Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2570 R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
in p.l.r.p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Belvedere ed Parte_1
Herman Altomare;
attore
E
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Controparte_1
Calomino; convenuto
E
Pubblico Ministero;
parte necessaria
Oggetto: querela di falso incidentale
CONCLUSIONI
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione premesso di essere detentore qualificato del convento Ecce Homo, Parte_1
sito nel Comune di Dipignano, identificato al NCEU foglio 14 part. 119 sub.1 cat. B2, in virtù di contratto di locazione regolarmente stipulato con il predetto Comune, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di Controparte_1 sentire: “accertare e dichiarare, previo disconoscimento ex art. 224 c.p.c. da parte
[... dell'attrice del contratto di affidamento in gestione del ecce Homo CP_2
, che la società è detentore qualificato ovvero locatario del CP_3 Parte_1
di Dipignano contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1 Controparte_4
1
Dipignano contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1 cat. B2 di 6500 mq, posto in essere dalla società per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
in p.l.r.p.t., al rilascio dell'immobile di Dipignano CP_1 Controparte_4
contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1 cat. B2 di 6500 mq favore dell'attrice”. si costituiva, contestando, in via pregiudiziale, l'improcedibilità e Controparte_1
l'inammissibilità della spiegata azione, per violazione dell'art. 5 comma 1 bis del
D.Lgs. 28/2010, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attrice, in quanto inammissibile per carenza di interesse o di legittimità oltre che infondata in fatto ed in diritto, instando, infine, per la declaratoria di temerarietà della lite proposta, ex art. 96
c.p.c..
La ricorrente ha proposto querela di falso in relazione al contratto di sub affidamento in gestione oggetto di contenzioso, deducendo che l'accordo in forza del quale CP_1
occupa illecitamente il convento Ecce Homo è falso, atteso che la firma sullo
[...]
stesso non è mai stata apposta da , legale rappresentate di Controparte_5 Parte_1
[...]
All'udienza dell'8.2.2024, a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., Parte_1
è stata autorizzata alla presentazione della querela, depositata telematicamente
[...]
il successivo 12.3.2024, corredata da specifica procura alle liti per la proposizione della querela di falso, non ritenendosi vieppiù necessario il deposito del documento ex art. 223 c.p.c., atteso che è ius receptum che il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso è rimesso alla discrezionalità del giudice che deve adottarlo, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia (Cass. civ., Sez.
II, 23/12/2003, n. 19727).
all'udienza del 28.3.2024, eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1
querela di falso, siccome non esperibile avverso il documento di cui trattasi, per come
2 già rilevato dal Tribunale, nell'ordinanza reiettiva del reclamo proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., resa in corso di causa.
Così ricostruiti brevemente i termini della vicenda e l'oggetto del giudizio, giova innanzitutto ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 13/05/2021) 03/11/2021, n. 31243), la querela di falso postula (nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata) che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore, o che debba considerarsi legalmente come tale, e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto che, ex art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, la scrittura privata di cui trattasi è stata disconosciuta da per cui, non facendo piena prova ai Parte_1
sensi della norma citata, non necessita di essere posta nel nulla con la querela di falso.
Pertanto, la querela di falso proposta da in quanto riguardante un Parte_1
documento non avente fede privilegiata nei suoi confronti, è inammissibile.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione in ordine alla domanda principale.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Parte_1
spese al definitivo.
Cosenza, 10.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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