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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17566 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
Con
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SABRINA SIFO Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GENNARO CP_2
CARANNANTE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. che ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2024 e , premettendo di Parte_1 CP_2
aver contratto matrimonio in POZZUOLI (NA) il 01/09/1993 e che dall'unione erano nati cinque figli: nata il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente, nata a Per_1 Per_2
Pozzuoli (Na) l'11.9.94, maggiorenne ed economicamente indipendente, nato il [...], Per_3
Per_ maggiorenne ed economicamente indipendente, nato a [...] il [...], nata a CP_3
Pozzuoli il 24.10.2016, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Per l'udienza cartolare venivano depositate note congiunte e le parti rinunciavano a comparire e modificavano i patti con dichiarazione sottoscritta e il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni così come integrati:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
(atto n.81, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 1993);
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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