Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2589/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 3/6/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2589/2019 pendente tra:
(C.F: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Micieli, che le rappresenta e difende giusta C.F._2 procura alle liti depositata in atti;
ATTORI contro
(C.F. - P. IVA , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentante Pro Tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Gulino, giusta procura in atti
CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “[P]IACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO
-respinta ogni avversa domanda, eccezione e difesa;
condannare la al pagamento in favore delle sig.re e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 al pagamento dell'importo di € 20.000,00 oltre interessi, o ad altro importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, per le causali esposte supra.
Con vittoria di spese, compensi, I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie.”
Parte convenuta: ” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Società
[...]
; - nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione dei buoni fruttiferi postali a termine CP_1
pagina 1 di 13
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 27/05/2019 le attrici e Pt_1 Pt_2 convenivano in giudizio (d'ora in avanti anche ), esponendo che: Controparte_1 CP_1
- nei mesi di aprile e maggio del 2006 avevano sottoscritto Buoni Fruttiferi Postali (BTF) per la somma complessiva di euro 38.000,00;
- successivamente, nel corso degli anni, a intervalli temporali variabili, avevano più volte avanzato richiesta di liquidazione dei buoni, ma erano state sempre dissuase dagli impiegati della società convenuta a formalizzare la richiesta di rimborso, adducendo ragioni di sconvenienza economica ad una riscossione anticipata dei buoni, in quanto era stato loro riferito avessero tutti scadenza ventennale;
- infine, nel mese di giugno 2018, recatisi presso gli sportello di di Comiso, al fine Controparte_1 di ottenere la liquidazione di una parte dei buoni sottoscritti, venivano a conoscenza della già intervenuta scadenza a 18 mesi dalla sottoscrizione dei BTF contraddistinti dal codice seriale 18H (3 tagli da euro
5.000,00 e 5 tagli da euro 1.000,00, per un totale di euro 20.000,00), mentre la restante parte di buoni sottoscritti contestualmente conservavano validità, poiché con scadenza ventennale. In conseguenza di tale circostanza le attrici si vedevano opporre l'impossibilità di ottenere il rimborso del capitale, nonché il pagamento degli interessi, in relazione ai buoni della serie 18H, essendo il relativo credito era già prescritto, per decorrenza del decennio dalla scadenza verificatasi nel mese di novembre 2007.
In data 26/07/2018, presentavano reclamo al fine di ottenere il controvalore dei buoni, ma la società convenuta rispondeva che “ai sensi dell'art. 4 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 3 novembre 2010, detti importi non sono restituibili”.
In conseguenza del citato diniego, esperito un vano tentativo di mediazione, avviavano il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della società al pagamento dell'importo di Controparte_1 euro 20.000,00 oltre interessi, o ad altro importo minore o maggiore ritenuto di giustizia.
Lamentano le attrici che tali buoni non recavano sulla cartula l'indicazione di alcuna scadenza o altra dicitura "a termine", atteso che ogni dettaglio riferibile all'investimento era rimesso al contenuto del
Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) che, tuttavia, non era stato loro consegnato all'atto di sottoscrizione dei buoni, né successivamente, foglio contenente le caratteristiche e le condizioni economico-giuridiche di detti buoni, in evidente violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3, co. 1, d.m. 19 dicembre 2000 del
Ministero del Tesoro, normativa disciplinante l'emissione ed il collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali.
Sostenevano le attrici che tale condotta omissiva della convenuta aveva determinato la lesione del diritto di informazione delle risparmiatrici circa le specifiche caratteristiche dei prodotti finanziari acquistati e pagina 2 di 13 la conseguente violazione del più generale principio di correttezza e buona fede, sancito agli artt. 1175,
1337 e 1375 c.c, nella fase delle trattative precontrattuali e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, causativo del danno lamentato.
Le attrici eccepivano, altresì, che le reiterate richieste di liquidazione presentate agli sportelli della società convenuta, se correttamente formalizzate, avrebbero prodotto l'interruzione della decorrenza della prescrizione del diritto di credito;
individuavano pertanto nella condotta tenuta dai dipendenti della società i connotati del dolo (in tal caso, richiamando la sospensione del corso della Controparte_1 prescrizione di cui al n. 8 dell'art. 2941 c.c.) o, quantomeno, della negligenza ed imperizia nella condotta tenuta “comunicando alle risparmiatrici una errata informazione in ordine alla durate dei B.F.P. nonché circa la loro produzione di interessi”, quali elementi integrativi della fattispecie risarcitoria.
Per le motivazioni elencate chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato nell'importo di euro 20.000,00 oltre interessi contrattuali, ovvero legali, a seconda della configurazione della natura della responsabilità.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la società contestava il contenuto dell'atto Controparte_1 di citazione, eccependo, in via preliminare e in rito, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto ente collocatore, e non emittente, dei buoni fruttiferi postali e dunque non responsabile per il danno lamentato dalle attrici. Nel merito ribadiva la intervenuta prescrizione del diritto al rimborso e a percepirne gli interessi, richiamando all'uopo l'art. 4 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 3 novembre 2010, in base alla quale gli importi non sono restituibili senza un valido atto interruttivo della prescrizione;
contestava altresì l'eccezione di mancata consegna dei fogli informativi
“non solo perché i detti documenti stessi non prevedono alcuna specifica sottoscrizione ma anche (e soprattutto) perché i buoni fruttiferi postali in argomento riportano chiaramente la stampigliatura 18H
– 18I, la quale –appunto- identifica la tipologia a termine dei buoni sottoscritti ovvero la scadenza a 18 mesi”, precisando di avere inoltre predisposto la regolare affissione nei locali dei propri Uffici dei fogli informativi delle caratteristiche dei BFT a 18 mesi identificati dalla sigla 18H, oltre che un apposito avviso sui buoni “dormienti” (pubblicato anche sul proprio sito web), per sollecitare la clientela alla richiesta di rimborso dei buoni entro i termini di prescrizione, così adempiendo agli oneri di correttezza richiesti dalla legge.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda giudiziale con salvezza di spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ritenuta la causa di natura documentale, la stessa veniva infine rinviata all'udienza del 3/6/2025, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., con la pronuncia della presente sentenza a scioglimento della riserva ivi assunta.
Nel merito pagina 3 di 13 In via pregiudiziale di rito, con riferimento all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della convenuta, si osserva che “[l]' istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito
(con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 09/02/2012, n. 1912).
Infatti, “[o]ggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggetta passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile” (cfr. Cass. civ. s.u., sent., 16/02/2016, n. 2951).
Di contro, cosa ben diversa è la titolarità della posizione giuridica soggettiva oggetto del giudizio, per cui “[l]a legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regime giuridici sono, conseguentemente, diversi. [...] In molti casi di parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” (cfr. Cass. n. 2951/2016, cit.).
È, dunque, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione dell'attore (nella specie, il reclamante), questi e il convenuto (rectius, il reclamato) assumano la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (in sintesi, la legittimazione attiva sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda giudiziale titolare del diritto e chi agisce in giudizio;
specularmente, la legittimazione pagina 4 di 13 passiva sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda come colui ha lede il diritto e chi è convenuto), mentre non attiene al tema della legittimazione, ma al merito della lite, la questione relativa all'effettiva titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, vi è coincidenza tra colui nei cui confronti si ritiene di dover far valere la pretesa sostanziale azionata e il soggetto processualmente convenuto, il quale ha pertanto la legittimazione passiva, nel senso specificato.
In via preliminare di merito, deve inoltre ritenersi sussistente, in capo alla società Controparte_1 anche la titolarità passiva della pretesa azionata: il petitum giudiziale formulato dalle odierne attrici attiene sia al diritto di rimborso connesso alla sottoscrizione dei BTF, di cui sostengono il mancato maturare della prescrizione, sia al risarcimento del danno conseguente alla condotta tenuta da
[...]
nella fase precontrattuale di collocazione dei buoni fruttiferi (per la mancata corretta Controparte_1 informazione circa le caratteristiche di validità, scadenza dei buoni e termini di prescrizione del diritto al rimborso), e in quella di sottoscrizione (mancata consegna del F.I.A. foglio informativo analitico contenente la descrizione dei prodotti sottoscritti) e successiva gestione del rapporto contrattuale in relazione alle richieste di rimborso inoltrate agli sportelli dell'ufficio postale.
La società per il tramite degli sportelli degli uffici postali dislocati su tutto il territorio Controparte_1 nazionale, è espressamente indicata, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per il pagamento del credito portato dai BTF, ed è pertanto soggetto passivo sia del rapporto contrattuale (di diritto privato) di debito/credito azionato in giudizio (come peraltro è ormai affermato da consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità), ed è inoltre il soggetto la cui condotta nello svolgimento della fase di gestione e collocazione del prodotto di investimento del risparmio è onerato per legge di precisi obblighi informativi, la cui violazione comporta conseguenti forme di responsabilità per i danni causati alla clientela.
Deve, dunque, affermarsi che la società resistente sia correttamente individuato come soggetto legittimato passivo delle richieste avanzate con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio, in relazione a entrambe le causae petendi, che andranno dunque esaminate nel merito;
deve, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione e la titolarità passiva di Controparte_1
Venendo al merito delle questioni poste all'attenzione di questo giudice si premette che non risultano contestate le seguenti circostanze:
- le odierne attrici in data 01/04/2006 hanno sottoscritto n.8 BTF del valore complessivo di euro
20.000,00 contraddistinte dal numero seriale 18H con scadenza a 18 mesi e, in data 28/04 e 20/05 2006,
n. 8 BTF del valore complessivo di euro 18.000,00 contraddistinte delle sigle B18 e B19, con scadenza ventennale;
pagina 5 di 13 - che nel mese di giugno 2018 presentatisi allo sportello dell'ufficio postale di Comiso per ottenere il rimborso dei BTF, detto rimborso veniva negato, relativamente ai buoni contraddistinti dalla serie 18H, in ragione della intervenuta prescrizione del diritto di credito, poiché trattandosi di buoni a scadenza 18 mesi dalla sottoscrizione il relativo diritto si era già estinto nel mese di settembre 2017;
- la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico alle attrici in sede di sottoscrizione dei buoni, circostanza che, ai sensi dell'art.115 c.p.c., in assenza di espressa contestazione della circostanza da parte convenuta, deve ritenersi non bisognosa di prova;
, a tale proposito, si è limitata a CP_1
“ricordare che la Società ha predisposto l'affissione, nei locali dei propri Uffici, di apposito avviso, rinvenibile anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale, preme evidenziare che il termine di scadenza del titolo e quello di prescrizione del corrispondente diritto di credito sono desumibili dai
Decreti Ministeriali i quali -avendo carattere normativo - sono assistiti dalla presunzione di conoscenza e/o conoscibilità”;
- la condotta negligente degli impiegati postali, i quali hanno reiteratamente dissuaso le risparmiatrici a formalizzare la richiesta di rimborso dei BTP rassicurandole circa la scadenza ventennale di tutti i buoni in loro possesso. A tale riguardo, oltre alla mancata contestazione della circostanza fattuale, la difesa convenuta si è altresì opposta alla prova per testi articolata da parte attrice, motivandola sul fatto che “le dichiarazioni testimonial i non costituiscono atto idonee ad interrompere la prescrizione, eccepita come in atti “.
Tanto premesso, venendo all'esame delle proposte domande giudiziali si espone quanto segue.
La domanda di rimborso dei BTP serie 18H per il mancato prodursi dell'effetto estintivo della prescrizione, a causa del verificarsi della sospensione del decorso ex art 2941, n. 8, c.c., deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Il richiamo della causa di sospensione, in base alla quale “[l]a prescrizione rimane sospesa: […] 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”, infatti, non è pertinente alla fattispecie oggetto di esame.
L'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di realizzazione del credito (così, Cass. civ., sez. lav., sent., 17/04/2007, n. 9113:
“[l]operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 cod. civ., n. 8 ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass. 24 ottobre
1998 n. 10592, 23 gennaio 2004 n. 1222, 5 dicembre 2005 n. 9291)”, pronunciata in una controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di pagina 6 di 13 contributi e sanzioni pretesi dalla nei confronti di alcuni avvocati, in cui è stata confermata la CP_3 sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla previdenziale di CP_4 controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980).
Nel caso di specie, peraltro, non risulta dimostrato lo stato soggettivo di dolo lamentato dalle attrici, essendo pacifico solo il contegno oggettivo delle dipendenti e non la rappresentazione e volizione decettiva, potendo parimenti integrare tale comportamento un'ignoranza colpevole delle caratteristiche e della disciplina del titolo oggetto di causa.
Deve, pertanto, dichiararsi prescritto il diritto al rimborso dei Buoni fruttiferi serie 18H per intervenuta prescrizione del relativo diritto sia con riguardo alla sorte capitale che agli interessi.
La domanda risarcitoria, invece, va accolta nei termini di seguito precisati.
Le odierne attrici hanno chiesto alla società convenuta il risarcimento del danno conseguente alla perdita del capitale investito e dei suoi frutti sulla base dell'inadempimento di quest'ultima, consistito nella mancata consegna del F.I.A. (foglio informativo analitico) relativo ai buoni fruttiferi sottoscritti, così ostacolandone la consapevolezza circa i termini di scadenza e, conseguentemente impedendo loro di esercitare nei tempi dovuti il diritto al rimborso, evitando l'estinzione del diritto alla restituzione delle somme investite. ha sostenuto di aver esattamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi ai quali Controparte_1 era tenuta nei confronti della clientela, avendo esposto nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate in relazione alle varie tipologie di BFP, e avendo altresì reso disponibili sui siti internet delle società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e tutte le informazioni necessarie Controparte_1 per rendere edotti i risparmiatori sulle caratteristiche dei buoni, oltre ad e avere provveduto a pubblicare le medesime informazioni anche in Gazzetta Ufficiale. Ha specificato che, in ogni caso, i buoni fruttiferi postali erano stati emessi alle condizioni generali previste nel decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del
Tesoro, e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta. Ha dedotto che trattasi di “titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. con conseguente inapplicabilità delle norme contenute nel libro
IV, titolo V, del c.c. (quelle, cioè, sui titoli di credito), per cui non hanno una funzione circolatoria, ma di semplice individuazione del soggetto legittimato alla prestazione. Pertanto, a differenza del titolo di credito, ove le condizioni contrattuali debbono risultare dal documento stesso, per i buoni fruttiferi postali vale la regola della loro eterointegrazione ex art. 1339 c.c. mediante disposizioni normative di rango legislativo, ministeriale e/o amministrativo che il sottoscrittore è tenuto a conoscere, trattandosi di atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, forma di pubblicità avente valore pagina 7 di 13 legale erga omnes e per la quale non vi è alcuna causa di giustificazione di ignorantia legis e quindi di incolpevole affidamento del risparmiatore”.
Al riguardo deve, tuttavia, osservarsi che, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.m. 19 dicembre 2000, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ratione temporis applicabile, “[p]er il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. era, dunque, tenuta a consegnare ai sottoscrittori dei buoni Controparte_1 fruttiferi postali il c.d. foglio “F.I.A.” cioè il documento che, avendo la funzione di descrivere le caratteristiche dell'investimento, deve indicare la serie del buono, il suo rendimento, il termine di scadenza ed il termine di prescrizione del diritto alla riscossione, tutti elementi che non sono riportati sui buoni oggetto di causa.
La deduzione circa la mancata consegna del F.I.A. non è stata contestata dalla convenuta e, come anticipato, deve, pertanto, ritenersi pacifica, senza necessità di dover affrontare il tema del riparto dell'onere della relativa prova.
Ai sensi dell'art. 2, co. 3 e 4, del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, recante norme sui servizi di bancoposta,
è stata estesa l'applicazione a delle norme generali del t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993) e del CP_1
t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998), la quale tuttavia non ha fornito prova di avere rispettato.
Poiché i buoni oggetto del presente giudizio effettivamente non riportano alcuna indicazione testuale sulla scadenza della fruttificazione e sul termine di esigibilità del rimborso, in tale contesto le doglianze sollevate dalle attrici in ordine alle omesse informazioni sulle caratteristiche del prodotto collocato devono ritenersi fondate (cfr., in tal senso, di recente, trib. Monza, Sez. I, 31/01/2025: “[i]l buono postale rientra nell'ambito dei contratti c.d. asimmetrici, per i quali il legislatore comunitario e nazionale impone degli obblighi di informazione a carico del contraente forte, che è chiamato a trasferire le sue conoscenze alla parte più debole, così da garantire l'autodeterminazione della scelta e la consapevolezza del volere. Perciò, la mancata esplicazione dell'intermediario postale - che svolge attività anche solo assimilabile a quella bancaria - di informazioni protettive, esaurienti e appropriate, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente, i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà. La consegna del foglio informativo analitico, di cui all'art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000, assume carattere essenziale nel contesto del contratto di cui al buono postale, posto in particolare che è l'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, quali elementi fondamentali del relativo rapporto contrattuale. Resta di conseguenza irrilevante la circostanza che il cliente possa reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio, prendendone pagina 8 di 13 visione accedendo a siti internet o tramite avvisi ipoteticamente esposti nei locali degli uffici postali). Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale decorre dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. All'inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico segue il risarcimento del danno, che va determinato sulla misura del capitale perso e all'entità degli interessi al tasso legale dalla data del reclamo presentato a fino al saldo”; pervengono alle CP_1 stesse conclusioni, trib. Napoli, sez. II, sent., 07/04/2025, n. 3478; trib. Ivrea, sent., 27/03/2025, n. 467, con ivi ulteriori riferimenti: “[i]n questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art.6 co.1 D.M. 19 dicembre 2000) sia di trasparenza, operanti in sede di collocamento del buono (art.3 co.1).
Obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sulla intera operazione, tutelando, in questo modo il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art.47 Cost.). Giusto il disposto dell'art.1337 cod. civ. infatti "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede" mentre il successivo art.1375 cod. civ. afferma a sua volta che: "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"; Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a P.I., nell'ambito di un rapporto "asimmetrico" quale quello che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinchè le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore. Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6 D.M. 19 dicembre 2000) rinviino a "fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori".
Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come pure rilevato dall con il provvedimento CP_5
30346 reso nella adunanza del 18 ottobre 2022, che "proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i B. possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del Pt_3
è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti pre contrattuali e contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito". Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire al pagina 9 di 13 risparmiatore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento, ma anche alla scadenza e al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, perché da questo dipende l'integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio- Come condivisibilmente affermato dalla Corte
d'appello di Napoli con la sentenza 3719/2024, pure prodotta in atti, "Gli obblighi di trasparenza che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (Cfr. a titolo esemplificativo art. 21 TUF, 117 TUB e 3 D.M. 19 dicembre 2000), costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art.1337, 1366, 1375 cod. civ.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della carta fondamentale. Sotto questo profilo è orientamento ormai costante in sede di legittimità, quello secondo cui "i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106. Cfr. altresì Cass. 15.10.2012, n. 17642, secondo cui il generale principio eticogiuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori;
Cass 4.5.2009, n. 10182, secondo cui la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico). In questo quadro la buona fede in senso "oggettivo", quale fonte legale di integrazione del contratto, concorre, in sede di esecuzione del contratto, naturaliter ad integrare e a definire, in forme solidaristiche, lo spettro degli obblighi contrattuali su ciascuna parte incombenti (si è scritto, in dottrina, che trattasi di "una regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto") Cassaz. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 7358 del 07/03/2022. Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del pagina 10 di 13 risparmio, tramite collocamento dei buoni postali. Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente P., avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva
"la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso Corte cost. n. 463 del 1997). Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (siccome prescritta dal D.M. 19 dicembre 2000 oltre che discendente dal generale obbligo di buona fede in capo alla parte "forte" del rapporto negoziale), facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di reperire la specifica disciplina relativa alla scadenza del titolo e alla decorrenza del termine di prescrizione), finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che la mancata consegna del foglio informativo, contenente le specifiche condizioni dell'investimento proposto, non integri una condotta idonea a fuorviare la volontà negoziale del risparmiatore. Per concludere sul punto, va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e pagina 11 di 13 informazione”; app. Catania, sez. I, sent., 10/03/2025, n. 353: “[q]uesta Corte evidenzia le seguenti circostanze che impongono l'accoglimento dell'appello: 1) l'art.3 del D.M. del Tesoro del 19 dicembre
2000 (anteriore all'acquisto dei buoni per cui è causa) prevede che "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"; 2) l'art. 2, commi 3
e 4, del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 , recante norme sui servizi di bancoposta, ha esteso l'applicazione a P.I. delle norme generali del TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) e del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998); 3) nel CP_ caso in esame, a fronte della puntuale contestazione mossa dal D. sin dal primo grado di giudizio,
, su cui gravava il relativo onere, non ha provato di avere rispettato quanto stabilito dalla normativa
[...] citata e di avere consegnato il foglio informativo al cliente al momento dell'acquisto dei buoni;
4) i buoni oggetto del presente giudizio non riportano alcuna indicazione ed, oltre a richiamare il D.M. 19 dicembre 2000, contengono esclusivamente la dicitura "Serie: 18M". Non solo, quindi, nei buoni non è indicata la serie di appartenenza, ma la dicitura "18M", contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non può riferirsi univocamente alla loro scadenza, potendosi ragionevolmente presumere che essa indichi il numero di serie dei titoli, trovandosi apposta proprio dopo la parola "Serie:". In tale contesto le lagnanze articolate dall'appellante in ordine alla omessa comunicazione da parte di CP_6 delle caratteristiche dei titoli acquistati in data 7.9.2006 appaiono assolutamente fondate, ove anche si ponga al mente al fatto che il D. aveva acquistato, sia precedentemente che successivamente, numerosi altri buoni, per un valore complessivo di Euro.60.000,00, tutti di durata ventennale. A causa dell' inadempimento degli obblighi gravanti su il D. non è stato messo in condizione di esercitare CP_6 tempestivamente il suo diritto al rimborso e l' inutile decorso della prescrizione è dipeso dalla condotta dell' intermediario. Nessun concorso di colpa è ascrivibile all'appellante alla luce delle circostanze sopra evidenziate”; per un riepilogo degli orientamenti espressi in giurisprudenza, tra cui quello a cui aderisce questo giudice, cfr., Cass. civ., Prima Presidente, decr., 23/01/2025, n. 1687).
Inoltre, ad abudantiam, la circostanza che gli altri BTP acquistati contestualmente presentassero una scadenza ventennale, in assenza di una puntuale e precisa informazione, unitamente alle indicazioni errate fornite dagli impiegati degli uffici postali, hanno a maggior ragione indotto in errore le risparmiatrici, facendole incorrere nella prescrizione lamentata, per fatto imputabile a inadempimento dell'intermediario . CP_1
La mancata consegna del predetto foglio informativo, unitamente alla mancata indicazione sul titolo di qualsiasi termine, costituisce, quindi, una violazione dei doveri informativi dell'intermediario, che ha determinato nelle risparmiatrici l'ignoranza circa la data di scadenza dei buoni della serie, e del decorrere del termine prescrizionale per il rimborso, causando loro il danno consistente nell'aver perso interamente pagina 12 di 13 il capitale investito oltre alla fruttificazione, danno che deve essere compiutamente risarcito, come da richiesta attorea, e quantificato nella misura pari all'ammontare dei buoni prescritti (euro 20.000,00), oltre interessi convenzionalmente dovuti sino alla loro naturale scadenza, ed ai successivi interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per l'esiguità di questioni controverse e la mancanza di istruttoria, , si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 267,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• condanna a pagare a e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido tra loro, la somma di euro 20.000,00, oltre interessi convenzionalmente dovuti sino alla loro naturale scadenza e, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal giorno successivo la predetta scadenza;
• condanna, altresì, a rimborsare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 267,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 11/06/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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