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31 marzo 2001
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 9. (Reperti mobili e cimeli) 1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2025, n. 35186Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA EC NC EVA CA R.G.N. 18258/2025 TE RI SENTENZA Sul ricorso proposto da: TO CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; udito il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza, pronunciata in data 9 gennaio 2024, con cui il Giudice per le indagini preliminari di Treviso …Leggi di più...
- art. 141 disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 162-bis cod. pen.·
- obbligo di denuncia·
- modifica imputazione·
- detenzione abusiva di armi·
- oblazione·
- art. 5 cod. pen.·
- ignoranza scusabile·
- controllo giudiziale imputazione·
- art. 697 cod. pen.