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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2654/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2654/ 2022 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. MESTICHELLI CHIARA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA GARIBALDI,264/E 02100 RIETI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3403/2022 del 12/04/2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto adiva il tribunale di Roma con ricorso depositato il 2.2.22 chiedendo, previa Parte_1 istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, accertare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata , con riferimento all'anno contributivo 2014 con tutte le CP_1 conseguenze di legge anche in relazione all'avviso di addebito notificato dall' per il pagamento CP_1 della somma di euro 27.721,77 a titolo di contributi non versati , opposto dal contribuente.
Il tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso annullando l'avviso di addebito ma condannando al pagamento della minor somma di euro 12.388,86 a titolo di Parte_1 contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2014
Avverso detta sentenza proponeva appello sulla scorta di plurime censure Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:”I) In via principale, e in accoglimento dei Motivi I-VI d'appello:
I.i) accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligo di iscrizione alla gestione separata CP_1
CP_ in capo all'odierno appellante con riferimento all'anno 2014 oggetto di avviso di pagamento con ogni pronuncia consequenziale;
per l'effetto
(I.ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla CP_ gestione separata illegittimamente disposta da nei confronti del ricorrente come professionista con decorrenza dall'01.01.2014;
(I.iii) accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, ove occorra anche con pronuncia di annullamento,
1) della Nota datata 10.09.2020 (doc.a1) e ricevuta in data 18.09.2020;
2) dell'avviso di addebito N. 397 2021 00161551 70 000 formato il 09.12.2021 e notificato in
data 24.12.2021 Nonché
(3) di ogni altro e ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, a essa nota e/o avviso di addebito presupposto e/o successivo, anche di data e/o estremi sconosciuti al ricorrente e comunque CP_ confermativo della pretesa contributiva illegittimamente avanzata da
per l'effetto
CP_ (I.iv) condannare alla cancellazione del ricorrente dalla detta Gestione Separata CP_1 con decorrenza 01.01.2014, con ogni pronuncia consequenziale. II) In via subordinata, in accoglimento del Motivo n. VII
annullare le sanzioni e gli interessi applicati, sia nella nota impugnata che nell'avviso opposto, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
III) Con condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
All'udienza del 14.10.25 a seguito di rinvio d'ufficio tuttavia parte appellante non si presentava e così pure all'udienza odierna cui la Corte rinviava dandone avviso . L'appellato non è costituito né è provata la regolare instaurazione del contraddittorio .
La mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS.UU.
12354/1997); l'appello deve essere pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NI RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2654/ 2022 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. MESTICHELLI CHIARA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA GARIBALDI,264/E 02100 RIETI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3403/2022 del 12/04/2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto adiva il tribunale di Roma con ricorso depositato il 2.2.22 chiedendo, previa Parte_1 istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, accertare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata , con riferimento all'anno contributivo 2014 con tutte le CP_1 conseguenze di legge anche in relazione all'avviso di addebito notificato dall' per il pagamento CP_1 della somma di euro 27.721,77 a titolo di contributi non versati , opposto dal contribuente.
Il tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso annullando l'avviso di addebito ma condannando al pagamento della minor somma di euro 12.388,86 a titolo di Parte_1 contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2014
Avverso detta sentenza proponeva appello sulla scorta di plurime censure Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:”I) In via principale, e in accoglimento dei Motivi I-VI d'appello:
I.i) accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligo di iscrizione alla gestione separata CP_1
CP_ in capo all'odierno appellante con riferimento all'anno 2014 oggetto di avviso di pagamento con ogni pronuncia consequenziale;
per l'effetto
(I.ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla CP_ gestione separata illegittimamente disposta da nei confronti del ricorrente come professionista con decorrenza dall'01.01.2014;
(I.iii) accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, ove occorra anche con pronuncia di annullamento,
1) della Nota datata 10.09.2020 (doc.a1) e ricevuta in data 18.09.2020;
2) dell'avviso di addebito N. 397 2021 00161551 70 000 formato il 09.12.2021 e notificato in
data 24.12.2021 Nonché
(3) di ogni altro e ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, a essa nota e/o avviso di addebito presupposto e/o successivo, anche di data e/o estremi sconosciuti al ricorrente e comunque CP_ confermativo della pretesa contributiva illegittimamente avanzata da
per l'effetto
CP_ (I.iv) condannare alla cancellazione del ricorrente dalla detta Gestione Separata CP_1 con decorrenza 01.01.2014, con ogni pronuncia consequenziale. II) In via subordinata, in accoglimento del Motivo n. VII
annullare le sanzioni e gli interessi applicati, sia nella nota impugnata che nell'avviso opposto, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
III) Con condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
All'udienza del 14.10.25 a seguito di rinvio d'ufficio tuttavia parte appellante non si presentava e così pure all'udienza odierna cui la Corte rinviava dandone avviso . L'appellato non è costituito né è provata la regolare instaurazione del contraddittorio .
La mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS.UU.
12354/1997); l'appello deve essere pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NI RZ