo di vendita indicato, potendo o meno seguire, in tutto o in parte,
l'adeguamento da parte del rivenditore, senza alcun obbligo per quest'ultimo, giacché, altrimenti, il prezzo non sarebbe stato “consigliato” ma “imposto”.
Che i prezzi indicati nei listini di fossero solo consigliati e non imposti risponde, CP_1
pagina 7 di 13 peraltro, al divieto stabilito dall'art. 2 della legge antitrust italiana (L. n. 287/1990), così come dalla legislazione UE (cfr. art. 101 TFEU)1 di “… intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, non essendo, invece, vietato al fornitore consigliare ai propri clienti i prezzi di vendita al pubblico, purché i rivenditori siano liberi di adeguarvisi o meno.
Dalle considerazioni che precedono discendono due corollari: il primo è che, come si è visto, Pt_1
e così gli altri rivenditori del marchio erano liberi di praticare o meno il prezzo
[...] CP_4 consigliato dalla produttrice;
il secondo, conseguente al primo, è che quest'ultima non aveva l'obbligo giuridico (e nemmeno il potere) di impedire la commercializzazione dei propri prodotti da parte dei rivenditori a prezzi inferiori rispetto a quelli consigliati.
Giova, del resto, rimarcarsi che l'attrice non imputa alla convenuta di aver direttamente applicato ai rivenditori concorrenti di condizioni economiche diverse da quelle praticate Parte_1 all'attrice, in tal modo (ipoteticamente) creando i presupposti perché detti rivenditori disattendessero le indicazioni di prezzo suggerite dalla produttrice o comunque conseguissero indebiti vantaggi competitivi a danno dell'attrice loro concorrente.
Non si vede, allora, come la libera determinazione del prezzo di vendita al dettaglio da parte di taluni rivenditori dei prodotti in oggetto possa essere imputata alla responsabilità ex art. 2598 c.c. della convenuta, non ravvisandosi, per le ragioni sopra chiarite, la violazione di un (inesistente) onere di vigilanza e iniziativa in capo a . CP_1
La convenuta ha precisato di non vendere online gli articoli di propria produzione né elementi di segno contrario sono stati al riguardo offerti dall'attrice; i modelli di produzione della convenuta che l'attrice avrebbe appreso essere commercializzati in internet a prezzi “ribassati” non risultano esposti su siti riferibili alla venditrice, la quale, come si vedrà infra, non risulta avere un obbligo contrattuale o legale di vigilare sull'applicazione dei propri prezzi espressamente qualificati come “consigliati”.
Difetta, pertanto, anche in astratto, il carattere antigiuridico dell'omissione contestata alla convenuta.
Né a conclusioni diverse può condurre l'esame delle note di credito emesse da in CP_1 riferimento alla fattura oggetto di causa, dalle quali l'attrice vorrebbe ricavare un riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta. 1 Secondo cui: “
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione”. pagina 8 di 13 Quest'ultima ha, invero, chiarito che l'emissione della prima nota di credito in data 27.2.2023 (n. 131 di € 647,34) è stata determinata dalla presenza, in alcune paia di scarpe tra quelle fornite ad Pt_1
nel mese di marzo 2022, di “piccoli difetti” segnalati dall'attrice, con conseguente ritiro della
[...]
merce difettosa;
in seguito alle lagnanze di parte attrice per quanto accaduto, sarebbe stata emessa - sempre in data 27.2.2023 - la seconda nota di credito conseguente all'applicazione di uno sconto sulla fornitura del 10%2.
Vere o meno che siano tali motivazioni a sostegno delle note di credito, ciò che non è dato ricavare dalle produzioni in atti è il riconoscimento da parte della convenuta di una propria responsabilità per i fatti narrati dalla controparte, riconoscimento che non emerge dagli scambi di messaggi e corrispondenza prodotti dalla difesa attorea (cfr. docc. 4, 5, 9 e 10, dai quali si evince unicamente la conferma dell'accordo delle parti in ordine ai resi e allo sconto e, quanto alle vendite di ambulanti a prezzi ribassati, della disponibilità della convenuta a indagare sulla vicenda a fronte di ulteriori elementi richiesti all'attrice) e che, in ogni caso, sarebbe del tutto privo di rilevanza, in quanto inidoneo a comportare il sorgere di un'obbligazione risarcitoria in capo alla convenuta in mancanza di fatto illecito o di violazione contrattuale.
La concorrenza sleale presuppone, del resto, in chi la esercita, la possibilità di ottenere un vantaggio
(illegittimo) mediante atti idonei a danneggiare l'azienda di un concorrente.
La lesività dell'atto di concorrenza si configura, di regola, come sviamento di clientela, ragion per cui dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono che il rapporto di concorrenza ricorra allorquando tra i soggetti dell'atto vi sia comunanza di clientela, effettiva o anche solo potenziale, avendo a riguardo l'identità o l'affinità dei prodotti o servizi offerti dalle imprese, ovvero la natura dei bisogni soddisfatti, sicché, sotto il profilo merceologico, la concorrenza potenziale ricorre quando appaia razionalmente prevedibile una estensione dell'ambito operativo di un'impresa a quello dell'altra.
Sebbene per l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. l'orientamento consolidato ritenga irrilevante l'elemento soggettivo in presenza di una obiettiva difformità dell'atto ai principi di correttezza professionale3, e ciò in ragione del fatto che tanto la concorrenza lecita quanto quella sleale hanno il medesimo scopo consistente nell'acquisizione di maggiore clientela, deve rilevarsi come nel caso in esame difetti totalmente l'allegazione degli elementi tipici della fattispecie invocata, mancando altresì la spiegazione di quale (anche solo potenziale) vantaggio avrebbe potuto conseguire dal CP_1
comportamento ascrittole e, dunque, dal porre in difficoltà il suo rivenditore Parte_1
acconsentendo a vendite ribassate da parte di terzi, sussistendo semmai un evidente interesse contrario.
Giova soggiungersi che del tutto inconferente ai fatti allegati è la figura della c.d. “vendita sottocosto”
(o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) che, come noto, in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (cfr. Cass. n. 1636/2006). Trattasi di fattispecie che si connota come “illecito antitrust”, in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori e il mercato (Cass. n. 2980/2020).
L'ipotesi non ha nulla a che vedere con il caso in esame, ove, sulla base delle allegazioni attoree, non viene imputata e alla convenuta, produttrice della merce, la vendita sottocosto dei propri prodotti, forniti anche alla convenuta, ma le viene contestata una omessa vigilanza sui propri rivenditori, avendo alcuni di essi (in tesi) commercializzato gli stessi prodotti acquistati dall'attrice a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli consigliati dalla produttrice.
Va, in definitiva, negata la configurabilità nella specie di ipotesi di concorrenza sleale rilevanti ex art. 2598 n. 3 c.c., con conseguente rigetto delle domande risarcitorie ad essa collegate.
2.2.- Secondo la prospettazione attorea, la condotta posta in essere dalla società convenuta configurerebbe altresì “un grave inadempimento che rende impossibile la prosecuzione del rapporto del quale si chiede sia dichiarata la risoluzione per fatto e colpa del venditore ex art. 1456 c.c., con condanna della odierna convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti a tale inadempimento” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Anche tale domanda è infondata, non trovando titolo nel contratto inter partes la pretesa attorea del rispetto, mediante vigilanza da parte della produttrice, da parte dei rivenditori concorrenti del “prezzo di vendita consigliato” dalla convenuta.
Va, al riguardo, in primo luogo, ribadito che, come si evince dalla chiara lettera dei listini invernale e primavera-estate di prodotti dall'attrice, i prezzi ivi indicati erano solo “consigliati” e CP_1 non certamente imposti, nemmeno quali prezzi “minimi” di vendita.
Di qui l'insussistenza di qualsivoglia obbligo per i rivenditori di applicare tali condizioni economiche e, conseguentemente, l'inconfigurabilità di un diritto/dovere di farli rispettare in capo alla convenuta.
pagina 10 di 13 Né di un simile impegno v'è traccia nei documenti negoziali scambiati tra le parti (si vedano gli ordini d'acquisito con annesse condizioni di vendita prodotti sub docc. 7 e 12 c da ) o nelle CP_1
richieste di prova orale formulate dall'attrice.
Del pari carente di allegazione e prova è un ipotetico impegno della convenuta a vendere in esclusiva i propri prodotti a negozi con divieto ai propri clienti di vendere online o presso mercati.
Anche in questo caso non appare decisivo il fatto che l'attrice abbia ottenuto il beneficio del ritiro di parte della fornitura e la concessione di uno sconto, non potendo in ogni caso tali libere concessioni configurare in capo alla produttrice obblighi non contrattualmente assunti.
In mancanza di inadempimento imputabile alla convenuta, viene meno ogni presupposto per il risarcimento dei danni richiesto dall'attrice, dovendosi unicamente soggiungere che Parte_1
non ha comunque fornito la prova dei danni lamentati e del nesso di causa tra gli stessi e il comportamento omissivo ascritto alla convenuta, avendo mancato di produrre le scritture contabili, i registri Iva o altra documentazione aziendale sulla scorta della quale verificare (eventualmente a mezzo di c.t.u., nella specie inammissibile, stante la totale carenza di documentazione contabile) l'effettivo calo di vendite/fatturato o effettuare calcoli probabilistici ai fini della prova del danno da c.d. “perdita di chance”.
In ogni caso, non sono stati offerti elementi obiettivi in base ai quali concludere che Parte_1
avrebbe venduto più scarpe o conseguito maggiore fatturato se gli altri rivenditori avessero praticato il
“prezzo di vendita consigliato”, né è stata dimostrata dall'attrice l'elevata probabilità di conseguire effettivamente in futuro l'arricchimento da perdita di chances o subire danno d'immagine.
Oscuro è rimasto, a quest'ultimo proposito, il dinamismo causale che avrebbe condotto alla lamentata lesione non patrimoniale, in ogni caso indimostrata, non avendo l'attrice documentato od offerto di provare, mediante ammissibili capitoli di prova, “che la vendita della merce a marchio ad un CP_4 prezzo ribassato rispetto a quello consigliato” avrebbe “avuto come effetto quello di fissare nella mente del consumatore l'idea che applicasse prezzi più elevati e comunque meno Parte_1 vantaggiosi rispetto a quelli applicati dalla azienda madre o da altri rivenditori di tal marchio” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Ancora una volta, in mancanza di un obbligo giuridico in capo alla produttrice di attivarsi al fine di impedire vendite sotto costo online o presso mercati dei propri prodotti da parte di clienti rivenditori o di terzi acquirenti, non si vede come il presunto danno all'immagine risentito dall'attrice nei termini sopra descritti possa essere attribuito alla responsabilità della convenuta;
non è, del resto, infrequente che i negozianti duplichino la propria attività commerciale vendendo in stock eventuali rimanenze o primizie anche presso mercati locali, attività che non può essere legittimamente impedita dal fornitore,
pagina 11 di 13 salvo particolari accordi (nella specie non allegati né dimostrati). Analoghe considerazioni valgono per le vendite online, fenomeno in larga diffusione, che comporta la presenza di offerte a prezzi più vantaggiosi anche per prodotti di alta qualità.
Vanno, quindi, rigettate anche le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale svolte dall'attrice ex artt. 1218 e 1453 c.c.
3.- Deve, per contro, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di di condanna CP_1
di al pagamento della fattura n. 572 del 2022 nell'importo di € 5.224,54, risultante Parte_1
dalla sottrazione dello sconto del 10% dall'importo originario di € 6.473,44, mediante le note di credito n. 131 di € 647,00 e n. 132 di € 597,56, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo.
In mancanza di inadempimento imputabile alla convenuta, tale somma trova titolo nei pacifici accordi tra le parti (v. ordine d'acquisto in atti) e nemmeno risulta contestata nel quantum, avendone l'attrice chiesto la compensazione con il preteso maggior credito risarcitorio dalla stessa vantato.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
5.- Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Palesemente infondata e, del resto, priva di qualsivoglia valida argomentazione in diritto è l'ipotesi di concorrenza sleale prospettata dall'attrice; in presenza, poi, di documenti - prodotti dalla stessa difesa attorea - univocamente indicanti il “prezzo di vendita” come “consigliato” al pubblico dalla produttrice,
e non come prezzo imposto (contra legem) o come prezzo minimo, e in pacifica assenza di clausole contrattuali comportanti l'assunzione di impegni particolari da parte del fornitore, è inverosimile che l'attrice non abbia potuto percepire la manifesta infondatezza delle proprie tesi.
Depone per un uso distorto o comunque gravemente colpevole dello strumento processuale anche la circostanza che l'atto di citazione sia stato notificato (in data 23.3.2023) solo un giorno dopo la contestazione ad opera dell'attrice del sollecito di pagamento inviatole dalla convenuta (in data
14.3.2023), in tal modo impedendo alla controparte di riscontrare detta contestazione ed eventualmente agire giudizialmente mediante procedura monitoria;
la frettolosa iniziativa giudiziaria attorea non è stata, inoltre, preceduta dall'obbligatorio tentativo di negoziazione assistita (mancanza cui si è dovuto ovviare in corso di causa), ove la vertenza, stante l'esiguo importo della fattura sollecitata da CP_1
avrebbe potuto essere definita in via stragiudiziale;
la tempistica suddetta lascia presupporre la
[...]
volontà dell'attrice di procrastinare il più possibile i tempi di pagamento di tale fattura con un'azione palesemente infondata.
pagina 12 di 13 Quanto alla misura della condanna, stante la natura dell'istituto e le finalità cui è preposto, si stima equo rapportarla all'ammontare delle spese del giudizio, con conseguente determinazione di una somma pari al 50% di tali spese, arrotondato per eccesso.
A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140 (c.d. “Riforma Cartabia”) e, in particolare, dell'introduzione del nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e dunque con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data - segue la condanna degli attori al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
5.224,54, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo;
condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 a titolo di compensi, € 237,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di € 2.540,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Brescia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il riconoscimento del suddetto sconto sarebbe il risultato di un impegno personale a favore dell'attrice assunto dal sig.
e dalla società “ , entrambi agenti plurimandatari con i quali sono stati conclusi i Testimone_2 CP_3 contratti tra le due parti in causa. I predetti agenti avrebbero infatti rinunciato a ottenere provvigioni da linea nella CP_1 misura dell'8% il primo e del 2% i secondi, rinunce che si sarebbero tradotte in uno sconto del 10% operato a favore di
Parte_1 3 Salvo che per talune condotte tipizzate dalla giurisprudenza per le quali è, invece, espressamente richiesta l'intenzionalità
(o animus nocendi), come lo storno di dipendenti. pagina 9 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4533/2023 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Luigia Pizzi Parte_1 P.IVA_1
attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Volpi Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- Ritenere che la condotta posta in essere da soc. configura un illecito sanzionabile Controparte_1 ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., per l'effetto,
- Accogliere la domanda spiegata dalla odierna parte attrice e condannare la soc. Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attrice pari a complessivi euro 15.450,00, somma che l'attrice avrebbe conseguito dalla vendita della merce acquistata da soc. al prezzo di listino consigliato per la collezione P./E 2022 e per Controparte_1
la collezione A/I 2022 per le motivazioni di cui in premessa.
- Condannare la soc. , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno non Controparte_2 patrimoniale subito dall'attrice costituito dal danno all'immagine commerciale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
pagina 1 di 13 - Dichiarare che la soc. nulla deve alla soc. in relazione alla Parte_1 Controparte_1
fattura n. 572/2022 di euro 5224,54, e che tale importo andrà compensato con le maggiori somme dovute all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine di cui sopra;
- Condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti Controparte_1
ed onorari del presente giudizio. in via subordinata alla principale
- Ritenere che la condotta posta in essere dalla soc. configura un grave Controparte_1
inadempimento contrattuale;
per l'effetto,
- Dichiarare risolto il contratto di fornitura per fatto e colpa della convenuta soc. e Controparte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attrice pari a complessivi euro 15.450,00, somma che l'attrice avrebbe conseguito dalla vendita della merce acquistata da soc. al prezzo di listino consigliato per la collezione P./E Controparte_1
2022 e per la collezione A/I 2022 per le motivazioni di cui in premessa.
- Condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno non Controparte_1 patrimoniale subito dall'attrice costituito dal danno all'immagine commerciale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- Dichiarare che la soc. nulla deve alla soc. in relazione alla Parte_1 Controparte_1
fattura n. 572/2022 di euro 5224,54, e che tale importo andrà compensato con le maggiori somme dovute all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine di cui sopra;
- Condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, Controparte_1
diritti ed onorari del presente giudizio.
In via ulteriormente gradata
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, ritenere compensate le spese di giudizio in ragione dei giustificati e legittimi motivi che hanno indotto la odierna parte attrice a promuovere il presente giudizio”.
Per la convenuta:
“
1-IN VIA PREGIUDIZIALE
-dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea non risultando esperita prima dell'avvio del procedimento la obbligatoria procedura di negoziazione assistita, così come richiesto dalla normativa vigente;
pagina 2 di 13
2. NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
-respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni tutte esposte in atti e a verbale di causa e perché comunque sprovviste di qualsivoglia prova
IN VIA SUBORDINATA
-qualora si ravvisassero elementi di danno causati dalla convenuta alla società attrice compensare
l'importo eventualmente risultante con quello dovuto da a in Parte_1 Controparte_1
ragione della fornitura di cui è causa, pari ad euro 5.228,54 per capitale, oltre agli interessi ai sensi del D.lgs n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, liquidati anche in via equitativa, in ragione del mancato introito del pagamento della citata fornitura, nonché oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria
4. IN VIA RICONVENZIONALE
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
la somma di euro 5.228,54 per capitale, in ragione della fornitura di merce di cui Controparte_1
alla fattura n. 572 del 2022, oltre agli interessi ai sensi del D.lgs n.231/2002 dalla Controparte_1
scadenza delle fatture al saldo, e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condannare altresì la predetta in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc, per le motivazioni tutte espresse in atti e a verbale di causa;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate ai punti da 2 a 11 della premessa in
“Fatto” della comparsa di costituzione e risposta che, depurate degli eventuali elementi negativi o di giudizio, si intendono qui di seguito riportate precedute dall'inciso “Vero che”.
Inoltre chiede ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter che qui di seguito si riproducono: nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte avversa chiede ammettersi a prova contraria diretta indicando per l'occorrenza il teste domiciliato Testimone_1
presso di Cividate Camuno. E indica a prova contraria indiretta i testi indicati da Controparte_3
controparte di NA e HE LI DR di Verolanuova sulle seguenti Testimone_2
circostanze:
pagina 3 di 13 1) Vero che la società attrice verso la fine del 2022 lamentava difetti di alcune paia di scarpe della fornitura relativa alla collezione autunno-inverno di e una parte della merce veniva Controparte_1
ritirata;
2) Vero che per l'inconveniente all'attrice veniva accordato un extrasconto del 10% con la promessa da parte di quest'ultima dell'immediato pagamento della citata fattura impagata;
3) Vero che il predetto sconto era stato ottenuto dall'attrice in seguito all'interessamento di
[...]
e della società , agenti di , che rinunciavano alle provvigioni Tes_2 Controparte_3 CP_1 vantate nei confronti della società convenuta;
il primo nella misura dell'8% e la seconda del 2% sulla fornitura;
4) Vero che emetteva in seguito note di credito n.131 di euro 647,34 e 132 di euro CP_1
597,56, entrambe del 27.02.23 (all.3);
5) Vero che inviava a il documento che mi si rammostra (all.
9-a Parte_1 CP_3
-posizione vendite invernale 2022 . CP_1 Parte_1
Si oppone alla richiesta di controparte di prova delegata per le motivazioni esposte nella seconda memoria ex art. 171 ter.
Si oppone alla richiesta di CTU di parte attrice in quanto del tutto esplorativa per le motivazioni già espresse in atti e a verbale di causa”.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- ha convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare Parte_1 Controparte_1
che nulla deve alla convenuta in relazione alla fattura n. 572/2022 di € 5.224,54, avente ad oggetto la fornitura di calzature della collezione A/I 2022 (autunno-inverno 2022), poiché la vendita dei prodotti a marchio al prezzo consigliato dalla convenuta sarebbe stata vanificata dalla CP_4
commercializzazione da parte di terzi dello stesso prodotto a prezzi notevolmente inferiori, con conseguente diritto dell'attrice ex art. 2598 n. 3 c.c. al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, quantificato in € 15.450,00, e del danno non patrimoniale da lesione all'immagine commerciale, da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, l'attrice ha domandato la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento contrattuale della controparte, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale nei termini suddetti.
1.1.1.- A fondamento della domanda l'attrice, premesso che tra e era Parte_1 CP_1
intercorso un pluriennale rapporto di natura commerciale avente ad oggetto la fornitura stagionale di calzature a marchio nell'ambito del quale si era impegnata a Persona_1 Parte_1
vendere i prodotti acquistati da a un prezzo definito da un listino prezzi fornito da CP_1 quest'ultima, e ciò al fine di uniformare l'immagine del prodotto a marchio nel Persona_1
mercato di riferimento, ha lamentato che in due diversi periodi non di saldi (aprile 2022 e novembre
2022) l'attrice aveva appreso della commercializzazione da parte di terzi (on-line e, nel secondo caso, addirittura su banchi del mercato) dello stesso prodotto a prezzi notevolmente inferiori, circostanza idonea ad arrecarle danno economico e d'immagine, tempestivamente denunciata all'agente di zona di
, che aveva comportato, nel primo caso, il reso concordato di tutta la fornitura con emissione di CP_1
nota di credito da parte di e con riconoscimento di responsabilità da parte di CP_1 quest'ultima; nel secondo caso, la vendita da parte di della partita di calzature ad un Parte_1
prezzo “scontato” in periodo che non prevedeva “sconti o ribassi”, con conseguenti risultati svantaggiosi in termini economici, il ritiro da parte della fornitrice delle calzature invendute,
l'applicazione di uno sconto sull'intera partita (pari al 10%) e la contestuale emissione di nota di credito da parte della convenuta.
Contravvenendo agli accordi raggiunti, in data 14.3.2023 aveva nondimeno inviato CP_1 all'attrice missiva a firma del proprio legale contenente diffida ad adempiere al pagamento entro e non oltre il termine di giorni otto della somma di € 5.224,54 portata dalla fattura 572/2022 oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo.
1.1.2.- A fronte delle suddette circostanze, l'attrice ha lamentato, in principalità, la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., invocando, in subordine,
pagina 5 di 13 l'inadempimento contrattuale della controparte, con richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni ex artt. 1218 e 1453 c.c.
1.2.- Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha contestato, in fatto e diritto, le allegazioni e deduzioni avversarie, concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree e domandando in via subordinata la compensazione dell'importo eventualmente dovuto a con quanto Parte_1
dovuto dalla stessa a “sia per la fornitura di cui è causa [sia] a titolo di risarcimento CP_1
danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, ex art. 96 cpc per lite temeraria che risulteranno in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”; in via riconvenzionale la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della fattura n. 572/2022 per il residuo importo di € 5.224,54, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo e “alla rivalutazione monetaria”, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in proprio favore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3.- Differita la prima udienza con decreto del g.i. ex art. 171-bis c.p.c. depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 19.10.2023, vista l'eccezione della convenuta e richiamato il terzo comma dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014, il g.i. ha assegnato termine di legge per l'avvio della negoziazione assistita rinviando la causa per l'eventuale ulteriore trattazione all'udienza del 22.2.2024. Stante l'esito negativo di tale tentativo, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e istanze e il giudice si è riservato di decidere;
con ordinanza in pari data sono state respinte tutte le richieste istruttorie ed è stata fissata udienza ex art. 189 c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali. È seguito il deposito da parte di entrambe le difese di nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale e la rimessione della causa in decisione.
1.4.- In sede di comparsa conclusionale, ha dichiarato di rinunciare all'eccezione Controparte_1
pregiudiziale di improcedibilità dell'azione per omesso esperimento ante causam del tentativo di negoziazione assistita e alla domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria di cui ai punti 1 e
4 delle relative conclusioni, rinuncia da ritenersi ammissibile stante il consolidato orientamento in base al quale “la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio” (Cass. n. 8737/2014) e ciò
“perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa” (Cass. S.U. n. 3453/2024). Nel caso in esame, nulla ha obiettato la controparte che ha mancato pagina 6 di 13 di depositare la memoria di replica ove avrebbe potuto prendere posizione sulle rinunce avversarie.
In riferimento all'eccezione pregiudiziale, astrattamente rilevabile anche d'ufficio, è opportuno soggiungere che il mancato esperimento ante causam del procedimento di negoziazione assistita, se è potenzialmente idoneo a integrare difetto di condizione di procedibilità, è per espressa previsione di legge sanabile con l'avvio della procedura a iniziativa della parte a ciò onerata nel termine assegnato dal giudice ex art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014: nel caso di specie la condizione di procedibilità si è perfezionata per effetto dell'adempimento in parola (cfr. verbali ud. 19.10.2023 e 22.2.2024).
2.- Nel merito, le domande svolte in via principale e subordinata dall'attrice sono infondate e vanno respinte.
2.1.- Dopo aver premesso che il carattere illecito dell'offerta di un prodotto o di un servizio a prezzi ribassati rispetto a quelli consigliati dallo stesso produttore e in vigore sul mercato deve essere valutata ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., la difesa attorea ha sostenuto che “l'aver la società Controparte_1
consentito che le calzature a marchio fossero vendute ad un prezzo ribassato del 30-40%, CP_4 configura una pratica concorrenziale scorretta in ragione dell'esistenza di un listino dei prezzi consigliati, inteso come prezzi comunemente praticati, finalizzato ad uniformare l'immagine del prodotto sul mercato” (cfr. atto di citazione, pag. 3), dovendo il produttore “garantire al CP_4
venditore dettagliante che le merci dallo stesso commercializzate vengano vendute in condizioni tali da non alterare l'immagine e i servizi offerti da quest'ultimo; cosa che invece non è accaduta nel caso di specie, atteso che la vendita della merce a marchio ad un prezzo ribassato rispetto a quello CP_4 consigliato ha avuto come effetto quello di fissare nella mente del consumatore l'idea che Pt_1
applicasse prezzi più elevati e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli applicati dalla
[...] azienda madre o da altri rivenditori di tal marchio” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
La tesi attorea è infondata sotto diversi profili.
È pacifico che per i prodotti (calzature a marchio forniti da a CP_4 CP_1 Pt_1
la convenuta comunicasse un listino prezzi consigliato ai rivenditori, così come dichiarato da
[...] entrambe le parti e documentato dalla stessa attrice con la produzione dei listini “Italia ER
AN LL (cfr. doc. 6) e “Primavera Estate 2022” (cfr. doc. 8), ove compare la colonna dedicata al “prezzo vendita consigliato” (o “p. vend. cons.”).
L'espressione utilizzata non può avere altro significato se non quello di esprimere il mero suggerimento all'applicazione del prezzo di vendita indicato, potendo o meno seguire, in tutto o in parte,
l'adeguamento da parte del rivenditore, senza alcun obbligo per quest'ultimo, giacché, altrimenti, il prezzo non sarebbe stato “consigliato” ma “imposto”.
Che i prezzi indicati nei listini di fossero solo consigliati e non imposti risponde, CP_1
pagina 7 di 13 peraltro, al divieto stabilito dall'art. 2 della legge antitrust italiana (L. n. 287/1990), così come dalla legislazione UE (cfr. art. 101 TFEU)1 di “… intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, non essendo, invece, vietato al fornitore consigliare ai propri clienti i prezzi di vendita al pubblico, purché i rivenditori siano liberi di adeguarvisi o meno.
Dalle considerazioni che precedono discendono due corollari: il primo è che, come si è visto, Pt_1
e così gli altri rivenditori del marchio erano liberi di praticare o meno il prezzo
[...] CP_4 consigliato dalla produttrice;
il secondo, conseguente al primo, è che quest'ultima non aveva l'obbligo giuridico (e nemmeno il potere) di impedire la commercializzazione dei propri prodotti da parte dei rivenditori a prezzi inferiori rispetto a quelli consigliati.
Giova, del resto, rimarcarsi che l'attrice non imputa alla convenuta di aver direttamente applicato ai rivenditori concorrenti di condizioni economiche diverse da quelle praticate Parte_1 all'attrice, in tal modo (ipoteticamente) creando i presupposti perché detti rivenditori disattendessero le indicazioni di prezzo suggerite dalla produttrice o comunque conseguissero indebiti vantaggi competitivi a danno dell'attrice loro concorrente.
Non si vede, allora, come la libera determinazione del prezzo di vendita al dettaglio da parte di taluni rivenditori dei prodotti in oggetto possa essere imputata alla responsabilità ex art. 2598 c.c. della convenuta, non ravvisandosi, per le ragioni sopra chiarite, la violazione di un (inesistente) onere di vigilanza e iniziativa in capo a . CP_1
La convenuta ha precisato di non vendere online gli articoli di propria produzione né elementi di segno contrario sono stati al riguardo offerti dall'attrice; i modelli di produzione della convenuta che l'attrice avrebbe appreso essere commercializzati in internet a prezzi “ribassati” non risultano esposti su siti riferibili alla venditrice, la quale, come si vedrà infra, non risulta avere un obbligo contrattuale o legale di vigilare sull'applicazione dei propri prezzi espressamente qualificati come “consigliati”.
Difetta, pertanto, anche in astratto, il carattere antigiuridico dell'omissione contestata alla convenuta.
Né a conclusioni diverse può condurre l'esame delle note di credito emesse da in CP_1 riferimento alla fattura oggetto di causa, dalle quali l'attrice vorrebbe ricavare un riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta. 1 Secondo cui: “
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione”. pagina 8 di 13 Quest'ultima ha, invero, chiarito che l'emissione della prima nota di credito in data 27.2.2023 (n. 131 di € 647,34) è stata determinata dalla presenza, in alcune paia di scarpe tra quelle fornite ad Pt_1
nel mese di marzo 2022, di “piccoli difetti” segnalati dall'attrice, con conseguente ritiro della
[...]
merce difettosa;
in seguito alle lagnanze di parte attrice per quanto accaduto, sarebbe stata emessa - sempre in data 27.2.2023 - la seconda nota di credito conseguente all'applicazione di uno sconto sulla fornitura del 10%2.
Vere o meno che siano tali motivazioni a sostegno delle note di credito, ciò che non è dato ricavare dalle produzioni in atti è il riconoscimento da parte della convenuta di una propria responsabilità per i fatti narrati dalla controparte, riconoscimento che non emerge dagli scambi di messaggi e corrispondenza prodotti dalla difesa attorea (cfr. docc. 4, 5, 9 e 10, dai quali si evince unicamente la conferma dell'accordo delle parti in ordine ai resi e allo sconto e, quanto alle vendite di ambulanti a prezzi ribassati, della disponibilità della convenuta a indagare sulla vicenda a fronte di ulteriori elementi richiesti all'attrice) e che, in ogni caso, sarebbe del tutto privo di rilevanza, in quanto inidoneo a comportare il sorgere di un'obbligazione risarcitoria in capo alla convenuta in mancanza di fatto illecito o di violazione contrattuale.
La concorrenza sleale presuppone, del resto, in chi la esercita, la possibilità di ottenere un vantaggio
(illegittimo) mediante atti idonei a danneggiare l'azienda di un concorrente.
La lesività dell'atto di concorrenza si configura, di regola, come sviamento di clientela, ragion per cui dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono che il rapporto di concorrenza ricorra allorquando tra i soggetti dell'atto vi sia comunanza di clientela, effettiva o anche solo potenziale, avendo a riguardo l'identità o l'affinità dei prodotti o servizi offerti dalle imprese, ovvero la natura dei bisogni soddisfatti, sicché, sotto il profilo merceologico, la concorrenza potenziale ricorre quando appaia razionalmente prevedibile una estensione dell'ambito operativo di un'impresa a quello dell'altra.
Sebbene per l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. l'orientamento consolidato ritenga irrilevante l'elemento soggettivo in presenza di una obiettiva difformità dell'atto ai principi di correttezza professionale3, e ciò in ragione del fatto che tanto la concorrenza lecita quanto quella sleale hanno il medesimo scopo consistente nell'acquisizione di maggiore clientela, deve rilevarsi come nel caso in esame difetti totalmente l'allegazione degli elementi tipici della fattispecie invocata, mancando altresì la spiegazione di quale (anche solo potenziale) vantaggio avrebbe potuto conseguire dal CP_1
comportamento ascrittole e, dunque, dal porre in difficoltà il suo rivenditore Parte_1
acconsentendo a vendite ribassate da parte di terzi, sussistendo semmai un evidente interesse contrario.
Giova soggiungersi che del tutto inconferente ai fatti allegati è la figura della c.d. “vendita sottocosto”
(o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) che, come noto, in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (cfr. Cass. n. 1636/2006). Trattasi di fattispecie che si connota come “illecito antitrust”, in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori e il mercato (Cass. n. 2980/2020).
L'ipotesi non ha nulla a che vedere con il caso in esame, ove, sulla base delle allegazioni attoree, non viene imputata e alla convenuta, produttrice della merce, la vendita sottocosto dei propri prodotti, forniti anche alla convenuta, ma le viene contestata una omessa vigilanza sui propri rivenditori, avendo alcuni di essi (in tesi) commercializzato gli stessi prodotti acquistati dall'attrice a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli consigliati dalla produttrice.
Va, in definitiva, negata la configurabilità nella specie di ipotesi di concorrenza sleale rilevanti ex art. 2598 n. 3 c.c., con conseguente rigetto delle domande risarcitorie ad essa collegate.
2.2.- Secondo la prospettazione attorea, la condotta posta in essere dalla società convenuta configurerebbe altresì “un grave inadempimento che rende impossibile la prosecuzione del rapporto del quale si chiede sia dichiarata la risoluzione per fatto e colpa del venditore ex art. 1456 c.c., con condanna della odierna convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti a tale inadempimento” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Anche tale domanda è infondata, non trovando titolo nel contratto inter partes la pretesa attorea del rispetto, mediante vigilanza da parte della produttrice, da parte dei rivenditori concorrenti del “prezzo di vendita consigliato” dalla convenuta.
Va, al riguardo, in primo luogo, ribadito che, come si evince dalla chiara lettera dei listini invernale e primavera-estate di prodotti dall'attrice, i prezzi ivi indicati erano solo “consigliati” e CP_1 non certamente imposti, nemmeno quali prezzi “minimi” di vendita.
Di qui l'insussistenza di qualsivoglia obbligo per i rivenditori di applicare tali condizioni economiche e, conseguentemente, l'inconfigurabilità di un diritto/dovere di farli rispettare in capo alla convenuta.
pagina 10 di 13 Né di un simile impegno v'è traccia nei documenti negoziali scambiati tra le parti (si vedano gli ordini d'acquisito con annesse condizioni di vendita prodotti sub docc. 7 e 12 c da ) o nelle CP_1
richieste di prova orale formulate dall'attrice.
Del pari carente di allegazione e prova è un ipotetico impegno della convenuta a vendere in esclusiva i propri prodotti a negozi con divieto ai propri clienti di vendere online o presso mercati.
Anche in questo caso non appare decisivo il fatto che l'attrice abbia ottenuto il beneficio del ritiro di parte della fornitura e la concessione di uno sconto, non potendo in ogni caso tali libere concessioni configurare in capo alla produttrice obblighi non contrattualmente assunti.
In mancanza di inadempimento imputabile alla convenuta, viene meno ogni presupposto per il risarcimento dei danni richiesto dall'attrice, dovendosi unicamente soggiungere che Parte_1
non ha comunque fornito la prova dei danni lamentati e del nesso di causa tra gli stessi e il comportamento omissivo ascritto alla convenuta, avendo mancato di produrre le scritture contabili, i registri Iva o altra documentazione aziendale sulla scorta della quale verificare (eventualmente a mezzo di c.t.u., nella specie inammissibile, stante la totale carenza di documentazione contabile) l'effettivo calo di vendite/fatturato o effettuare calcoli probabilistici ai fini della prova del danno da c.d. “perdita di chance”.
In ogni caso, non sono stati offerti elementi obiettivi in base ai quali concludere che Parte_1
avrebbe venduto più scarpe o conseguito maggiore fatturato se gli altri rivenditori avessero praticato il
“prezzo di vendita consigliato”, né è stata dimostrata dall'attrice l'elevata probabilità di conseguire effettivamente in futuro l'arricchimento da perdita di chances o subire danno d'immagine.
Oscuro è rimasto, a quest'ultimo proposito, il dinamismo causale che avrebbe condotto alla lamentata lesione non patrimoniale, in ogni caso indimostrata, non avendo l'attrice documentato od offerto di provare, mediante ammissibili capitoli di prova, “che la vendita della merce a marchio ad un CP_4 prezzo ribassato rispetto a quello consigliato” avrebbe “avuto come effetto quello di fissare nella mente del consumatore l'idea che applicasse prezzi più elevati e comunque meno Parte_1 vantaggiosi rispetto a quelli applicati dalla azienda madre o da altri rivenditori di tal marchio” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Ancora una volta, in mancanza di un obbligo giuridico in capo alla produttrice di attivarsi al fine di impedire vendite sotto costo online o presso mercati dei propri prodotti da parte di clienti rivenditori o di terzi acquirenti, non si vede come il presunto danno all'immagine risentito dall'attrice nei termini sopra descritti possa essere attribuito alla responsabilità della convenuta;
non è, del resto, infrequente che i negozianti duplichino la propria attività commerciale vendendo in stock eventuali rimanenze o primizie anche presso mercati locali, attività che non può essere legittimamente impedita dal fornitore,
pagina 11 di 13 salvo particolari accordi (nella specie non allegati né dimostrati). Analoghe considerazioni valgono per le vendite online, fenomeno in larga diffusione, che comporta la presenza di offerte a prezzi più vantaggiosi anche per prodotti di alta qualità.
Vanno, quindi, rigettate anche le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale svolte dall'attrice ex artt. 1218 e 1453 c.c.
3.- Deve, per contro, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di di condanna CP_1
di al pagamento della fattura n. 572 del 2022 nell'importo di € 5.224,54, risultante Parte_1
dalla sottrazione dello sconto del 10% dall'importo originario di € 6.473,44, mediante le note di credito n. 131 di € 647,00 e n. 132 di € 597,56, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo.
In mancanza di inadempimento imputabile alla convenuta, tale somma trova titolo nei pacifici accordi tra le parti (v. ordine d'acquisto in atti) e nemmeno risulta contestata nel quantum, avendone l'attrice chiesto la compensazione con il preteso maggior credito risarcitorio dalla stessa vantato.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
5.- Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Palesemente infondata e, del resto, priva di qualsivoglia valida argomentazione in diritto è l'ipotesi di concorrenza sleale prospettata dall'attrice; in presenza, poi, di documenti - prodotti dalla stessa difesa attorea - univocamente indicanti il “prezzo di vendita” come “consigliato” al pubblico dalla produttrice,
e non come prezzo imposto (contra legem) o come prezzo minimo, e in pacifica assenza di clausole contrattuali comportanti l'assunzione di impegni particolari da parte del fornitore, è inverosimile che l'attrice non abbia potuto percepire la manifesta infondatezza delle proprie tesi.
Depone per un uso distorto o comunque gravemente colpevole dello strumento processuale anche la circostanza che l'atto di citazione sia stato notificato (in data 23.3.2023) solo un giorno dopo la contestazione ad opera dell'attrice del sollecito di pagamento inviatole dalla convenuta (in data
14.3.2023), in tal modo impedendo alla controparte di riscontrare detta contestazione ed eventualmente agire giudizialmente mediante procedura monitoria;
la frettolosa iniziativa giudiziaria attorea non è stata, inoltre, preceduta dall'obbligatorio tentativo di negoziazione assistita (mancanza cui si è dovuto ovviare in corso di causa), ove la vertenza, stante l'esiguo importo della fattura sollecitata da CP_1
avrebbe potuto essere definita in via stragiudiziale;
la tempistica suddetta lascia presupporre la
[...]
volontà dell'attrice di procrastinare il più possibile i tempi di pagamento di tale fattura con un'azione palesemente infondata.
pagina 12 di 13 Quanto alla misura della condanna, stante la natura dell'istituto e le finalità cui è preposto, si stima equo rapportarla all'ammontare delle spese del giudizio, con conseguente determinazione di una somma pari al 50% di tali spese, arrotondato per eccesso.
A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140 (c.d. “Riforma Cartabia”) e, in particolare, dell'introduzione del nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e dunque con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data - segue la condanna degli attori al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
5.224,54, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo;
condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 a titolo di compensi, € 237,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di € 2.540,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Brescia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il riconoscimento del suddetto sconto sarebbe il risultato di un impegno personale a favore dell'attrice assunto dal sig.
e dalla società “ , entrambi agenti plurimandatari con i quali sono stati conclusi i Testimone_2 CP_3 contratti tra le due parti in causa. I predetti agenti avrebbero infatti rinunciato a ottenere provvigioni da linea nella CP_1 misura dell'8% il primo e del 2% i secondi, rinunce che si sarebbero tradotte in uno sconto del 10% operato a favore di
Parte_1 3 Salvo che per talune condotte tipizzate dalla giurisprudenza per le quali è, invece, espressamente richiesta l'intenzionalità
(o animus nocendi), come lo storno di dipendenti. pagina 9 di 13