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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 05/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2728/2022
T R A
, nato a [...] il [...] residente in [...]in vico Vincenzo Parte_1
Valente n.4, elettivamente domiciliato in Napoli in via S. Nicola Alla Dogana n. 15 presso lo studio dell'avv. Amedeo Sorge che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Avv. Pasquale Tammaro;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere invalido ai fini del collocamento mirato Parte_1
e di aver lavorato con qualifica di operaio e mansioni di operaio generico presso la
[...] dapprima in ragione di un contratto di somministrazione stipulato dalla Controparte_1 [...]
dal 12.10.2016 al 28.10.2016 prorogato fino al 22.12.2016 ed in seguito in Parte_2 ragione di contratto a tempo determinato stipulato con la società resistente dal 12.01.2017 al
31.3.2017 prorogato sino al 15.12.2017 e successivamente sino al 21.12.2018, deduceva che la società resistente aveva violato il suo diritto di precedenza ex art. 24 del D.Lgs. 81/2015 allorquando in data 13.12.2017 aveva assunto a tempo indeterminato i colleghi ed CP_2
Contestava inoltre la violazione della disciplina dettata dalla legge n. 68/99 in Persona_1 materia di assunzione obbligatoria di lavoratori appartenenti alle categorie protette. Chiedeva quindi la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno. Si costituiva la società resistente, eccependo preliminarmente la decadenza dell'impugnativa del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente e contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'istante.
Con la sentenza n. 4376/2022 del 4.10.2022, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato le domande del lavoratore e condannato lo stesso al pagamento, in favore della società resistente, delle spese di lite, quantificate in euro 850,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto maturato il termine di decadenza previsto dal secondo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966, avendo il lavoratore richiesto l'assunzione a tempo indeterminato con la lettera raccomandata del 11.1.2019 ed essendo stato il ricorso giurisdizionale depositato solo il 27.02.2020. Ha comunque ritenuto nel merito che non vi fosse stata alcuna violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 atteso che i lavoratori e assunti con CP_2 Per_1 contratti a tempo determinato il 20.1.2016 prorogati fino al 22.12.2016 e successivamente dal
16.1.2017 fino al 15.12.2017, alla data del 13.12.2017 di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato potevano vantare una maggiore anzianità lavorativa rispetto al ricorrente. Inoltre, dalla documentazione prodotta emergeva che nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto lavorativo del ricorrente non erano state effettuate ulteriori assunzioni.
Ha inoltre escluso la violazione, da parte della delle obbligazioni Controparte_1 concernenti le categorie protette ex art. 1 L. 68/99.
Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo appello il lavoratore, rilevando con il primo motivo l'erronea declaratoria di decadenza dell'azione giudiziaria e l'erronea applicazione alla fattispecie risarcitoria in esame del temine decadenziale dell'art.6, legge 604/1966, previsto per i licenziamenti individuali;
con il secondo motivo, ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 24 d.lgs 81/2015 e del computo dell'anzianità di servizio dei lavoratori e del CP_3 ricorrente con violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici tra lavoratore disabile e datore di lavoro;
con il terzo motivo, ha censurato la violazione della quota di riserva ex art. 3 della legge n. 68/1999 mentre, con il quarto motivo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite con la condanna del ricorrente chiedendone, anche ove rigettato il gravame, la compensazione. In via istruttoria ha poi reiterato, gradatamente, le istanze già formulate in prime cure, anche di acquisizione documenti (libro unico lavoro della resistente aggiornato a Febbraio 2020), immotivatamente non vagliate dal giudice di primo grado.
Ha quindi concluso chiedendo di:
“-accogliere l'appello per tutti i motivi, titoli e causali indicati e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in via principale,
-accertare la violazione della del diritto di precedenza del ricorrente, quale Controparte_1 categoria protetta ex legge 68/99, nelle assunzioni effettuate dalla predetta azienda entro i successivi dodici mesi ex art. 24 d.lgs n. 81 del 15.06.2015 e comunque gradatamente in violazione dell'art.3 lettera B punto 6 del CCNL chimici coibenti applicato e con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine e sue proroghe e alle trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti e Persona_1 CP_2
ed alle assunzioni effettuate durante e successivamente alla cessazione del rapporto di
[...] lavoro del ricorrente e per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1 in favore del ricorrente parametrata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1567,89 pari Livello G previsto dalla classificazione unica del CCNL chimici coibenti richiamato) dalla cessazione del rapporto subordinato di lavoro e oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto, salvo da parte della Corte adita diversa maggiore e/o minore determinazione dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il risarcimento del danno in considerazione della posizione delle parti, carico familiare e anzianità di servizio del ricorrente, vinte le spese e competenze legali in solido di prime e seconde cure con attribuzione.
-Disporsi la trasmissione degli atti alla competente Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con sede in Napoli via Vespucci 172 e presso il collocamento mirato della provincia di Napoli
(città metropolitana di Napoli) per la violazione e comminazione di sanzioni previste dalla legge
68/1999.
-Gradatamente ammettere le richieste istruttorie non vagliate dal giudice di prime cure.
-In estremo subordine, accogliere il gravame avverso il capo di condanna alle spese di prime cure e compensare le spese del primo grado e del presente gravame con conferma della restante parte della sentenza gravata e per l'effetto condannare la alla restituzione al Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 1016,60 pagata dal ricorrente per spese di lite in esecuzione della gravata sentenza.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto di appello alla controparte. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituita l'appellata, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 05/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2728/2022
T R A
, nato a [...] il [...] residente in [...]in vico Vincenzo Parte_1
Valente n.4, elettivamente domiciliato in Napoli in via S. Nicola Alla Dogana n. 15 presso lo studio dell'avv. Amedeo Sorge che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Avv. Pasquale Tammaro;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere invalido ai fini del collocamento mirato Parte_1
e di aver lavorato con qualifica di operaio e mansioni di operaio generico presso la
[...] dapprima in ragione di un contratto di somministrazione stipulato dalla Controparte_1 [...]
dal 12.10.2016 al 28.10.2016 prorogato fino al 22.12.2016 ed in seguito in Parte_2 ragione di contratto a tempo determinato stipulato con la società resistente dal 12.01.2017 al
31.3.2017 prorogato sino al 15.12.2017 e successivamente sino al 21.12.2018, deduceva che la società resistente aveva violato il suo diritto di precedenza ex art. 24 del D.Lgs. 81/2015 allorquando in data 13.12.2017 aveva assunto a tempo indeterminato i colleghi ed CP_2
Contestava inoltre la violazione della disciplina dettata dalla legge n. 68/99 in Persona_1 materia di assunzione obbligatoria di lavoratori appartenenti alle categorie protette. Chiedeva quindi la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno. Si costituiva la società resistente, eccependo preliminarmente la decadenza dell'impugnativa del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente e contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'istante.
Con la sentenza n. 4376/2022 del 4.10.2022, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato le domande del lavoratore e condannato lo stesso al pagamento, in favore della società resistente, delle spese di lite, quantificate in euro 850,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto maturato il termine di decadenza previsto dal secondo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966, avendo il lavoratore richiesto l'assunzione a tempo indeterminato con la lettera raccomandata del 11.1.2019 ed essendo stato il ricorso giurisdizionale depositato solo il 27.02.2020. Ha comunque ritenuto nel merito che non vi fosse stata alcuna violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 atteso che i lavoratori e assunti con CP_2 Per_1 contratti a tempo determinato il 20.1.2016 prorogati fino al 22.12.2016 e successivamente dal
16.1.2017 fino al 15.12.2017, alla data del 13.12.2017 di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato potevano vantare una maggiore anzianità lavorativa rispetto al ricorrente. Inoltre, dalla documentazione prodotta emergeva che nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto lavorativo del ricorrente non erano state effettuate ulteriori assunzioni.
Ha inoltre escluso la violazione, da parte della delle obbligazioni Controparte_1 concernenti le categorie protette ex art. 1 L. 68/99.
Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo appello il lavoratore, rilevando con il primo motivo l'erronea declaratoria di decadenza dell'azione giudiziaria e l'erronea applicazione alla fattispecie risarcitoria in esame del temine decadenziale dell'art.6, legge 604/1966, previsto per i licenziamenti individuali;
con il secondo motivo, ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 24 d.lgs 81/2015 e del computo dell'anzianità di servizio dei lavoratori e del CP_3 ricorrente con violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici tra lavoratore disabile e datore di lavoro;
con il terzo motivo, ha censurato la violazione della quota di riserva ex art. 3 della legge n. 68/1999 mentre, con il quarto motivo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite con la condanna del ricorrente chiedendone, anche ove rigettato il gravame, la compensazione. In via istruttoria ha poi reiterato, gradatamente, le istanze già formulate in prime cure, anche di acquisizione documenti (libro unico lavoro della resistente aggiornato a Febbraio 2020), immotivatamente non vagliate dal giudice di primo grado.
Ha quindi concluso chiedendo di:
“-accogliere l'appello per tutti i motivi, titoli e causali indicati e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in via principale,
-accertare la violazione della del diritto di precedenza del ricorrente, quale Controparte_1 categoria protetta ex legge 68/99, nelle assunzioni effettuate dalla predetta azienda entro i successivi dodici mesi ex art. 24 d.lgs n. 81 del 15.06.2015 e comunque gradatamente in violazione dell'art.3 lettera B punto 6 del CCNL chimici coibenti applicato e con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine e sue proroghe e alle trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti e Persona_1 CP_2
ed alle assunzioni effettuate durante e successivamente alla cessazione del rapporto di
[...] lavoro del ricorrente e per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1 in favore del ricorrente parametrata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1567,89 pari Livello G previsto dalla classificazione unica del CCNL chimici coibenti richiamato) dalla cessazione del rapporto subordinato di lavoro e oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto, salvo da parte della Corte adita diversa maggiore e/o minore determinazione dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il risarcimento del danno in considerazione della posizione delle parti, carico familiare e anzianità di servizio del ricorrente, vinte le spese e competenze legali in solido di prime e seconde cure con attribuzione.
-Disporsi la trasmissione degli atti alla competente Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con sede in Napoli via Vespucci 172 e presso il collocamento mirato della provincia di Napoli
(città metropolitana di Napoli) per la violazione e comminazione di sanzioni previste dalla legge
68/1999.
-Gradatamente ammettere le richieste istruttorie non vagliate dal giudice di prime cure.
-In estremo subordine, accogliere il gravame avverso il capo di condanna alle spese di prime cure e compensare le spese del primo grado e del presente gravame con conferma della restante parte della sentenza gravata e per l'effetto condannare la alla restituzione al Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 1016,60 pagata dal ricorrente per spese di lite in esecuzione della gravata sentenza.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto di appello alla controparte. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituita l'appellata, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano