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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1195/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Doretta Bracci) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del
16.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
3.10.2024, per sentire dichiarare di avere diritto di percepire il reddito di cittadinanza “anche nel periodo in cui ha prestato attività lavorativa”. Ha riferito di avere presentato la domanda per ottenere la prestazione (protocollo CP_ n. INPS-RDC-2020-3699547), che l l'ha accolta, ma che il 16.4.2024 gli ha comunicato “…la revoca/decadenza dal beneficio economico per tutto il periodo da aprile 2023, sino ad agosto 2023…”, con conseguente pretesa di rimborso della somma di € 2.948,90 che sarebbe stata indebitamente erogata a causa di “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg
(art 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. modifiche”. Il ricorrente ha ammesso di essere stato assunto a tempo determinato alle dipendenze di San DO Immobiliare
s.a.s. di , per sole 4 settimane nel corso del 2023, ricevendo CP_2
l'importo netto di € 679,75 per emolumenti come desumibile anche dalla CP_ certificazione unica. Ha contestato la posizione assunta dall sostenendo che, sulla base dell'art. 3, comma 8, del d.l. 4/2019, la prestazione eseguita rientrava fra quelle compatibili con la provvidenza ed escluse dall'obbligo di comunicazione. Ne ha tratto la conclusione di non essere tenuto a restituire alcun importo o, in subordine, di dovere rimborsare solo la parte fino a concorrenza degli emolumenti incassati, richiamando a supporto della propria CP_ tesi anche la circolare n. 43/2019 e precedenti resi su fattispecie a suo dire analoga. CP_ 2. Costituitosi con memoria del 5.12.2025 l ha trascritto le deduzioni dei propri uffici, che hanno rivendicato la legittimità del proprio operato, non avendo l'interessato comunicato il reperimento dell'occupazione nel termine di 30 giorni a detta dell'istituto previsto dalla legge, con conseguente decadenza dal diritto inizialmente riconosciuto. L'ente ha sostenuto, inoltre, che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame “…è quella vigente al
2020 (data della domanda di RDC di cui si controverte. Le censure mosse dalla ricorrente fanno invece riferimento ad un dato normativo inconferente, poiché relativo alla modifica legislativa introdotta all'art 3 comma 8 solo a decorrere dal 1° gennaio 2023 e quindi applicabile alle domande per RDC successive a tale data…”, ribadendo l'omissione del ricorrente. Ha, quindi, aggiunto che, discutendosi di ripetizione di indebito, grava sul ricorrente/assicurato l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del diritto e che, in difetto, il ricorso deve essere soltanto per questo respinto.
3. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni dappresso brevemente esposte. CP_ 3.1 Con nota 9.9.2023 (doc. 4 , il resistente ha comunicato al ricorrente che questi era decaduto dal diritto alla prestazione del reddito di cittadinanza oggetto di domanda amministrativa presentata il 17.12.2020 “…per le seguenti motivazioni: - mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg
(art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)…”. Con ulteriore nota del 16.4.2024, il resistente, richiamato il precedente provvedimento di “revoca/decadenza” ha richiesto al ricorrente il rimborso della somma di € 2.948,90 erogato da aprile ad agosto 2023.
22 Lo ha ammesso di avere prestato attività lavorativa in costanza di Pt_1 erogazione del reddito di cittadinanza. Dall'estratto contributivo si evince, in effetti che il ricorrente, nel corso dell'anno solare 2023, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di San DO Immobiliare s.a.s. di per 4 CP_2 settimane. Cionondimeno, il ricorrente contesta la pretesa di rimborso che è CP_ stata avanzata dall perché rivendica la fattispecie esonerativa dell'obbligo di comunicazione afferente ad attività di lavoro intermittente/stagionale che producano redditi non superiori ad € 3.000,00.
3.2 Va premesso che, in materia di ripetizione di indebito previdenziale, “…nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto…”. (Cass., sez. lavoro, 2739/2016; sez. unite 18046/2010). Il riparto dell'onere probatorio è coerente con il principio generale dell'art. 2697 c.c. perché la posizione del soggetto che subisce l'azione di ripetizione dell'indebito è quella del creditore della prestazione previdenziale/assistenziale al quale viene contestata l'inesistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti costitutivi del diritto e che, a fronte di tale contestazione, non può che dover assolvere l'onere di allegare e provare l'esistenza di detti presupposti: “…Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.” (Cass., sez. lavoro, 2739/2016, cit.)
3.3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, consegue che, CP_ avendo lo contestato il diritto di di recuperare l'importo del Pt_1 reddito di cittadinanza ricevuto nel periodo corrente da aprile 2023 ad agosto
2023 in ragione di decadenza dovuta ad omessa comunicazione
33 dell'instaurazione di un rapporto di lavoro in costanza di prestazione, egli ha l'onere di affermare e dimostrare di avere diritto di trattenere la prestazione.
Trattandosi, in altri termini, di una condictio indebiti ob causam finitam e quindi di un indebito non originario, bensì per circostanze sopravvenute, l'assistito non CP_ ha – come sembra ipotizzare l – l'onere di allegare e provare l'esistenza di tutti i presupposti costitutivi del suo diritto di conseguire la prestazione assistenziale, che l'ente erogatore infatti non ha contestato (sollecitazione indefettibile di qualunque onere di prova), bensì l'esistenza di un titolo che permetta di giustificare l'adempimento della prestazione o meglio di trattenere quanto ricevuto anche a fronte dell'evento sopravvenuto.
Venendo, con queste premesse, alla disciplina dettata dal legislatore in materia di eventi sopravvenuti che determinano decadenza dal diritto alla prestazione, va evidenziato che il diritto applicabile è quello vigente al momento in cui si sono verificati i comportamenti denunciati dall'ente come inadempienti e cioè al periodo corrente fra aprile ed agosto 2023 e non, come CP_ sostiene l al precedente momento in cui è stata avanzata la domanda amministrativa di prestazione, giacché, diversamente opinando, si giudicherebbe la legittimità dell'operato dell'assistito sulla base di regole diverse da quelle esistenti quando la condotta, in ipotesi, inadempiente, è stata serbata.
Ciò posto, l'art. 3, comma 8, del d.l. 4/2019, conv. con modif. nella legge
26/2019, come interpolato dall'art. 1, comma 317 della legge 197/2022, vigente dal 1.1.2023, stabilisce che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal
44 mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che CP_1 mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.” Nella fattispecie scrutinata, non è in discussione che il ricorrente abbia omesso di comunicare di essere stato temporaneamente rioccupato mediante assunzione alle dipendenze di un'impresa, ma il ricorrente ha rivendicato di essere esonerato da obblighi comunicativi perché
l'impegno concerneva attività correlate a rapporti di lavoro intermittente o stagionale remunerati sotto la soglia dei 3.000,00 lordi.
3.4 Cionondimeno, lo non ha assolto l'onere di allegazione e prova Pt_1 esigibile nei termini descritti, perché non ha né affermato né provato, mediante produzione della lettera di assunzione o delle comunicazioni amministrative, che il rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze della s.a.s. San DO fosse ascrivibile ad una delle tipologie descritte (art. 13 e ss./21 comma 2 del d.lgs. 81/2015 e disposizioni di secondo livello richiamate relative al lavoro intermittente e al lavoro stagionale) dalla norma applicabile, sicché deve trovare applicazione la regola generale dell'art. 7, comma 4, del d.l. 4/2019 conv. con modif. nella legge 26/2019, secondo cui “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
55 L'ipotesi, argomentata dal ricorrente in via gradata, secondo cui quest'ultimo dovrebbe, al più, rimborsare l'ente della parte della prestazione ricevuta fino a concorrenza della remunerazione non comunicata, non ha alcun fondamento perché in contrasto con l'inequivocabile tenore letterale della legge ed anche della sua ratio, che consiste nell'esigere dall'assistito l'adempimento di rigorosi obblighi di comunicazione funzionali all'esercizio delle prerogative di controllo ed interruzione dell'erogazione di prestazioni non più dovute. Né modificano dette conclusioni i precedenti che hanno adottato una soluzione di questo genere nelle controversie in materia di divieto di cumulo fra redditi da pensione e lavoro dipendente in quanto, per un verso, si tratta di normative diverse che nella casistica richiamata non contemplano un precetto sanzionatorio espresso e chiaro come quello in esame1 e, per altro verso, nelle fattispecie menzionate si discute di un trattamento pensionistico adeguato ai sensi dell'art. 38 Cost. mentre il reddito di cittadinanza è prestazione di natura composita “…questa
Corte non può che ribadire che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del
2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019).”
(Corte Cost., n. 19/2022).
4. Alla luce delle considerazioni sin qui tutte precedentemente esposte, il ricorso va respinto. Il ricorrente, pur in mancanza della dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato esonerato dall'obbligo di
66 CP_ refusione delle spese ad in quanto, avendo ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio, versa comunque nelle condizioni (il doppio della soglia prevista dall'art. 76 del d.p.r. 115/2002) prescritte dalla disposizione indicata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
CP_
- dichiara il ricorrente esonerato dalla refusione delle spese ad
Perugia, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
77 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A titolo esemplificativo si fa rinvio alla sentenza n. del di questo Ufficio che, in coerenza con quanto stabilito anche dalla Corte d'Appello di Perugia, ha adottato, con riguardo alla fattispecie di indebito scaturente da attività lavorativa prestata nel corso del periodo di anticipazione pensionistica dovuta all'opzione per il regime pensionistico c.d. quota 100, l'interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla difesa del ricorrente (che limita la perdita della pensione alla parte coincidente con gli emolumenti ottenuti in violazione di legge) e suggerita, da ultimo dalla sentenza n. 162 del 4.11.2025 della Corte Costituzionale.
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1195/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Doretta Bracci) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del
16.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
3.10.2024, per sentire dichiarare di avere diritto di percepire il reddito di cittadinanza “anche nel periodo in cui ha prestato attività lavorativa”. Ha riferito di avere presentato la domanda per ottenere la prestazione (protocollo CP_ n. INPS-RDC-2020-3699547), che l l'ha accolta, ma che il 16.4.2024 gli ha comunicato “…la revoca/decadenza dal beneficio economico per tutto il periodo da aprile 2023, sino ad agosto 2023…”, con conseguente pretesa di rimborso della somma di € 2.948,90 che sarebbe stata indebitamente erogata a causa di “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg
(art 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. modifiche”. Il ricorrente ha ammesso di essere stato assunto a tempo determinato alle dipendenze di San DO Immobiliare
s.a.s. di , per sole 4 settimane nel corso del 2023, ricevendo CP_2
l'importo netto di € 679,75 per emolumenti come desumibile anche dalla CP_ certificazione unica. Ha contestato la posizione assunta dall sostenendo che, sulla base dell'art. 3, comma 8, del d.l. 4/2019, la prestazione eseguita rientrava fra quelle compatibili con la provvidenza ed escluse dall'obbligo di comunicazione. Ne ha tratto la conclusione di non essere tenuto a restituire alcun importo o, in subordine, di dovere rimborsare solo la parte fino a concorrenza degli emolumenti incassati, richiamando a supporto della propria CP_ tesi anche la circolare n. 43/2019 e precedenti resi su fattispecie a suo dire analoga. CP_ 2. Costituitosi con memoria del 5.12.2025 l ha trascritto le deduzioni dei propri uffici, che hanno rivendicato la legittimità del proprio operato, non avendo l'interessato comunicato il reperimento dell'occupazione nel termine di 30 giorni a detta dell'istituto previsto dalla legge, con conseguente decadenza dal diritto inizialmente riconosciuto. L'ente ha sostenuto, inoltre, che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame “…è quella vigente al
2020 (data della domanda di RDC di cui si controverte. Le censure mosse dalla ricorrente fanno invece riferimento ad un dato normativo inconferente, poiché relativo alla modifica legislativa introdotta all'art 3 comma 8 solo a decorrere dal 1° gennaio 2023 e quindi applicabile alle domande per RDC successive a tale data…”, ribadendo l'omissione del ricorrente. Ha, quindi, aggiunto che, discutendosi di ripetizione di indebito, grava sul ricorrente/assicurato l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del diritto e che, in difetto, il ricorso deve essere soltanto per questo respinto.
3. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni dappresso brevemente esposte. CP_ 3.1 Con nota 9.9.2023 (doc. 4 , il resistente ha comunicato al ricorrente che questi era decaduto dal diritto alla prestazione del reddito di cittadinanza oggetto di domanda amministrativa presentata il 17.12.2020 “…per le seguenti motivazioni: - mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg
(art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)…”. Con ulteriore nota del 16.4.2024, il resistente, richiamato il precedente provvedimento di “revoca/decadenza” ha richiesto al ricorrente il rimborso della somma di € 2.948,90 erogato da aprile ad agosto 2023.
22 Lo ha ammesso di avere prestato attività lavorativa in costanza di Pt_1 erogazione del reddito di cittadinanza. Dall'estratto contributivo si evince, in effetti che il ricorrente, nel corso dell'anno solare 2023, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di San DO Immobiliare s.a.s. di per 4 CP_2 settimane. Cionondimeno, il ricorrente contesta la pretesa di rimborso che è CP_ stata avanzata dall perché rivendica la fattispecie esonerativa dell'obbligo di comunicazione afferente ad attività di lavoro intermittente/stagionale che producano redditi non superiori ad € 3.000,00.
3.2 Va premesso che, in materia di ripetizione di indebito previdenziale, “…nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto…”. (Cass., sez. lavoro, 2739/2016; sez. unite 18046/2010). Il riparto dell'onere probatorio è coerente con il principio generale dell'art. 2697 c.c. perché la posizione del soggetto che subisce l'azione di ripetizione dell'indebito è quella del creditore della prestazione previdenziale/assistenziale al quale viene contestata l'inesistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti costitutivi del diritto e che, a fronte di tale contestazione, non può che dover assolvere l'onere di allegare e provare l'esistenza di detti presupposti: “…Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.” (Cass., sez. lavoro, 2739/2016, cit.)
3.3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, consegue che, CP_ avendo lo contestato il diritto di di recuperare l'importo del Pt_1 reddito di cittadinanza ricevuto nel periodo corrente da aprile 2023 ad agosto
2023 in ragione di decadenza dovuta ad omessa comunicazione
33 dell'instaurazione di un rapporto di lavoro in costanza di prestazione, egli ha l'onere di affermare e dimostrare di avere diritto di trattenere la prestazione.
Trattandosi, in altri termini, di una condictio indebiti ob causam finitam e quindi di un indebito non originario, bensì per circostanze sopravvenute, l'assistito non CP_ ha – come sembra ipotizzare l – l'onere di allegare e provare l'esistenza di tutti i presupposti costitutivi del suo diritto di conseguire la prestazione assistenziale, che l'ente erogatore infatti non ha contestato (sollecitazione indefettibile di qualunque onere di prova), bensì l'esistenza di un titolo che permetta di giustificare l'adempimento della prestazione o meglio di trattenere quanto ricevuto anche a fronte dell'evento sopravvenuto.
Venendo, con queste premesse, alla disciplina dettata dal legislatore in materia di eventi sopravvenuti che determinano decadenza dal diritto alla prestazione, va evidenziato che il diritto applicabile è quello vigente al momento in cui si sono verificati i comportamenti denunciati dall'ente come inadempienti e cioè al periodo corrente fra aprile ed agosto 2023 e non, come CP_ sostiene l al precedente momento in cui è stata avanzata la domanda amministrativa di prestazione, giacché, diversamente opinando, si giudicherebbe la legittimità dell'operato dell'assistito sulla base di regole diverse da quelle esistenti quando la condotta, in ipotesi, inadempiente, è stata serbata.
Ciò posto, l'art. 3, comma 8, del d.l. 4/2019, conv. con modif. nella legge
26/2019, come interpolato dall'art. 1, comma 317 della legge 197/2022, vigente dal 1.1.2023, stabilisce che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal
44 mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che CP_1 mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.” Nella fattispecie scrutinata, non è in discussione che il ricorrente abbia omesso di comunicare di essere stato temporaneamente rioccupato mediante assunzione alle dipendenze di un'impresa, ma il ricorrente ha rivendicato di essere esonerato da obblighi comunicativi perché
l'impegno concerneva attività correlate a rapporti di lavoro intermittente o stagionale remunerati sotto la soglia dei 3.000,00 lordi.
3.4 Cionondimeno, lo non ha assolto l'onere di allegazione e prova Pt_1 esigibile nei termini descritti, perché non ha né affermato né provato, mediante produzione della lettera di assunzione o delle comunicazioni amministrative, che il rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze della s.a.s. San DO fosse ascrivibile ad una delle tipologie descritte (art. 13 e ss./21 comma 2 del d.lgs. 81/2015 e disposizioni di secondo livello richiamate relative al lavoro intermittente e al lavoro stagionale) dalla norma applicabile, sicché deve trovare applicazione la regola generale dell'art. 7, comma 4, del d.l. 4/2019 conv. con modif. nella legge 26/2019, secondo cui “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
55 L'ipotesi, argomentata dal ricorrente in via gradata, secondo cui quest'ultimo dovrebbe, al più, rimborsare l'ente della parte della prestazione ricevuta fino a concorrenza della remunerazione non comunicata, non ha alcun fondamento perché in contrasto con l'inequivocabile tenore letterale della legge ed anche della sua ratio, che consiste nell'esigere dall'assistito l'adempimento di rigorosi obblighi di comunicazione funzionali all'esercizio delle prerogative di controllo ed interruzione dell'erogazione di prestazioni non più dovute. Né modificano dette conclusioni i precedenti che hanno adottato una soluzione di questo genere nelle controversie in materia di divieto di cumulo fra redditi da pensione e lavoro dipendente in quanto, per un verso, si tratta di normative diverse che nella casistica richiamata non contemplano un precetto sanzionatorio espresso e chiaro come quello in esame1 e, per altro verso, nelle fattispecie menzionate si discute di un trattamento pensionistico adeguato ai sensi dell'art. 38 Cost. mentre il reddito di cittadinanza è prestazione di natura composita “…questa
Corte non può che ribadire che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del
2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019).”
(Corte Cost., n. 19/2022).
4. Alla luce delle considerazioni sin qui tutte precedentemente esposte, il ricorso va respinto. Il ricorrente, pur in mancanza della dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato esonerato dall'obbligo di
66 CP_ refusione delle spese ad in quanto, avendo ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio, versa comunque nelle condizioni (il doppio della soglia prevista dall'art. 76 del d.p.r. 115/2002) prescritte dalla disposizione indicata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
CP_
- dichiara il ricorrente esonerato dalla refusione delle spese ad
Perugia, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
77 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A titolo esemplificativo si fa rinvio alla sentenza n. del di questo Ufficio che, in coerenza con quanto stabilito anche dalla Corte d'Appello di Perugia, ha adottato, con riguardo alla fattispecie di indebito scaturente da attività lavorativa prestata nel corso del periodo di anticipazione pensionistica dovuta all'opzione per il regime pensionistico c.d. quota 100, l'interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla difesa del ricorrente (che limita la perdita della pensione alla parte coincidente con gli emolumenti ottenuti in violazione di legge) e suggerita, da ultimo dalla sentenza n. 162 del 4.11.2025 della Corte Costituzionale.