Articolo 9 della Legge 7 marzo 2001, n. 78
Articolo 8Articolo 10
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31 marzo 2001
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 9. (Reperti mobili e cimeli) 1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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