TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15349/21 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] e res.te in Imola al Parte_1 C.F._1
Viale Pambera n.12, rapp.to e difeso giusta mandato allegato telematicamente dall'avv.
Francesco Gentile presso il quale elett.te dom.a in Napoli alla via C.F._2
Firenze n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c., le comunicazioni anche a mezzo telefax o posta
Ricorrente
E
P.I. in persona del procuratore speciale, Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, in forza dei poteri conferitogli in virtù di procura notarile del Notaio
[...] Persona_1
Rog. N.24698, rep. N.85644, rapp.ta e difesa giusta procura in calce al ricorso dagli avv.ti
Claudio Ciancio ( ) e Stefania Ciancio ( ), presso C.F._3 C.F._4 lo studio dei quali, in Napoli alla Via Generale Orsini 46, elett.te domicilia;
PEC:
Email_1 Email_2
Resistente
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.8.2023 l'istante in epigrafe rappresentava che dal 23 luglio 1971 al 31 CP_ dicembre 1996 ha lavorato alle dipendenze e nello stabilimento di Napoli- Bagnoli. Il ricorrente risolveva per dimissioni il rapporto di lavoro con la ILVA S.p.A. il 31.12.1996.
Lamentava che nell'espletamento dell'attività lavorativa il ricorrente utilizzava materiali contenenti amianto (mca) per la protezione di apparecchiature e impianti: nastri per copertura fili, cavi e tubazioni, lastre per isolamento termico di apparecchiature e comunque di meccanismi danneggiabili, guarnizioni (porte dei forni), testa semiprodotti lavorati in continuità ecc. Analogamente utilizzava mca per la protezione e l'isolamento dei binari e delle posizioni di lavoro esposte a elevate temperature radianti e di cabine di lavoro e sosta;
schermi e pavimenti che proteggono i colatori secchia e i colatori paniera alla colata continua, schermi per manutenzione e sfiammatura delle siviere, schermatura dei forni. Riferiva che l'agobiopsia del corpo del pancreas, effettuato il 29.11.2022, poneva la seguente diagnosi: microfrustoli di adenocarcinoma moderatamente differenziato, infiltrante, del pancreas. In data 16.2.2023 veniva sottoposto a intervento di laparotomia esplorativa. In corso di intervento venivano eseguiti prelievi bioptici per presenza di noduli epatici risultati confermati all'esame istologico estemporaneo come localizzazioni secondarie di tumore.
A seguito di ecoendoscopia biliopancreatica del 7.4.2023 veniva formulata la seguente conclusione: neoformazione del corpo del pancreas con infiltrazione della parete gastro intestinale post anastomotica.
Chiedeva pertanto “1. accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig.
in qualsiasi modo relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, Parte_1 comunque, con riguardo alla condotta e alla responsabilità diretta, vicaria e per fatto altrui, della società resistente e dei suoi danti causa;
2. accertare, incidenter tantum, la condotta penalmente rilevante, in relazione alle norme di cui all'art.589 c.p., per la patologia contratta dal ricorrente;
3. accertare il nesso di causalità tra le patologie di cui è portatore il e gli ambienti di Pt_1 lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione;
2 4. accertare altresì la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie del Colonna e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore del ricorrente, che si quantificano nel seguente modo: €. 716.519,00, per danno non patrimoniale, comprensiva della maggiorazione del 25% per danno morale e danno esistenziale, o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. Dal tutto va detratta la somma che il avrebbe dovuto percepire a titolo di Pt_1 indennizzo dal danno biologico da parte dell'INAIL.
6. Vittoria di spese diritti e onorari di causa da attribuirsi al procuratore distrattario.”
Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, assegnato termine per note difensive, la causa è stata decisa all'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata.
Scrive il CTU nella relazione in atti, adeguatamente motivata e strutturata: ““è innegabile che nell'espletamento dell'attività lavorativa il ricorrente utilizzava materiali contenenti amianto.
Tuttavia, nella documentazione depositata non vi è nessun riferimento a patologie respiratorie durante l'attività lavorativa e negli anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro con la
. Solo nel 2022 gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma del pancreas. CP_1
La letteratura scientifica più aggiornata sull'argomento, come ampiamente riportato nella nostra relazione, allo stato, esclude che l'attività lavorativa con esposizione all'amianto possa assumere un ruolo, ancorché concausale, nell'insorgenza della patologia.
Nel caso in esame, l'insorgenza di tale patologia, potrebbe più facilmente ed evidentemente trovare un nesso di casualità, come indicato nella letteratura scientifica, nella gastrectomia praticata nel 1980 e nel tabagismo. …
ADENOCARCINOMA DEL PANCREAS MODERATAMENTE DIFFERENZIATO,
SECONDARISMI EPATICI, IN PAZIENTE CON ESITI DI GASTRORESEZIONE PER
MALATTIA PEPTICA”. - sulla base delle evidenze scientifiche più recenti sull'argomento,
NON può affermarsi, nel caso di specie, una correlazione diretta, né concausale, tra l'attività lavorativa esercitata dal signor e l'insorgenza della malattia neoplastica Pt_1
(adenocarcinoma del pancreas).”
3 Ha pertanto escluso la natura professionale della patologia del ricorrente.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le spese di lite vanno compensate attesa la natura delle questioni trattate.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico della parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese
Napoli, 31.3.25
Il Giudice del lavoro
4